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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1730/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est. dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1730/2025 promossa da: (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIAZZOLI SYLVIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. DE LUCA LORENZO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/05/2005 in Terni, precisando che dall'unione è nata la figlia in PERUGIA il 01/10/2006, e che a far Persona_1 data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza n. 887/2019 del 21/11/2019, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 17/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Terni il 14.05.2005, tra i sig.ri e con atto Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune nell'anno 2005, atto n. 22, parte II, serie A;
e, per l'effetto,
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Terni;
3) assegnare la casa coniugale sita in Terni, Via Emo Battisti n. 3 alla sig.ra in Parte_1 cui vive con figlia maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente;
Persona_1
4) disporre a carico del sig. il versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 alla sig.ra , a titolo di contributo di mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, della somma di euro 450,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo per quelle eccedenti la somma di euro 100,00;
5) dichiarare compensate le spese legali”.” All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/05/2005 in Terni tra e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n.22, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2005);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli