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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 61 - Parte_1 C.F._1
22100 COMO - presso lo studio dell'avv. SARDA LIVIA ( ), che la rappresenta C.F._2
e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SARDA VALERIO ); C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CARROBIOLO 5 - 20900 MONZA - presso lo studio dell'avv. COLOMBO MICHELE
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1136/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 03/10/2024.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis , previa acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio (R.G. 5898/2024) così pronunciare:
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza per i motivi espressi in narrativa
1) Accertare e dichiarare che tutti i danni reclamati nel presente giudizio sono oggetto di copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui alla polizza n. “Dicasa New” n.
01366105315968 in vigore tra le parti;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere all'odierna attrice l'importo complessivo di Euro 40.118,7 oltre IVA al 22%, e agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e onorari.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“IN RITO
Accertata e dichiarata la inammissibilità dell'appello nei confronti del provvedimento ex adverso impugnato per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e\o la manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c., trattenere immediatamente la causa in decisione disponendo la discussione orale della causa.
NEL MERITO
Rigettare, la domanda di integrale riforma della impugnata sentenza, così come dedotta da parte appellante, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
Confermare, per l'effetto, la sentenza Tribunale Busto Arsizio n. 1136/2024 emessa a definizione del giudizio ordinario RG n. 5898/2022 in ogni propria parte.
Con integrale rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
pagina 2 di 9 stipulava, in data 25/02/2022, con (d'ora in avanti compagnia Parte_1 Controparte_1 assicurativa) la polizza assicurativa n. 01366105315968 denominata “Dicasa New”. La polizza aveva una durata annuale ed era stata stipulata a copertura di una serie di rischi per il fabbricato identificato nel medesimo contratto assicurativo e sito in Uboldo (VA) Via I Maggio, n. 597.
(d'ora in avanti attrice o assicurata) citava in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 chiedendo che venisse accertata l'operatività della garanzia prevista all'art. 32 n. 2 delle condizioni generali di assicurazioni e che, conseguentemente, la compagnia venisse condannata al pagamento dell'indennizzo, nella misura pari a € 40.118,7 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, per i danni occorsi al fabbricato assicurato in occasione di una grandinata verificatasi in data 26/07/2022.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio ed eccepiva la non operatività della copertura assicurativa stante l'esclusione prevista dall'art. 21 n. 9 delle condizioni generali di assicurazione per i fabbricati che avevano in corso opere di manutenzione straordinaria.
Il Tribunale, dopo aver invitato le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo, concedeva i termini per memorie ex art. 183 c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza a verbale n. 1136/2024, ritenendo operativa l'esclusione di cui all'art. 21 n. 9 delle condizioni generali di assicurazione, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1
affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante contesta l'interpretazione che il Tribunale ha dato degli artt.
21 e 32 delle condizioni generali di assicurazione. Secondo l'appellante il Tribunale sarebbe partito dall'erronea premessa per cui tra i due articoli intercorra un rapporto di deroga bilaterale;
al contrario, l'appellante ritiene che sia solo l'art. 32 ad apportare una deroga all'art. 21 estendendo la copertura assicurativa. L'appellante contesta, poi, il rilievo attribuito dal
Tribunale alla nota a piè di pagina dell'art. 21, argomentando che, se le esclusioni previste dall'art. 21 si applicassero a tutte le garanzie previste in polizza, la previsione dell'art. 32 perderebbe di significato. L'appellante mette in evidenza che l'art. 32, nell'indicare i tre eventi in cui opera l'estensione di garanzia, individua, per ciascuno, i casi di esclusione e che laddove l'articolo in commento ha inteso escludere la copertura assicurativa per i fabbricati in corso di ristrutturazione lo ha fatto espressamente (art. 32 n. 1 per il sovraccarico di neve). Secondo
l'appellante, dunque, la compagnia dovrebbe rispondere per i danni che la grandine ha arrecato pagina 3 di 9 al fabbricato a prescindere dalla sussistenza o meno di lavori di manutenzione straordinaria, poiché per la grandine non sussiste tali ipotesi di esclusione.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale fa ricorso alla giurisprudenza amministrativa per interpretare gli artt. 21 e 32, anziché fare ricorso al glossario adottato dalla compagnia assicurativa. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso a conoscenze superiori rispetto a quelle che erano nella disponibilità del contraente. Nello stesso motivo l'appellante fa riferimento al prospetto informativo ed esplicativo allegato alla polizza per evidenziare che laddove vengono elencate le esclusioni relative all'art. 32 non viene fatto alcun richiamo alle esclusioni previste dall'art. 21. Ancora,
l'appellante torna sulla nota a piè di pagina dell'art. 21 qualificandola come depistante.
3) Nel terzo motivo l'appellante richiama la relazione del perito della compagnia assicurativa allo scopo di affermare che la sussistenza di un'impalcatura non costituiva di per sé aggravamento del rischio, tant'è vero che i danni sono stati qualificati come di lieve entità. Inoltre, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale esclude che i lavori di manutenzione straordinaria potessero essere scorporati e valutati autonomamente;
sul punto, l'appellante afferma che sarebbe stata, invece, necessaria una valutazione in concreto e non formale al fine di comprendere se sussistesse o meno un effettivo aggravamento del rischio.
L'appellante, infine, ripropone le argomentazioni relative al quantum della pretesa indennitaria.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 03/04/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 18/04/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 08/05/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
1. I tre motivi d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, possono essere trattati congiuntamente.
Partendo dal dato letterale, è possibile constatare che solo l'art. 32 delle condizioni generali di assicurazione prevede una deroga a quanto previsto dall'art. 21 e non viceversa;
la deroga, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, può dirsi unilaterale e non bilaterale.
pagina 4 di 9 Sempre dal punto di vista letterale, l'art. 32, derogando a quanto previsto dall'art. 21, estende la copertura assicurativa ai danni materiali e diretti causati da una serie di eventi e, al punto n. 2, per ciò che in tale sede interessa, agli eventi atmosferici, tra i quali rientra anche la grandine.
Per ciascuno dei tre eventi per i quali opera l'estensione di copertura prevista dall'art. 32 (n. 1 sovraccarico di neve;
n. 2 eventi atmosferici;
n. 3 eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi) sono riportate le relative esclusioni e non viene fatto alcun rinvio alle esclusioni di cui all'art. 21.
Ora, se è vero che in corrispondenza dell'art. 21 è presente una nota a piè di pagina - avente il seguente tenore: “Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione “Come Personalizzare”” (cfr. pag. 37 di 82 del doc. n. 1 del fascicolo di primo grado – è altrettanto vero che se tale nota venisse interpretata nel Pt_1 senso attribuitogli dal Tribunale, perderebbe di significato l'indicazione delle singole esclusioni previste dall'art. 32 per ciascuno degli eventi.
Nel dettaglio, occorre osservare che se la nota a piè di pagina dell'art. 21 determinasse l'automatica estensione di tutte le esclusioni ivi previste anche agli eventi di cui all'art. 32, non avrebbe alcun significato l'esclusione espressamente prevista dall'art. 32 n. 1 per il sovraccarico da neve nei seguenti termini: “[…] Sono esclusi i danni: […] ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto”.
Invero, al di là delle sottigliezze terminologiche relative alle espressioni “manutenzione straordinaria” - utilizzata nell'art. 21 - e “ristrutturazione” – utilizzata nell'art. 32 n. 1 (anche se per tali espressioni, dal glossario di polizza, non emergono differenze, posto che viene data unicamente la definizione di “manutenzione straordinaria” – cfr. pag. 30 di 82 del doc. n. 1 del fascicolo di primo grado resta il fatto che se le esclusioni dell'art. 21 fossero state Pt_1 valevoli per tutte le garanzie, allora non avrebbe avuto ragione l'esclusione esplicitamente indicata all'art. 32 n. 1, che certamente è limitata a due casi, ma che non avrebbe avuto ragion d'essere se fosse stata prevalente l'esclusione generale.
Con tutta evidenza, la compagnia, nella formulazione dell'art. 32, non ha ritenuto prevalente l'esclusione generale, ma ha, caso per caso, escluso esplicitamente gli eventi che ha ritenuto opportuno escludere dalla copertura assicurativa.
Orbene, l'art. 32 n. 2 trattando degli eventi atmosferici, tra i quali rientra anche la grandine, prevede una lunga serie di esclusioni, ma tra queste non figura l'esclusione per i fabbricati in corso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione;
di conseguenza, la sussistenza di pagina 5 di 9 lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato oggetto del contratto di assicurazione non determina il venir meno della copertura assicurativa in quanto tale evenienza non ha formato oggetto di espressa esclusione.
L'interpretazione delle clausole contrattuali nel senso appena evidenziato viene, inoltre, avvalorata da quanto riportato nel prospetto riepilogativo allegato al contratto di assicurazione
(doc. n. 1 fascicolo di primo grado pagg. 17, 18 e 19 di 82); la parte del prospetto Pt_1 riepilogativo in cui viene fatto riferimento ai limiti di copertura si apre con l'elencazione delle esclusioni previste dall'art. 21, ma nel passare alle esclusioni per le specifiche garanzie aggiuntive non contiene alcun riferimento o rinvio a quelle precedenti, lasciando così intendere che per le garanzie aggiuntive valgano le sole esclusioni espressamente indicate.
Seppure quanto finora argomentato appare dirimente ai fini del contendere, la Corte ritiene opportune le tre precisazioni che seguono.
Anzitutto, la nota a piè di pagina riportata nell'art. 21, se interpretata come ritenuto dal
Tribunale, avrebbe determinato una notevole limitazione della copertura assicurativa e, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificata come vera e propria clausola vessatoria, per la quale sarebbe stata necessaria la specifica approvazione scritta di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., che, però, nell'ipotesi concreta è assente (cfr. pag. 3 di 3 del doc. n. 3 del fascicolo di primo grado
. CP_1
In secondo luogo, non occorre dimenticare, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 866/2008; Cass. civ., sez. III, n. 668/2016; Cass. civ., sez. III, n. 10825/2020). Ebbene, nel caso di specie, si controverte di clausole unilateralmente predisposte dalla compagnia assicurativa, che delimitano il rischio e aventi certamente un contenuto dubbio - sussistendo almeno due possibili interpretazioni delle stesse (quella data dal Tribunale e quella oggi data dalla Corte). In applicazione del principio sancito dall'art. 1370 c.c., le clausole non possono che essere intese ed interpretate nel senso più favorevole per l'assicurata odierna appellante, riconoscendo l'operatività della polizza e il conseguente diritto a vedersi corrispondere l'indennizzo assicurativo per i danni patiti.
Infine, occorre prendere in considerazione l'attitudine dell'evento escluso ad influire sulla genesi del danno, e ciò in base alla stessa valutazione della compagnia circa la suscettibilità
pagina 6 di 9 dell'evento ad incidere sull'eziologia del danno;
e qui si comprende perché, con riguardo agli eventi atmosferici di cui al n. 2 dell'art. 32 non siano stati esclusi i danni a fabbricati in corso di manutenzione straordinaria: i lavori di manutenzione o di ristrutturazione non sono dotati dell'attitudine generale ad aggravare il danno. Di ciò è prova il fatto che l'impalcatura esterna, ben lontana dal favorire il danno, ha financo protetto il fabbricato, limitando la portata dei danni allo stesso occorsi (invero, i danni alla facciata sono stati classificati dallo stesso perito della compagnia assicurativa come di lieve entità e non sono stati oggetto di alcuna pretesa indennitaria – cfr. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado . CP_1
La Corte ritiene, dunque, che, non sussistendo contestazioni in ordine alla verificazione dell'evento denunciato e non essendo presenti esclusioni applicabili al caso di specie, possa essere dichiarata l'operatività della polizza per i danni occorsi al fabbricato assicurato.
2. Stante la fondatezza della pretesa in punto di an debeatur, per ciò che concerne il quantum,
l'odierna appellante ha chiesto la corresponsione, a titolo di indennizzo, dell'intero importo portato dai preventivi di spesa prodotti in giudizio (doc. n. 8 del fascicolo di primo grado
. Pt_1
Occorre in primo luogo evidenziare che la compagnia assicurativa ha sollevato una generica contestazione in punto di quantificazione dei danni, facendo unicamente riferimento ad una stima dei danni inferiore prospettata dal proprio perito incaricato (per circa € 30.000,00), senza però produrre il dettaglio di stima o specificare diversamente i criteri di calcolo da adottare per arrivare a tale quantificazione del danno patito dall'assicurata.
Ciò posto, la Corte ritiene che solo parte della somma richiesta possa essere riconosciuta a titolo di indennizzo, e segnatamente:
o € 13.338,20 per i 26 pannelli fotovoltaici (come da preventivo prodotto alle pagg. 13 e
14 di 19 del doc. n. 8 fascicolo di primo grado;
Pt_1
o € 1.949,60 i danni subiti da ulteriori 3 pannelli fotovoltaici (come da preventivo prodotto alle pagg. 10 e 11 di 19 dello stesso doc. n. 8);
o € 4.446,00 per il pannello termodinamico (come da preventivo prodotto alle pagg. 7 e 8 di 19 dello stesso doc. n. 8);
o € 10.800,00 per la pompa di calore CH (come da preventivo prodotto alle pagg. 4 e
5 di 19 del doc. n. 8);
o € 7.920,00 per la pompa di calore (come da preventivo prodotto alle pagg. 1 e 2 Pt_2
di 19 del doc. n. 8);
pagina 7 di 9 o € 1.143,00 per il pluviale in rame (come da preventivo prodotto alla pag. 16 di 19 del doc. n. 8).
Invece, facendo applicazione delle condizioni generali di assicurazione prodotte in giudizio, questa Corte ritiene che non possano essere riconosciuti, siccome espressamente esclusi dall'art. 32, n. 2, lett. c) punti 6 e 7, i danni occorsi ai lucernari (€ 418,70), al pozzetto (€ 19,30) e alle canaline (€ 10,50).
Nessun preventivo di spesa è stato prodotto per la riparazione dei danni riportati alle tegole;
pertanto, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
Dalla somma determinata alla luce delle considerazioni appena svolte (pari a € 39.596,80) deve essere, infine, detratta la franchigia contrattualmente prevista per un importo pari a € 150,00
(cfr. art. 32 n. 2 delle condizioni generali di assicurazione).
3. Alla luce di tutto quanto precede la sentenza deve essere riformata con riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa per i danni occorsi in occasione dell'evento atmosferico del 26/07/2022 (grandinata), con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennizzo nella misura pari a €
39.446,80, già al netto della franchigia, oltre IVA al 22% e rivalutazione monetaria.
Sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
4. L'accoglimento dell'appello determina una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado che, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Anche le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 1136/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, pubblicata in data 03/10/2024 e, in totale riforma della stessa,
pagina 8 di 9 - accerta e dichiara l'operatività della polizza n. 01366105315968 per i danni occorsi al fabbricato assicurato in occasione dell'evento atmosferico del 26/07/2022 e, per l'effetto,
- condanna a pagare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennizzo assicurativo, € 39.446,80, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio in favore di ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi Parte_1
€ 5.810,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in Controparte_1 favore di ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 6.946,00 Parte_1
oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 08/05/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 61 - Parte_1 C.F._1
22100 COMO - presso lo studio dell'avv. SARDA LIVIA ( ), che la rappresenta C.F._2
e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SARDA VALERIO ); C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CARROBIOLO 5 - 20900 MONZA - presso lo studio dell'avv. COLOMBO MICHELE
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1136/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 03/10/2024.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis , previa acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio (R.G. 5898/2024) così pronunciare:
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza per i motivi espressi in narrativa
1) Accertare e dichiarare che tutti i danni reclamati nel presente giudizio sono oggetto di copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui alla polizza n. “Dicasa New” n.
01366105315968 in vigore tra le parti;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere all'odierna attrice l'importo complessivo di Euro 40.118,7 oltre IVA al 22%, e agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e onorari.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“IN RITO
Accertata e dichiarata la inammissibilità dell'appello nei confronti del provvedimento ex adverso impugnato per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e\o la manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c., trattenere immediatamente la causa in decisione disponendo la discussione orale della causa.
NEL MERITO
Rigettare, la domanda di integrale riforma della impugnata sentenza, così come dedotta da parte appellante, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
Confermare, per l'effetto, la sentenza Tribunale Busto Arsizio n. 1136/2024 emessa a definizione del giudizio ordinario RG n. 5898/2022 in ogni propria parte.
Con integrale rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
pagina 2 di 9 stipulava, in data 25/02/2022, con (d'ora in avanti compagnia Parte_1 Controparte_1 assicurativa) la polizza assicurativa n. 01366105315968 denominata “Dicasa New”. La polizza aveva una durata annuale ed era stata stipulata a copertura di una serie di rischi per il fabbricato identificato nel medesimo contratto assicurativo e sito in Uboldo (VA) Via I Maggio, n. 597.
(d'ora in avanti attrice o assicurata) citava in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 chiedendo che venisse accertata l'operatività della garanzia prevista all'art. 32 n. 2 delle condizioni generali di assicurazioni e che, conseguentemente, la compagnia venisse condannata al pagamento dell'indennizzo, nella misura pari a € 40.118,7 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, per i danni occorsi al fabbricato assicurato in occasione di una grandinata verificatasi in data 26/07/2022.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio ed eccepiva la non operatività della copertura assicurativa stante l'esclusione prevista dall'art. 21 n. 9 delle condizioni generali di assicurazione per i fabbricati che avevano in corso opere di manutenzione straordinaria.
Il Tribunale, dopo aver invitato le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo, concedeva i termini per memorie ex art. 183 c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza a verbale n. 1136/2024, ritenendo operativa l'esclusione di cui all'art. 21 n. 9 delle condizioni generali di assicurazione, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1
affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante contesta l'interpretazione che il Tribunale ha dato degli artt.
21 e 32 delle condizioni generali di assicurazione. Secondo l'appellante il Tribunale sarebbe partito dall'erronea premessa per cui tra i due articoli intercorra un rapporto di deroga bilaterale;
al contrario, l'appellante ritiene che sia solo l'art. 32 ad apportare una deroga all'art. 21 estendendo la copertura assicurativa. L'appellante contesta, poi, il rilievo attribuito dal
Tribunale alla nota a piè di pagina dell'art. 21, argomentando che, se le esclusioni previste dall'art. 21 si applicassero a tutte le garanzie previste in polizza, la previsione dell'art. 32 perderebbe di significato. L'appellante mette in evidenza che l'art. 32, nell'indicare i tre eventi in cui opera l'estensione di garanzia, individua, per ciascuno, i casi di esclusione e che laddove l'articolo in commento ha inteso escludere la copertura assicurativa per i fabbricati in corso di ristrutturazione lo ha fatto espressamente (art. 32 n. 1 per il sovraccarico di neve). Secondo
l'appellante, dunque, la compagnia dovrebbe rispondere per i danni che la grandine ha arrecato pagina 3 di 9 al fabbricato a prescindere dalla sussistenza o meno di lavori di manutenzione straordinaria, poiché per la grandine non sussiste tali ipotesi di esclusione.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale fa ricorso alla giurisprudenza amministrativa per interpretare gli artt. 21 e 32, anziché fare ricorso al glossario adottato dalla compagnia assicurativa. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso a conoscenze superiori rispetto a quelle che erano nella disponibilità del contraente. Nello stesso motivo l'appellante fa riferimento al prospetto informativo ed esplicativo allegato alla polizza per evidenziare che laddove vengono elencate le esclusioni relative all'art. 32 non viene fatto alcun richiamo alle esclusioni previste dall'art. 21. Ancora,
l'appellante torna sulla nota a piè di pagina dell'art. 21 qualificandola come depistante.
3) Nel terzo motivo l'appellante richiama la relazione del perito della compagnia assicurativa allo scopo di affermare che la sussistenza di un'impalcatura non costituiva di per sé aggravamento del rischio, tant'è vero che i danni sono stati qualificati come di lieve entità. Inoltre, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale esclude che i lavori di manutenzione straordinaria potessero essere scorporati e valutati autonomamente;
sul punto, l'appellante afferma che sarebbe stata, invece, necessaria una valutazione in concreto e non formale al fine di comprendere se sussistesse o meno un effettivo aggravamento del rischio.
L'appellante, infine, ripropone le argomentazioni relative al quantum della pretesa indennitaria.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 03/04/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 18/04/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 08/05/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
1. I tre motivi d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, possono essere trattati congiuntamente.
Partendo dal dato letterale, è possibile constatare che solo l'art. 32 delle condizioni generali di assicurazione prevede una deroga a quanto previsto dall'art. 21 e non viceversa;
la deroga, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, può dirsi unilaterale e non bilaterale.
pagina 4 di 9 Sempre dal punto di vista letterale, l'art. 32, derogando a quanto previsto dall'art. 21, estende la copertura assicurativa ai danni materiali e diretti causati da una serie di eventi e, al punto n. 2, per ciò che in tale sede interessa, agli eventi atmosferici, tra i quali rientra anche la grandine.
Per ciascuno dei tre eventi per i quali opera l'estensione di copertura prevista dall'art. 32 (n. 1 sovraccarico di neve;
n. 2 eventi atmosferici;
n. 3 eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi) sono riportate le relative esclusioni e non viene fatto alcun rinvio alle esclusioni di cui all'art. 21.
Ora, se è vero che in corrispondenza dell'art. 21 è presente una nota a piè di pagina - avente il seguente tenore: “Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione “Come Personalizzare”” (cfr. pag. 37 di 82 del doc. n. 1 del fascicolo di primo grado – è altrettanto vero che se tale nota venisse interpretata nel Pt_1 senso attribuitogli dal Tribunale, perderebbe di significato l'indicazione delle singole esclusioni previste dall'art. 32 per ciascuno degli eventi.
Nel dettaglio, occorre osservare che se la nota a piè di pagina dell'art. 21 determinasse l'automatica estensione di tutte le esclusioni ivi previste anche agli eventi di cui all'art. 32, non avrebbe alcun significato l'esclusione espressamente prevista dall'art. 32 n. 1 per il sovraccarico da neve nei seguenti termini: “[…] Sono esclusi i danni: […] ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto”.
Invero, al di là delle sottigliezze terminologiche relative alle espressioni “manutenzione straordinaria” - utilizzata nell'art. 21 - e “ristrutturazione” – utilizzata nell'art. 32 n. 1 (anche se per tali espressioni, dal glossario di polizza, non emergono differenze, posto che viene data unicamente la definizione di “manutenzione straordinaria” – cfr. pag. 30 di 82 del doc. n. 1 del fascicolo di primo grado resta il fatto che se le esclusioni dell'art. 21 fossero state Pt_1 valevoli per tutte le garanzie, allora non avrebbe avuto ragione l'esclusione esplicitamente indicata all'art. 32 n. 1, che certamente è limitata a due casi, ma che non avrebbe avuto ragion d'essere se fosse stata prevalente l'esclusione generale.
Con tutta evidenza, la compagnia, nella formulazione dell'art. 32, non ha ritenuto prevalente l'esclusione generale, ma ha, caso per caso, escluso esplicitamente gli eventi che ha ritenuto opportuno escludere dalla copertura assicurativa.
Orbene, l'art. 32 n. 2 trattando degli eventi atmosferici, tra i quali rientra anche la grandine, prevede una lunga serie di esclusioni, ma tra queste non figura l'esclusione per i fabbricati in corso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione;
di conseguenza, la sussistenza di pagina 5 di 9 lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato oggetto del contratto di assicurazione non determina il venir meno della copertura assicurativa in quanto tale evenienza non ha formato oggetto di espressa esclusione.
L'interpretazione delle clausole contrattuali nel senso appena evidenziato viene, inoltre, avvalorata da quanto riportato nel prospetto riepilogativo allegato al contratto di assicurazione
(doc. n. 1 fascicolo di primo grado pagg. 17, 18 e 19 di 82); la parte del prospetto Pt_1 riepilogativo in cui viene fatto riferimento ai limiti di copertura si apre con l'elencazione delle esclusioni previste dall'art. 21, ma nel passare alle esclusioni per le specifiche garanzie aggiuntive non contiene alcun riferimento o rinvio a quelle precedenti, lasciando così intendere che per le garanzie aggiuntive valgano le sole esclusioni espressamente indicate.
Seppure quanto finora argomentato appare dirimente ai fini del contendere, la Corte ritiene opportune le tre precisazioni che seguono.
Anzitutto, la nota a piè di pagina riportata nell'art. 21, se interpretata come ritenuto dal
Tribunale, avrebbe determinato una notevole limitazione della copertura assicurativa e, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificata come vera e propria clausola vessatoria, per la quale sarebbe stata necessaria la specifica approvazione scritta di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., che, però, nell'ipotesi concreta è assente (cfr. pag. 3 di 3 del doc. n. 3 del fascicolo di primo grado
. CP_1
In secondo luogo, non occorre dimenticare, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 866/2008; Cass. civ., sez. III, n. 668/2016; Cass. civ., sez. III, n. 10825/2020). Ebbene, nel caso di specie, si controverte di clausole unilateralmente predisposte dalla compagnia assicurativa, che delimitano il rischio e aventi certamente un contenuto dubbio - sussistendo almeno due possibili interpretazioni delle stesse (quella data dal Tribunale e quella oggi data dalla Corte). In applicazione del principio sancito dall'art. 1370 c.c., le clausole non possono che essere intese ed interpretate nel senso più favorevole per l'assicurata odierna appellante, riconoscendo l'operatività della polizza e il conseguente diritto a vedersi corrispondere l'indennizzo assicurativo per i danni patiti.
Infine, occorre prendere in considerazione l'attitudine dell'evento escluso ad influire sulla genesi del danno, e ciò in base alla stessa valutazione della compagnia circa la suscettibilità
pagina 6 di 9 dell'evento ad incidere sull'eziologia del danno;
e qui si comprende perché, con riguardo agli eventi atmosferici di cui al n. 2 dell'art. 32 non siano stati esclusi i danni a fabbricati in corso di manutenzione straordinaria: i lavori di manutenzione o di ristrutturazione non sono dotati dell'attitudine generale ad aggravare il danno. Di ciò è prova il fatto che l'impalcatura esterna, ben lontana dal favorire il danno, ha financo protetto il fabbricato, limitando la portata dei danni allo stesso occorsi (invero, i danni alla facciata sono stati classificati dallo stesso perito della compagnia assicurativa come di lieve entità e non sono stati oggetto di alcuna pretesa indennitaria – cfr. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado . CP_1
La Corte ritiene, dunque, che, non sussistendo contestazioni in ordine alla verificazione dell'evento denunciato e non essendo presenti esclusioni applicabili al caso di specie, possa essere dichiarata l'operatività della polizza per i danni occorsi al fabbricato assicurato.
2. Stante la fondatezza della pretesa in punto di an debeatur, per ciò che concerne il quantum,
l'odierna appellante ha chiesto la corresponsione, a titolo di indennizzo, dell'intero importo portato dai preventivi di spesa prodotti in giudizio (doc. n. 8 del fascicolo di primo grado
. Pt_1
Occorre in primo luogo evidenziare che la compagnia assicurativa ha sollevato una generica contestazione in punto di quantificazione dei danni, facendo unicamente riferimento ad una stima dei danni inferiore prospettata dal proprio perito incaricato (per circa € 30.000,00), senza però produrre il dettaglio di stima o specificare diversamente i criteri di calcolo da adottare per arrivare a tale quantificazione del danno patito dall'assicurata.
Ciò posto, la Corte ritiene che solo parte della somma richiesta possa essere riconosciuta a titolo di indennizzo, e segnatamente:
o € 13.338,20 per i 26 pannelli fotovoltaici (come da preventivo prodotto alle pagg. 13 e
14 di 19 del doc. n. 8 fascicolo di primo grado;
Pt_1
o € 1.949,60 i danni subiti da ulteriori 3 pannelli fotovoltaici (come da preventivo prodotto alle pagg. 10 e 11 di 19 dello stesso doc. n. 8);
o € 4.446,00 per il pannello termodinamico (come da preventivo prodotto alle pagg. 7 e 8 di 19 dello stesso doc. n. 8);
o € 10.800,00 per la pompa di calore CH (come da preventivo prodotto alle pagg. 4 e
5 di 19 del doc. n. 8);
o € 7.920,00 per la pompa di calore (come da preventivo prodotto alle pagg. 1 e 2 Pt_2
di 19 del doc. n. 8);
pagina 7 di 9 o € 1.143,00 per il pluviale in rame (come da preventivo prodotto alla pag. 16 di 19 del doc. n. 8).
Invece, facendo applicazione delle condizioni generali di assicurazione prodotte in giudizio, questa Corte ritiene che non possano essere riconosciuti, siccome espressamente esclusi dall'art. 32, n. 2, lett. c) punti 6 e 7, i danni occorsi ai lucernari (€ 418,70), al pozzetto (€ 19,30) e alle canaline (€ 10,50).
Nessun preventivo di spesa è stato prodotto per la riparazione dei danni riportati alle tegole;
pertanto, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
Dalla somma determinata alla luce delle considerazioni appena svolte (pari a € 39.596,80) deve essere, infine, detratta la franchigia contrattualmente prevista per un importo pari a € 150,00
(cfr. art. 32 n. 2 delle condizioni generali di assicurazione).
3. Alla luce di tutto quanto precede la sentenza deve essere riformata con riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa per i danni occorsi in occasione dell'evento atmosferico del 26/07/2022 (grandinata), con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennizzo nella misura pari a €
39.446,80, già al netto della franchigia, oltre IVA al 22% e rivalutazione monetaria.
Sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
4. L'accoglimento dell'appello determina una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado che, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Anche le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 1136/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, pubblicata in data 03/10/2024 e, in totale riforma della stessa,
pagina 8 di 9 - accerta e dichiara l'operatività della polizza n. 01366105315968 per i danni occorsi al fabbricato assicurato in occasione dell'evento atmosferico del 26/07/2022 e, per l'effetto,
- condanna a pagare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennizzo assicurativo, € 39.446,80, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio in favore di ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi Parte_1
€ 5.810,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in Controparte_1 favore di ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 6.946,00 Parte_1
oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 08/05/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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