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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5729/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonso Menichini e Parte_1 dall'avv.to Teresa Petillo, unitamente ai quali domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del Regionale legale rappresentante pro- CP_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Rossella Del Sarto e domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.10.2020, il sig. ha dedotto di essere stato Parte_1 dipendente della presso la sede operativa di Avellino, con CP_3 mansioni di portavalori;
che in data 19.1.2017 alle ore 11.30 circa, in Canosa di
Puglia, mentre era alla guida di un mezzo blindato adibito a trasporto valori di proprietà della ditta datrice di lavoro, veniva coinvolto in un incidente stradale contro una bisarca che trasportava autovetture che gli provocava una “frattura lussazione acetabolo sinistro in politrauma della strada”; che l , con CP_1 provvedimento del 25.1.2018, nel riscontrare “esiti frattura acetabolo sx, osteosintetizzata chirurg. Con lieve dismetria da allungamento per minima obliquità bacino;
coxalgia; lunga cicatrice chir. Natica dx ed ampio cheloide ipertrofico ed I”, riconosceva l'infortunio sul lavoro e costitutiva una rendita in suo favore con un grado di menomazione pari al 22% con liquidazione delle indennità dovute;
che avverso il provvedimento dell' , proponeva CP_4 opposizione in data 4.6.2020 e 10.6.2020 (integrando la documentazione richiesta dall' ) chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura CP_4 compresa tra del 40-42%, ma senza ottenere alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, ha adito, dunque, il Tribunale di Nola per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Sig. Giudice del Tribunale di NOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di discussione della causa, in contraddittorio con l , sede di Nola e Avellino, in persona del suo CP_1
1 Direttore p.t., dom.to in via A. Vespucci, 20, cui verrà notificato il presente ricorso con pedissequo decreto, ed emettere i seguenti provvedimenti:
1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente in data 19/01/2017 ha subito infortunio sul lavoro indicato in premessa e che per le infermità riportate attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva tra il 40% e il 42%
2- per l'effetto condannare l alla costituzione della rendita, nella misura CP_1 minore o maggiore del 40-42%, ovvero di quella che risulterà dall'espletanda
CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del CP_1 giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».
Si è costituito l chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di CP_1 fondamento nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente postumi nella misura superiore a quella riconosciuta dall'Istituto in via amministrativa. Con le note d'udienza del 14.3.2022 parte ricorrente ha depositato il provvedimento dell' del 30.8.2021, emesso a seguito di opposizione ex art. CP_1
104 T.U., dal quale emergeva un riconoscimento dei postumi invalidanti pari al
28% (superiori rispetto alla prima valutazione), «ma comunque inferiori rispetto ad una valutazione complessiva e globale, di tutti i descritti danni anatomo- funzionali, singolarmente considerati e globalmente valutati»; pertanto, ha ribadito le conclusioni già riportate in ricorso.
Istruita la causa mediante la nomina di un consulente medico d'ufficio, il giudice ha rinviato per la discussione.
Nelle more del giudizio, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – il fascicolo veniva scardinato allo scrivente dal ruolo della dott.ssa Per_1
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorso è procedibile avendo la parte esaurito l'iter amministrativo.
Quanto alle circostanze fattuali dettagliatamente descritte in ricorso, le stesse non appaiono specificamente contestate dall' CP_1
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo (Cass. 11417/2017).
2 Venendo al merito, il ctu incaricato, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria rinvenuta a seguito dell'incidente del 19.1.2017, è pervenuto alla seguente diagnosi: «Trauma cranico non commotivo;
contusione splenica edepatica;
frattura acetabolare a sinistra conlussazione intra-pelvica della testa femorale;
lesione del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra».
Ciò posto ha argomentato che: «si tratta di lesioni perfettamente compatibili con le specifiche modalità di accadimento dell'infortunio sul lavoro così come descritte dal ricorrente, a causa del violento trauma a carico del bacino e dell'arto inferiore sinistro riportato in occasione di un incidente stradale in cui rimaneva coinvolto alla guida di un automezzo blindato aziendale adibito a trasporto di valori, a seguito della collisione con un autotreno che procedeva in direzione opposta.
Dalle stesse lesioni, a seguito degli specifici trattamenti chirurgici e riabilitativi effettuati, nonché ad avvenuta stabilizzazione dei postumi, è derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica del periziato rappresentata da esiti di frattura dell' acetabolo di sinistra con conseguente limitazione funzionale articolare coxo-femorale, da presenza in situ dimezzi disintesi
(placche e viti), da deficit severo del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra e da esiti cicatriziali chirurgici e post-traumatici.
Per quanto invece riguarda il “trauma cranico non commotivo” e la “contusione splenica ed epatica”, vi è da rilevare che, in base ai dati clinici ed anamnestici emersi nel corso della visita peritale, ed in assenza di qualsivoglia evidenza documentale di eventuali specifici postumi, tali lesioni risultano essere andate incontro a guarigione senza che ne siano residuati esiti di rilevanza medico- legale».
Dopodiché, il ctu ha provveduto alla quantificazione del grado percentuale di danno biologico determinato dalla menomazione di cui risulta portatore il ricorrente, calcolandolo ai sensi del D.L.vo 38/2000 e del D.M. 12.07.2000. A tal fine, ha considerato singolarmente i vari deficit anatomici e/o funzionali derivati dall'infortunio, procedendo in dettaglio alle seguenti specifiche valutazioni: «• Esiti di frattura dell'acetabolo di sinistra con limitazione funzionale post- traumatica e post-chirurgica dell'articolazione coxo-femorale: 7-8%. In assenza di uno specifico riferimento tabellare, tale menomazione può essere fatta solo parzialmente rientrare nella fattispecie prevista dal codice 271 (“anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole”), il quale prevede una valutazione percentuale del 30% in caso di blocco articolare totale dell'anca.
Dal momento, però, che nel caso in esame, non si è affatto realizzata la completa perdita della mobilità dell' articolazione, ma, pur considerata la sopravvenuta evidenza radiologica di “coxartrosi secondaria” (cfr. referto Rx del
24.11.2020), ancor oggi solo un deficit dei movimenti di grado sostanzialmente lieve, e tenuto altresì conto che la presenza in situ dei mezzi disintesi chirurgici sarà in seguito oggetto di apposita e distinta valutazione, si ritiene a giusta
3 ragione opportuno considerare solo al 25% la misura del danno previsto dal citato codice 230, pervenendo così per tali specifici esiti ad una quantificazione percentuale limitata al 7-8%;
• Presenza di mezzi di sintesi in situ (placche e viti in titanio): 1-2%. Premesso che tale menomazione rientra nell'ambito del codice tabellare 306 (“mezzi disintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare”) che prevede una valutazione fino ad un massimo del 3%, nel caso in esame, debitamente considerata l'assenza di qualsivoglia evidenza anamnestica, clinica o documentale di eventuali segni di intolleranza a tali mezzi di sintesi, si ritiene del tutto congrua una quantificazione percentuale nella sola misura dell'1-2%.
• Severo deficit post-traumatico del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra:
22%. In presenza di pressoché completa, ed ormai stabilizzata, impossibilità della flessione dorsale del piede, nel caso in esame risulta a giusta ragione pienamente applicabile la specifica percentuale indicata dal codice tabellare
171, che valuta nella misura del 22% la “paralisi totale del nervo sciatico popliteo esterno”.
• Esiti cicatriziali chirurgici e post-traumatici in regione glutea sinistra: 2-3%.
Premesso che si tratta di menomazione di chiara pertinenza del codice tabellare 36 (“cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”), che prevede una valutazione fino ad un massimo del 5%, nel caso in esame, pur tenuto conto dell'estensione e dell'aspetto dell'area cicatriziale, ma considerata nel contempo la sua specifica localizzazione, si ritiene nel complesso congrua una quantificazione percentuale limitata al 50% della misura massima indicata e cioè pari al 2-3%».
Così ricostruito nel dettaglio il quadro patologico, il consulente è giunto alle seguenti conclusioni: «per quanto riguarda la valutazione della menomazione psico-fisica causata nella loro globalità dalle suddette alterazioni, tenuto debitamente conto che si tratta di infermità in concorrenza tra di loro, in quanto tutte incidenti negativamente sulla integrità morfo-funzionale dell'arto inferiore sinistro, si può in definitiva concludere che, a far data dall'epoca della visita di revisione del 23.01.2020, il grado percentuale del danno biologico CP_1 permanente conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 19.01.2017, e determinato ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo nr. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000, risulta complessivamente quantificabile nella misura del 33% (trentatré per cento)».
Il ctu, dunque, alla luce delle ampie e dettagliate considerazioni medico-legali precedentemente espresse, ha ritenuto fondate le pretese del ricorrente, ritenendo di ampliare la valutazione effettuata dall' in sede amministrativa. CP_1
Di contro, il ctu ha giudicato del tutto eccessiva la quantificazione di invalidità proposta nella relazione medico-legale di parte ricorrente, che giunge ad una personale percentuale del 40-42%, senza il seppur minimo supporto di reali
4 motivazioni medico-legali o di specifici codici tabellari, operando peraltro inopinatamente la sua valutazione con testuale riferimento alla “capacità lavorativa generica” e non, così come avrebbe richiesto il caso in esame, al danno biologico.
In definitiva, dunque, le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio atp che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Ad ogni buon conto, l non ha contestato le conclusioni del ctu né in sede di CP_1 bozze né con le note per l'udienza del 5.6.2025.
La domanda va dunque accolta.
Circa il regime delle spese di lite, ha chiarito la Suprema Corte che «Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro
5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass.
11887/2019) (...)" (Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022).
Orbene, venendo al caso in esame, la semplicità della questione affrontata fanno ritenere congruo l'utilizzo dello scaglione di valore inferiore a 26.001,00 €, parametri minimi. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà.
Spese di ctu a carico delle parti in solido, stante l'assenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda, riconosce il danno subito dal ricorrente nella misura del 33% a far data dalla visita di revisione del 23.1.2020 e il conseguente diritto alla costituzione della rendita per menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica, con conseguente condanna dell' a liquidare CP_1 detta prestazione nella misura corrispondente all'accertato stato di invalidità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.348,50 CP_1 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido, come da separato decreto.
5 Nola, 5.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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