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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11666/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
(C.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , sito in Orta di Atella (Ce) alla Via Parte_2
Cosimo Fanzago n° 12/14, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla Via
G. Brodolini n° 5, presso lo studio legale (P.i.: Parte_3 P.IVA_2 degli Avv.ti Di Stazio Biagio (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
e (C.f.: Email_1 Controparte_1
; p.e.c.: , che lo C.F._2 Email_2 rappresentano e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attore -
e
(C.f.: nato a [...] il _2 C.F._3
15/11/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla Via Ettore Corcioni n° 56, presso lo studio legale dell'Avv. Spina Pasquale (C.f.: ; p.e.c.: C.F._4
, che lo rappresenta e difende in giudizio Email_3 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto - nonché
P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore , con sede in Aversa (Ce) alla Via Cilea n° 40, elettivamente CP_4 domiciliata in Aversa (Ce) alla Via Vittorio Veneto n° 9, presso lo studio legale dell'Avv. Paiotta IS (C.f.: ; p.e.c.: C.F._5
1
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura Email_4 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/06/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi e la causa, con ordinanza pubblicata il 17/06/2024, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Controparte_5
(da qui in avanti solo “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 _2
e la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_3 dichiarare la mala gestio e, comunque, le gravi responsabilità contrattuali o i gravi illeciti extracontrattuali di essi intimati […] nello svolgimento del mandato conferito di amministrazione e gestione condominiale, determinando l'ammontare del danno patrimoniale subito dal Parte_1 comunque non inferiore ad € 20.624,56, e del danno non patrimoniale, comunque non inferiore ad
€ 3.000,00; 2) Per l'effetto, condannare essi intimati […], in solido tra loro e/o ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati, da quantificarsi nella complessiva somma di € 20.624,56 (spese non documentate € 11.170,00, differenza di cassa €
791,64, interessi € 164,92, spese legale € 8.000,00 danno Parte_4 Parte_4 forfettario da omissioni) ovvero nella misura e per voci eventualmente diverse ritenute di giustizia
[…] nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali determinati in € 3.000,00, ovvero nella diversa somma a determinarsi dall'Ill.mo Giudice adito in base al proprio potere discrezionale. Il tutto oltre interessi legali, a decorrere dal 01/01/2020 e fino alla proposizione della domanda, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
3) Condannare sempre essi intimati […], in solido tra loro e/o
2
ciascuno per la propria responsabilità, a rimborsare al Condominio […] le spese di mediazione inutilmente sopportate e documentate in € 1.093,72; 4) Condannare, in ogni caso, essi intimati
[…] alla consegna in favore dell'attuale amministratore del […] di tutta la Parte_1 documentazione afferente gli atti e i documenti condominiali e segnatamente: registro di contabilità con movimenti cassa e banca, estratti conto del c/c condominiale del periodo 2017/2019, quietanze per ritenute di acconto, dichiarazioni 770, contratto di assicurazione “Globale Fabbricati”, le fatture e le ricevute spese nonché ogni altro documento afferente in relazione ai debiti indicati al
31/12/2019, con riferimento a Erario, Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, 5) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e
[...] CP_9 Controparte_10 dei compensi del giudizio, ivi comprese le spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario;
6) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
A fondamento della pretesa, il Condominio deduceva che aveva affidato l'amministrazione condominiale alla nella persona di Controparte_3 _2
, con delibera del 08/04/2011; che detta gestione condominiale è durata sino al
[...]
12/11/2019, allorquando l'assemblea decideva di revocare l'incarico di amministrazione a , per gravi inadempimenti del mandato ricevuto, e _2 di affidarlo all'attuale amministratore;
che quest'ultimo, nonostante reiterati solleciti, mai avrebbe ricevuto in consegna da l'integrale documentazione _2 amministrativa e contabile relativa al Condominio;
che il precedente amministratore avrebbe anche omesso di rendicontare la sua gestione, poiché, aldilà di quanto parzialmente consegnato in data 20/02/2020, pur essendosi egli riservato di far recapitare al nuovo amministratore la restante documentazione, mai vi avrebbe provveduto, salva la parziale integrazione avvenuta in sede di mediazione obbligatoria;
che detta mancata restituzione dei documenti arrecherebbe un notevole danno al , impossibilitato sia a ricostruire la situazione contabile, con Parte_1 conseguente difficoltà ad onorare eventuali debiti contratti verso terzi durante la precedente amministrazione, e sia a ricostruire tutti i flussi della cassa condominiale, con conseguente difficoltà a verificare con esattezza l'eventuale presenza di ammanchi anche in considerazione della possibile confusione tra il proprio patrimonio e quello personale del precedente amministratore;
che _2 quest'ultimo, infatti, avrebbe continuato ad operare sul conto corrente condominiale anche dopo la revoca dell'incarico, avvenuta in data 12/11/2019, come attesterebbe la ricezione da parte del di un accredito bancario proveniente da Parte_1 [...]
[...]
[...]
di € 901,97 con causale “restituzione cassa contanti”, effettuato in data CP_11
29/05/2020; che detto accredito proveniva dalla ditta “ (con sede Controparte_3 in Aversa alla Via Cilea n° 40, con Partita iva e REA CE 297164) e non P.IVA_3 dalla ditta “ ” (con sede in Cesa alla via Matteotti n° Controparte_12
31, con Partita iva e REA CE 234946) a cui era stato affidato l'incarico P.IVA_4 di Amministratrice con delibera condominiale del 08/04/2011; che , _2 inoltre, sarebbe titolare anche di una terza impresa denominata “Gestione
Condominiale di GU VI (con sede in Aversa alla Via Ettore Corcioni n° 56, con Partita iva e REA CE 321928); che l'assemblea condominiale P.IVA_5 deliberava di agire anche penalmente per i fatti oggetto del presente giudizio;
che l'istanza di mediazione per i medesimi accadimenti aveva avuto esito negativo, con ulteriori costi che sono venuti a gravare sul legale e per Parte_5 corrispettivo versato all'organismo di conciliazione;
che l'operato dell'Amministratore integra i presupposti della mala gestio e abilita il Condominio alla richiesta della condanna sia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e sia alla riconsegna dei documenti mancanti;
che, più specificamente,
l'amministratore non avrebbe eseguito con la diligenza di cui all'art 1710 c.c. il mandato conferitogli dal e gli atti individuati dagli artt. 1130 e ss. c.c., Parte_1 non adempiendo altresì all'obbligo di rendiconto sancito dall'art. 1713 c.c.
In data 02/03/2022, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva: Controparte_3
“in via preliminare, accertato il difetto di legittimazione passiva della e/o Controparte_3 carenza di titolarità passiva della stessa rispetto al diritto azionato dall'attore, disporre
l'estromissione della stessa dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi di causa;
in subordine, accertata la nullità dell'atto di citazione, disporre l'integrazione dello stesso;
in via ancora subordinata, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e compensi di causa”.
A fondamento della difesa, la deduceva sia il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione/titolarità passiva nella controversia oggetto di lite (poiché dai fatti esposti dal emergerebbe che l'incarico di amministratore sarebbe stato Parte_1 svolto da in assenza di ogni coinvolgimento della società), sia la _2 nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai nn° 3 e 4 dell'art. 163
c.p.c. (non essendo il petitum correlato alla causa petendi, atteso che il CP_13
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sarebbe esclusivamente riferito alla condotta illecita di e non anche ad _2 eventuali condotte parimenti illecite della società, salvo poi ugualmente invocare un risarcimento anche nei confronti di quest'ultima) e sia, nel merito, l'infondatezza della domanda (emergendo dagli atti di causa che , detentore dell'integrale _2 documentazione relativa al Condominio, in sede di mediazione si sarebbe assunto l'impegno di consegnarla a quest'ultimo ed essendo altresì priva di rilievo la circostanza che l'accredito di € 901,97 sul conto corrente del Condominio sia stato effettuato dalla “ anziché dalla “ Controparte_3 Controparte_12
”, atteso che il bonifico sarebbe in ogni caso avvenuto su richiesta del
[...] precedente amministratore).
In data 06/03/2022, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: “In via _2 preliminare, accertare la sussistenza del difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
per mancanza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in _2 quanto la gestione condominiale […] durata sino alla data del 12/11/2019 era stata assunta con delibera del 19/07/2017 dalla società e, per l'effetto, disporre l'estromissione Controparte_3 dello stesso dal presente giudizio;
in via gradata, rigettare la domanda proposta dal _2
, in quanto infondata, improcedibile ed inammissibile, per i motivi Controparte_5 esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, […] condannare in via esclusiva la sola società CP_3
l'unica titolata passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che ha assunto con
[...] delibera condominiale del 19/07/2017 la gestione condominiale del;
Controparte_5
Condannare, il […] al pagamento delle spese e compensi professionali Controparte_5 di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. e 15% per spese generali di studio secondo il d.m. 55/14, con attribuzione al procuratore costituito il quale dichiara di avere fatto anticipo delle spese”.
A fondamento della difesa, eccepiva il proprio difetto di _2 legittimazione passiva per mancanza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sia perché la gestione del Condominio era stata affidata alla solo con delibera del 19/07/2017, e non con delibera del Controparte_3
08/04/2011, sia perché al momento della notifica della citazione egli non era più rappresentante legale della società convenuta e sia perché a fine gestione sarebbe stata restituita la cassa contanti al Condominio tramite il pagamento di € 901,97 avvenuto con bonifico recante la causale “restituzione cassa contanti”; sul piano probatorio, eccepiva l'assenza di prova sia della mala gestio, sia dei _2
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danni causati al Condominio e sia del nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore e il nocumento cagionato ai condòmini, poiché non opererebbe in materia alcun automatismo tra il riconoscimento di una negligente gestione condominiale e l'insorgenza di un pregiudizio per il Condominio;
nel merito,
contestava singolarmente i fatti posti a fondamento del domanda, _2 facendo particolare riferimento sia al verbale di passaggio di consegne sottoscritto in data 20/02/2020 dagli amministratori entrante ed uscente, da cui si evincerebbe l'integrale restituzione dei documenti inerenti alla gestione condominiale e l'assenza di espresse riserve da parte dell'amministratore subentrante all'esito della verifica sulla documentazione ricevuta (da ritenersi, pertanto, acquisita dal Condominio) e sia alla riconsegna delle copie della medesima documentazione anche all'incontro di mediazione, oltre che con p.e.c. del 28/01/2021; circa la posizione dell'altra convenuta contestava l'assunto di quest'ultima Controparte_3 _2 secondo il quale essa sarebbe assolutamente estranea ai fatti di causa (attesa l'assunzione da parte della società della gestione condominiale a seguito di delibera del 19/07/2017 e l'accredito da parte di quest'ultima di € 901,97 in favore del
Condominio con bonifico recante causale “restituzione cassa contanti”) evidenziando altresì che, nonostante egli fosse già cessato dalla carica di rappresentante legale delle solo per spirito collaborativo e conciliativo avrebbe provveduto Controparte_3 nuovamente all'invio al nuovo amministratore della documentazione già consegnata in data 20/02/2020.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa la
C.t.u. (ritenendosi superflua l'istruttoria per la natura essenzialmente documentale del contenzioso) e la causa, all'esito dell'udienza di precisazione conclusioni del
07/06/2024 (tenutasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c.), veniva riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 17/06/2024) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta
[...] ex art. 164, comma 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso CP_3 dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni
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della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. La convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di Controparte_3 disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché la domanda proposta nei suoi confronti non può essere sanzionata dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15/05/2013;
Cassazione n° 365 del 14/01/2003).
2. Nel merito
La domanda è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che saranno di seguito precisati.
In virtù delle eccezioni di difetto della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevate da entrambe le parti convenute, va chiarito a quale soggetto giuridico sia stata effettivamente affidata la gestione del Condominio durante il lasso temporale oggetto della prospettazione dall'attrice (2011-2019).
A tal riguardo, premesso che con delibera del 08/04/2011 “i condomini dopo ampia discussione approvano il preventivo presentato dallo studio nella persona di CP_3 _2
, deve sicuramente ritenersi che l'assemblea condominiale affidava
[...] originariamente la gestione amministrativa a titolare della ditta _2
“ ”, poiché dal raffronto dei dati della ditta individuale CP_12 _2 trascritti in delibera con quelli evincibili dalla visura camerale relativa alla medesima emerge la piena corrispondenza della Partita Iva e del numero Rea, sebbene vi sia invece una discrepanza relativa alla sede di detta società, essendo riportata, in delibera, quella di Aversa alla via S. D'Acquisto n° 48 anziché quella, evincibile dalla visura, di Cesa alla via Matteotti n° 31 (cfr. documento “1.delibera assembleare
8.04.2011” con documento “7. Visura CC.I.AA. di ”, CP_3 _2 entrambi allegati alla citazione).
Appurato che l'incarico di amministratore veniva conferito alla ditta individuale
“ ”, di cui, evidentemente, era titolare, Controparte_12 _2 in merito all'assunto di quest'ultimo circa l'affidamento della gestione condominiale
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alla convenuta “ (soggetto giuridico differente dalla persona fisica Controparte_3 originariamente affidataria dell'incarico), va chiarito che nei verbali di assemblea del
23.7.2013 e 14.10.2014 veniva confermata la nomina di , mentre nel _2 verbale di assemblea del 20.10.2015, emerge con tutta evidenza che la volontà assembleare era quella di nominare amministratore la con Controparte_3 successiva conferma nel verbale di assemblea del 19.7.2017 “l'assemblea decide di confermare come amministratore le Via E. Corcione, 56 - Aversa”. Controparte_3
Tuttavia, osserva questo giudice come appaia ugualmente decisivo al fine di individuare il soggetto cui deve ritenersi attribuito l'incarico di amministratore, il contenuto della delibera del 12/11/2019 con la quale “l'assemblea approva all'unanimità la revoca dell'attuale amministratore per mancata presentazione del rendiconto _2 consuntivo e nomina all'unanimità l'amministratore con studio in Parte_2
Frattamaggiore alla Via Torino n° 13”, atteso il riferimento esclusivo alla persona di e l'omessa indicazione di qualsivoglia società facente a lui capo o di _2 cui sia stato rappresentante (cfr. documento “2. Delibera assembleare del 12.11.2019” allegato alla citazione).
Ebbene, analizzati i verbali prodotti in atti, è evidente che le funzioni di amministratore siano sempre state esercitate, durante il lasso temporale dedotto in giudizio (che va dal 08/04/2011 al 12/11/2019), per scelta consapevole, precisa ed inequivocabile dell'adunanza dei condòmini, da persona fisica tramite _2 le ditte di cui lo stesso era titolare, vale a dire “ ” Controparte_12
(inequivocabilmente affidataria originaria del mandato) e sia della “Gestione
Condominiale di ” (della cui sede legale di discorre nella delibera del _2
19/07/2017 senza che però sussistano ulteriori elementi identificativi della medesima e utili a poterne affermare l'assegnazione dell'incarico in detta data) nonché da in qualità di amministratore della “ (citata nella _2 Controparte_3 delibera del 19/07/2017 pur attribuendole un'erronea sede legale e omettendo ulteriori elementi identificatici della stessa).
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che la sia stata coinvolta nella Controparte_3 gestione amministrativa del Condominio, rivestendo all'epoca , il _2 ruolo di amministratore e come tale dotato del potere di agire in nome e per conto della società.
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Ciò si desume, proprio dalla documentazione versata in atti, da cui emerge il compimento di attività amministrative da parte della che infatti ha Controparte_3 fatturato il relativo compenso al Condominio e ha effettuato la restituzione dell'accredito di € 901,97 con bonifico recante la causale “restituzione cassa contanti”.
Ciò nondimeno, sono altresì documentate alcune comunicazioni con i fornitori del
Condominio, relative a servizi prestati allo stesso, indirizzate non alla Società, ma alla persona di lasciando intendere un'ingerenza diretta di quest'ultimo, _2 persona fisica, nella gestione condominiale e nei rapporti con i fornitori (cfr. doc. nr.
24, fascicolo di parte attrice).
Tutti questi elementi portano fortemente a ritenere una confusione e sovrapposizione nello svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio tra la persona fisica di e della Infatti, sia nei rapporti _2 Controparte_3 con il Condominio, sia nei rapporti con i fornitori terzi, vi è sempre stato il coinvolgimento di entrambi.
Pertanto, deve essere affermata la legittimazione e titolarità passiva di _2
e della a prendere parte a questo giudizio e a contraddire sulla Controparte_3 pretesa avanzata dall'attore.
Ciò chiarito, è al riguardo da rilevare che il che lamenti un malaccorto o, Parte_1 addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore che l'abbia gestito è onerato della prova (da fornirsi attraverso tanto la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto i movimenti del conto corrente) che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (e poi, a un certo punto, "dispersi", senza un corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Il cessato amministratore, per converso, è onerato, in quanto contrattualmente debitore verso il Condominio, della propria prestazione (anche professionale) di mandatario, della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni
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singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa ).
Venendo all'accertamento sulla responsabilità amministrativa imputata ai convenuti, va rilevato, preliminarmente, che le contestazioni si riferiscono ad inadempienze gestionali temporalmente collocabili dal 2017 al 2019, anno in cui interveniva la revoca del mandato in conseguenza della quale veniva consegnata al subentrante amministratore , previa sottoscrizione sua e del predecessore, la Parte_2 documentazione indicata nel “verbale passaggio consegne” del 20/02/2020, ove figura, tra gli altri, il “rendiconto di gestione dell'anno precedente e del bilancio”.
Rispetto al valore probatorio rivestito da detto verbale, va precisato che non vi è motivo, attesa l'assenza di prove utili a confutarne la veridicità, di dubitare delle risultanze dello stesso e che, anzi, dalla sua disamina parrebbe evincersi che _2
, in qualità di amministratore, abbia adempiuto agli obblighi inerenti alla
[...] rendicontazione sanciti dagli articoli 1130, n° 1 e 10, c.c. (secondo il quale
“L'amministratore […] deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130bis […]; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”) e 1130bis c.c. (secondo il quale “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del Parte_1 ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire
l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”); tuttavia, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n° 1186/2019 “L'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità
e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione”: ne deriva che, in assenza di documenti giustificativi, definiti
“necessari” dalla Suprema Corte al fine di fornire la prova delle somme incassate nonché dell'entità e della causale degli esborsi, non può dirsi pienamente adempiuto
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l'obbligo di rendiconto che l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del . Parte_1
Ebbene, attesa la produzione in atti dei rendiconti di gestione relativi agli esercizi ordinari del 2017, del 2018 e del 2019, per un'adeguata analisi contabile della medesima, finalizzata a poter ritenere compiutamente dimostrato o meno l'obbligo di rendiconto gravante sul precedente amministratore , si è reso _2 necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, all'uopo, è stato nominato il
Dottore Commercialista . Persona_1
Prima di passare alla disamina della relazione redatta dal Consulente tecnico, però, risulta utile tener conto dei verbali delle operazioni peritali allegati dall'Ausiliario del
Giudice all'elaborato e, in particolare, di quelle eseguite durante il secondo accesso del 08/02/2023, ove il vecchio amministratore fa presente di aver consegnato _2 tutta la documentazione pregressa all'attuale amministratore allegata al bilancio come da verbale di consegna già in atti, ma si farà carico di recuperare le fatture non presentate in atti, al fine di agevolare la verifica contabile” e il nuovo amministratore “ si oppone all'esibizione di Pt_2 nuova documentazione ed all'utilizzo della stessa”, nonché di quelle eseguite durante il terzo accesso del 29/03/2023, ove “il C.t.u. nel corso delle sue verifiche ha già richiesto le fatture e le pezze di appoggio, non presenti in contabilità ma presenti sui rendiconto annuale […] Lo stesso
C.t.u. provvederà alla verifica delle presenze e pertanto della validità fiscale di detti documenti contabili sul cassetto fiscale” e, infine, di quelle eseguite durante il quarto accesso del
29/11/2023, ove “su richiesta del C.t.u. di accesso al cassetto fiscale del […] il Parte_1
C.t.u. unitamente al Rag. con le credenziali dello stesso […] ha avuto accesso al […] Pt_2 cassetto fiscale per estrapolare documentazione utile come da autorizzazione del Giudice […].
Precisamente, si è provveduto a ricercare ed eventualmente estrapolare fatture dei fornitori dal
01/01/2017 al 31/12/2019, ma agli atti presenti sul portale Agenzia Entrate non è emerso nulla, in quanto l'adesione al servizio di conservazione delle fatture è avvenuto solo in data
27/11/2023. Inoltre, si è provveduto a ricercare i dichiarativi 770 per ritenute di acconto da versare, di competenza 2017/2018/2019 ma, da interrogazione del sistema, non risultano presenti
[…]. Infine, si è provveduto a ricercare eventuali f24 pagati risultanti dal sito della Agenzia delle
Entrate per le annualità di competenza 2017/2018/2019 relativi a ritenute d'acconto da versare in qualità di sostituto d'imposta ma, dall'esame dei versamenti, non sono emersi ritenute versate di competenza 2017/2018/2019” (cfr. documenti “All 2”, “All 3” e “All 5” allegati alla relazione di C.t.u.).
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Delle difficoltà riscontrate dal Consulente in sede di operazioni peritali, d'altronde, può aversi piena contezza venendo al vaglio dell'elaborato peritale, dovendosi all'uopo precisare che l'Ausiliario del Giudice, dopo aver provveduto ad enunciare, all'esito dell'esame della documentazione in atti, quali siano stati gli elementi da cui ha tratto spunto per la redazione della relazione, ha fatto presente che “la documentazione in atti non era esaustiva e sufficiente per dare risposta piena ai quesiti formulati da Giudice […] palesando la difficoltà nell'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate del Condominio e precisamente al cassetto fiscale e alla sezione fatture e corrispettivi […], chiedendo [al] Giudice di intercedere e sollecitare la C.t.p. Rag. per il , a rendere Pt_2 Controparte_5 disponibile ed accessibili la sezione fatture e corrispettivi. […] La C.t.u. fa inoltre presente [al]
Giudice che nel quesito formulato è presente un refuso nell'arco temporale indicato, infatti si parla di aprile 2011/novembre 2019 e, allo scopo, chiede conferma se il periodo da attenzionare ed esaminare sia in effetti da considerare quello da marzo 2017dicembre 2019. Inoltre, chiede [al]
Giudice l'autorizzazione ad estrapolare da cassetto fiscale e sezione fatture e corrispettivi dello stesso, le fatture non depositate agli atti, e conteggiarle evidenziandole in separata sede nell'elaborato, in modo da fare emergere l'effettivo conteggio. Fa inoltre presente, che tale documentazione, qualora il sottoscritto riuscisse ad estrapolarla da fatture e corrispettivi, sarebbe fiscalmente valida per il tramite del servizio di conservazione decennale delle fatture messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”
e che relativamente a dette istanze, con ordinanza pubblicata il 04/10/2023, il
Giudice precisava che “nei quesiti è stato richiesto indicato “aprile 2011” quale data a partire dalla quale effettuare l'accertamento che coincide invece con la data di nomina dell'amministratore di mentre gli inadempimenti lamentati da parte attrice si collocano a partire dall'anno Parte_1
2017 e fino al novembre 2019 periodo su cui andrà concentrata l'indagine” e altresì riteneva di
“accogliere l'istanza di […] ricomprendere nell'accertamento le fatture non depositate in atti purché estratte dai pubblici registri (Agenzia delle Entrate)” (cfr. da pagina 3 a pagina 5 della relazione di C.t.u.).
Tuttavia, nonostante gli esposti inconvenienti affrontati dal Consulente tecnico d'ufficio nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, deve parimenti rilevarsi che l'Ausiliario del Giudice ha provveduto a fornire condivisibile e, per quanto possibile, esauriente risposta ai quesiti da quest'ultimo sottopostigli, avendo precisato:
1) sul primo, relativo all'accertamento sulla corretta tenuta della contabilità da parte dell'amministratore di condominio, per il periodo che va da marzo 2017
a novembre 2019, e sulla redazione dei documenti contabili in modo da
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rendere agevolmente comprensibile, ai condòmini, le voci di entrata e di spesa nonché alla verifica, in particolare, sulla corretta contabilizzazione dell'amministratore delle entrate e delle uscite, che “sono stati ricostruiti a campione i rendiconti condominiali per gli anni 2017/2019: l'analisi è stata fatta con la documentazione consegnata dalla parte convenuta in atti depositati.
▪ Per l'anno 2017, pur se riportati nei prospetti di rendiconto, lo scrivente C.t.u. […] non ha rilevato le seguenti fatture e/o documentazione fiscale valida:
Spese generali
Unipol: € 188,60
Banca spese bollo: € 82,79
Banca spese conto corrente: € 52,66
Modello 770: € 150,00
Manutenzioni varie
ITL: € 99,00 €
€ 60,00 Per_2
Scala A - Manutenzione
Sost. Lampada: € 2,00
Ascensore fattura 13071: € 195,20
Ascensore fattura 21870: € 195,20
Ascensore fattura 4269: € 195,20
Ascensore fattura 4204: € 53,60
Ascensore fattura 10981: € 85,40
Ascensore fattura 876: € 152,50
Scala B - Manutenzione
Ascensore fattura 878: € 122,00
Spazi esterni
Donnarumma: € 60,00
Donnarumma: € 60,00
Donnarumma: € 60,00
Donnarumma: € 60,00
Donnarumma: € 60,00
Box luce: € 2,00
ITL: € 143,00
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SMIE: € 132,0
Totale: € 2.211,15
Inoltre, a seguito di istanza del C.t.u. di ricomprendere nell'accertamento le fatture non depositate in atti, purché estratte dai pubblici registri (Agenzia delle Entrate), allo scrivente la parte convenuta faceva pervenire la seguente documentazione fiscale, non ricompresa nei documenti depositati in atti.
Spese generali
Unipol: € 188,60
Posta express: € 16,71
Energia elettrica
Enel fattura 29222: € 144,54
Enel fattura 29224: € 131,74
€ 60,00 Per_2
Manutenzioni
Sostituzione neon: € 100,00
Manutenzione box: € 2,00
Totale: € 643,59
Su richiesta del C.t.u. di accesso al cassetto fiscale del […] il C.t.u., in data Parte_1
29/11/2023, unitamente al Rag. con le credenziali dello stesso […], ha avuto Pt_2 accesso al suddetto cassetto fiscale per estrapolare documentazione utile alla ricostruzione documentale […]. Precisamente si è provveduto a ricercare ed eventualmente estrapolare fatture dei fornitori dal 01/01/2017 al 28/02/2018 ma, agli atti presenti sul portale
Agenzia Entrate, non è emerso nulla, in quanto l'adesione al servizio di conservazione delle fatture è avvenuta solo in data 27/11/2023 […]. (cfr. da pagina 7 a pagina 9 della relazione di C.t.u.)
▪ Per l'anno 2018, pur se riportati nei prospetti di rendiconto, lo scrivente C.t.u. […] non ha rilevato le seguenti fatture e/o documentazione fiscale valida:
Spese generali
Banca spese bollo conto corrente: € 0,04
Scala A - Pulizia
Ap S.r.l. fattura 272: € 134,20
Ap S.r.l. fattura 406: € 201,36
Ap S.r.l. fattura 612: € 134,20
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Ap S.r.l. fattura 107/19: € 335,50
Scala A - Manutenzione
Sostituzione lampade: € 4,00
Sostituzione lampade: € 7,00
Sostituzione lampade: € 3,50
Scala A - Ascensore
Paravia 21405: € 200,08
Paravia 7881: € 61,00
Paravia 10082: € 131,76
Paravia 12856: € 122,00
Scala B - Pulizia
Ap S.r.l.: € 134,20
Sostituzione lampade: € 3,50
Scala B - Ascensore
Paravia 21406: € 200,08
Paravia 5135: € 122,00
Spazi esterni
Manutenzione giardino: € 70,00
Manutenzione giardino: € 60,00
Manutenzione estintori
Fercos: € 49,50
Totale: € 1.973,92
Inoltre, a seguito di istanza del C.t.u. di ricomprendere nell'accertamento le fatture non depositate in atti, purché estratte dai pubblici registri (Agenzia delle Entrate), allo scrivente la parte convenuta faceva pervenire la seguente documentazione fiscale, non ricompresa nei documenti depositati in atti.
Ascensore
Paravia 12198: € 200,08
Paravia 12199: € 200,08
Scala B - Pulizia
Ap S.r.l.: € 671,00
Manutenzione giardino: € 60,00
Manutenzione giardino: € 60,00
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Manutenzione giardino: € 60,00
Totale: € 1.251,16
Su richiesta del C.t.u. di accesso al cassetto fiscale del […] il C.t.u. in data Parte_1
29/11/2023, unitamente al Rag. con le credenziali dello stesso […], ha avuto Pt_2 accesso al suddetto cassetto fiscale per estrapolare documentazione utile alla ricostruzione documentale […]. Precisamente si è provveduto a ricercare ed eventualmente estrapolare fatture dei fornitori dal 01/03/2018 al 31/12/2018 ma, agli atti presenti sul portale
Agenzia Entrate, non è emerso nulla, in quanto l'adesione al servizio di conservazione delle fatture è avvenuta solo in data 27/11/2023 […]. (cfr. da pagina 10 a pagina 12 della relazione di C.t.u.)
▪ Per l'anno 2019, pur se riportati nei prospetti di rendiconto, lo scrivente C.t.u. […] non ha rilevato le seguenti fatture e/o documentazione fiscale valida:
Scala A - Pulizia
Ap S.r.l. differenza su fattura: € 451,40
Scala A - Ascensore
Paravia fattura 3357: € 205,72
Paravia fattura 11863: € 184,80
Paravia fattura 20722: € 184,80
Paravia fattura 5985: € 88,00
Scala B - Pulizia
Ap S.r.l. fattura 303: € 335,50
Ap S.r.l. fattura: € 250,10
Ap S.r.l. fattura: € 366,00
Scala B - Manutenzione
Fabbro: € 130,00
Fabbro: € 45,00
Scala B - Ascensore
Paravia fattura 3358: € 205,72
Paravia fattura 20723: €184,80
Paravia fattura 3010: € 854,00
Paravia fattura 4572: € 28,60
Paravia fattura 5986: € 55,00
Spazi esterni
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Manutenzione Giardino: € 60,00
Manutenzione Giardino: € 70,00
Manutenzione Giardino: € 100,00
Sostituzione luci: € 17,00
Espurgo fogne fattura 202: € 120,00
Totale: € 3.936,44
Inoltre, a seguito di istanza del C.t.u. di ricomprendere nell'accertamento le fatture non depositate in atti, purché estratte dai pubblici registri (Agenzia delle Entrate), allo scrivente la parte convenuta faceva pervenire la seguente documentazione fiscale, non ricompresa nei documenti depositati in atti.
Spese Generali
Unipol: € 188,60
Unipol: € 188,60
Scala A - Ascensore
Paravia 11864: € 184,80
Paravia 08673: € 77,00
Paravia 08672: € 77,00
Paravia 00855: € 61,00
Spazi esterni
Manutenzione giardino: € 60,00
Totale: € 837,00
Su richiesta del C.t.u. di accesso al cassetto fiscale del Condominio […] il C.t.u. in data
29/11/2023 unitamente al Rag. con le credenziali dello […], ha avuto accesso Pt_2 al suddetto cassetto fiscale per estrapolare documentazione utile alla ricostruzione documentale
[…]. Precisamente si è provveduto a ricercare ed eventualmente estrapolare fatture dei fornitori dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ma, agli atti presenti sul portale Agenzia
Entrate, non è emerso nulla, in quanto l'adesione al servizio di conservazione delle fatture è avvenuto solo in data 27/11/2023 […]. (cfr. pagina 13 e pagina 14 della relazione di C.t.u.)
Pertanto, dopo aver effettuato la disamina dei rendiconti, […], lo scrivente C.t.u. ha potuto constatare che la rendicontazione annuale, effettuata con un principio misto di cassa e di competenza, pur se priva agli atti del giornale di contabilità, non ha trovato evidenze di difformità: l'analisi a campione condotta ha dato come risultato una
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coincidenza tra la documentazione cartacea agli atti e la documentazione giustificativa di spesa, pur tuttavia la documentazione in atti non comprende tutto quanto rappresentato nei rendiconti depositati.Difatti non sono presenti documenti fiscali validi per le seguenti voci di costo:
Totale documenti mancanti 2017: € 2.211,15
Documentazione fiscale integrativa 2017 (da convalidare): € 643,59
Totale documenti mancanti 2018: € 1.973,92
Documentazione fiscale integrativa 2018 (da convalidare): € 1.251,16
Totale documenti mancanti 2019: € 3.936,44
Documentazione fiscale integrativa 2019 (da convalidare): € 837,00
Totale documenti mancanti: € 8.121,51
Totale documentazione fiscale integrativa (da convalidare): € 2.731,75
Premesso che buona parte della movimentazione in uscita per il pagamento di servizi e forniture al è stata effettuata dal conto corrente agli atti, si Parte_1 Pt_6 potrebbero configurare due ipotesi di conteggio.
Ipotesi 1:non si considerano validi i documenti fiscali non presenti agli atti depositati ma consegnati in un secondo momento su richiesta della C.t.u. in modo da trovare riscontro sul cassetto fiscale. Il totale degli importi rendicontati, ma che non trovano giustificativi di spesa, sarebbe parti a euro 10.853,26 che, per gran parte, sono afferenti a forniture primarie, come energia elettrica e manutenzione ascensore.
Ipotesi 2: […] si potrebbero considerare validi i documenti fiscali non presenti agli atti depositati ma consegnati in un secondo momento su richiesta della C.t.u. in modo da trovare riscontro sul cassetto fiscale. Il totale degli importi rendicontati, ma che non trovano giustificativi di spesa, sarebbe parti a euro 8.121,51.
Ad oggi, pur interrogando l'anagrafe tributaria per meglio adempiere e rispondere al quesito posto, non è stato possibile avere dei riscontri di fatture e forniture effettivamente erogati al
[…]. Parte_1
In merito alla corretta contabilizzazione delle entrate e delle uscite, pur
[…] in mancanza del giornale di contabilità che riporta cronologicamente le voci di entrata e di uscita, che avrebbe sicuramente reso ancora più agevole l'interpretazione da
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parte dei condòmini, si può affermare che i documenti contabili, ancorché non redatti secondo i principi propri delle società di capitali, sono stati predisposti in modo da rendere agevolmente comprensibile, ai condòmini, le voci di entrata e di spesa, […] correttamente riportate pur se parziali, in quanto relativi ai soli documenti presenti agli atti depositati;
Purtroppo, dunque, senza tutte le contabili e i giustificativi di spese oltre al giornale di contabilità, non è stato possibile verificare la “corretta contabilizzazione di tutte le entrate e di tutte le uscite” (cfr. da pagina 15 a pagina 18 della relazione di C.t.u.).
2) sul secondo, relativo all'accertamento della fondatezza delle contestazioni
(sollevate da parte attrice) sulla contabilità redatta dall'amministratore, aventi ad oggetto distrazioni di somme del e la tracciabilità dei flussi Parte_1 di denaro condominiali, che “lo scrivente fa presente di aver cercato di ricostruire le movimentazioni da estratto conto e di aver notato che tutta la movimentazione è avvenuta in modalità tracciata, senza effettuare prelievi né utilizzi personali degli importi da conto corrente. Le uniche movimentazioni per contanti sono riconducibili a versamenti su conto corrente a sportello, presumibilmente per versamento di quote condominiali in contanti. Pertanto, si è costatato che le somme non sono state distratte
a titolo personale, ma comunque utilizzate nell'ambito del Parte_1 stesso. E' pur vero che alcune somme ricevute dall'amministratore erano […] destinate ad uno scopo ben preciso e da depositare su un conto corrente ad hoc, da deliberare in assemblea, e che, da quanto emerge, tale delibera assembleare non è stata mai messa all'ordine del giorno o discussa, ma dalla documentazione in atti, prospetti depositati e ricostruiti, le somme sono state sempre evidenziate e mai occultate e, pertanto, poter dimostrare un'appropriazione indebita di tali somme, specialmente con l'insufficienza di documentazione, non è possibile” (cfr. pagina 19 della relazione di C.t.u.);
3) sul terzo, relativo alla verifica sulla corretta esecuzione di adempimenti relativi a sentenze, amministrativi (assicurazione fabbricato, mancata comunicazione lavori adeguamento normativa antincendio vano garage) e fiscali
(mancato versamento ritenute acconto per prestazioni fornitori e mancata presentazione 770) nonché di pagamenti di servizi e forniture, che “lo scrivente fa presente che su richiesta […] di accesso al cassetto fiscale del Condominio […] unitamente al
Rag. con le credenziali dello stesso […] ha avuto accesso al suddetto […] per Pt_2
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estrapolare documentazione utile […]. Precisamente si èprovveduto a ricercare i dichiarativi 770 per ritenute di acconto da versare, di competenza
2017/2018/2019, ma, da interrogazione del sistema, non risultano presenti i 770
[…] dei suddetti anni. Inoltre, si è provveduto a ricercare eventuali f24 pagati risultanti dal sito dell'Agenzia delle Entrate, per le annualità di competenza
2017/2018/2019, relativi a ritenute d'acconto da versare in qualità di sostituto di imposta ma, dall'esame dei versamenti, non sono emersi ritenute versate di competenza 2017/2018/2019. Il sottoscritto C.t.u. haprovveduto a ricostruire l'importo delle sole ritenute risultanti dalle fatture agli atti e a conteggiare tutte le sanzioni e gli interessi al 30/11/2023.
[vedi tabella a pagina 20 della relazione di C.t.u.]
In relazione alla mancata presentazione dei dichiarativi 770 per le ritenute effettuate ai fornitori, l'art. 2 del d.lgs. n° 471 del 18/12/1997 contiene
l'indicazione delle sanzioni irrogabili in maniera dettagliata in relazione all'omissione dichiarativa, dove al comma 1 si recita “L'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di €
250”. Si precisa, dunque, che tale ricostruzione e quantificazione è da ritenersi “parziale”, in quanto non contempla le eventuali ritenute da versare presenti sulle fatture non presenti agli atti. Dal rendiconto presentato per
l'annualità 31/12/2019, l'amministratore ha rilevato debiti erariali per € 1.857,19 che, seppur parzialmente, ricomprendono gli importi calcolati dalla C.t.u. Nel calcolo effettuato dalla C.t.u. emerge un debito totale di € 1.049,94 di ritenute non versate, comprensivo di sanzioni ed interessi collegati, di cui € 792,93 imputabili solo a sanzioni ed interessi. Inoltre […] ha certamente rinvenuto documentazione probatoria sulla presenza di una polizza assicurativa r.c.a. sottoscritta con Unipol, polizza globale fabbricati n° 1/39221/48/155426168, pur se non sia stato rinvenuto contratto di polizza fabbricato. Inoltre, è stata rilevata la presenza di fatture per la manutenzione degli estintori, pur in mancanza della documentazione attestante il contratto di fornitura. Inoltre, agli atti è stato rinvenuto il solo contratto di appalto con la ditta Idea Impresa S.r.l., per l'adeguamento alla normativa antincendio dei box e del deposito di Gas GPL, mentre la conseguente certificazione antincendio, da rilasciarsi a firma del tecnico, non è stata rinvenuta […]” (cfr. da pagina 19 a pagina 21 della relazione di C.t.u.);
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4) sul quarto, relativo alla determinazione dell'eventuale danno patrimoniale subito dal Condominio in conseguenza della cattiva gestione dell'Amministratore, che “lo scrivente C.t.u. ha cercato di ricostruire una situazione aggiornata delle posizioni economico/patrimoniali e della situazione di cassa al 31/12/2019; purtroppo, le frammentarie notizie nelle produzione in atti e i numerosi prospetti fuori dagli schemi non danno certezza al lavoro svolto e i numeri che vengono fuori dalla ricostruzione non possono essere sicuramente certificati e, anzi, vogliono far presente all'organo Giudicante […] che, per quanto lo scrivente si sia impegnato al fine di dare risposta ai quesiti formulati, il risultato […] non riesce a determinare nessuna ragione “certa ed oggettiva” di credito del nei confronti Parte_1 dell'amministratore. […] lo scrivente rileva che il saldo delle disponibilità liquide di banca e di cassa, al 31/12/2019, è pari ad euro 3.256,61.
Disponibilità liquide al 31/12/2019
Banca c/c € 1.564,00
Cassa contanti € 1.692,61
Totale € 3.256,61
In data 20/02/2020, in fase di passaggio di consegne, l'amministratore pro tempore uscente
consegnava a mezzo assegno bancario euro 1.564,00 e _2 denaro in contanti per euro 901,97. Pertanto, rimarrebbe da versare ancora euro 790,64 alla data del 31/12/2019.
Ipotesi 1:€ 10.853,26 (documenti fiscali non presenti) +€ 790,64 (differenza di cassa) + €
792,93 (sanzioni ed interessi su ritenute) = € 12.436,83.
Ipotesi 2:€ 8.121,51 (documenti fiscali non presenti) + € 790,64 (differenza di cassa) + €
792,93 (sanzioni ed interessi su ritenute) = € 9.705,08.” (cfr. pagina 22 e pagina 23 della relazione di C.t.u.).
Riassumendo, sebbene possa attribuirsi una rilevante efficacia probatoria al “verbale passaggio consegne” del 20/02/2020 (anche in virtù dell'assenza di contestazioni specifiche rivolte dall'attuale amministratore del al suo predecessore nel Parte_1 momento in cui gli veniva consegnata la documentazione ivi trascritta) non può certamente trascurarsi che dalla relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio si evince che, in realtà, non vi sia mai stata da parte di la consegna della _2
“registro di contabilità” (il cosiddetto “giornale di contabilità) e che proprio l'assenza del medesimo in atti abbia reso particolarmente difficoltosa la verifica sulla corretta
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contabilizzazione di tutte le entrate e le uscite;
tuttavia, si ribadisce, l'elaborato peritale risulta sufficientemente esaustivo ove indica le voci di spesa dei rendiconto
(del 2017, del 2018 e del 2019) che sono risultate sprovviste delle relative fatture giustificative, l'ammontare della differenza di cassa ancora dovuto e quello delle sanzioni e gli interessi sulle ritenute, mentre, per quanto concerne la verifica sulla prospettata appropriazione indebita, il Consulente, da un lato, ha affermato che tutta la movimentazione è avvenuta in modalità tracciata, senza che l'amministratore abbia mai distratto dal conto corrente condominiale somme poi utilizzate a titolo personale, avendo lo stesso impiegato detta liquidità sempre nell'ambito dell'affidatagli gestione condominiale, e, dall'altro, ammesso che riuscire a dimostrare un'appropriazione indebita di tali somme, data l'insufficienza di documentazione, risulta concretamente impossibile.
Pertanto, va sicuramente riconosciuta una responsabilità in capo a e _2
l' per violazione dell'art. 1130bis c.c., avendo omesso di consegnare Controparte_3 il registro di contabilità all'attuale amministratore e, pertanto, non avendo compitamente adempito all'obbligo di rendiconto secondo i dettami espressi dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione, Sezione II, ordinanza n° 1186/2019). Per_ Sotto altro profilo, non può sottacersi che il CTU dott. ha rilevato anomalie contabili (importi rendicontanti privi di giustificativi di spesa, differenze di cassa e sanzioni su ritenute) in ordine alle quali i convenuti non hanno fornito alcuna giustificazione e che in ogni caso, costituiscono la violazione dell'obbligo di espletamento dell'incarico di amministrazione con la diligenza propria del mandatario.
Orbene, procedendo alla concreta stima del danno derivato al dalla Parte_1 negligenza nell'amministrazione e tenuta della contabilità, risulta d'ausilio, ancora una volta, la relazione di C.t.u., ove l'Ausiliario del Giudice, nel quantificare il danno patrimoniale subito dal in conseguenza della cattiva gestione Parte_1 dell'Amministratore, formula una doppia ipotesi di calcolo, rimettendo al presente
Giudicante la scelta di quello applicabile al caso di specie: ebbene, alla luce sia dell'omessa consegna del “registro di contabilità” e sia, più in generale, della disordinata e confusionaria gestione condominiale di , si ritiene di _2 aderire alla prima ipotesi di conteggio illustrata dal Consulente tecnico d'ufficio, ossia a quella che non prende in considerazione i documenti fiscali assenti in atti ab origine
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(seppur consegnati dall'Amministratore uscente al C.t.u. in sede di operazioni peritali), che quantifica il totale degli importi rendicontati senza esser corredati dai relativi giustificativi di spesa in € 10.853,26; a detta somma, poi, vanno aggiunti €
790,64 a titolo di differenza di cassa (ancora dovuti da al _2
dopo la consegna, a fronte di una disponibilità liquida condominiale di € Parte_1
3.256,61 registrata al 31/12/2019, di € 1.564,00 tramite assegno bancario e di €
901,97 in contanti) ed € 792,93 a titolo di sanzioni ed interessi su ritenute (così come stimati dal C.t.u.), così addivenendosi alla complessiva cifra di € 12.436,83 da ritenersi ristorativa del danno cagionato al da . Parte_1 _2
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la bassa complessità della controversia) stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al
Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione che va da € 5.2000,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata con attribuzione in favore degli Avv.ti Di Stazio Biagio e Controparte_14 dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti sono tenuti al rimborso delle spese di mediazione, anche di assistenza legale, sostenute da parte attrice per €
1093,00.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico del convenuti l'acconto liquidato al C.t.u., non potendosi far luogo alla liquidazione del saldo in mancanza di presentazione della relativa istanza da parte dell'ausiliario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11666/2021del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra e Controparte_5 Controparte_3
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: _2
1. Accoglie la domanda proposta dal nei confronti Controparte_5 di ed per le causali di cui in motivazione;
_2 Controparte_3 per l'effetto:
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3. Condanna ed in solido tra loro, al _2 Controparte_3 pagamento in favore del di € 12.436,83 Controparte_5
(dodicimilaquattrocentotrantasei/83) a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla mala gestio condominiale, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4,
c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
4. Condanna ed al pagamento in favore del _2 Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in € 350,00 Controparte_5
(trecentocinquanta/00) per esborsi e € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv. Di Stazio Biagio e , dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.; Controparte_1
6. Condanna ed al rimborso in favore del _2 Controparte_3 delle spese di mediazione di € 1093,00; Controparte_5
7. Pone definitivamente a carico dei convenuti l'acconto liquidato al c.t.u. in sede di conferimento dell'incarico.
così deciso in Aversa, il 29/12/2024
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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