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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3341/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.03.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3341 /2023 RGAC ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in data 6.03.2025
TRA
(C.F. , difesa dall'avv.ta Mariantonietta Parte_1 C.F._1
Miccoli presso cui è domiciliata;
- RICORRENTE - E
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Salvatore P.IVA_1
Gentile Alletto e Riccardo Gentile presso cui è elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE -
struttura psichiatrica residenziale dell' Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Saline Joniche alla Via Serro n. 19;
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 1218 c.c.; risarcimento danni ex art.2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.12.2023, Parte_1 evocava in lite la struttura psichiatrica residenziale dell'ASP “Saline 2” e l' CP_3
per ivi sentirle condannare, in solido tra loro, alla rifusione in proprio favore della
[...] complessiva somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti mentre si trovava ricoverata presso la struttura psichiatrica convenuta.
A sostegno della propria domanda esponeva che era stata per diversi anni curata e ricoverata Contr presso la struttura psichiatrica “ ”, accreditata presso l' In data 19 gennaio 2021 CP_2
1 (recte 12 gennaio 2021) mentre si trovava ricoverata presso la predetta struttura, era stata spinta da altri ospiti ed era caduta rovinosamente a terra. A questo punto, mediante intervento del 118, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Melito Porto Salvo, ove era risultata positiva al tampone SA Cov-2. Era poi stata trasferita presso l'Ospedale IA IN LL di , ove le era stata diagnosticata una frattura al Controparte_3 collo chirurgico dell'omero sinistro e un'insufficienza acuta polmonare con polmonite bilaterale da SA Cov-2. A causa del riscontro della positività per SA-CoV-2 non era stata sottoposta ad intervento chirurgico alla spalla sinistra.
Inoltre, stante il notevole peggioramento delle proprie condizioni di salute, era rimasta a lungo ricoverata presso il reparto di terapia sub-intensiva del nosocomio reggino.
Tanto premesso in fatto deduceva la sussistenza di una responsabilità omissiva della CP_2
sia per non aver adottato le adeguate misure di protezione atte a prevenire il sinistro
[...] occorsole sia per non aver garantito il monitoraggio sanitario necessario per prevenire il contagio da SA Cov-2.
Quanto al primo profilo di responsabilità, invocata ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., richiamava le conclusioni di cui alla relazione di parte redatta dalla dott.ssa Per_1
(specialista in medicina legale) affermava che la struttura psichiatrica aveva omesso di porre in essere le attività di cautela e vigilanza volte ad impedire che altri soggetti sottoposti alla sua custodia per patologie mentali potessero recare danni a terzi, nonché di adottare le accortezze necessarie ad impedire eventuali cadute.
Richiamando altresì le risultanze di cui alla perizia di parte a firma della dott.ssa Per_2
(specialista in ortopedia e traumatologia), deduceva che a seguito del sinistro, aveva riportato un danno biologico in termini di invalidità temporanea e di invalidità permanente del 15%, quantificabile in complessivi euro 60.000,00.
Con specifico riguardo al secondo profilo di responsabilità, denunciata ai sensi dell'art. 1218 c.c., sosteneva di aver contratto il VI in quanto, pur manifestando i sintomi propri di questo virus, non era mai stata sottoposta a tampone né le erano mai state somministrate le cure necessarie a contrastare la malattia.
Dava altresì atto di aver intrapreso un tentativo di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo a causa della mancata adesione dei resistenti e che, il medico fiduciario incaricato dall' di sottoporre a visita la ricorrente, dopo aver convocato quest'ultima presso CP_4 uno studio sito a Siderno che le era stato impossibile raggiungere per le varie patologie da cui è affetta, non aveva più fissato alcuna visita.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha contratto il covid all'interno della struttura e ha Parte_1 CP_2 riportato danni per come valutati nelle perizie prodotte;
2. accertare e dichiarare che la sig.ra cadeva all'interno della struttura a seguito di una spinta Parte_1 CP_2 di pazienti malati psichiatrici e che la struttura e gli operatori omettevano il controllo e la custodia delle aree comuni;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria in solido con l' per tutti i danni materiali, CP_2 Controparte_3 esistenziali e per il danno biologico occorsi alla ricorrente a causa dell'omessa vigilanza e custodia nonché a causa dell'omissione dei controlli mediante dispositivi di accertamento del virus sars-cov 2 4. in via principale condannare in solido la e l' Controparte_2 [...]
al pagamento della complessiva somma di € 60.000,00, oltre interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
5. condannare i resistenti al pagamento delle spese
2 di lite per il presente giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.04.2024, si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 della domanda avanzata da parte ricorrente, eccependone la genericità e comunque l'infondatezza.
Nel dettaglio, chiariva anzitutto che la essendo affetta da disturbo depressivo Parte_1 ricorrente, sin dal 2015, era stata presa in carico assistenziale dalla struttura psichiatrica residenziale “ ” – Dipartimento Salute Mentale ASP di , su richiesta CP_2 Controparte_3 del DSM, per realizzare una migliore adesione alla terapia farmacologica e facilitare l'autonomia ed autogestione della paziente.
Ciò posto, negava che la ricorrente avesse contratto il VI-19 all'interno della citata struttura psichiatrica, rilevando che il periodo di incubazione del virus variava da due a quattordici giorni e che dalla documentazione relativa al ricovero della paziente non potesse desumersi con certezza una presenza continuava della stessa presso la struttura nei giorni antecedenti la data del 12.1.2021.
Parimenti negava che la caduta riferita dalla ricorrente fosse riconducibile ad omissioni da parte del personale medico e paramedico operante presso la struttura psichiatrica.
Evidenziava l'assenza in atti di un verbale di pronto soccorso relativo all'accesso del 12 gennaio 2021, nonché l'assenza di elementi certi circa le modalità del sinistro denunciato.
Sosteneva, inoltre, che la paziente non presentava disturbi dispercettivi o condizioni psicopatologiche tali da richiedere sorveglianza, contenzione fisica ovvero isolamento per comportamenti auto-etero aggressivi.
Pertanto, il sinistro, ove effettivamente occorso, avrebbe dovuto essere ricondotto a normali interazioni tra ospiti della struttura.
Contestava quindi sia nell'an che nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente disponga il mutamento di rito ex art. 281 duodecies;
2) Ritenga e dichiari che nessuna condotta omissiva e stata posta in essere dal personale della sia avuto Controparte_5 riguardo alle cause della presunta caduta della ricorrente e sia alle cause del contagio da infezione VI SA 2 3) Ritenga e dichiari che gli ospiti della struttura convenuta sono adeguatamente assistiti, curati, osservati ed accompagnati;
4) Ritenga e dichiari che la ricorrente non ha contratto l'infezione da VI SA 2 all'interno della struttura convenuta;
5) Ritenga e dichiari che le conseguenze fisiche lamentate dalla ricorrente sono unicamente riconducibili al suo precario e fragile stato di salute preesistente ancor prima sia dell'evento traumatico che del contagio;
6) Ritenga e dichiari l'assenza di responsabilità a carico dei sanitari e della struttura convenuta;
7) Conseguentemente ritenga e dichiari l'assenza del nesso di causalità tra i fatti dedotti in citazione e le patologia da cui e affetta la ricorrente 8) In via ulteriormente subordinata, ritenga e dichiari che la richiesta risarcitoria formulata e eccessiva e sproporzionata;
9) Rigetti le domande tutte formulate in ricorso;
10) Rigetti la domanda del pagamento dell'interesse legale e della rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, il cumulo tra gli stessi che comporta un ingiustificata duplicazione dello stesso danno;
11) Condanni la ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”
La struttura “ ” non si costituiva in giudizio . CP_2
3 Alla prima udienza di comparizione e trattazione dell'8.5.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie di parte ricorrente e la causa veniva rinviata per la decisione
Infine, all'udienza del 6.03.2025 la causa veniva riservata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della struttura sanitaria “ CP_2
”, non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio.
[...]
Ciò posto, la domanda è infondata e va disattesa per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha avanzato domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti mentre si trovava degente presso la struttura psichiatrica ”, facendo valere nei confronti della CP_2 struttura medesima e dell una duplice responsabilità: contrattuale, ex Controparte_3 art. 1218 c.c., in relazione alla contrazione del virus VI-19 ed extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione ai danni riportati in seguito ad una presunta caduta cagionata dalla spinta di altro paziente.
Dal canto suo l' ha eccepito l'infondatezza degli assunti attorei, Controparte_3 negando tanto la circostanza secondo cui la AR avrebbe contratto il VI-19 mentre si trovava ricoverata presso la ” tanto quella per cui la ricorrente, nel corso Controparte_2 del ricovero, sarebbe caduta rovinosamente a terra poiché spinta da altro paziente ed in ogni caso la riconducibilità eziologica di un'eventuale caduta a fatto e colpa della struttura medesima.
Quanto al primo profilo di responsabilità denunciato in giudizio, si osserva che, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altro. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire Controparte_6 allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio
“cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti i danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo, la riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e
4 chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Da tale qualificazione discende che, sotto il profilo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. grava sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto, il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente ritenuta fonte di danno, la Suprema Corte ha chiarito che l'inadempimento rilevante ai fini del risarcimento del danno non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un
5 adempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Conseguentemente, nei giudizi di responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 27606/2019; Cass. civ., n. 3704/2018).
Tanto chiarito, avuto riguardo al caso in esame, risulta pacifico (oltreché documentalmente provato) che la ricorrente, nel maggio del 2015, fu presa in carico dalla “ 2” Controparte_2
“per realizzare una migliore adesione alla terapia psicofarmacologica e facilitare l'autonomia e l'autogesione della persona” (v. doc. 1 parte ricorrente).
La ricorrente non ha tuttavia integralmente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La afferma invero di aver contratto il VI-19 a causa della condotta negligente Parte_1 degli operatori che la ebbero in cura presso la . Controparte_2
Nel dettaglio, sostiene che i sanitari ivi operanti avrebbero omesso di adottare la cautele necessarie a contenere il rischio di contagio da VI-19, ma non chiarisce in quali termini si sarebbe estrinsecata tale condotta omissiva.
Con riferimento all'esistenza di un nesso eziologico tra la denunciata responsabilità e la contrazione del predetto virus, la sostiene in maniera del tutto apodittica di aver Parte_1
“contratto il covid in forma grave per non essere mai stata sottoposta a tamponi, nonostante accusasse i sintomi”.
Manca poi totalmente l'allegazione di un danno-conseguenza, astrattamente suscettibile di risarcimento.
È quindi evidente che la domanda non può trovare accoglimento poiché formulata in modo approssimativo ed in quanto non risultano provati gli elementi costituivi della stessa.
Parimenti privi di fondamento si appalesano, poi, anche gli assunti di parte ricorrente in ordine alla presunta sussistenza in capo alla struttura convenuta di una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043- 2051 c.c.
In proposito si evidenzia che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che, in data 19.01.2022 (recte 12.01.2022), a causa di una spinta ricevuta da altro ospite della struttura psichiatrica, cadeva rovinosamente a terra, riportando una frattura scomposta della testa omerale e collo chirurgico omero sinistro.
Tenuto conto di ciò deve anzitutto escludersi che la fattispecie in esame possa essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia, atteso che il fatto generatore del danno – nella ricostruzione di parte istante – è causalmente riconducibile non già alla res, bensì all'esclusiva condotta di terzi.
La ricorrente ha quindi erroneamente invocato la previsione di cui alla richiamata norma, venendo al più in rilievo, nel caso in esame, un'ipotesi di responsabilità per danno cagionato dall'incapace ex art.2047 c.c.
Ad ogni modo, la domanda svolta dalla ricorrente non è sorretta da adeguato supporto allegatorio e probatorio.
Anzitutto occorre rilevare che l'ultima annotazione presente nella cartella clinica relativa al ricovero presso la struttura psichiatrica convenuta risale al 21.12.2020.
6 Inoltre, la ricorrente non si è offerta di provare mediante capitoli di prova ammissibili e rilevanti che, al momento dei fatti oggetto di causa, si trovava ricoverata presso la predetta struttura.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi che la ricorrente, limitandosi ad indicare di essere stata spinta da altro ospite della struttura, ha di fatto omesso la narrazione di come i fatti si siano svolti.
Non ha infatti specificato chi sarebbe stato l'autore del fatto né ha introdotto alcun dettaglio ulteriore in ordine alle circostanze ed alle modalità della caduta.
Tale carenza assertiva impedisce di comprendere con esattezza quale sia l'inadempimento che, in concreto, ella imputa alla struttura psichiatrica, rendendo di fatto impossibile a parte resistente dimostrare il proprio esatto adempimento o eventualmente la sussistenza del caso fortuito.
Si sottolinea altresì che la ricorrente neppure si è offerta di provare le concrete modalità del sinistro attraverso la prova orale, considerato che i capitoli di prova di cui ha chiesto l'ammissione avevano tutti ad oggetto circostanze che non riguardavano la ricostruzione del fatto storico.
Quanto, poi, al danno biologico, quantificato in complessivi euro 60.000,00, trattasi di danno genericamente allegato e comunque non provato.
Sul punto la ricorrente ha infatti unicamente richiamato le risultanze di cui alla CTP medico- legale a firma della dott.ssa , le cui valutazioni risultano tuttavia estremamente Per_2 generiche e vaghe e dunque non idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'istante.
In definitiva, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente sicché deve Parte_1 essere condannata a rifondere in favore dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, la somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva, e la fase decisionale.
Non risultano documentate spese vive.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiara la contumacia della struttura sanitaria “Struttura Saline 2”;
2. Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente;
3. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' le spese Controparte_3 di lite, liquidate in complessivi euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
4. Nulla sulle spese quanto a , essendo quest'ultima rimasta contumace. Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.3.25
Il Giudice
Francesco Campagna
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.03.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3341 /2023 RGAC ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in data 6.03.2025
TRA
(C.F. , difesa dall'avv.ta Mariantonietta Parte_1 C.F._1
Miccoli presso cui è domiciliata;
- RICORRENTE - E
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Salvatore P.IVA_1
Gentile Alletto e Riccardo Gentile presso cui è elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE -
struttura psichiatrica residenziale dell' Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Saline Joniche alla Via Serro n. 19;
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 1218 c.c.; risarcimento danni ex art.2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.12.2023, Parte_1 evocava in lite la struttura psichiatrica residenziale dell'ASP “Saline 2” e l' CP_3
per ivi sentirle condannare, in solido tra loro, alla rifusione in proprio favore della
[...] complessiva somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti mentre si trovava ricoverata presso la struttura psichiatrica convenuta.
A sostegno della propria domanda esponeva che era stata per diversi anni curata e ricoverata Contr presso la struttura psichiatrica “ ”, accreditata presso l' In data 19 gennaio 2021 CP_2
1 (recte 12 gennaio 2021) mentre si trovava ricoverata presso la predetta struttura, era stata spinta da altri ospiti ed era caduta rovinosamente a terra. A questo punto, mediante intervento del 118, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Melito Porto Salvo, ove era risultata positiva al tampone SA Cov-2. Era poi stata trasferita presso l'Ospedale IA IN LL di , ove le era stata diagnosticata una frattura al Controparte_3 collo chirurgico dell'omero sinistro e un'insufficienza acuta polmonare con polmonite bilaterale da SA Cov-2. A causa del riscontro della positività per SA-CoV-2 non era stata sottoposta ad intervento chirurgico alla spalla sinistra.
Inoltre, stante il notevole peggioramento delle proprie condizioni di salute, era rimasta a lungo ricoverata presso il reparto di terapia sub-intensiva del nosocomio reggino.
Tanto premesso in fatto deduceva la sussistenza di una responsabilità omissiva della CP_2
sia per non aver adottato le adeguate misure di protezione atte a prevenire il sinistro
[...] occorsole sia per non aver garantito il monitoraggio sanitario necessario per prevenire il contagio da SA Cov-2.
Quanto al primo profilo di responsabilità, invocata ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., richiamava le conclusioni di cui alla relazione di parte redatta dalla dott.ssa Per_1
(specialista in medicina legale) affermava che la struttura psichiatrica aveva omesso di porre in essere le attività di cautela e vigilanza volte ad impedire che altri soggetti sottoposti alla sua custodia per patologie mentali potessero recare danni a terzi, nonché di adottare le accortezze necessarie ad impedire eventuali cadute.
Richiamando altresì le risultanze di cui alla perizia di parte a firma della dott.ssa Per_2
(specialista in ortopedia e traumatologia), deduceva che a seguito del sinistro, aveva riportato un danno biologico in termini di invalidità temporanea e di invalidità permanente del 15%, quantificabile in complessivi euro 60.000,00.
Con specifico riguardo al secondo profilo di responsabilità, denunciata ai sensi dell'art. 1218 c.c., sosteneva di aver contratto il VI in quanto, pur manifestando i sintomi propri di questo virus, non era mai stata sottoposta a tampone né le erano mai state somministrate le cure necessarie a contrastare la malattia.
Dava altresì atto di aver intrapreso un tentativo di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo a causa della mancata adesione dei resistenti e che, il medico fiduciario incaricato dall' di sottoporre a visita la ricorrente, dopo aver convocato quest'ultima presso CP_4 uno studio sito a Siderno che le era stato impossibile raggiungere per le varie patologie da cui è affetta, non aveva più fissato alcuna visita.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha contratto il covid all'interno della struttura e ha Parte_1 CP_2 riportato danni per come valutati nelle perizie prodotte;
2. accertare e dichiarare che la sig.ra cadeva all'interno della struttura a seguito di una spinta Parte_1 CP_2 di pazienti malati psichiatrici e che la struttura e gli operatori omettevano il controllo e la custodia delle aree comuni;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria in solido con l' per tutti i danni materiali, CP_2 Controparte_3 esistenziali e per il danno biologico occorsi alla ricorrente a causa dell'omessa vigilanza e custodia nonché a causa dell'omissione dei controlli mediante dispositivi di accertamento del virus sars-cov 2 4. in via principale condannare in solido la e l' Controparte_2 [...]
al pagamento della complessiva somma di € 60.000,00, oltre interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
5. condannare i resistenti al pagamento delle spese
2 di lite per il presente giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.04.2024, si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 della domanda avanzata da parte ricorrente, eccependone la genericità e comunque l'infondatezza.
Nel dettaglio, chiariva anzitutto che la essendo affetta da disturbo depressivo Parte_1 ricorrente, sin dal 2015, era stata presa in carico assistenziale dalla struttura psichiatrica residenziale “ ” – Dipartimento Salute Mentale ASP di , su richiesta CP_2 Controparte_3 del DSM, per realizzare una migliore adesione alla terapia farmacologica e facilitare l'autonomia ed autogestione della paziente.
Ciò posto, negava che la ricorrente avesse contratto il VI-19 all'interno della citata struttura psichiatrica, rilevando che il periodo di incubazione del virus variava da due a quattordici giorni e che dalla documentazione relativa al ricovero della paziente non potesse desumersi con certezza una presenza continuava della stessa presso la struttura nei giorni antecedenti la data del 12.1.2021.
Parimenti negava che la caduta riferita dalla ricorrente fosse riconducibile ad omissioni da parte del personale medico e paramedico operante presso la struttura psichiatrica.
Evidenziava l'assenza in atti di un verbale di pronto soccorso relativo all'accesso del 12 gennaio 2021, nonché l'assenza di elementi certi circa le modalità del sinistro denunciato.
Sosteneva, inoltre, che la paziente non presentava disturbi dispercettivi o condizioni psicopatologiche tali da richiedere sorveglianza, contenzione fisica ovvero isolamento per comportamenti auto-etero aggressivi.
Pertanto, il sinistro, ove effettivamente occorso, avrebbe dovuto essere ricondotto a normali interazioni tra ospiti della struttura.
Contestava quindi sia nell'an che nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente disponga il mutamento di rito ex art. 281 duodecies;
2) Ritenga e dichiari che nessuna condotta omissiva e stata posta in essere dal personale della sia avuto Controparte_5 riguardo alle cause della presunta caduta della ricorrente e sia alle cause del contagio da infezione VI SA 2 3) Ritenga e dichiari che gli ospiti della struttura convenuta sono adeguatamente assistiti, curati, osservati ed accompagnati;
4) Ritenga e dichiari che la ricorrente non ha contratto l'infezione da VI SA 2 all'interno della struttura convenuta;
5) Ritenga e dichiari che le conseguenze fisiche lamentate dalla ricorrente sono unicamente riconducibili al suo precario e fragile stato di salute preesistente ancor prima sia dell'evento traumatico che del contagio;
6) Ritenga e dichiari l'assenza di responsabilità a carico dei sanitari e della struttura convenuta;
7) Conseguentemente ritenga e dichiari l'assenza del nesso di causalità tra i fatti dedotti in citazione e le patologia da cui e affetta la ricorrente 8) In via ulteriormente subordinata, ritenga e dichiari che la richiesta risarcitoria formulata e eccessiva e sproporzionata;
9) Rigetti le domande tutte formulate in ricorso;
10) Rigetti la domanda del pagamento dell'interesse legale e della rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, il cumulo tra gli stessi che comporta un ingiustificata duplicazione dello stesso danno;
11) Condanni la ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”
La struttura “ ” non si costituiva in giudizio . CP_2
3 Alla prima udienza di comparizione e trattazione dell'8.5.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie di parte ricorrente e la causa veniva rinviata per la decisione
Infine, all'udienza del 6.03.2025 la causa veniva riservata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della struttura sanitaria “ CP_2
”, non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio.
[...]
Ciò posto, la domanda è infondata e va disattesa per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha avanzato domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti mentre si trovava degente presso la struttura psichiatrica ”, facendo valere nei confronti della CP_2 struttura medesima e dell una duplice responsabilità: contrattuale, ex Controparte_3 art. 1218 c.c., in relazione alla contrazione del virus VI-19 ed extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione ai danni riportati in seguito ad una presunta caduta cagionata dalla spinta di altro paziente.
Dal canto suo l' ha eccepito l'infondatezza degli assunti attorei, Controparte_3 negando tanto la circostanza secondo cui la AR avrebbe contratto il VI-19 mentre si trovava ricoverata presso la ” tanto quella per cui la ricorrente, nel corso Controparte_2 del ricovero, sarebbe caduta rovinosamente a terra poiché spinta da altro paziente ed in ogni caso la riconducibilità eziologica di un'eventuale caduta a fatto e colpa della struttura medesima.
Quanto al primo profilo di responsabilità denunciato in giudizio, si osserva che, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altro. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire Controparte_6 allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio
“cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti i danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo, la riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e
4 chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Da tale qualificazione discende che, sotto il profilo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. grava sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto, il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente ritenuta fonte di danno, la Suprema Corte ha chiarito che l'inadempimento rilevante ai fini del risarcimento del danno non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un
5 adempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Conseguentemente, nei giudizi di responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 27606/2019; Cass. civ., n. 3704/2018).
Tanto chiarito, avuto riguardo al caso in esame, risulta pacifico (oltreché documentalmente provato) che la ricorrente, nel maggio del 2015, fu presa in carico dalla “ 2” Controparte_2
“per realizzare una migliore adesione alla terapia psicofarmacologica e facilitare l'autonomia e l'autogesione della persona” (v. doc. 1 parte ricorrente).
La ricorrente non ha tuttavia integralmente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La afferma invero di aver contratto il VI-19 a causa della condotta negligente Parte_1 degli operatori che la ebbero in cura presso la . Controparte_2
Nel dettaglio, sostiene che i sanitari ivi operanti avrebbero omesso di adottare la cautele necessarie a contenere il rischio di contagio da VI-19, ma non chiarisce in quali termini si sarebbe estrinsecata tale condotta omissiva.
Con riferimento all'esistenza di un nesso eziologico tra la denunciata responsabilità e la contrazione del predetto virus, la sostiene in maniera del tutto apodittica di aver Parte_1
“contratto il covid in forma grave per non essere mai stata sottoposta a tamponi, nonostante accusasse i sintomi”.
Manca poi totalmente l'allegazione di un danno-conseguenza, astrattamente suscettibile di risarcimento.
È quindi evidente che la domanda non può trovare accoglimento poiché formulata in modo approssimativo ed in quanto non risultano provati gli elementi costituivi della stessa.
Parimenti privi di fondamento si appalesano, poi, anche gli assunti di parte ricorrente in ordine alla presunta sussistenza in capo alla struttura convenuta di una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043- 2051 c.c.
In proposito si evidenzia che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che, in data 19.01.2022 (recte 12.01.2022), a causa di una spinta ricevuta da altro ospite della struttura psichiatrica, cadeva rovinosamente a terra, riportando una frattura scomposta della testa omerale e collo chirurgico omero sinistro.
Tenuto conto di ciò deve anzitutto escludersi che la fattispecie in esame possa essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia, atteso che il fatto generatore del danno – nella ricostruzione di parte istante – è causalmente riconducibile non già alla res, bensì all'esclusiva condotta di terzi.
La ricorrente ha quindi erroneamente invocato la previsione di cui alla richiamata norma, venendo al più in rilievo, nel caso in esame, un'ipotesi di responsabilità per danno cagionato dall'incapace ex art.2047 c.c.
Ad ogni modo, la domanda svolta dalla ricorrente non è sorretta da adeguato supporto allegatorio e probatorio.
Anzitutto occorre rilevare che l'ultima annotazione presente nella cartella clinica relativa al ricovero presso la struttura psichiatrica convenuta risale al 21.12.2020.
6 Inoltre, la ricorrente non si è offerta di provare mediante capitoli di prova ammissibili e rilevanti che, al momento dei fatti oggetto di causa, si trovava ricoverata presso la predetta struttura.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi che la ricorrente, limitandosi ad indicare di essere stata spinta da altro ospite della struttura, ha di fatto omesso la narrazione di come i fatti si siano svolti.
Non ha infatti specificato chi sarebbe stato l'autore del fatto né ha introdotto alcun dettaglio ulteriore in ordine alle circostanze ed alle modalità della caduta.
Tale carenza assertiva impedisce di comprendere con esattezza quale sia l'inadempimento che, in concreto, ella imputa alla struttura psichiatrica, rendendo di fatto impossibile a parte resistente dimostrare il proprio esatto adempimento o eventualmente la sussistenza del caso fortuito.
Si sottolinea altresì che la ricorrente neppure si è offerta di provare le concrete modalità del sinistro attraverso la prova orale, considerato che i capitoli di prova di cui ha chiesto l'ammissione avevano tutti ad oggetto circostanze che non riguardavano la ricostruzione del fatto storico.
Quanto, poi, al danno biologico, quantificato in complessivi euro 60.000,00, trattasi di danno genericamente allegato e comunque non provato.
Sul punto la ricorrente ha infatti unicamente richiamato le risultanze di cui alla CTP medico- legale a firma della dott.ssa , le cui valutazioni risultano tuttavia estremamente Per_2 generiche e vaghe e dunque non idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'istante.
In definitiva, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente sicché deve Parte_1 essere condannata a rifondere in favore dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, la somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva, e la fase decisionale.
Non risultano documentate spese vive.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiara la contumacia della struttura sanitaria “Struttura Saline 2”;
2. Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente;
3. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' le spese Controparte_3 di lite, liquidate in complessivi euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
4. Nulla sulle spese quanto a , essendo quest'ultima rimasta contumace. Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.3.25
Il Giudice
Francesco Campagna
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