Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 5610 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” su ricorso congiunto proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri alla via Circonvallazione n. 93 presso lo studio legale dell'Avv.
Francesca Gatta che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Tommaso Landolfi n. 167 e rapp.ta e difesa dall'Avv.
Marco Torriero che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte d'udienza congiuntamente depositate (da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 02.12.2024 ricorso congiunto per Parte_1 CP_1 ottenere dal Tribunale di Frosinone la modifica delle condizioni di divorzio pronunciate dal medesimo
1
Le parti hanno congiuntamente rappresentato che dopo la pronuncia sono sopraggiunte circostanze nuove che giustificano una nuova regolamentazione dei rapporti tra esse e segnatamente: a) che la sig.ra ha ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare ove ella si è trasferita con la figlia, CP_1 in Frosinone alla via Normandia n. 22, int. 8, sicchè è in diritto del sig. ottenere il godimento e la Pt_1 disponibilità della casa coniugale.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenute ad un accordo per modificare le condizioni di divorzio nei termini che seguono e che chiedono il Tribunale voglia recepire con Sentenza:
“1) revocare l'assegnazione della casa coniugale di Frosinone, via del Cipresso n. 31 in favore della sig.ra dal momento che ella risulta assegnataria dell'alloggio popolare sito a Frosinone, Via Parte_2
Normandia n. 22 int. 8, presso il quale attualmente risiede, con conseguente restituzione al proprietario, sig Parte_1
2) confermare l'affidamento esclusivo della figlia minorenne in favore della madre, con Persona_2 materiale collocazione della bambina presso l'abitazione della sig.ra sita in Frosinone, Via CP_1
Normandia n. 22 int. 8;
3) confermare, per il resto, tutte le condizioni concordate in sede di divorzio e recepite nella Sentenza n.
307/2023 dell'8.3.2023 (RG n. 3560/2022);
4) disporre la totale compensazione delle spese per il presente procedimento”.
Disposta la trattazione dell'udienza di comparizione delle parti nella forma scritta mediante il deposito di note scritte in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; vista la dichiarazione depositata dalle parti di conferma delle condizioni congiuntamente sottoscritte a modifica delle condizioni di divorzio e delle quali esse hanno chiesto al Tribunale il pieno recepimento con sentenza;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto del 27.12.2024, la domanda è stata rimessa alla decisione del
Collegio, in esito al deposito di note scritte d'udienza che le parti hanno depositato in sostituzione della comparizione personale innanzi al G.R.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in
2 cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche depositate in atti risulta che la prole minore, e segnatamente la figlia minore risulta residente in [...] int. 8; Persona_2
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore, le modifiche proposte, giustificate da fatti nuovi sopravvenuti alla sentenza di divorzio tali da incidere sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti come disposta, non risultano contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, né risultano confliggenti o contrarie con l'interesse della prole minore.
Va d'altra parte osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo
10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite, come da esse espressamente richiesto.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando sulla domanda congiuntamente formulata da Pt_3
[..
[...] e iscritta al n. 5610/2024 r.g.v.g. avente ad oggetto “modifica delle
[...] CP_1 condizioni di divorzio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle nuove condizioni di divorzio di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto e segnatamente, a parziale modifica della sentenza n.
307/2023 del Tribunale Ordinario di Frosinone emessa il 08.03.2023, DISPONE che le condizioni di divorzio tra le parti restino regolate come da accordi riportati nel ricorso depositato il 02.12.2024 e trascritti in parte motiva;
- conferma quanto statuito con sentenza n. 307/2023 quanto all'affidamento, al collocamento della figlia minore delle parti, alla regolamentazione del diritto di frequentazione del padre e al Persona_2 mantenimento per la figlia minore e per tutto quanto previsto nelle condizioni di divorzio come riportate e trascritte in parte motiva;
e comunque il tutto come da accordi raggiunti e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 02.12.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 14/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
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