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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente, all'udienza del 3.4.2025 tenuta dal Giudice istruttore Lucia Sebastiani è presente l'avv. Rosso, il quale precisa le conclusioni come in nota conclusiva.
Nessuno compare per parte convenuta
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore17.00, dato atto che il procuratore di parte attrice si è nel frattempo allontanato, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del
3.4.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 731/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: USUCAPIONE e promossa
1 D A nato il [...] a [...] al Mare (SP) ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1 avv. ROSSO PIETRO - PARTE ATTRICE -
C O N T R O
FU PIETRO, FU E CP_1 Controparte_2 Pt_1 Per_1
FU PIETRO -PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
[...]
sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate all'udienza del 3.4.2025 dalla sola parte attrice, da intendersi di seguito integralmente trascritte:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo, per usucapione Parte_1 ultraventennale, di un appartamento sito in Via Vittorio Emanuele n. 7, Comune di
Monterosso al Mare (SP), censito catastalmente al foglio 14, particella 382, subalterno 4 e di superficie di mq. 61.
Tale bene immobile risulta intestato catastalmente a (padre dell'attore e Persona_2 deceduto da oltre trent'anni), fu IE, fu e CP_1 Controparte_2 Pt_1
fu IE. Persona_1
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
-l'immobile oggetto di causa è sempre stato di proprietà della famiglia ma utilizzato Pt_1 in via esclusiva dalla famiglia del padre dell'attore da prima del 1962 e ancor prima da fu nonno dell'attore); Persona_3 Pt_1
-il padre e il nonno dell'attore prima di lui hanno sempre posseduto continuativamente, pacificamente ed ininterrottamente l'immobile oggetto di causa, abitandovi stabilmente e facendovi manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
2 -deceduto il padre, l'odierno attore ha sempre e pacificamente posseduto per l'intero l'immobile per cui è causa, abitandolo e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, intestandosene anche le utenze e pagando le spese condominiali, le imposte e tasse nonché la polizza assicurativa;
-nessuno ha mai contestato il possesso messo in atto dall'attore.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., non avendo l'attore contezza né della loro precisa identificazione, né dell'effettiva esistenza ancora in vita, né della loro reperibilità, e conseguentemente sono stati dichiarati contumaci.
Nel merito, la domanda è fondata.
Le risultanze testimoniali non lasciano alcun dubbio sulla sussistenza di un possesso pacifico, continuato, ultraventennale del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attore.
I testi escussi hanno infatti concordemente confermato che:
-l'attore e la di lui famiglia hanno sempre abitato l'appartamento oggetto di causa da (cfr. teste : “Ricordo che già dagli inizi degli anni '80 era abitata dai genitori di Testimone_1 perché io aiutavo mio padre a portare le cassette dell'acqua a casa e andavamo Pt_1 anche da loro. Io ho sempre visto lì i suoi genitori. A fine anni '80 ricordo di aver aiutato a portare nella casa dei mobili che veva acquistato e sono stato a mangiare nella Pt_1 casa con lui e sua moglie […] Dopo la morte dei genitori ho sempre visto bitare Pt_1
l'appartamento con la moglie.” e cfr. teste : “ho sempre visto Testimone_2 Pt_1 prima di lui i sui genitori nella casa.”);
-l'attore e la di lui famiglia si sono sempre occupati della manutenzione dell'appartamento oggetto di causa eseguendo lavori non esigibili da un mero detentore (cfr. teste Tes_1
: “Ricordo che il fratello, , di cui ero amico, mi diceva che tava
[...] Persona_3 Pt_1 spendendo troppi soldi nelle ristrutturazioni della casa, questo quando il padre era già morto, erano gli inizi degli anni '90 […] Io stesso ho visto che ha cambiato Pt_1 totalmente il bagno della casa.” e cfr. teste : “So che i genitori e Testimone_2 Pt_1 hanno fatto lavori nella casa, il bagno e la cucina e vedevo quando portavano giù i detriti.”);
3 -nessun altro oltre all'attore e alla di lui famiglia ha abitato ovvero diversamente utilizzato,
l'appartamento oggetto di causa (cfr. teste : “Non ho mai visto altri abitare Testimone_2 la casa di io ho sempre visto loro”); Pt_1
-l'attore da più di vent'anni detiene in modo esclusivo il possesso dell'appartamento oggetto di causa (cfr. teste : “quando il padre era già morto, erano gli inizi degli anni Testimone_1
'90. […] Dopo la morte dei genitori ho sempre visto bitare l'appartamento con la Pt_1 moglie.”).
I testimoni, buoni conoscitori dello stato dei luoghi, hanno fornito dichiarazioni concordi e possono pertanto considerarsi attendibili.
Inoltre, l'attore, oltre a provvedere alle opere ordinarie e straordinarie relative alla proprietà
(come si può rilevare anche dall'ottimo stato manutentivo dell'appartamento raffigurato nelle foto depositate agli atti di causa), ha sostenuto le spese condominiali e le tasse inerenti all'immobile (cfr. documentazione in atti).
Può dunque ritenersi comprovato un possesso esclusivo e ultraventennale (anche unito a quello del proprio padre e dante causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146 comma 1
c. c.) ad immagine del diritto di proprietà.
Conseguentemente, l'attore deve essere dichiarato proprietario esclusivo di detto appartamento per intervenuta usucapione ordinaria.
Nulla per le spese, in assenza di opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 731/2023, avente ad oggetto : USUCAPIONE così provvede
DICHIARA che (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Monterosso al Mare (SP) ed ivi residente è proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento censito al C.T. del Comune di Monterosso al Mare (SP) al foglio 14, particella 382, subalterno 4 di superficie di mq. 61.
4 Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Nulla per le spese.
Cosi deciso alla Spezia all'udienza del 3.4.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
5
Successivamente, all'udienza del 3.4.2025 tenuta dal Giudice istruttore Lucia Sebastiani è presente l'avv. Rosso, il quale precisa le conclusioni come in nota conclusiva.
Nessuno compare per parte convenuta
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore17.00, dato atto che il procuratore di parte attrice si è nel frattempo allontanato, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del
3.4.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 731/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: USUCAPIONE e promossa
1 D A nato il [...] a [...] al Mare (SP) ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1 avv. ROSSO PIETRO - PARTE ATTRICE -
C O N T R O
FU PIETRO, FU E CP_1 Controparte_2 Pt_1 Per_1
FU PIETRO -PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
[...]
sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate all'udienza del 3.4.2025 dalla sola parte attrice, da intendersi di seguito integralmente trascritte:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo, per usucapione Parte_1 ultraventennale, di un appartamento sito in Via Vittorio Emanuele n. 7, Comune di
Monterosso al Mare (SP), censito catastalmente al foglio 14, particella 382, subalterno 4 e di superficie di mq. 61.
Tale bene immobile risulta intestato catastalmente a (padre dell'attore e Persona_2 deceduto da oltre trent'anni), fu IE, fu e CP_1 Controparte_2 Pt_1
fu IE. Persona_1
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
-l'immobile oggetto di causa è sempre stato di proprietà della famiglia ma utilizzato Pt_1 in via esclusiva dalla famiglia del padre dell'attore da prima del 1962 e ancor prima da fu nonno dell'attore); Persona_3 Pt_1
-il padre e il nonno dell'attore prima di lui hanno sempre posseduto continuativamente, pacificamente ed ininterrottamente l'immobile oggetto di causa, abitandovi stabilmente e facendovi manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
2 -deceduto il padre, l'odierno attore ha sempre e pacificamente posseduto per l'intero l'immobile per cui è causa, abitandolo e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, intestandosene anche le utenze e pagando le spese condominiali, le imposte e tasse nonché la polizza assicurativa;
-nessuno ha mai contestato il possesso messo in atto dall'attore.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., non avendo l'attore contezza né della loro precisa identificazione, né dell'effettiva esistenza ancora in vita, né della loro reperibilità, e conseguentemente sono stati dichiarati contumaci.
Nel merito, la domanda è fondata.
Le risultanze testimoniali non lasciano alcun dubbio sulla sussistenza di un possesso pacifico, continuato, ultraventennale del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attore.
I testi escussi hanno infatti concordemente confermato che:
-l'attore e la di lui famiglia hanno sempre abitato l'appartamento oggetto di causa da (cfr. teste : “Ricordo che già dagli inizi degli anni '80 era abitata dai genitori di Testimone_1 perché io aiutavo mio padre a portare le cassette dell'acqua a casa e andavamo Pt_1 anche da loro. Io ho sempre visto lì i suoi genitori. A fine anni '80 ricordo di aver aiutato a portare nella casa dei mobili che veva acquistato e sono stato a mangiare nella Pt_1 casa con lui e sua moglie […] Dopo la morte dei genitori ho sempre visto bitare Pt_1
l'appartamento con la moglie.” e cfr. teste : “ho sempre visto Testimone_2 Pt_1 prima di lui i sui genitori nella casa.”);
-l'attore e la di lui famiglia si sono sempre occupati della manutenzione dell'appartamento oggetto di causa eseguendo lavori non esigibili da un mero detentore (cfr. teste Tes_1
: “Ricordo che il fratello, , di cui ero amico, mi diceva che tava
[...] Persona_3 Pt_1 spendendo troppi soldi nelle ristrutturazioni della casa, questo quando il padre era già morto, erano gli inizi degli anni '90 […] Io stesso ho visto che ha cambiato Pt_1 totalmente il bagno della casa.” e cfr. teste : “So che i genitori e Testimone_2 Pt_1 hanno fatto lavori nella casa, il bagno e la cucina e vedevo quando portavano giù i detriti.”);
3 -nessun altro oltre all'attore e alla di lui famiglia ha abitato ovvero diversamente utilizzato,
l'appartamento oggetto di causa (cfr. teste : “Non ho mai visto altri abitare Testimone_2 la casa di io ho sempre visto loro”); Pt_1
-l'attore da più di vent'anni detiene in modo esclusivo il possesso dell'appartamento oggetto di causa (cfr. teste : “quando il padre era già morto, erano gli inizi degli anni Testimone_1
'90. […] Dopo la morte dei genitori ho sempre visto bitare l'appartamento con la Pt_1 moglie.”).
I testimoni, buoni conoscitori dello stato dei luoghi, hanno fornito dichiarazioni concordi e possono pertanto considerarsi attendibili.
Inoltre, l'attore, oltre a provvedere alle opere ordinarie e straordinarie relative alla proprietà
(come si può rilevare anche dall'ottimo stato manutentivo dell'appartamento raffigurato nelle foto depositate agli atti di causa), ha sostenuto le spese condominiali e le tasse inerenti all'immobile (cfr. documentazione in atti).
Può dunque ritenersi comprovato un possesso esclusivo e ultraventennale (anche unito a quello del proprio padre e dante causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146 comma 1
c. c.) ad immagine del diritto di proprietà.
Conseguentemente, l'attore deve essere dichiarato proprietario esclusivo di detto appartamento per intervenuta usucapione ordinaria.
Nulla per le spese, in assenza di opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 731/2023, avente ad oggetto : USUCAPIONE così provvede
DICHIARA che (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Monterosso al Mare (SP) ed ivi residente è proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento censito al C.T. del Comune di Monterosso al Mare (SP) al foglio 14, particella 382, subalterno 4 di superficie di mq. 61.
4 Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Nulla per le spese.
Cosi deciso alla Spezia all'udienza del 3.4.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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