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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.3.2025 fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6097/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3, c.
1-3. l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023 esponeva: Parte_2
- che, possedendone i requisiti, aveva beneficiato dell'indennità di accompagnamento n.
480004407160656 ed era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1
e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, come da Definizione del 20.05.2021; CP_1
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medico collegiale di verifica del 12.04.2022, non aveva confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire dei detti benefici, dichiarandola non bisognevole di accompagnamento, negando altresì la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, sicché con provvedimento amministrativo di pari data le erano state revocate le prestazioni de qua;
- che avverso tale conclusione aveva presentato istanze di ATP (giudizi n. 4443/2022 e n.
5461/2022 R.G., successivamente riuniti) per l'accertamento del proprio diritto, ma che il
Ctu, con perizia depositata il 04.10.2023, la aveva riconosciuta “non bisognevole di assistenza continua – indennità accompagnamento, fin dall'epoca di visita revisione e sua successiva revoca”;
1 - che in data 30.10.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, dichiarando l' tenuto a riconoscere l'indennità di CP_1 accompagnamento ed il detto status con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 28.05.2024, evidenziava l'inammissibilità CP_1 della domanda di condanna al pagamento della prestazione e l'infondatezza del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992 (giudizi iscritti ai nn. R.G. 4443/2022 e 5461/2022 R.G., successivamente riuniti), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “• Carcinoma multifocale mammella destra pT2 pN0 Stadio II A a prognosi incerta (< a 5 anni dal trattamento) • Esiti pregressa mastectomia dx nipple-sparing con ricostruzione protesica • Effetti tossici invalidanti da trattamento chemio-ormonoterapico adiuvante • Grave disturbo depressivo;
S da conversione con ansia correlata a condizione medica generale • Neuropatia sensitiva iatrogena • Cardiopatia ipertensiva
• Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo • Osteoporosi, spondilodiscoartrosi;
spalla dolorosa dx con limitazioni funzionali • Ipoacusia mista” e che non sussistevano le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento ma che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l.
104/1992 sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992.
La domanda risulta parzialmente fondata.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu, lo stesso ha chiarito che “dal 12-
04-2022 non esistevano più i presupposti per concedere l'indennità di accompagnamento. La RA Pt_2 deambula autonomamente, svolge in piena autonomia le comuni attività della vita quotidiana e di relazione consone alla sua età”. Egli ha difatti chiarito che “Per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla sua revoca: • All'esame obiettivo generale la RA Parte_2 si presentava in discrete condizioni generali e psico-fisiche, sufficientemente orientata nel tempo e nello
[...] spazio, deambulante autonomamente, non deficit nei passaggi posturali. • L'esame dei vari organi ed apparati non evidenziava limitazioni funzionati tali da ridurre la sua autonomia • La patologia oncologica, in attuale regressione clinica, non ha determinato una grave disabilità tale da rendersi necessaria assistenza di terzi •
La RA , presentando solo una lieve compromissione cardiaca, con marginali deficit funzionali, Pt_2 vista l'assenza di compromissioni renali, cerebrali e visive, rientra verosimilmente nella I° Classe funzionale
NYHA. • Nella RA , dopo un primo periodo caratterizzato da un persistente stato ansioso- Pt_2 depressivo, correlato sia alla diagnosi di cancro che ai plurimi trattamenti, oggi è residuata una deflessione del tono dell'umore con labilità emozionale, con sfumato e occasionale isolamento relazionale che non incide sulle capacità di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione consone alla sua età”.
Con riferimento alla richiesta della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, il ctu confermava quanto riconosciuto in sede di consulenza depositata nel fascicolo
3 N° 5461/2022 R.G. Lav, riconoscendo in capo alla ricorrente le condizioni ex “art. 3 comma
1° - 3° L. 104/92, fin dall'epoca di visita revisione e sua successiva revoca [12-04-2022]”.
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che
[...] presenti le condizioni ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 sin dalla revisione del Parte_2
12.04.2022, rigettando per il resto il ricorso.
5. Atteso l'esito della lite vanno compensate per intero le spese di tale fase e per metà quelle dell'ATP e la restante quota viene posta a carico di parte resistente si liquidano ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio, compensando la rimanente quota. Le stesse devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Micali, sussistendo la dichiarazione di rito.
Le spese delle ctu della fase di ATP, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenti le condizioni ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 Parte_2 sin dalla revisione del 12.04.2022;
- rigetta quanto al resto;
- compensa le spese di lite della presente fase;
- compensa in ragione di metà le spese della fase di atp e pone la rimanente quota a carico di parte resistente, che liquida in favore della ricorrente in € 584,25 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.3.2025 fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6097/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3, c.
1-3. l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023 esponeva: Parte_2
- che, possedendone i requisiti, aveva beneficiato dell'indennità di accompagnamento n.
480004407160656 ed era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1
e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, come da Definizione del 20.05.2021; CP_1
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medico collegiale di verifica del 12.04.2022, non aveva confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire dei detti benefici, dichiarandola non bisognevole di accompagnamento, negando altresì la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, sicché con provvedimento amministrativo di pari data le erano state revocate le prestazioni de qua;
- che avverso tale conclusione aveva presentato istanze di ATP (giudizi n. 4443/2022 e n.
5461/2022 R.G., successivamente riuniti) per l'accertamento del proprio diritto, ma che il
Ctu, con perizia depositata il 04.10.2023, la aveva riconosciuta “non bisognevole di assistenza continua – indennità accompagnamento, fin dall'epoca di visita revisione e sua successiva revoca”;
1 - che in data 30.10.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, dichiarando l' tenuto a riconoscere l'indennità di CP_1 accompagnamento ed il detto status con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 28.05.2024, evidenziava l'inammissibilità CP_1 della domanda di condanna al pagamento della prestazione e l'infondatezza del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992 (giudizi iscritti ai nn. R.G. 4443/2022 e 5461/2022 R.G., successivamente riuniti), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “• Carcinoma multifocale mammella destra pT2 pN0 Stadio II A a prognosi incerta (< a 5 anni dal trattamento) • Esiti pregressa mastectomia dx nipple-sparing con ricostruzione protesica • Effetti tossici invalidanti da trattamento chemio-ormonoterapico adiuvante • Grave disturbo depressivo;
S da conversione con ansia correlata a condizione medica generale • Neuropatia sensitiva iatrogena • Cardiopatia ipertensiva
• Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo • Osteoporosi, spondilodiscoartrosi;
spalla dolorosa dx con limitazioni funzionali • Ipoacusia mista” e che non sussistevano le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento ma che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l.
104/1992 sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/1992.
La domanda risulta parzialmente fondata.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu, lo stesso ha chiarito che “dal 12-
04-2022 non esistevano più i presupposti per concedere l'indennità di accompagnamento. La RA Pt_2 deambula autonomamente, svolge in piena autonomia le comuni attività della vita quotidiana e di relazione consone alla sua età”. Egli ha difatti chiarito che “Per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla sua revoca: • All'esame obiettivo generale la RA Parte_2 si presentava in discrete condizioni generali e psico-fisiche, sufficientemente orientata nel tempo e nello
[...] spazio, deambulante autonomamente, non deficit nei passaggi posturali. • L'esame dei vari organi ed apparati non evidenziava limitazioni funzionati tali da ridurre la sua autonomia • La patologia oncologica, in attuale regressione clinica, non ha determinato una grave disabilità tale da rendersi necessaria assistenza di terzi •
La RA , presentando solo una lieve compromissione cardiaca, con marginali deficit funzionali, Pt_2 vista l'assenza di compromissioni renali, cerebrali e visive, rientra verosimilmente nella I° Classe funzionale
NYHA. • Nella RA , dopo un primo periodo caratterizzato da un persistente stato ansioso- Pt_2 depressivo, correlato sia alla diagnosi di cancro che ai plurimi trattamenti, oggi è residuata una deflessione del tono dell'umore con labilità emozionale, con sfumato e occasionale isolamento relazionale che non incide sulle capacità di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione consone alla sua età”.
Con riferimento alla richiesta della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, il ctu confermava quanto riconosciuto in sede di consulenza depositata nel fascicolo
3 N° 5461/2022 R.G. Lav, riconoscendo in capo alla ricorrente le condizioni ex “art. 3 comma
1° - 3° L. 104/92, fin dall'epoca di visita revisione e sua successiva revoca [12-04-2022]”.
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che
[...] presenti le condizioni ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 sin dalla revisione del Parte_2
12.04.2022, rigettando per il resto il ricorso.
5. Atteso l'esito della lite vanno compensate per intero le spese di tale fase e per metà quelle dell'ATP e la restante quota viene posta a carico di parte resistente si liquidano ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio, compensando la rimanente quota. Le stesse devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Micali, sussistendo la dichiarazione di rito.
Le spese delle ctu della fase di ATP, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenti le condizioni ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 Parte_2 sin dalla revisione del 12.04.2022;
- rigetta quanto al resto;
- compensa le spese di lite della presente fase;
- compensa in ragione di metà le spese della fase di atp e pone la rimanente quota a carico di parte resistente, che liquida in favore della ricorrente in € 584,25 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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