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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 120/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv., BALDI SERENA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Fiorentina n.47 int.1, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
M I R K O C I A M P I (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. P A R R I N I C.F._2
S I L V I e elettivamente domiciliato in Cascina (PI), Viale Due Giugno n.11 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate, la ricorrente in data 18/10/2024 e il resistente in data 21/10/2024.
L a r i c o r re n t e h a c o s ì c o n c l u s o : “Voglia L'Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione dichiarare la separazione personale tra i Sig.ri e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la signora risiederà con i figli Pt_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Cascina (PI) alla Via A Bronzino n. 7, traversa di Via Case
Vecchie, cosi censita al Catasto fabbricati del Comune di Cascina al foglio 13 particella 1478 Sub 9 e a lei
1 assegnata ex art 337 sexies c.p.c comprensivamente di arredi e pertinenze;
il Sig. attualmente CP_1 residente in [...] in Marina di Pisa dove dispone di un immobile di sua esclusiva proprietà, potrà ivi stabilire anche il suo effettivo domicilio;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento anagrafico presso la madre secondo tempi e modi Persona_1 Parte_1 previsti e dettagliati nell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28.05.2024 come da relativa ordinanza, confermandone integralmente il contenuto; 3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (ivi compresa l'eventuale frequenza di scuola estiva e scuola di lingua) e alla salute, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali oltre che delle sue esigenze morali e materiali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza della minore con il singolo genitore;
entrambi i genitori potranno partecipare a manifestazioni scolastiche, ludiche, ricreative e ad eventi paritetici importanti per la crescita e lo sviluppo del minore;
4) disporre che ogni genitore provvederà al mantenimento in forma diretta allorché i figli si troveranno presso di sé e che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate secondo tempi e modi previsti e dettagliati nell'ordinanza del 09.07.2024 ed individuate secondo le linee guida del
CNF, con rinuncia alla richiesta di contributo al mantenimento dei figli avanzata con il ricorso introduttivo condizionata all'effettivo rispetto che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori siano paritetici; 6) i genitori, concordemente, potranno apportare eventuali modifiche del calendario di affido e pernotto, nell'interesse prevalente del minore e in considerazione degli impegni scolastici dello stesso, considerate anche le esigenze lavorative dell'uno e l'altro dei genitori e sempre mantenendo il criterio di affido di cui più sopra;
7) le autovetture TI targata FW 543 NC e NC ON targata FA 096 BK di proprietà della signora rimarranno nella disponibilità della stessa;
mentre il ciclomotore targato X898DP di proprietà Pt_1 del sig. rimarrà nella disponibilità di questo;
8) i coniugi economicamente indipendenti rinunciano CP_1 reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento. Voglia, altresì, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi Parte_2 dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Con vittoria di spese e competenze.”
Il resistente ha così concluso: “- dichiarare la separazione personale giudiziale di coniugi e CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a Cascina (PI) il 25.06.2000; Parte_1
- statuire l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocamento ai meri Persona_1 fini anagrafici dello stesso presso la casa materna ubicata in Cascina (PI) via A.Bronzino n. 7 a cui verrà assegnata unitamente ai mobili d'arredo con facoltà di di provvedere al ritiro dei propri beni CP_1 ed effetti personali;
- determinare il calendario padre-figlio secondo le seguenti modalità: Prima settimana con week-end materno (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì (dall'uscita della scuola all'indomani mattina), tutti con pernotto;
Seconda settimana con week end paterno (turno di pomeriggio del padre) Martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina), tutti con pernotto avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
Sabato e Domenica fino al lunedì mattina;
E così Per_1 via. Per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale, Natale, S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo
2 giorno dell'Anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta etc….) varrà il principio dell'alternanza. Per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali 3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della Mamma, se del caso anche Per_1 in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e CP_1
sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno col Parte_1 figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore. -Statuire che i genitori siano obbligati al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente nei rispettivi periodi di permanenza presso la madre ed il padre, nonchè tenuti Per_2 entrambi all'obbligo contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come per legge con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF del 14.07.2017. Con vittoria di spese e di onorari di causa.
Questa difesa, lette le note di PC depositate dalla ricorrente in data 18.10.2024, prende atto della rinuncia della alla domanda di contributo di mantenimento perequativo avanzata nel ricorso”. Parte_1
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/01/2024, chiedeva fosse pronunciata la separazione Parte_1
giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data 25/06/2000 nel CP_1
Comune di Cascina (PI) dalla cui unione sono nati due figli, in data 25/05/2003 CO ed in data
10/11/2010 , entrambi in Pisa (PI). Per_1
Parte ricorrente riferiva che le diverse personalità e i differenti caratteri hanno determinato crescenti difficoltà nella comunicazione tra coniugi e nella condivisione morale e materiale tipica di una coppia, al punto da convivere da separati nel corso dell'ultimo anno finchè il sig. , con il CP_1
consenso della coniuge, si è trasferito presso i propri genitori. Chiedeva, quindi, venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la stessa, e l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà esclusiva, oltre un contributo al mantenimento di entrambi i figli di €.600,00, il 50% delle spese straordinarie, ed il 100% dell'assegno unico.
Con Comparsa di costituzione, in data 18/03/2024 si è costituito in giudizio , CP_1
contestando che il calendario proposto dalla ricorrente per la frequentazione padre/figlio minore, non
3 teneva conto dei rispettivi impegni lavorativi, non dava adeguato spazio al tempo paterno né la dovuta importanza ai pernottamenti del figlio minore presso il padre.
All'udienza presidenziale del 16/04/2024, all'esito della comparizione personale delle parti, il
Presidente disponeva l'ascolto del figlio minore, con svolgimento in data 16/05/2024.
All'udienza del 28/05/2024, dato atto dell'accordo delle parti in ordine al figlio e ritenutane la conformità al di lui interesse, la Presidente emetteva “ i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
DISPONE l'affido condiviso del figlio , con collocamento anagrafico presso la casa materna;
Per_1
DISPONE, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì
(dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con Per_1
pernotto presso di lui;
in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti Per_1
i giorni con pernotto presso di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani Per_1
mattina; questa settimana passerà1con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì Per_1
mattina; Con riguardo alle vacanze estive e alle festività: il figlio passerà 15 giorni anche Per_1
consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Natale, Pasqua e festività principali e ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza”, e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 09/07/2024, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., la Presidente emanava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in punto economico: “1) Rigetta la richiesta di contributo al mantenimento dei figli avanzata da parte ricorrente e dispone il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori;
2) Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
3) INVITA le parti a mantenere costantemente aggiornate le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione)
4 presentate all'amministrazione fiscale, dando immediata notizia di ogni cambiamento al riguardo
(ad es. avanzamento di carriera, aumento stipendiale, licenziamento ecc.)”.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di discussione in forma cartolare ed assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 26/02/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Nel corso della causa, entrambe le parti hanno assunto una condotta processuale propositiva, finalizzata al raggiungimento di un accordo nell'interesse esclusivo dei figli, conseguendo la condivisione delle condizioni relative alla frequentazione del figlio minore con ciascun genitore, cui
è derivata la pronuncia sui provvedimenti temporanei e urgenti all'udienza del 28/05/2024.
Con provvedimento reso in udienza all'esito dell'ascolto del figlio , infatti, in conformità al Per_1
raggiunto accordo dei genitori e preso atto delle dichiarazioni del minore che aveva chiaramente espresso la volotà dicontinuare a stare con entrambi i genitori lo stesso tempo, veniva disposto l'affido condiviso del figlio stesso, con collocamento anagrafico presso la casa materna e, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì (dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con pernotto presso di Per_1
lui; in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato mattina fino al lunedì Per_1 mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con pernotto presso Per_1 di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
questa settimana Per_1 Per_1
passerà con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì mattina. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive e delle festività, veniva disposto che il figlio passerà 15 giorni anche Per_1
consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Natale, Pasqua e festività principali e ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
La ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 18/10/2024, ha chiesto la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28.05.2024 come da relativa ordinanza, fermo restando l'affidamento condiviso del figlio minore e la collocazione prevalente
5 presso di sé. Il resistente, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 21/10/2024, in merito al calendario padre-figlio, ha chiesto, in particolare, per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali 3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della Mamma, se del caso Per_1
anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la
Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di CP_1 Parte_1
villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
Tenuto conto di quanto già statuito con i provvedimenti temporanei sul punto, ritenuto adeguato e sufficiente il calendario della frequentazione genitore/figlio minore, considerate le dichiarazioni di
, il Collegio ritiene conforme al suo interesse confermare il calendario già previsto, senza Per_1
ulteriori aggiunte o modifiche che potrebbero risultare ultronee e non compatibili con i giorni a disposizione del minore, ferma restando comunque la necessità di invitare le parti a valorizzare la volontà e i desideri del figlio adolescente cheè apparso sofferente per la separazione.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, relativi al contributo al mantenimento di entrambi i figli, essendo il maggiorenne ancora non indipendente economicamente, entrambe le parti hanno chiesto la conferma del mantenimento in forma diretta allorché i figli (anche il più grande ormai maggiorenne) si troveranno presso di loro, con contribuzione in pari misura alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate. Tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori tendenzialmente paritetici, rilevato che la stessa ricorrente ha allegato fin dall'atto introduttivo che “A pranzo entrambi i ragazzi sono ospitati dai nonni paterni nella loro abitazione sita in Cascina (PI), Via Bachelet n. 29”, considerato che i redditi della madre sono maggiori di quelli del padre (il reddito che costui percepisce dalla casa di Marina di
Pisa è in parte destinato al pagamento del mutuo), non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per porre a carico del padre alcun contributo in favore della madre, con espressa previsione del mantenimento in forma diretta allorché i figli si troveranno presso di sé e condivisione paritaria anche delle spese straordinarie.
Parte resistente, in data 29/01/2025, ha depositato la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024, attestante la percezione del reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad €. 29.281,00 a fronte di
6 €. 47.109,00, reddito di uguale natura, della ricorrente, come da Modello 730/2023 depositato dalla stessa unitamente all'atto introduttivo. Anche in sede di udienza presidenziale del 16/04/2024, i coniugi avevano dichiarato l'ammontare del proprio stipendio e delle spese gravanti su ciascuno.
Non essendo state allegate in atti sopravvenienze tali da modificare quanto già statuito in punto di contributo al mantenimento dei figli, il Collegio intende confermare il provvedimento reso con ordinanza del 09/07/2024.
Infine, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande relative a beni mobili registrati, in particolare che le autovetture TI targata FW 543 NC e NC ON targata FA 096 BK di proprietà della signora rimangano nella disponibilità della stessa;
mentre il ciclomotore targato Pt_1
X898DP di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità di questo. Tali istanze sono CP_1
inammissibili nel presente giudizio, relativo esclusivamente alla pronuncia della separazione personale dei coniugi oltre che dell'affidamento e mantenimento dei figli.
Atteso l'esito della lite e la natura della stessa, le spese di causa devono essere compensate, interamente, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), matrimonio celebrato in Cascina (PI) il giorno CP_1 C.F._3
25/06/2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI), al n.40,
Parte II, Serie A, Anno 2000;
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento anagrafico Per_1
presso la casa materna, sita in Cascina (PI), Via A. Bronzino n.7, traversa di Via Case Vecchie;
3. ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra , di proprietà della stessa, unitamente agli Parte_1
arredi e pertinenze, e sita in Cascina (PI) Via A Bronzino n. 7, traversa di Via Case Vecchie, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina al foglio 13 particella 1478 Sub 9;
4. DISPONE, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì
(dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con Per_1
pernotto presso di lui;
in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti Per_1
7 i giorni con pernotto presso di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
Per_1
questa settimana passerà con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì mattina. Nelle Per_1
vacanze estive e durante le festività: il figlio passerà 15 giorni anche consecutivi con ciascun Per_1
genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività di Natale, Pasqua, le festività principali ed i ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. DISPONE il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori;
6. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie di entrambi i figli
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cascina (PI) il giorno 25/06/2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI), al n.40, Parte II, Serie A, Anno
2000;
8.DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 120/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv., BALDI SERENA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Fiorentina n.47 int.1, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
M I R K O C I A M P I (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. P A R R I N I C.F._2
S I L V I e elettivamente domiciliato in Cascina (PI), Viale Due Giugno n.11 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate, la ricorrente in data 18/10/2024 e il resistente in data 21/10/2024.
L a r i c o r re n t e h a c o s ì c o n c l u s o : “Voglia L'Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione dichiarare la separazione personale tra i Sig.ri e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la signora risiederà con i figli Pt_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Cascina (PI) alla Via A Bronzino n. 7, traversa di Via Case
Vecchie, cosi censita al Catasto fabbricati del Comune di Cascina al foglio 13 particella 1478 Sub 9 e a lei
1 assegnata ex art 337 sexies c.p.c comprensivamente di arredi e pertinenze;
il Sig. attualmente CP_1 residente in [...] in Marina di Pisa dove dispone di un immobile di sua esclusiva proprietà, potrà ivi stabilire anche il suo effettivo domicilio;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento anagrafico presso la madre secondo tempi e modi Persona_1 Parte_1 previsti e dettagliati nell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28.05.2024 come da relativa ordinanza, confermandone integralmente il contenuto; 3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (ivi compresa l'eventuale frequenza di scuola estiva e scuola di lingua) e alla salute, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali oltre che delle sue esigenze morali e materiali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza della minore con il singolo genitore;
entrambi i genitori potranno partecipare a manifestazioni scolastiche, ludiche, ricreative e ad eventi paritetici importanti per la crescita e lo sviluppo del minore;
4) disporre che ogni genitore provvederà al mantenimento in forma diretta allorché i figli si troveranno presso di sé e che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate secondo tempi e modi previsti e dettagliati nell'ordinanza del 09.07.2024 ed individuate secondo le linee guida del
CNF, con rinuncia alla richiesta di contributo al mantenimento dei figli avanzata con il ricorso introduttivo condizionata all'effettivo rispetto che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori siano paritetici; 6) i genitori, concordemente, potranno apportare eventuali modifiche del calendario di affido e pernotto, nell'interesse prevalente del minore e in considerazione degli impegni scolastici dello stesso, considerate anche le esigenze lavorative dell'uno e l'altro dei genitori e sempre mantenendo il criterio di affido di cui più sopra;
7) le autovetture TI targata FW 543 NC e NC ON targata FA 096 BK di proprietà della signora rimarranno nella disponibilità della stessa;
mentre il ciclomotore targato X898DP di proprietà Pt_1 del sig. rimarrà nella disponibilità di questo;
8) i coniugi economicamente indipendenti rinunciano CP_1 reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento. Voglia, altresì, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi Parte_2 dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Con vittoria di spese e competenze.”
Il resistente ha così concluso: “- dichiarare la separazione personale giudiziale di coniugi e CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a Cascina (PI) il 25.06.2000; Parte_1
- statuire l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocamento ai meri Persona_1 fini anagrafici dello stesso presso la casa materna ubicata in Cascina (PI) via A.Bronzino n. 7 a cui verrà assegnata unitamente ai mobili d'arredo con facoltà di di provvedere al ritiro dei propri beni CP_1 ed effetti personali;
- determinare il calendario padre-figlio secondo le seguenti modalità: Prima settimana con week-end materno (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì (dall'uscita della scuola all'indomani mattina), tutti con pernotto;
Seconda settimana con week end paterno (turno di pomeriggio del padre) Martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina), tutti con pernotto avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
Sabato e Domenica fino al lunedì mattina;
E così Per_1 via. Per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale, Natale, S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo
2 giorno dell'Anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta etc….) varrà il principio dell'alternanza. Per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali 3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della Mamma, se del caso anche Per_1 in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e CP_1
sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno col Parte_1 figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore. -Statuire che i genitori siano obbligati al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente nei rispettivi periodi di permanenza presso la madre ed il padre, nonchè tenuti Per_2 entrambi all'obbligo contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come per legge con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF del 14.07.2017. Con vittoria di spese e di onorari di causa.
Questa difesa, lette le note di PC depositate dalla ricorrente in data 18.10.2024, prende atto della rinuncia della alla domanda di contributo di mantenimento perequativo avanzata nel ricorso”. Parte_1
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/01/2024, chiedeva fosse pronunciata la separazione Parte_1
giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data 25/06/2000 nel CP_1
Comune di Cascina (PI) dalla cui unione sono nati due figli, in data 25/05/2003 CO ed in data
10/11/2010 , entrambi in Pisa (PI). Per_1
Parte ricorrente riferiva che le diverse personalità e i differenti caratteri hanno determinato crescenti difficoltà nella comunicazione tra coniugi e nella condivisione morale e materiale tipica di una coppia, al punto da convivere da separati nel corso dell'ultimo anno finchè il sig. , con il CP_1
consenso della coniuge, si è trasferito presso i propri genitori. Chiedeva, quindi, venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la stessa, e l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà esclusiva, oltre un contributo al mantenimento di entrambi i figli di €.600,00, il 50% delle spese straordinarie, ed il 100% dell'assegno unico.
Con Comparsa di costituzione, in data 18/03/2024 si è costituito in giudizio , CP_1
contestando che il calendario proposto dalla ricorrente per la frequentazione padre/figlio minore, non
3 teneva conto dei rispettivi impegni lavorativi, non dava adeguato spazio al tempo paterno né la dovuta importanza ai pernottamenti del figlio minore presso il padre.
All'udienza presidenziale del 16/04/2024, all'esito della comparizione personale delle parti, il
Presidente disponeva l'ascolto del figlio minore, con svolgimento in data 16/05/2024.
All'udienza del 28/05/2024, dato atto dell'accordo delle parti in ordine al figlio e ritenutane la conformità al di lui interesse, la Presidente emetteva “ i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
DISPONE l'affido condiviso del figlio , con collocamento anagrafico presso la casa materna;
Per_1
DISPONE, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì
(dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con Per_1
pernotto presso di lui;
in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti Per_1
i giorni con pernotto presso di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani Per_1
mattina; questa settimana passerà1con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì Per_1
mattina; Con riguardo alle vacanze estive e alle festività: il figlio passerà 15 giorni anche Per_1
consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Natale, Pasqua e festività principali e ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza”, e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 09/07/2024, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., la Presidente emanava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in punto economico: “1) Rigetta la richiesta di contributo al mantenimento dei figli avanzata da parte ricorrente e dispone il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori;
2) Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
3) INVITA le parti a mantenere costantemente aggiornate le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione)
4 presentate all'amministrazione fiscale, dando immediata notizia di ogni cambiamento al riguardo
(ad es. avanzamento di carriera, aumento stipendiale, licenziamento ecc.)”.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di discussione in forma cartolare ed assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 26/02/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Nel corso della causa, entrambe le parti hanno assunto una condotta processuale propositiva, finalizzata al raggiungimento di un accordo nell'interesse esclusivo dei figli, conseguendo la condivisione delle condizioni relative alla frequentazione del figlio minore con ciascun genitore, cui
è derivata la pronuncia sui provvedimenti temporanei e urgenti all'udienza del 28/05/2024.
Con provvedimento reso in udienza all'esito dell'ascolto del figlio , infatti, in conformità al Per_1
raggiunto accordo dei genitori e preso atto delle dichiarazioni del minore che aveva chiaramente espresso la volotà dicontinuare a stare con entrambi i genitori lo stesso tempo, veniva disposto l'affido condiviso del figlio stesso, con collocamento anagrafico presso la casa materna e, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì (dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con pernotto presso di Per_1
lui; in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato mattina fino al lunedì Per_1 mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con pernotto presso Per_1 di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
questa settimana Per_1 Per_1
passerà con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì mattina. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive e delle festività, veniva disposto che il figlio passerà 15 giorni anche Per_1
consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Natale, Pasqua e festività principali e ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
La ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 18/10/2024, ha chiesto la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28.05.2024 come da relativa ordinanza, fermo restando l'affidamento condiviso del figlio minore e la collocazione prevalente
5 presso di sé. Il resistente, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 21/10/2024, in merito al calendario padre-figlio, ha chiesto, in particolare, per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali 3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della Mamma, se del caso Per_1
anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la
Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di CP_1 Parte_1
villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
Tenuto conto di quanto già statuito con i provvedimenti temporanei sul punto, ritenuto adeguato e sufficiente il calendario della frequentazione genitore/figlio minore, considerate le dichiarazioni di
, il Collegio ritiene conforme al suo interesse confermare il calendario già previsto, senza Per_1
ulteriori aggiunte o modifiche che potrebbero risultare ultronee e non compatibili con i giorni a disposizione del minore, ferma restando comunque la necessità di invitare le parti a valorizzare la volontà e i desideri del figlio adolescente cheè apparso sofferente per la separazione.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, relativi al contributo al mantenimento di entrambi i figli, essendo il maggiorenne ancora non indipendente economicamente, entrambe le parti hanno chiesto la conferma del mantenimento in forma diretta allorché i figli (anche il più grande ormai maggiorenne) si troveranno presso di loro, con contribuzione in pari misura alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate. Tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori tendenzialmente paritetici, rilevato che la stessa ricorrente ha allegato fin dall'atto introduttivo che “A pranzo entrambi i ragazzi sono ospitati dai nonni paterni nella loro abitazione sita in Cascina (PI), Via Bachelet n. 29”, considerato che i redditi della madre sono maggiori di quelli del padre (il reddito che costui percepisce dalla casa di Marina di
Pisa è in parte destinato al pagamento del mutuo), non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per porre a carico del padre alcun contributo in favore della madre, con espressa previsione del mantenimento in forma diretta allorché i figli si troveranno presso di sé e condivisione paritaria anche delle spese straordinarie.
Parte resistente, in data 29/01/2025, ha depositato la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024, attestante la percezione del reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad €. 29.281,00 a fronte di
6 €. 47.109,00, reddito di uguale natura, della ricorrente, come da Modello 730/2023 depositato dalla stessa unitamente all'atto introduttivo. Anche in sede di udienza presidenziale del 16/04/2024, i coniugi avevano dichiarato l'ammontare del proprio stipendio e delle spese gravanti su ciascuno.
Non essendo state allegate in atti sopravvenienze tali da modificare quanto già statuito in punto di contributo al mantenimento dei figli, il Collegio intende confermare il provvedimento reso con ordinanza del 09/07/2024.
Infine, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande relative a beni mobili registrati, in particolare che le autovetture TI targata FW 543 NC e NC ON targata FA 096 BK di proprietà della signora rimangano nella disponibilità della stessa;
mentre il ciclomotore targato Pt_1
X898DP di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità di questo. Tali istanze sono CP_1
inammissibili nel presente giudizio, relativo esclusivamente alla pronuncia della separazione personale dei coniugi oltre che dell'affidamento e mantenimento dei figli.
Atteso l'esito della lite e la natura della stessa, le spese di causa devono essere compensate, interamente, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), matrimonio celebrato in Cascina (PI) il giorno CP_1 C.F._3
25/06/2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI), al n.40,
Parte II, Serie A, Anno 2000;
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento anagrafico Per_1
presso la casa materna, sita in Cascina (PI), Via A. Bronzino n.7, traversa di Via Case Vecchie;
3. ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra , di proprietà della stessa, unitamente agli Parte_1
arredi e pertinenze, e sita in Cascina (PI) Via A Bronzino n. 7, traversa di Via Case Vecchie, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina al foglio 13 particella 1478 Sub 9;
4. DISPONE, per la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario su due tipologie di settimane: Prima settimana (turno di mattina del padre): martedì/mercoledì e venerdì
(dall'uscita della scuola all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti i giorni con Per_1
pernotto presso di lui;
in questa settimana, passerà con la madre il week-end, dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina;
Seconda settimana (turno di pomeriggio del padre): martedì e mercoledì (dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina) il figlio starà con il padre, tutti Per_1
7 i giorni con pernotto presso di lui e avendo cura di accompagnare a scuola l'indomani mattina;
Per_1
questa settimana passerà con il padre il week-end, dal sabato mattina al lunedì mattina. Nelle Per_1
vacanze estive e durante le festività: il figlio passerà 15 giorni anche consecutivi con ciascun Per_1
genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività di Natale, Pasqua, le festività principali ed i ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. DISPONE il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori;
6. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie di entrambi i figli
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cascina (PI) il giorno 25/06/2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI), al n.40, Parte II, Serie A, Anno
2000;
8.DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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