Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 866/2016 R.G. promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. DE FEUDIS SEBASTIANO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
:
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sasso
, nato a [...] [...] ( ) ed ivi residente a[...] Pt_1 C.F._2
De Bartolo n. 6 D,
nato a [...] [...] ( ) ed ivi residente al corso don Controparte_3 Pt_1 C.F._3
Luigi Sturzo n. 140;
nato a [...] [...] ( ) ed ivi residente a[...] Pt_1 C.F._4
Tolomeo 53/d nato a [...] [...] ( ed ivi residente a[...] Pt_1 C.F._5
Tolomeo 53/D, gli ultimi due in qualità di eredi di nata a [...] [...] e deceduta in Persona_1 Pt_1
Barletta il 01.06.11, tutti rappresentati dall'avv. Domenico Lamantea con studio in TUTTI citati in giudizio in qualità di eredi (diretti i primi due, per rappresentazione di , gli ultimi due) Persona_1
di nato a [...] [...] ed ivi deceduto il 08.08.11, ( ); Persona_2 Pt_1 C.F._6
pagina 1 di 13
Corrado Simone
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lamanna;
CP_5
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Torelli e dall'avv. Giovanni Lamanna;
Parte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Andra Pagliani Parte_5
FA RA, , , nella qualità di Controparte_6 Controparte_7 eredi di , tutti difesi dall'Avv. Fabio Tannoja. Persona_3
, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di Parte_6 costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Ventura,
con l'avv. Luigi Chiarello) Controparte_8
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_9 C.F._8
De Vecchis e dall'avv. Nicola Ventura
CONVENUTI
Controparte_10
[...]
[...]
Controparte_11
[...]
(
[...]
CONVENUTI-contumaci
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/10/2024, le parti concludevano come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE ATTRICE:
pagina 2 di 13 1) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla illecita condotta così come riconosciuta dalla sentenza del Pretore di Trani, confermata dalla Corte di Appello di Bari e dalla Corte di Cassazione, nella misura che il
Giudice riterrà equa. Oltre interessi e rivalutazione dal tempo dell'illecita condotta.
Spese di giudizio come per legge.
2) Con esclusione degli eredi del signor che hanno rinunciato all'eredità e Parte_7
condanna del solo qualificatosi erede. Con esclusione delle parti Parte_5
processuali per cui vi è stata reciproca rinuncia agli atti: eredi del de cuius Persona_4
eredi del de cuius e eredi del signor . Con esclusione, altresì, Persona_2 Persona_3
del signor e della signora che hanno rinunciato Controparte_1 Controparte_8 all'eredità . Spese di giudizio compensate.
3) Qualora il Giudice non abbia elementi tali per poter quantificare equitativamente il danno voglia riconvocare il CTU perché provveda a tanto sulla scorta dei precisi elementi rinvenibili nel fascicolo penale come da richiesta formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
PER PARTE CONVENUTA:
- : ogni rivendicazione proposta nei suoi confronti deve essere rigettata Controparte_1
per difetto di legittimazione passiva, con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.96 c.p.c. per manifesta infondatezza e temerarietà dell'azione intrapresa nei suoi confronti, da liquidarsi in favore del procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.;
- ER AR : ogni rivendicazione proposta nei confronti dei convenuti dovrà essere rigettata per (in via gradata): a) rinunzia al diritto, all'azione, agli atti del presente giudizio da parte dell'attore; in subordine b) per difetto di legittimazione passiva;
in ulteriore subordine c) per prescrizione;
in ulteriore subordine d) infondatezza della domanda, sia per carenza dei requisiti dell'an e del quantum. In ordine alle spese legali, esse si dovranno intendere compensate con l'attore anche in base agli accordi posti alla base dell'atto di Parte_1
rinunzia del 30.10.18.
- INCHINGOLO FRANCESCO: rigettare le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
condannare il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
pagina 3 di 13 - , si riporta, - sia per le eccezioni preliminari che per tutte le altre di merito CP_5
alla comparsa di costituzione ed agli atti successivi, come pure alle eccezioni e deduzioni sollevate nelle varie udienze e in sede di CTU, ad opera anche del consulente di parte.
- si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, con vittoria di spese e Parte_4
competenze di lite, da distrarre in favore dei i difensori, che si dichiarano antistatari.
- DA IL : a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Pt_7
, quale amministratore della;
b)-
[...] Controparte_12 Parte_8
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del essendo l'azione di danni Parte_1 ambientali di competenza esclusiva dello Stato e per esso del Ministero dell'Ambiente; c)-
Dichiarare la nullità della citazione per assoluta mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda e violazione dell'art. 163, 3° comma nn. 3 e 4 cpc, come sanzionata dall'art. 164 4° comma cpc. d)- dichiarare la prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento del danno oggetto della domanda sia ai sensi dell'art. 2947 cc, sia ai sensi dell'art. 2953 Nel merito: e)-
Rigettare la domanda nel merito perché priva di ogni fondamento in fatto e diritto. f)-
Condannare il al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
1° comma cpc, da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cc. g)- Condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, in relazione alle Parte_1 quali l'avv. Andrea Pagliani si dichiara espressamente distrattario, con l'indennità di cui all'art. 96 3° comma cpc.
- FA RA, , , nella Controparte_6 CP_7 CP_7
qualità - Accogliere per quanto di ragione le ragioni degli odierni convenuti, dichiarando cessata la materia del contendere tra l'Ente attore e gli Eredi di . - Per l'effetto, Persona_3
condannare alle spese di giudizio tutti i convenuti che illegittimamente ed immotivatamente si sono opposti all'estromissione degli eredi dal presente processo. Per_3
- EMANUELE AVANTARIO:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del nel rapporto giuridico Parte_1
controverso;
2. sempre in via assolutamente preliminare ed in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del convenuto sig. con Parte_6
conseguente estromissione del medesimo dalla causa;
3. in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto, in violazione degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.; 4. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
5. in ogni caso, rigettare, nel merito, la domanda attorea poiché infondata in fatto oltre che in diritto;
6.
pagina 4 di 13 condannare il al pagamento di spese e competenze di legge, da distrarsi in Parte_1
favore del difensore.
- :La domanda proposta contro l'odierna concludente Email_1 Controparte_8
è infondata e deve essere rigettata ed il deve essere condannato al pagamento delle Pt_1
competenze di causa ed al pagamento in favore della convenuta con aggiunta alle di una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- : CP_9
- 1) in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. rispetto alla domanda di risarcimento proposta nei suoi CP_9
confronti dal anziché nei confronti della Parte_1 Controparte_13
- 2) in subordine e sempre in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'ente attore rispetto alla domanda di risarcimento proposta nel presente giudizio;
- 3) in ulteriore subordine e sempre in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare in ogni caso prescritto ogni diritto al risarcimento dei danni vantato dal in forza della Pt_1
condanna generica disposta dalla sentenza penale;
- 4) in ulteriore subordine e nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni spiegata in giudizio dal nei confronti dell'ing. in quanto assolutamente infondata Pt_1 CP_9
in fatto e diritto;
- 5) in ulteriore subordine e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata in giudizio dal escludere il risarcimento dovuto dal convenuto in Pt_1 ragione del concorso colposo della Pubblica Amministrazione oltre che dell'inesistente e indimostrato apporto causale dell'ing. nella determinazione del danno;
CP_9
- 6) in ogni caso condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1
secondo il principio della soccombenza.
Motivi della decisione
Il ha introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna dei convenuti, in solido Parte_1
tra loro, al risarcimento del danno ambientale, da quantificarsi in corso di causa, a seguito della vicenda pagina 5 di 13 penale iniziata con sentenza del Pretore di Trani n. 287/1996 di condanna di tutti gli imputati in concorso tra loro per i reati contestati, tra cui la “sistemazione di cumuli di rifiuti …distruggendo il litorale sabbioso, compromettendo irreparabilmente la morfologia della costa e le bellezze naturali dei luoghi”; nonché di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni a favore della parte civile;
condanna al risarcimento del danno confermata sia con sentenza della Corte di Appello n.
2785/99, sia con sentenza della Corte di Cassazione n. 818 del 6 marzo 2001;
In particolare, in seguito a un esposto-denuncia di dell'11 maggio 1993 il Pretore di CP_14
con sentenza del 10/5/1997 (doc. n.1 allegato anche alla conclusionale), condannava tutti gli Pt_1
odierni convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (tra cui il Parte_1
, danni morali, patrimoniali e ambientali, tutti da liquidarsi in separata sede, perché effettuavano
[...]
lo smaltimento di detriti litoidi e di altri materiali di scarto provenienti dai propri opifici, scaricandoli ed accumulandoli lungo il litorale di ponente della Città che adibivano a discarica non autorizzata di rifiuti speciali e, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, facevano effettuare, senza autorizzazione alcuna, lo spianamento e la sistemazione dei cumuli di rifiuti, già abbandonati, in modo da rendere definitiva l'occupazione arbitraria della zona costiera e, quindi, distruggevano il litorale sabbioso, compromettendo irreparabilmente la morfologia della costa e le bellezze naturali dei luoghi.
Nel procedimento iscritto ai nn. 2020/1996 R.G.N.R. e 287/1996 R.G. della Pretura Circondariale di
Trani, gli imputati erano chiamati a rispondere «del reato di cui agli artt. 81 c.p. – 25 cpv. D.P.R. n.
915/1982 – 1161 R.D. 327/42 – 633 e 639 bis, 734 c.p. – I sexies legge 431/85, perché, nella qualità di legali rappresentanti delle imprese esercenti in la lavorazione del marmo, effettuavano lo Pt_1
smaltimento dei detriti litoidi e degli altri materiali di scarto provenienti dai propri opifici, scaricandoli ed accumulandoli lungo il litorale di ponente della Città, così occupando arbitrariamente un'ampia zona del Demanio Marittimo e delle aree adiacenti di proprietà Comunale che adibivano a discarica non autorizzata di rifiuti speciali e, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, facevano effettuare, senza autorizzazione alcuna, lo spianamento e la sistemazione dei cumuli dei rifiuti, già abbandonati, in modo da rendere definitiva la occupazione arbitraria della zona costiera e da perpetuarne la gestione come discarica non autorizzata di rifiuti, e, quindi, distruggevano il litorale sabbioso, compromettendo irreparabilmente la morfologia della costa e le bellezze naturali dei luoghi»; tutto ciò per i fatti accertati il 18.05.1993 e fino alla data del 7.03.1996 , data di emissione del secondo decreto di citazione a giudizio.
Al termine del dibattimento e dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza depositata il 3.06.1997, affermava la colpevolezza di tutti gli imputati (ad eccezione di , la cui posizione era stata stralciata CP_15
per difetto di notifica), in ordine a tutti i reati loro ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e,
pagina 6 di 13 con le attenuanti generiche, condannava ciascuno ad anni uno e mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione. Con la stessa sentenza il Pretore condannava altresì tutti gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, danni morali, patrimoniali ed ambientali, tutti da liquidarsi in separata sede.
Tale sentenza è stata riformata dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza depositata il 18.11.1999, con la quale la stessa ha assolto i predetti imputati appellanti dal reato di cui all'art. 633 e 639 bis c.p.
(invasione di suolo pubblico comunale) «perché il fatto non sussiste», nonché dai reati contravvenzionali di cui all'art. 734 c.p. (deturpamento e distruzione di bellezze naturali), all'art. 25
d.P.R. n. 915/1982 (gestione di discarica non autorizzata) ed all'art. 1161 cod. nav. (occupazione di suolo demaniale marittimo) «perché estinti per prescrizione», pur confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado (v. doc. n. 2).
Avverso la sentenza d'appello è stato promosso ricorso per Cassazione dai signori Parte_9
, , , Persona_4 Parte_10 CP_5 Parte_4 Persona_2 Pt_11
, , , e
[...] Parte_7 Parte_12 Parte_13 Persona_3 Parte_6
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 818 depositata il 19.04.2001 ha rigettato il ricorso
[...]
proposto (v. doc. n. 3).
***
Il quindi, agisce in giudizio chiedendo di condannare i convenuti, in solido tra loro, Parte_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla illecita condotta così come riconosciuta dalla sentenza del Pretore di confermata dalla Corte di Appello di Bari e dalla Corte Pt_1
di Cassazione, nella misura che il Giudice riterrà equa
La domanda non può essere accolta non essendo stata fornita la prova dell'entità del danno ambientale riscontrato sul litorale di Ponente di Trani e sul fatto che sia eziologicamente riconducibile alle condotte dei convenuti nel periodo di tempo intercorso tra il 1976 e il 1993, posto che la Ctu dell'ing. espletata nel corso del giudizio ha concluso che le condotte che hanno portato alla Persona_5 alterazione dell'originario stato dei luoghi , come emerso dai sopralluoghi, non sono identificabili o attribuibili singolarmente agli odierni convenuti alla luce della ulteriori e successive condotte illecite verificate.
Ciò consente, per il principio della ragione più liquida, il superamento di tutte le questioni preliminare eccepite dalle parti convenute.
Infatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare,
pagina 7 di 13 di cui all'art. 276 cod. proc. civ., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass., sez. VI, n. 12002 del 28/05/2014).
***
Posto che le pronunce penali richiamate hanno confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, occorre chiarirne la portata precettiva nel presente giudizio.
Come noto, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt.
651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 1768 del
26/01/2011).
Tuttavia, la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass., sentt. n. 2083 del
2013, n. 15557 del 2002).
In particolare, è stato affermato (Cass. n. 14921 del 2010) il carattere vincolante dell'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato - pur in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, allorchè sia stata adottata una statuizione sulla domanda della parte civile tenuta ferma dalla pronuncia estintiva del giudice di legittimità, che in tal modo stabilizza pagina 8 di 13 tale statuizione in ordine agli aspetti fattuali - in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto (Cass.
11467/2020).
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 2083 del
29/01/2013).
Nel presente giudizio, l'indagine deve essere limitata alla determinazione e liquidazione del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito, con conseguente esclusione degli aspetti attinenti alla commissione dell'illecito, individuato nel deturpamento e distruzione di bellezze naturali, gestione di discarica non autorizzata ed occupazione di suolo demaniale marittimo, anche se trattasi di reati estinti per prescrizione.
***
Quanto alla natura ed al conseguente regime dell'obbligazione risarcitoria posta in capo ai convenuti, la legislazione in tema di danno ambientale, dal 1986 (anno di istituzione dell'apposito Ministero preposto alla tutela del bene ambiente) sino alle più attuali versioni del d. lgs. 152 del 2006, ha dato attuazione al principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”, configurando così un regime di responsabilità individuale;
che deve essere bilanciato con la previsione di cui all'art. 2055 c.c.: infatti, si
è affermato in giurisprudenza che in materia di responsabilità per danno ambientale, la regola di cui all'art. 311, comma 3, penultimo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 - per la quale "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale" - mira ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in quelli di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di un'unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, che restino tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, non soffre limitazione la regola di cui all'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero evento causato (Cass.
9012/2015).
pagina 9 di 13 In tema di danno ambientale secondo l'abrogato articolo 18 legge 349 del 1986 qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. La successiva legge n.
152 del 2006 (c.d. testo unico ambientale) all'art. 300 ha definito come danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
Va , in ogni caso, ribadito il cd. principio di sviluppo sostenibile, introdotto dalla normativa richiamata, principio volto a garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, per cui l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Tanto è stabilito dall'art. 3 quater del Codice dell'ambiente secondo il quale il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
Ciò non è avvenuto nel caso in esame per quanto emerso dalla CTU espletata.
Il CTU ha affermato che l'area oggetto di causa, con particolare riferimento al demanio marittimo, appare, come emerso durante il sopralluogo dei luoghi, una enorme discarica in cui sono stati abbandonati, nel corso degli anni, presumibilmente dagli anni '70, una quantità enorme di rifiuti provenienti dalle attività di lavorazione del marmo.
Le foto riportate nella relazione evidenziano che i fenomeni di modificazione del profilo della linea di costa e di alterazione della morfologia delle aree demaniali e comunali a causa degli abbandoni ripetuti di scarti della lavorazione del marmo si sono protratti sino al 2014 .
Inoltre, il consulente ha evidenziato che l'area in oggetto è interessata da altre due situazioni che incidono sulla qualità ambientale del sito:
a) i ripetuti e continui abbandoni di rifiuti urbani e speciali provenienti da attività economiche diverse
(rifiuti edili da manutenzione e demolizione, rifiuti da rottamazione dei veicoli fuori uso, ecc.), tanto da aver determinato il sequestro delle predette aree da parte della Capitaneria di Porto di Trani;
pagina 10 di 13 b) la realizzazione di un approdo, ovvero di un imbarcadero, realizzato interamente con scarti della lavorazione della pietra, con tanto di molo per l'attracco delle imbarcazioni, peraltro rinvenute abbandonate sulla battigia.
In conclusione, il consulente ha affermato, sulla base degli elementi acquisiti, tramite sia la consultazione degli atti di causa, sia le interlocuzioni con le Autorità Ambientali e gli elementi acquisiti durante i sopralluoghi, che “lo scriteriato abbandono dei rifiuti provenienti dalla lavorazione del marmo (sia autorizzati che non autorizzati)” ha determinato la realizzazione di una discarica sia in mare che sulla costa che non può non aver inciso in maniera significativa e irreparabile sull'ecosistema, ma tale azione non è stata l'unica ad incidere sull'ecosistema oggetto di causa, in quanto è stata accertata la realizzazione di almeno una infrastruttura marina non autorizzata e il continuo sversamento, in quell'area di rifiuti speciali, anche pericolosi, tanto da determinare il recente sequestro da parte della CP_16
***
Assodata l'alterazione dell'ecosistema, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria ed in mancanza di prove ulteriori addotte dall'attore, non sono emersi elementi idonei a determinare il danno risarcibile imputabile alle condotte dei convenuti come oggetto di contestazione in sede penale.
In primo luogo, per determinare l'entità del danno attribuibile ai convenuti, come indicato dal CTU,
“sarebbe stato necessario avere una solida ricostruzione dello stato dei luoghi prima degli abbandoni degli scarti di lavorazione della pietra, fino al 1992 ….”.
In secondo luogo , è emerso che lo stato di abbandono dell'area e l' assenza di controlli è risultata perdurante, oltre il lasso temporale oggetto di accertamento penale, atteso che sulle stesse aree è intervenuta di recente la Capitaneria di Porto di che ha accertato la esistenza di diffusi e copiosi Pt_1
abbandoni di rifiuti speciali, anche pericolosi e urbani.
In terzo luogo, non può escludersi un concorso nella determinazione del danno di soggetti terzi, come si legge anche nella sentenza della Corte di Appello di Bari del 1999 ove si specifica che: “qualunque tipo di danno, a favore di tutte le parti civili, va risarcito solo nella misura derivante dagli scarichi abusivi, cioè senza alcuna autorizzazione [ … ] va escluso cioè il danno derivante dagli scarichi autorizzati dalla capitaneria di Porto di Molfetta, per molti anni, all'incirca fino al 1976”.
In conclusione, aderendo alle indagine del c.t.u., deve affermarsi l'impossibilità di determinare la sussistenza di un danno collegato agli eventi illeciti esaminati in sede penale con riferimento all'anno
1993, per la mancata conoscenza dello stato dei luoghi pregresso, per la perdurante alterazione dello stato dei luoghi sino all' attualità, per la concorrenza dell'attività autorizzata di scarico protrattasi in precedenza sul medesimo sito per decenni, nonché per le concomitanti condotte illecite eseguite da pagina 11 di 13 terzi nella stessa zona in epoca successiva e per tali ragioni deve rigettarsi la domanda di risarcimento danni spiegata in giudizio dal . Pt_1
***
Le difficoltà tecniche emerse dalla CTU costituiscono una delle ragioni di compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c. secondo la lettura offerta dalla Corte Costituzionale 19 aprile 2018,
n. 77.
E' noto infatti che la compensazione delle spese di lite è possibile in tutte quelle ipotesi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., come nel caso di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia non dipendenti dal comportamento delle parti, quale uno ius superveniens, specie se dotato di efficacia retroattiva, o in altre assimilabili sopravvenienze o, ancora, in caso di azioni promosse in relazione a questioni di assoluta incertezza, la cui imprevedibilità potrebbe costituire una ingiusta remora ad esercitare il diritto alla tutela giurisdizionale, come nel caso in esame .
Ala luce di tali rilievi le spese di lite devono essere compensate.
Del resto sussiste una soccombenza reciproca tra le parti anche sotto il profilo sostanziale, tenuto conto della soccombenza dei convenuti rispetto alla condanna generica al risarcimento del danno con effetti vincolanti nel presente giudizio e la soccombenza dell'attore rispetto alla prova dell'entità del danno subito.
Analogamente devono essere compensate le spese di lite nei confronti delle parti che non hanno accettato l'eredità dei rispettivi danti casa o perché sussiste una specifica volontà delle parti in tal senso oppure tenuto conto che sin da principio parte attrice ha aderito a tale prospettazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste interamente a carico del
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che tale accertamento ha richiesto. Pt_1
La soccombenza reciproca esclude anche una responsabilità per lite temeraria nei confronti della parte attrice.
Del resto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della domanda (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 ).
pagina 12 di 13 Deve trattarsi di una presunzione di temerarietà che sfocia in concreto nella «pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata» (Cass. 06/05/2021, n. 11884; Cass.
17/03/2021, n. 7513; Cass. 09/02/2021, n. 3034) ovvero nella «manifesta inconsistenza giuridica» o nella «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (così Cass., Sez. un., 13/09/2018,
n. 22405; Cass., Sez. un., 20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/11/2019, n.29812; Cass. 15/02/2021, n. 3830;
Cass. 16/10/2020, n. 22588), non ravvisabili nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 866/2016 R.G. promossa da ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1
- Prende atto della condanna generica dei convenuti o loro danti causa al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla illecita condotta di cui alla sentenza del Pretore di Trani, confermata dalla Corte di Appello di Bari e dalla Corte di Cassazione;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
Trani, 11/04/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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