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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 116 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 116 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
[...]
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025 ore 9.52, innanzi alla dr.ssa IN NC, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Sara Marrucci in sostituzione dell'avv. Sernia e dell'avv. Liso;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 6.2.2025 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Marrucci discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa IN NC
Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
IN NC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 116/ 2025 r.g. promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti Sabino Sernia e Celeste Liso;
Parte_1
Parte resistente contro
, in persona del Controparte_2 CP_3
, in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, contumaci;
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del
Pag. 2 di 8 personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della Controparte_2 ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025 (per un totale di €. 1.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 6.2.2025 presso l'Avvocatura CP_1 di Stato di Firenze), non è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_5 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal CP vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate mbito del piano triennale dell'offerta
Pag. 3 di 8 formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
Pag. 4 di 8 brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. La supplenza effettuata dalla ricorrente con riferimento all'annualità 2024/2025 attiene all'espletamento di un servizio su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
9. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2023/2024 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docenti. Difatti, la supplenza si è articolata in più segmenti temporali ossia: dal 21.09.2023 al 05.10.2023; dal 06.10.2023 al 30.11.2023; dall'
01.12.2023 al 15.02.2024; dal 16.02.2024 al 30.04.2024; dall'1.05.2024 al 10.06.2024; infine dall' 11.06.2024 al 27.06.2024. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, vieppiù sol se si consideri che la ricorrente è titolare anche di un contratto su organico di fatto fino al 30 giugno per 3 ore settimanali (insegnamento alternativo alla religione cattolica).
Peraltro, se si considera l'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 21.9.2023, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico,
Pag. 5 di 8 neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
10. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attuale iscrizione di parte ricorrente alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per il biennio
2024/2026 (cfr. domanda prodotta in atti) e, pertanto, la plausibile, in assenza di elementi di segno contrario, permanenza della ricorrente all'interno dell'ordinamento scolastico.
11. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che l'articolazione territoriale del , CP_1 pure evocata in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risulta dotata di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo
l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del CP_1
2011; Cass., n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma CP_1 non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 CP_1 del 2021). Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al Ministero, senza che possa porsi un problema di
Pag. 6 di 8 integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il , con conseguente declaratoria di Controparte_2 difetto di legittimazione passiva dell'ulteriore convenuto (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al Parte_1 ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non
Pag. 7 di 8 autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 258,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IN NC
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 116 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
[...]
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025 ore 9.52, innanzi alla dr.ssa IN NC, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Sara Marrucci in sostituzione dell'avv. Sernia e dell'avv. Liso;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 6.2.2025 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Marrucci discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa IN NC
Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
IN NC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 116/ 2025 r.g. promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti Sabino Sernia e Celeste Liso;
Parte_1
Parte resistente contro
, in persona del Controparte_2 CP_3
, in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, contumaci;
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del
Pag. 2 di 8 personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della Controparte_2 ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025 (per un totale di €. 1.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 6.2.2025 presso l'Avvocatura CP_1 di Stato di Firenze), non è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_5 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal CP vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate mbito del piano triennale dell'offerta
Pag. 3 di 8 formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
Pag. 4 di 8 brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. La supplenza effettuata dalla ricorrente con riferimento all'annualità 2024/2025 attiene all'espletamento di un servizio su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
9. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2023/2024 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docenti. Difatti, la supplenza si è articolata in più segmenti temporali ossia: dal 21.09.2023 al 05.10.2023; dal 06.10.2023 al 30.11.2023; dall'
01.12.2023 al 15.02.2024; dal 16.02.2024 al 30.04.2024; dall'1.05.2024 al 10.06.2024; infine dall' 11.06.2024 al 27.06.2024. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, vieppiù sol se si consideri che la ricorrente è titolare anche di un contratto su organico di fatto fino al 30 giugno per 3 ore settimanali (insegnamento alternativo alla religione cattolica).
Peraltro, se si considera l'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 21.9.2023, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico,
Pag. 5 di 8 neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
10. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attuale iscrizione di parte ricorrente alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per il biennio
2024/2026 (cfr. domanda prodotta in atti) e, pertanto, la plausibile, in assenza di elementi di segno contrario, permanenza della ricorrente all'interno dell'ordinamento scolastico.
11. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che l'articolazione territoriale del , CP_1 pure evocata in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risulta dotata di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo
l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del CP_1
2011; Cass., n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma CP_1 non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 CP_1 del 2021). Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al Ministero, senza che possa porsi un problema di
Pag. 6 di 8 integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il , con conseguente declaratoria di Controparte_2 difetto di legittimazione passiva dell'ulteriore convenuto (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al Parte_1 ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non
Pag. 7 di 8 autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 258,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IN NC
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.