Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NAPOLETANO AUGUSTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RAZZANO CP_1
MODESTINO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la
separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 09/09/2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in pari data.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA in data 17/04/1999 da nato il [...] a Parte_1
MA (CE), e nata a [...] il CP_1
18/01/1976;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 32, Parte II, Serie A,
Anno 1999);
3. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese