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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Serrotola, Parte_1
n. 13 cod. fisc. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Lucania il 4 marzo 1987, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il 15 dicembre C.F._2 Parte_3
1991, residente in [...], cod. fisc. , C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_4
via Serrotola, n. 13, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4
mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Mastrogiovanni, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla F.P. Volpe, n. 8; appellanti-opposti
E
“ , con sede legale in Castel San Lorenzo, alla Controparte_1
via L. Salerno, n. 52, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Imerio Raffaele De Marco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Agropoli, alla via Simeoni, n. 9; appellata-opponente
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 813/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n° 813/2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Salerno … per tutti i motivi innanzi esposti, e rinviando, per quant'altro, a tutte le difese svolte in primo grado: a. rigettare l'opposizione, siccome pretestuosa, improcedibile, improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
b. condannare la al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado Controparte_1
da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi equitativamente”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente il proposto appello perché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura di legge ed accessori, se dovuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 813/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti di , , CP Parte_1 Parte_2
e , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato Parte_3 Parte_4
l'8 agosto 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione spiegata dalla CP
e, per l'effetto, dichiarava, limitatamente all'importo eccedente quello di euro 4.195,05,
l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole il 22 luglio 2019 in forza del decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, ottenuto da
[...]
, ed quali eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
ritenendo che la società debitrice, a fronte del credito vantato dalle controparti per euro
17.397,25 al netto degli acconti ricevuti, avesse dimostrato di aver corrisposto al loro dante causa, nel corso del rapporto lavorativo, la somma di euro 13.349,90; 2) condannava gli eredi alla refusione delle spese processuali sostenute dalla . Pt_1 CP
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli eredi con atto di citazione Pt_1
notificato il 16 marzo 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata dalla , giacché diretta CP
2 a contestare l'entità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 409/2016 del
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro;
2) la pronuncia impugnata era inficiata dalla violazione degli artt. 615 c.p.c. e 2909 cod. civ., avendo il giudice di prime cure indebitamente provveduto a rideterminare l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 409/2016, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione;
3) il Tribunale di Salerno aveva violato l'art. 1965 nonché gli artt. 1362 e segg. cod. civ., atteso che dall'art. 2 dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 18 settembre 2017 emergeva in maniera oltremodo evidente che l'unico pagamento ricevuto dagli eredi prima della Pt_1
sua stipulazione era quello di euro 7.500,00, avvenuto a mezzo di assegni bancari, laddove la corresponsione della somma di euro 13.000,00 circa a mani del loro dante causa in costanza del rapporto lavorativo costituiva oggetto di una mera dichiarazione unilaterale della;
il giudice di prime cure, oltre a stravolgere il significato letterale CP dell'art. 2 della transazione, aveva omesso di valutare tale clausola in correlazione con le altre e, soprattutto con quella dell'art. 4; peraltro, mentre la società opponente si era limitata a chiedere di dichiarare che la somma di euro 13.000,00 circa non era dovuta, giacché versata al dante causa degli opposti in pendenza del rapporto lavorativo, il
Tribunale di Salerno, violando l'art. 112 c.p.c., l'aveva decurtata dall'importo precettato di euro 17.397,25; 4) in ogni caso, l'art. 4 dell'accordo transattivo prevedeva espressamente che il mancato pagamento anche di uno soltanto dei ventiquattro assegni bancari rilasciati dalla per complessivi euro 35.000,00 ne avrebbe CP
comportato la risoluzione automatica e che gli eredi avrebbero avuto il diritto di Pt_1
azionare in executivis l'intero credito accertato nel decreto ingiuntivo n. 409/2016, con la detrazione dei soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, sicché il giudice di primo grado aveva violato anche la predetta disposizione negoziale, non potendo scomputare dall'importo precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.000,00, che, secondo la tesi difensiva dell'opponente, sarebbe stata versata in contanti al dante causa degli opposti nel corso del rapporto lavorativo;
5) il Tribunale di Salerno, violando gli artt.
2721 e 2722 cod. civ., aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dalla CP
in ordine all'avvenuto pagamento ad della somma di euro 13.000,00 sulla Persona_1
base di un accordo tacitamente intercorso tra loro;
6) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la deposizione resa dall'unico teste escusso, vale a dire dal consulente fiscale della , non dimostrava che l' aveva percepito la CP Pt_1
somma di euro 13.000,00, atteso che, tra l'altro, si poneva in contrasto con l'ultima busta paga rilasciata dalla società, dalla quale risultava, in favore del dipendente, un importo
3 lordo di euro 60.896,64 a titolo di trattamento di fine rapporto;
7) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 92, comma 2, c.p.c., giacché il persistente inadempimento della nel pagamento degli ultimi quattro assegni bancari del complessivo importo CP
di euro 6.000,00 avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite, peraltro liquidate in favore dell'opposta in misura superiore al credito riconosciuto agli opponenti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 giugno 2023, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 febbraio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 29 febbraio/7 marzo 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in CP ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dagli eredi consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Pt_1
indicare i punti impugnati della sentenza emanata giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene ai primi due motivi di gravame, con i quali gli eredi Pt_1
lamentano che il Tribunale di Salerno, oltre a non pronunciarsi sull'eccezione di
4 inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dalla , ha CP
illegittimamente rideterminato l'ammontare del credito riportato nel decreto ingiuntivo n.
409/2016, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, e, di conseguenza, violato il giudicato esterno, occorre preliminarmente osservare che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n.
3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il medesimo costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta Parte_5
inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o mediante la tempestiva impugnazione di quest'ultimo (cfr., ex ceteris, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935; Cass. 23 marzo 1999, n.
2742; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, nell'accertare la corretta determinazione del credito per il quale gli eredi , con l'atto di precetto notificato Pt_1
5 alla il 22 luglio 2019, avevano preannunciato l'esercizio dell'azione CP
espropriativa, il Tribunale di Salerno non poteva valutare il presunto pagamento della somma di euro 13.000,00 che la società debitrice, come sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe, “di volta in volta, anticipato al suo dipendente in pendenza del rapporto lavorativo dal quale è poi scaturita la pretesa oggi contestata”, giacché fatto estintivo anteriore all'emanazione del decreto ingiuntivo n. 409/2016 e, in quanto tale, deducibile soltanto mediante la sua impugnazione e non in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, costituente rimedio giuridico di carattere residuale preordinato a far valere ragioni nuove o sopravvenute rispetto al momento della formazione del titolo giudiziale.
Pertanto, il giudice di primo grado, nel detrarre dal credito precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.349,90, che la avrebbe corrisposto al dipendente CP [...]
n costanza del rapporto lavorativo e, dunque, prima dell'emanazione del decreto Per_1
ingiuntivo n. 409/2016, ha indebitamente rivisitato il giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio, valorizzando, quale fatto estintivo del diritto ivi consacrato, un preteso pagamento non eccepibile con l'opposizione a precetto.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, a fronte dell'intangibilità del giudicato, la circostanza che la somma di euro 13.000,00 circa sia stata indicata nell'art. 2 dell'atto di transazione sottoscritto il 18 settembre 2017, atteso che, come correttamente sostenuto dagli eredi con il terzo motivo di gravame, il versamento di tale acconto in favore Pt_1 del loro dante causa costituiva oggetto di una dichiarazione unilaterale della CP
, ma non un evento effettivamente verificatosi e riconosciuto da entrambe le parti,
[...]
come accaduto, invece, con riferimento alla richiamata anticipazione, in favore dei creditori, dell'importo di euro 7.500,00 “a mezzo assegni bancari incassati nel 2016 e
2017 (l'ultimo datato 15.3.2007)”, con la conseguenza che anche il tenore letterale della predetta clausola negoziale non consentiva al Tribunale di Salerno di ritenere effettuato un pagamento non dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, dunque, di ridurre nella corrispondente misura il credito azionato con l'atto di precetto, soprattutto ove letta in combinazione con quella dell'art. 4 dell'accordo in questione.
Ed invero, con tale disposizione contrattuale, le parti convenivano “espressamente che il mancato pagamento, per qualsivoglia motivo, anche di un solo effetto, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione e i sigg. potranno mettere in Pt_1 esecuzione il D.I. n° 409/16 del Tribunale di Salerno … e richiedere, detratti i soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, il pagamento degli importi con esso liquidati
(per capitale, rivalutazione e interessi) e già precettati, senza necessità di preventiva
6 messa in mora e senza che, nell'eventualità, la presente rinuncia possa intendersi come rinuncia agli stessi”, in tal modo stabilendo che, in caso di inadempimento della CP
, il credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sarebbe stato azionabile
[...]
coattivamente per l'intero, con la decurtazione delle sole somme di cui sarebbe stato dimostrato in via documentale il versamento.
Ne deriva che l'interpretazione sistematica degli artt. 2 e 4 dell'accordo transattivo del 18 settembre 2018 esclude in radice che, nell'ipotesi della sua risoluzione, la CP
avrebbe potuto opporre agli eredi , per contrastare la pretesa creditoria derivante dal Pt_1
decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno, eventuali pagamenti eseguiti in contanti e, quindi, senza alcuna tracciabilità, sicché il giudice di primo grado è incorso anche nella violazione dell'art. 1363 cod. civ., non avendo compiuto la necessaria valutazione congiunta delle richiamate clausole contrattuali, per essersi soffermato soltanto sulla prima delle due, che, peraltro, proprio per la sua formulazione, risultava già ex se inidonea a dimostrare l'intervenuto versamento della somma di euro 13.000,00.
Del resto, nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, che assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio
2009, n. 4670; Cass. 4 maggio 2011, n. 9755; Cass. ord. 8 giugno 2018, n. 14882).
In sostanza, alla stregua del principio sancito dall'art. 1363 cod. civ., il giudice, nell'interpretazione dei contratti, non può arrestarsi ad una valutazione atomistica ed isolata delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, atteso che, anch'esso deve necessariamente essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, di talché le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 1995, n.
1877; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2267).
Prevedendo l'art. 4 della transazione del 18 settembre 2017 che il mancato pagamento anche di un solo assegno bancario ne avrebbe determinato la risoluzione di diritto e che gli eredi avrebbero potuto escutere il credito accertato nel decreto ingiuntivo n. Pt_1
7 409/2016, con la detrazione dei soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, il
Tribunale di Salerno non poteva defalcare dall'importo precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.000,00, che, secondo la prospettazione della , sarebbe CP
stata versata in contanti al loro dante causa nel corso del rapporto lavorativo, sicché risulta fondato anche il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano la violazione della predetta clausola contrattuale.
Pertanto, gli eredi , avendo, con l'opposto atto di precetto, correttamente detratto Pt_1
dal credito di euro 53.897,25, riconosciuto in loro favore dal Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro con il decreto ingiuntivo n. 409/2016, la somma di euro 36.500,00, vale a dire quella ricevuta mediante assegni bancari (per euro 7.500,00 prima della transazione del 18 settembre 2017, come emerge dal relativo art. 2, e, nella misura di euro 29.000,00, in date successive), hanno diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della per il residuo importo di euro 17.397,25 in linea capitale, oltre interessi al CP
tasso legale come stabilito nel titolo esecutivo.
La fondatezza dei motivi di gravame con i quali gli eredi hanno contestato, da un Pt_1
lato, la violazione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, per essere preclusa al giudice di primo grado qualsiasi valutazione del presunto pagamento di euro 13.000,00 che la avrebbe CP
eseguito in favore del de cuius prima della sua emanazione, e dall'altro, l'interpretazione delle clausole contenute negli artt. 2 e 4 della transazione del 18 settembre 2017, da cui emergeva la possibilità, nell'ipotesi della risoluzione di tale accordo, di detrarre dal credito consacrato nel provvedimento monitorio unicamente le somme corrisposte mediante assegni bancari, assume assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello e, di riflesso, rende del tutto ultronea la delibazione delle ulteriori ragioni di impugnazione articolate dagli opposti in ordine all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società opponente per dimostrare il versamento che sarebbe stato effettuato in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo e in merito all'irrilevanza, ai fini decisionali, della deposizione resa dal proprio consulente fiscale per contraddittorietà con le risultanze dell'ultima busta paga dell'1 febbraio 2016, che attestavano il diritto del dipendente di ricevere, per trattamento di fine rapporto, l'importo lordo di euro 60.896.64.
Parimenti, resta assorbito anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli eredi Pt_1 hanno lamentato la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., comportando l'accoglimento dell'appello una nuova valutazione della soccombenza e, dunque, la rideterminazione della disciplina delle spese del doppio grado del giudizio.
8 Ed infatti, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n.
6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione a precetto, devono gravare sulla e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione CP
tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito azionato da
[...]
, ed , ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 in rapporto all'attività difensiva dagli stessi espletata, per il primo grado, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.782,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.400,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Donato Mastrogiovanni, quale procuratore distrattario degli appellanti, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , , ed avverso la sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
n. 813/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 16 marzo 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 22 CP
luglio 2019 sulla base del decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro;
9 2. condanna la alla refusione, in favore dell'avv. Donato Mastrogiovanni, CP
quale procuratore distrattario di , , ed Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che Parte_4
si liquidano, per il primo grado, in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
3.782,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.400,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Serrotola, Parte_1
n. 13 cod. fisc. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Lucania il 4 marzo 1987, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il 15 dicembre C.F._2 Parte_3
1991, residente in [...], cod. fisc. , C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_4
via Serrotola, n. 13, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4
mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Mastrogiovanni, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla F.P. Volpe, n. 8; appellanti-opposti
E
“ , con sede legale in Castel San Lorenzo, alla Controparte_1
via L. Salerno, n. 52, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Imerio Raffaele De Marco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Agropoli, alla via Simeoni, n. 9; appellata-opponente
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 813/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n° 813/2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Salerno … per tutti i motivi innanzi esposti, e rinviando, per quant'altro, a tutte le difese svolte in primo grado: a. rigettare l'opposizione, siccome pretestuosa, improcedibile, improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
b. condannare la al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado Controparte_1
da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi equitativamente”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente il proposto appello perché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura di legge ed accessori, se dovuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 813/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti di , , CP Parte_1 Parte_2
e , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato Parte_3 Parte_4
l'8 agosto 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione spiegata dalla CP
e, per l'effetto, dichiarava, limitatamente all'importo eccedente quello di euro 4.195,05,
l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole il 22 luglio 2019 in forza del decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, ottenuto da
[...]
, ed quali eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
ritenendo che la società debitrice, a fronte del credito vantato dalle controparti per euro
17.397,25 al netto degli acconti ricevuti, avesse dimostrato di aver corrisposto al loro dante causa, nel corso del rapporto lavorativo, la somma di euro 13.349,90; 2) condannava gli eredi alla refusione delle spese processuali sostenute dalla . Pt_1 CP
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli eredi con atto di citazione Pt_1
notificato il 16 marzo 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata dalla , giacché diretta CP
2 a contestare l'entità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 409/2016 del
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro;
2) la pronuncia impugnata era inficiata dalla violazione degli artt. 615 c.p.c. e 2909 cod. civ., avendo il giudice di prime cure indebitamente provveduto a rideterminare l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 409/2016, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione;
3) il Tribunale di Salerno aveva violato l'art. 1965 nonché gli artt. 1362 e segg. cod. civ., atteso che dall'art. 2 dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 18 settembre 2017 emergeva in maniera oltremodo evidente che l'unico pagamento ricevuto dagli eredi prima della Pt_1
sua stipulazione era quello di euro 7.500,00, avvenuto a mezzo di assegni bancari, laddove la corresponsione della somma di euro 13.000,00 circa a mani del loro dante causa in costanza del rapporto lavorativo costituiva oggetto di una mera dichiarazione unilaterale della;
il giudice di prime cure, oltre a stravolgere il significato letterale CP dell'art. 2 della transazione, aveva omesso di valutare tale clausola in correlazione con le altre e, soprattutto con quella dell'art. 4; peraltro, mentre la società opponente si era limitata a chiedere di dichiarare che la somma di euro 13.000,00 circa non era dovuta, giacché versata al dante causa degli opposti in pendenza del rapporto lavorativo, il
Tribunale di Salerno, violando l'art. 112 c.p.c., l'aveva decurtata dall'importo precettato di euro 17.397,25; 4) in ogni caso, l'art. 4 dell'accordo transattivo prevedeva espressamente che il mancato pagamento anche di uno soltanto dei ventiquattro assegni bancari rilasciati dalla per complessivi euro 35.000,00 ne avrebbe CP
comportato la risoluzione automatica e che gli eredi avrebbero avuto il diritto di Pt_1
azionare in executivis l'intero credito accertato nel decreto ingiuntivo n. 409/2016, con la detrazione dei soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, sicché il giudice di primo grado aveva violato anche la predetta disposizione negoziale, non potendo scomputare dall'importo precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.000,00, che, secondo la tesi difensiva dell'opponente, sarebbe stata versata in contanti al dante causa degli opposti nel corso del rapporto lavorativo;
5) il Tribunale di Salerno, violando gli artt.
2721 e 2722 cod. civ., aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dalla CP
in ordine all'avvenuto pagamento ad della somma di euro 13.000,00 sulla Persona_1
base di un accordo tacitamente intercorso tra loro;
6) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la deposizione resa dall'unico teste escusso, vale a dire dal consulente fiscale della , non dimostrava che l' aveva percepito la CP Pt_1
somma di euro 13.000,00, atteso che, tra l'altro, si poneva in contrasto con l'ultima busta paga rilasciata dalla società, dalla quale risultava, in favore del dipendente, un importo
3 lordo di euro 60.896,64 a titolo di trattamento di fine rapporto;
7) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 92, comma 2, c.p.c., giacché il persistente inadempimento della nel pagamento degli ultimi quattro assegni bancari del complessivo importo CP
di euro 6.000,00 avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite, peraltro liquidate in favore dell'opposta in misura superiore al credito riconosciuto agli opponenti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 giugno 2023, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 febbraio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 29 febbraio/7 marzo 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in CP ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dagli eredi consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Pt_1
indicare i punti impugnati della sentenza emanata giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene ai primi due motivi di gravame, con i quali gli eredi Pt_1
lamentano che il Tribunale di Salerno, oltre a non pronunciarsi sull'eccezione di
4 inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dalla , ha CP
illegittimamente rideterminato l'ammontare del credito riportato nel decreto ingiuntivo n.
409/2016, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, e, di conseguenza, violato il giudicato esterno, occorre preliminarmente osservare che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n.
3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il medesimo costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta Parte_5
inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o mediante la tempestiva impugnazione di quest'ultimo (cfr., ex ceteris, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935; Cass. 23 marzo 1999, n.
2742; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, nell'accertare la corretta determinazione del credito per il quale gli eredi , con l'atto di precetto notificato Pt_1
5 alla il 22 luglio 2019, avevano preannunciato l'esercizio dell'azione CP
espropriativa, il Tribunale di Salerno non poteva valutare il presunto pagamento della somma di euro 13.000,00 che la società debitrice, come sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe, “di volta in volta, anticipato al suo dipendente in pendenza del rapporto lavorativo dal quale è poi scaturita la pretesa oggi contestata”, giacché fatto estintivo anteriore all'emanazione del decreto ingiuntivo n. 409/2016 e, in quanto tale, deducibile soltanto mediante la sua impugnazione e non in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, costituente rimedio giuridico di carattere residuale preordinato a far valere ragioni nuove o sopravvenute rispetto al momento della formazione del titolo giudiziale.
Pertanto, il giudice di primo grado, nel detrarre dal credito precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.349,90, che la avrebbe corrisposto al dipendente CP [...]
n costanza del rapporto lavorativo e, dunque, prima dell'emanazione del decreto Per_1
ingiuntivo n. 409/2016, ha indebitamente rivisitato il giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio, valorizzando, quale fatto estintivo del diritto ivi consacrato, un preteso pagamento non eccepibile con l'opposizione a precetto.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, a fronte dell'intangibilità del giudicato, la circostanza che la somma di euro 13.000,00 circa sia stata indicata nell'art. 2 dell'atto di transazione sottoscritto il 18 settembre 2017, atteso che, come correttamente sostenuto dagli eredi con il terzo motivo di gravame, il versamento di tale acconto in favore Pt_1 del loro dante causa costituiva oggetto di una dichiarazione unilaterale della CP
, ma non un evento effettivamente verificatosi e riconosciuto da entrambe le parti,
[...]
come accaduto, invece, con riferimento alla richiamata anticipazione, in favore dei creditori, dell'importo di euro 7.500,00 “a mezzo assegni bancari incassati nel 2016 e
2017 (l'ultimo datato 15.3.2007)”, con la conseguenza che anche il tenore letterale della predetta clausola negoziale non consentiva al Tribunale di Salerno di ritenere effettuato un pagamento non dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, dunque, di ridurre nella corrispondente misura il credito azionato con l'atto di precetto, soprattutto ove letta in combinazione con quella dell'art. 4 dell'accordo in questione.
Ed invero, con tale disposizione contrattuale, le parti convenivano “espressamente che il mancato pagamento, per qualsivoglia motivo, anche di un solo effetto, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione e i sigg. potranno mettere in Pt_1 esecuzione il D.I. n° 409/16 del Tribunale di Salerno … e richiedere, detratti i soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, il pagamento degli importi con esso liquidati
(per capitale, rivalutazione e interessi) e già precettati, senza necessità di preventiva
6 messa in mora e senza che, nell'eventualità, la presente rinuncia possa intendersi come rinuncia agli stessi”, in tal modo stabilendo che, in caso di inadempimento della CP
, il credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sarebbe stato azionabile
[...]
coattivamente per l'intero, con la decurtazione delle sole somme di cui sarebbe stato dimostrato in via documentale il versamento.
Ne deriva che l'interpretazione sistematica degli artt. 2 e 4 dell'accordo transattivo del 18 settembre 2018 esclude in radice che, nell'ipotesi della sua risoluzione, la CP
avrebbe potuto opporre agli eredi , per contrastare la pretesa creditoria derivante dal Pt_1
decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno, eventuali pagamenti eseguiti in contanti e, quindi, senza alcuna tracciabilità, sicché il giudice di primo grado è incorso anche nella violazione dell'art. 1363 cod. civ., non avendo compiuto la necessaria valutazione congiunta delle richiamate clausole contrattuali, per essersi soffermato soltanto sulla prima delle due, che, peraltro, proprio per la sua formulazione, risultava già ex se inidonea a dimostrare l'intervenuto versamento della somma di euro 13.000,00.
Del resto, nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, che assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio
2009, n. 4670; Cass. 4 maggio 2011, n. 9755; Cass. ord. 8 giugno 2018, n. 14882).
In sostanza, alla stregua del principio sancito dall'art. 1363 cod. civ., il giudice, nell'interpretazione dei contratti, non può arrestarsi ad una valutazione atomistica ed isolata delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, atteso che, anch'esso deve necessariamente essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, di talché le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 1995, n.
1877; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2267).
Prevedendo l'art. 4 della transazione del 18 settembre 2017 che il mancato pagamento anche di un solo assegno bancario ne avrebbe determinato la risoluzione di diritto e che gli eredi avrebbero potuto escutere il credito accertato nel decreto ingiuntivo n. Pt_1
7 409/2016, con la detrazione dei soli acconti eventualmente ricevuti con assegni bancari, il
Tribunale di Salerno non poteva defalcare dall'importo precettato di euro 17.397,25 la somma di euro 13.000,00, che, secondo la prospettazione della , sarebbe CP
stata versata in contanti al loro dante causa nel corso del rapporto lavorativo, sicché risulta fondato anche il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano la violazione della predetta clausola contrattuale.
Pertanto, gli eredi , avendo, con l'opposto atto di precetto, correttamente detratto Pt_1
dal credito di euro 53.897,25, riconosciuto in loro favore dal Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro con il decreto ingiuntivo n. 409/2016, la somma di euro 36.500,00, vale a dire quella ricevuta mediante assegni bancari (per euro 7.500,00 prima della transazione del 18 settembre 2017, come emerge dal relativo art. 2, e, nella misura di euro 29.000,00, in date successive), hanno diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della per il residuo importo di euro 17.397,25 in linea capitale, oltre interessi al CP
tasso legale come stabilito nel titolo esecutivo.
La fondatezza dei motivi di gravame con i quali gli eredi hanno contestato, da un Pt_1
lato, la violazione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, per essere preclusa al giudice di primo grado qualsiasi valutazione del presunto pagamento di euro 13.000,00 che la avrebbe CP
eseguito in favore del de cuius prima della sua emanazione, e dall'altro, l'interpretazione delle clausole contenute negli artt. 2 e 4 della transazione del 18 settembre 2017, da cui emergeva la possibilità, nell'ipotesi della risoluzione di tale accordo, di detrarre dal credito consacrato nel provvedimento monitorio unicamente le somme corrisposte mediante assegni bancari, assume assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello e, di riflesso, rende del tutto ultronea la delibazione delle ulteriori ragioni di impugnazione articolate dagli opposti in ordine all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società opponente per dimostrare il versamento che sarebbe stato effettuato in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo e in merito all'irrilevanza, ai fini decisionali, della deposizione resa dal proprio consulente fiscale per contraddittorietà con le risultanze dell'ultima busta paga dell'1 febbraio 2016, che attestavano il diritto del dipendente di ricevere, per trattamento di fine rapporto, l'importo lordo di euro 60.896.64.
Parimenti, resta assorbito anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli eredi Pt_1 hanno lamentato la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., comportando l'accoglimento dell'appello una nuova valutazione della soccombenza e, dunque, la rideterminazione della disciplina delle spese del doppio grado del giudizio.
8 Ed infatti, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n.
6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione a precetto, devono gravare sulla e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione CP
tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito azionato da
[...]
, ed , ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 in rapporto all'attività difensiva dagli stessi espletata, per il primo grado, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.782,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.400,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Donato Mastrogiovanni, quale procuratore distrattario degli appellanti, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , , ed avverso la sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
n. 813/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 16 marzo 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 22 CP
luglio 2019 sulla base del decreto ingiuntivo n. 409/2016 del Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro;
9 2. condanna la alla refusione, in favore dell'avv. Donato Mastrogiovanni, CP
quale procuratore distrattario di , , ed Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che Parte_4
si liquidano, per il primo grado, in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
3.782,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.400,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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