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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2737/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2737/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.06.2025, promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...], il CP_1 C.F._1
30.05.1985 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah
Tassinari (C.F.: ), PEC C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il sui studio sito in 47923 Rimini (RN), Viale Della Repubblica n.
96/A, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virgilio Di Lonardo, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
pagina 1 di 6 Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 marzo 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: stato della persona e diritti della personalità
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso introduttivo depositato in data 22.10.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_1 il sig. , esponendo che dalla loro precedente relazione è nato il figlio Controparte_3 Persona_1
La ricorrente ha precisato che, a seguito della pronuncia di divorzio, il resistente è stato totalmente inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e si è completamente disinteressato di lui, tanto che in data 1.07.2019 è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art 570 c.p. La sig.ra CP_1 ha altresì riferito che con decreto n. 2199/23 cron. n. 198/2022 il Tribunale dei Minorenni ha così disposto: “dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Controparte_3 [...]
, nato a [...] il [...]. Per l'effetto affida il minore in via esclusiva alla madre”. Per_1
Visto il totale disinteresse del padre verso il figlio, la ricorrente ha riferito che è maturato in il Per_1 desiderio di sostituire il cognome paterno con quello materno in modo tale da “adeguare la situazione formale a quella sostanziale”, ricorrendo “una profonda discrasia tra quel cognome che per è solamente fonte di sofferenza e la Per_1
CP_ vita reale del minore legato unicamente alla famiglia . A riguardo la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale “i Giudici hanno riconosciuto il diritto del figlio di cambiare cognome ritenendo la richiesta giustificata vista la sofferenza derivante dall'incuria e dall'assenza del padre e dal cognome che non ne rappresentava l'identità”.
In ordine agli antefatti relativi alla presente vicenda processuale, la ricorrente ha precisato di aver già presentato istanza alla Prefettura di Rimini in modo tale da ottenere il mutamento del cognome ma alla citata domanda l'odierno resistente si è opposto e per tale ragione la ha dichiarato la Controparte_4
CP_ sua incompetenza “rinviando la sig.ra all'autorità giudiziaria competente, per la determinazione del miglior interesse del minore”.
Da ultimo, la sig.ra ha altresì chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c., stante CP_1
CP_ la evidente contrarietà della condotta del sig. alla legge. Più nel dettaglio la sig.ra ha domandato CP_1
l'ammonimento del resistente e la condanna alla sanzione amministrativa di cui alla lettera b) della norma citata, oltre la somma di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento danni.
pagina 2 di 6 CP_ Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, evidenziando che la sola motivazione a sostegno della domanda di parte ricorrente è il mancato versamento del contributo di mantenimento del figlio, circostanza che è stata determinata dalla situazione di oggettiva impossibilità nella quale egli versa. Il resistente ha altresì escluso che la richiesta di mutamento del cognome sia frutto dell'effettivo volere del minore e ha evidenziato che, al contrario, si tratti di una scelta ascrivibile in via esclusiva alla sig.ra CP_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 28 gennaio 2025, il
Giudice ha ascoltato le parti e, successivamente, ha fissato per l'ascolto di l'udienza del 25 Persona_1 marzo 2025. In tale circostanza è stato ascoltato il minore e, successivamente, parte ricorrente ha rinunciato alle restanti domande, ferma quella avente ad oggetto il cambio del cognome del figlio. Da ultimo all'udienza del 17 giugno 2025 il Giudice, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 5.10.2020, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PRINCIPALE DI PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono le condizioni per disporre la sostituzione del cognome del figlio con quello materno e di conseguenza per modificare il cognome da a . Persona_1 CP_5
Parte resistente, al contrario, si è opposto alla citata domanda, escludendo che la stessa corrisponda all'effettivo volere del figlio.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 89 del DPR 396/2000 dispone che. “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”. Il medesimo testo normativo all'art. 91 regolamenta l'istituto della opposizione, prevedendo che: “chiunque ne abbia interesse può pagina 3 di 6 fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90”. Il procedimento volto al cambiamento o alla modifica del proprio nome o cognome, quindi, ha natura di procedimento amministrativo in quanto la stessa situazione giuridica che viene in rilievo non è di diritto soggettivo ma è di interesse legittimo. In particolare, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26.09.2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III,
15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). La scelta dell'Amministrazione, infatti, è chiaramente discrezionale perché la deve operare il CP_4 bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome - elemento di identificazione del soggetto, con i conseguenti risvolti di certezza giuridica e di affidamento dei terzi, aventi rilevanza pubblicistica - ed il diritto privatistico all'identità personale, il che implica l'impossibilità per il giudice amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa azionata, invadendo, altrimenti, il campo riservato alla discrezionalità amministrativa.
Anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n 131/2022 ha evidenziato che “eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall'art.
89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012”.
Con riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, di abolizione del contenzioso amministrativo all'art. 2 ha devoluto alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa”. Mentre il medesimo testo normativo all'art. 3 prevede che “gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti”. La giurisdizione delle controversie ove a venire in rilievo è una situazione giuridica di interesse legittimo spetta, pertanto, al giudice amministrativo in conformità a quanto disposto dall'art. 7 c.p.a. secondo il quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal
Governo nell'esercizio del potere politico”
pagina 4 di 6 Con particolare riferimento al caso di richiesta di cambiamento del cognome o del nome, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la cognizione della richiesta di aggiunta del cognome di cui all'art. 89, d.P.R. n. 396 del 2000 - in merito alla quale la decisione rientra nella competenza della Prefettura
- spetta al giudice amministrativo, essendo la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo (T.A.R.,
Roma, sez. I, 12.06.2015, n. 8279).
Dall'applicazione dei principi sopra esposti, consegue il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in ordine alle domande di modifica o sostituzione del cognome in quanto tali domane devono essere effettuate in conformità alla disciplina ex art. 89, D.P.R. n. 396 del 2000 e eventuali provvedimenti del
Prefetto possono costituire oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo (TAR), venendo in rilievo una situazione giuridica di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Orbene nel caso di specie il Prefetto, all'esito del ricorso presentato dalla odierna ricorrente, ha così concluso: “questa Prefettura, preso atto della mancanza del consenso del padre, Sig. ritiene non Controparte_3 più sussistente la propria competenza in merito alla domanda proposta dalla Sig.ra di sostituzione del cognome CP_1 del padre con quello materno e ritiene, altresì, che, nella fattispecie in esame, sussista la competenza dell'autorità giudiziaria ad adottare le determinazioni ritenute più idonee per la cura degli interessi del minore”.
Giova a riguardo precisare che l'intervento del Giudice ordinario, a fronte di una istanza di modifica del cognome di un minore, viene in rilievo soltanto in caso di disaccordo tra i genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, trattandosi di provvedimento rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. Il citato principio è stato fatto proprio da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato che
“l'istanza di modifica del cognome di un minore, con l'aggiunta del cognome materno a quello paterno già attribuitogli dalla nascita, in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto” (Cassazione civile sez. I, 30.03.2025, n.8369). Il giudice ordinario, infatti, in tale caso è chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore, anche provvedendo all'ascolto, e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto.
Tuttavia, l'intervento del Tribunale ordinario per la presentazione della domanda al Prefetto non si rende necessario nel caso in cui uno dei due genitori sia stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché in tale ipotesi la scelta in ordine alla proposizione del ricorso amministrativo è rimessa al solo genitore esercente la responsabilità genitoriale ossia alla odierna ricorrente.
Pertanto, poiché nel caso in esame non occorre la previa adozione di un provvedimento del Tribunale ordinario per la autorizzazione alla presentazione della domanda al Prefetto, vista la decadenza dalla CP_ responsabilità genitoriale del sig. (decreto n. 2199/23 cron. n. 198/2022), ritiene il presente Collegio
pagina 5 di 6 che la domanda di parte ricorrente sia inammissibile, potendo la sig.ra autonomamente proporre CP_1 istanza al Prefetto.
La rinuncia alle restanti domande di parte ricorrente, effettuata all'udienza del 25 marzo 2025 e confermata con il deposito delle memorie ex art 473 bis 28 c.p.c., ne esclude l'esame da parte dell'adito
Tribunale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, visto l'esito del presene procedimento, debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
➢ Dichiara inammissibile il ricorso principale;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2737/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.06.2025, promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...], il CP_1 C.F._1
30.05.1985 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah
Tassinari (C.F.: ), PEC C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il sui studio sito in 47923 Rimini (RN), Viale Della Repubblica n.
96/A, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virgilio Di Lonardo, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
pagina 1 di 6 Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 marzo 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: stato della persona e diritti della personalità
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso introduttivo depositato in data 22.10.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_1 il sig. , esponendo che dalla loro precedente relazione è nato il figlio Controparte_3 Persona_1
La ricorrente ha precisato che, a seguito della pronuncia di divorzio, il resistente è stato totalmente inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e si è completamente disinteressato di lui, tanto che in data 1.07.2019 è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art 570 c.p. La sig.ra CP_1 ha altresì riferito che con decreto n. 2199/23 cron. n. 198/2022 il Tribunale dei Minorenni ha così disposto: “dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Controparte_3 [...]
, nato a [...] il [...]. Per l'effetto affida il minore in via esclusiva alla madre”. Per_1
Visto il totale disinteresse del padre verso il figlio, la ricorrente ha riferito che è maturato in il Per_1 desiderio di sostituire il cognome paterno con quello materno in modo tale da “adeguare la situazione formale a quella sostanziale”, ricorrendo “una profonda discrasia tra quel cognome che per è solamente fonte di sofferenza e la Per_1
CP_ vita reale del minore legato unicamente alla famiglia . A riguardo la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale “i Giudici hanno riconosciuto il diritto del figlio di cambiare cognome ritenendo la richiesta giustificata vista la sofferenza derivante dall'incuria e dall'assenza del padre e dal cognome che non ne rappresentava l'identità”.
In ordine agli antefatti relativi alla presente vicenda processuale, la ricorrente ha precisato di aver già presentato istanza alla Prefettura di Rimini in modo tale da ottenere il mutamento del cognome ma alla citata domanda l'odierno resistente si è opposto e per tale ragione la ha dichiarato la Controparte_4
CP_ sua incompetenza “rinviando la sig.ra all'autorità giudiziaria competente, per la determinazione del miglior interesse del minore”.
Da ultimo, la sig.ra ha altresì chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c., stante CP_1
CP_ la evidente contrarietà della condotta del sig. alla legge. Più nel dettaglio la sig.ra ha domandato CP_1
l'ammonimento del resistente e la condanna alla sanzione amministrativa di cui alla lettera b) della norma citata, oltre la somma di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento danni.
pagina 2 di 6 CP_ Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, evidenziando che la sola motivazione a sostegno della domanda di parte ricorrente è il mancato versamento del contributo di mantenimento del figlio, circostanza che è stata determinata dalla situazione di oggettiva impossibilità nella quale egli versa. Il resistente ha altresì escluso che la richiesta di mutamento del cognome sia frutto dell'effettivo volere del minore e ha evidenziato che, al contrario, si tratti di una scelta ascrivibile in via esclusiva alla sig.ra CP_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 28 gennaio 2025, il
Giudice ha ascoltato le parti e, successivamente, ha fissato per l'ascolto di l'udienza del 25 Persona_1 marzo 2025. In tale circostanza è stato ascoltato il minore e, successivamente, parte ricorrente ha rinunciato alle restanti domande, ferma quella avente ad oggetto il cambio del cognome del figlio. Da ultimo all'udienza del 17 giugno 2025 il Giudice, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 5.10.2020, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PRINCIPALE DI PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono le condizioni per disporre la sostituzione del cognome del figlio con quello materno e di conseguenza per modificare il cognome da a . Persona_1 CP_5
Parte resistente, al contrario, si è opposto alla citata domanda, escludendo che la stessa corrisponda all'effettivo volere del figlio.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 89 del DPR 396/2000 dispone che. “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”. Il medesimo testo normativo all'art. 91 regolamenta l'istituto della opposizione, prevedendo che: “chiunque ne abbia interesse può pagina 3 di 6 fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90”. Il procedimento volto al cambiamento o alla modifica del proprio nome o cognome, quindi, ha natura di procedimento amministrativo in quanto la stessa situazione giuridica che viene in rilievo non è di diritto soggettivo ma è di interesse legittimo. In particolare, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26.09.2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III,
15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). La scelta dell'Amministrazione, infatti, è chiaramente discrezionale perché la deve operare il CP_4 bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome - elemento di identificazione del soggetto, con i conseguenti risvolti di certezza giuridica e di affidamento dei terzi, aventi rilevanza pubblicistica - ed il diritto privatistico all'identità personale, il che implica l'impossibilità per il giudice amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa azionata, invadendo, altrimenti, il campo riservato alla discrezionalità amministrativa.
Anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n 131/2022 ha evidenziato che “eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall'art.
89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012”.
Con riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, di abolizione del contenzioso amministrativo all'art. 2 ha devoluto alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa”. Mentre il medesimo testo normativo all'art. 3 prevede che “gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti”. La giurisdizione delle controversie ove a venire in rilievo è una situazione giuridica di interesse legittimo spetta, pertanto, al giudice amministrativo in conformità a quanto disposto dall'art. 7 c.p.a. secondo il quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal
Governo nell'esercizio del potere politico”
pagina 4 di 6 Con particolare riferimento al caso di richiesta di cambiamento del cognome o del nome, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la cognizione della richiesta di aggiunta del cognome di cui all'art. 89, d.P.R. n. 396 del 2000 - in merito alla quale la decisione rientra nella competenza della Prefettura
- spetta al giudice amministrativo, essendo la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo (T.A.R.,
Roma, sez. I, 12.06.2015, n. 8279).
Dall'applicazione dei principi sopra esposti, consegue il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in ordine alle domande di modifica o sostituzione del cognome in quanto tali domane devono essere effettuate in conformità alla disciplina ex art. 89, D.P.R. n. 396 del 2000 e eventuali provvedimenti del
Prefetto possono costituire oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo (TAR), venendo in rilievo una situazione giuridica di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Orbene nel caso di specie il Prefetto, all'esito del ricorso presentato dalla odierna ricorrente, ha così concluso: “questa Prefettura, preso atto della mancanza del consenso del padre, Sig. ritiene non Controparte_3 più sussistente la propria competenza in merito alla domanda proposta dalla Sig.ra di sostituzione del cognome CP_1 del padre con quello materno e ritiene, altresì, che, nella fattispecie in esame, sussista la competenza dell'autorità giudiziaria ad adottare le determinazioni ritenute più idonee per la cura degli interessi del minore”.
Giova a riguardo precisare che l'intervento del Giudice ordinario, a fronte di una istanza di modifica del cognome di un minore, viene in rilievo soltanto in caso di disaccordo tra i genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, trattandosi di provvedimento rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. Il citato principio è stato fatto proprio da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato che
“l'istanza di modifica del cognome di un minore, con l'aggiunta del cognome materno a quello paterno già attribuitogli dalla nascita, in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto” (Cassazione civile sez. I, 30.03.2025, n.8369). Il giudice ordinario, infatti, in tale caso è chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore, anche provvedendo all'ascolto, e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto.
Tuttavia, l'intervento del Tribunale ordinario per la presentazione della domanda al Prefetto non si rende necessario nel caso in cui uno dei due genitori sia stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché in tale ipotesi la scelta in ordine alla proposizione del ricorso amministrativo è rimessa al solo genitore esercente la responsabilità genitoriale ossia alla odierna ricorrente.
Pertanto, poiché nel caso in esame non occorre la previa adozione di un provvedimento del Tribunale ordinario per la autorizzazione alla presentazione della domanda al Prefetto, vista la decadenza dalla CP_ responsabilità genitoriale del sig. (decreto n. 2199/23 cron. n. 198/2022), ritiene il presente Collegio
pagina 5 di 6 che la domanda di parte ricorrente sia inammissibile, potendo la sig.ra autonomamente proporre CP_1 istanza al Prefetto.
La rinuncia alle restanti domande di parte ricorrente, effettuata all'udienza del 25 marzo 2025 e confermata con il deposito delle memorie ex art 473 bis 28 c.p.c., ne esclude l'esame da parte dell'adito
Tribunale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, visto l'esito del presene procedimento, debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
➢ Dichiara inammissibile il ricorso principale;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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