Articolo 21 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 20Articolo 22
Versione
5 giugno 2003
Art. 21. 1. All' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".
Nota all'art. 21:
- Si riporta l'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.».
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente