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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 468/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 13.2.2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Reda Donato, elettivamente domiciliata presso il suo studio, Parte_1
sito in Bisceglie (BA) alla Via Monte S. Michele n. 28, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
interno 6;
-resistente contumace-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente come da atti introduttivi, memorie e verbali di udienza in atti e comparsa conclusionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/02/2023, – premesso di aver contratto matrimonio in Molfetta Parte_1
in data 02/06/1990 con;
che dall'unione sono nati due figli (nata il Controparte_1 Persona_1
10/03/1992) e (nato il [...]), maggiorenni ed autosufficienti;
che con sentenza n. 1037/2008, Per_2
resa nel giudizio n. 2501/2003, il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Pt_1
- ; che, da allora, non vi è stata ricongiunzione tra i coniugi, non avendo ella più avuto notizie del CP_1
resistente; –ha chiesto pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, con conferma delle condizioni assunte in sede di separazione, ad eccezione di quanto statuito sul
[...]
mantenimento dei figli poiché, allo stato, economicamente autosufficienti.
A seguito di vari rinvii disposti per consentire alla ricorrente di effettuare la notifica, all'udienza del 25/10/2023
è comparsa esclusivamente la , quindi, il Presidente delegato, preso atto del fallimento del tentativo di Pt_1
conciliazione, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione come vigenti, fatta eccezione per l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina dell'affido dei figli, il diritto di visita padre figli e il mantenimento in loro favore, essendo i figli delle parti divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 27/10/2023 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositata la memoria integrativa e note di sostitutive di udienza di parte ricorrente, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.02.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alla ricorrente termini per la sola comparsa conclusionale.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza resa dal Tribunale di Trani il 30.09.2008, passata in giudicato, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di un anno dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molfetta, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970.
Non essendovi figli minori e non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda in ordine ai figli maggiorenni in quanto autosufficienti, rimane da esaminare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla . Pt_1
La ricorrente ha chiesto confermarsi le condizioni di separazione con riferimento all'assegno per sé e, quindi,
prevedersi un concorso dello nel suo mantenimento nella misura di € 500,00. CP_1
Alla stregua dell'attuale orientamento della Suprema Corte <
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto>> (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Cass. civ. Sez.
I Ord., 23/11/2021, n. 36088).
Nel caso di specie, la , all' udienza del 25.10.2023, ha riferito di essere impiegata presso un'azienda di Pt_1
Gpl da quattro anni con stipendio di circa €1.500,00 euro netti al mese;
pertanto, ella chiaramente non ha diritto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile. In ordine alla componente perequativo-compensativa, la non ha né allegato, né tantomeno chiesto di provare, la situazione economico-reddituale del resistente, Pt_1
dunque, va rilevata la totale assenza di elementi che facciano ritenere sussistente una disparità economica apprezzabile tra il resistente e la ricorrente.
La richiesta di assegno, da intendersi divorzile, per la donna quindi va rigettata in quanto rimasta del tutto indimostrata.
Circa le spese di giudizio nulla può essere disposto poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. Civ. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 02/02/2023, da nei confronti di , con l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1
del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Molfetta il 02/06/1990 da Parte_1
e , trascritto negli atti dello Stato Civile di quel Comune sotto il n. 122, Parte II, Serie A, Controparte_1
Anno 1990;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, in data 25.3.2025, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli