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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2882/2021 R.A.C.C.
TRA
(cf ) assistita dall'ADS Bellucci AO (cf Parte_1 C.F._1
) da un lato, e (cf ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._4 Parte_4
) quali eredi di dall'altro, rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
(cf ), (cf Parte_5 C.F._6 Parte_6
) e (cf , rappresentati e C.F._7 Parte_7 C.F._8 difesi dall'Avv. Roberto Serino, come da mandato in atti;
-CONVENUTI-
E
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._9 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio, come C.F._10
da mandato in atti;
-
INTERVENTORI-
Oggetto: risoluzione contratto di mantenimento pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , assistiti dai Parte_1 Persona_1
rispettivi ads, hanno evocato in giudizio, quali eredi della sorella - Controparte_3
coniuge ed erede a sua volta di Persona_2 [...]
e , in qualità di eredi di , al fine di ottenere la Parte_6 Parte_7 Persona_3
risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 17.10.2012 tra i rispettivi danti causa, e , per inadempimento di quest'ultimo e la Persona_2 Persona_3
conseguente condanna degli stessi convenuti alla restituzione alla massa ereditaria della dei beni immobili che ne costituivano oggetto. Controparte_3
A fondamento della domanda proposta hanno dedotto:
1) che , con contratto del 17.10.2012 (atto di cui al rogito del Notaio Persona_2
rep. n. 19553, racc. n. 12.562), aveva trasferito, a titolo di Persona_4
mantenimento oneroso, al PO , la nuda proprietà di un Persona_3
fabbricato sito in Pianella, in c. da San Giuliano, (contraddistinto dai seguenti dati catasto fabbricati, foglio 33, particella 191, sub. 2 e 3 e catasto terreni foglio 33, particella 191 mq 2560) e del terreno agricolo, situato sul retro e costituente
“proseguimento” della corte annessa al fabbricato stesso (contraddistinto dai seguenti dati catasto terreni: foglio 33, particelle 192, 193, 194, 196 e 197);
2) che “quale corrispettivo della nuda proprietà trasferita”, all'art. 6 del contratto in oggetto, le parti avevano previsto che si obbligava “a fornire al Persona_3
trasferente e al di lui coniuge Sig.ra vita natural durante, nella Controparte_3
abitazione degli stessi o in altro luogo dove gli stessi intendessero abitare, quanto segue: A) assistenza materiale consistente, a titolo esemplificativo, in:- acquisto e preparazione di cibi, accompagnamenti per le visite mediche anche specialistiche e per quanto altro occorrente e (o richiesto), pulizia casa e manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;
- redazione e presentazione delle denunzie in materia fiscale e tributaria e pagamento di tutte le imposte, tasse e tributi gravanti sulla proprietà in oggetto;
B) assistenza infermieristica sia nella abitazione della
pagina 2 di 9 trasferente sia in eventuali luoghi di ricovero ospedaliero eccetera, nonché acquisto di eventuali medicinali non corrisposti dalla sanità pubblica”;
3) che si era reso totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza Persona_3
cennati.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali, preliminarmente, hanno eccepito il difetto di legittimazione degli attori, per non esservi stata, da parte degli stessi, alcun'accettazione dell'eredità della rilevando, inoltre, sempre Controparte_3
preliminarmente, che il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche nei confronti degli altri due eredi di quest'ultima, vale a dire i fratelli e;
CP_2 Controparte_1
nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda proposta, chiedendone il rigetto.
Sono intervenuti volontariamente in giudizio e , i quali CP_2 Controparte_1
hanno aderito alla domanda attorea, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di citazione.
Nel frattempo, in pendenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno espressamente accettato l'eredità in questione, avendo richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare competente (rispettivamente il Giudice
Tutelare di Milano e il Giudice Tutelare di Pescara ). Parte_1 Persona_1
La causa è stata, dunque, istruita documentalmente nonché oralmente a mezzo di espletamento della prova testimoniale.
Nel corso del giudizio, con comparsa del 2.11.2022 il difensore di parte attrice ha dato atto dell'intervenuto decesso di e si sono costituiti, quali eredi dello stesso, Persona_1
, e , i quali hanno fatto propria la Parte_2 Parte_3 Parte_4
posizione del loro dante causa, chiedendo l'accoglimento della domanda proposta.
In data 17.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
Merito
La domanda è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Prima di entrare nel merito della controversia, però, va preliminarmente evidenziato che e a dispetto della Parte_2 Parte_3 Parte_4
denominazione in comparsa, non hanno spiegato intervento volontario, bensì hanno pagina 3 di 9 provveduto alla loro costituzione volontaria, diretta ad evitare l'interruzione del processo, quali successori a titolo universale, in quanto figli e coniuge, di . Persona_1
Ciò posto, sempre preliminarmente, si osserva che il contratto per cui è causa, alla luce degli obblighi di assistenza previsti a carico di , quale corrispettivo della Persona_3
nuda proprietà trasferita, va qualificato quale vitalizio assistenziale.
Ed invero, come chiarito al riguardo dalla giurisprudenza, il contratto in questione, pur avendo al pari della rendita vitalizia, carattere aleatorio, se ne differenzia, tuttavia, per il fatto che la prestazione dell'obbligato non si risolve nella mera dazione periodica di denaro o cose fungibili, ma ha carattere infungibile, consistendo non solo in un “dare”, ma anche in un “facere” e, dunque, risolvendosi in una prestazione continuativa di carattere assistenziale, diretta a soddisfare in toto l'interesse del cedente, sia dal punto di vista materiale che spirituale (cfr. Trib. Piacenza 10.11.2022 n. 28329 e Cass.
9.10.1996 n.
8825).
Ne deriva che, con riferimento al contratto in parola, attesa la rilevanza delle prestazioni a carico del vitaliziante, è ammessa l'operatività del rimedio di risoluzione per inadempimento ex art.1453 c.c., che è, invece, espressamente esclusa per la rendita vitalizia dall'art. 1878 c.c. (secondo cui, testualmente, “in caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore, affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita”, sul punto ex multis, Cass. 8825/1996 cit., Cass.
5.5.2010 n.10859, Trib. Bari 9.10.2015 n. 4259 e Trib. Cassino 31.10.2017 n. 1265).
Ora, venendo al caso di specie, v'è da dire che, in effetti, all'art. 6 del contratto in atti, le parti hanno espressamente previsto che “sarà in facoltà della parte trasferente domandare la risoluzione del presente trasferimento nel caso di inadempimento degli obblighi di assistenza da parte dell'accipiente”.
Appurato, dunque, che il contratto per cui è causa è risolvibile, quanto all'onere probatorio, va qui richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
pagina 4 di 9 soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (ex multis cfr. SSUU 13533/2001).
Più precisamente, con specifico riferimento al contratto di vitalizio assistenziale, la
Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi in questione, chiarendo espressamente che: “il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 20.1.2020 n. 1080).
Ebbene, avendo riguardo alla vicenda in esame, deve ritenersi che parte convenuta abbia soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ed invero, rammentando che “Se il contratto di vitalizio improprio (v. sul punto Cass.
n°12650.1995) si distingue dal vitalizio oneroso tipico anche "per lo intuitus persona e che determina la scelta dell'obbligato", è di tutta evidenza che: a) lo stesso contratto non sopravvive alla morte del vitaliziato o del vitaliziante;
b) esso non entra in alcun modo
"nell'universum ius" devoluto agli eredi;
c) costoro non subentrano nella posizione contrattuale del proprio dante causa, e non hanno titolo né per esigere l'adempimento del vitalizio, né per chiederne la risoluzione per inadempimento.
L'assoluta incedibilità per causa di morte del vitalizio improprio (come di tutti i contratti qualificati dall'intuitus personae sia del creditore che del debitore) appare evidente corollario della particolare connotazione della causa di tale contratto atipico, e dell'oggetto delle prestazioni (morali e materiali, in ogni caso infungibili) poste a carico del vitaliziante” (Trib. Palermo 7.11.2018), risulta raggiunta la prova che , Persona_3
unicamente nei confronti del quale poteva essere eccepito l'inadempimento per i principi appena sopra evidenziati (condivisi dal giudicante), nel periodo temporale tra il 2012 e il
2017 (vale a dire dalla data della stipula del contratto per cui è causa alla sua morte), ha adempiuto alle obbligazioni di assistenza assunte.
pagina 5 di 9 Così, in particolare, il teste ha dichiarato di aver visto, nel periodo Testimone_1
temporale in questione, fare la spesa per e lavorare i Persona_3 Persona_2
terreni dello stesso.
Più precisamente, tale teste, in quanto proprietario confinante con ha Per_2 dichiarato di aver visto “a circa 5 o 6 metri di distanza” scaricare buste Persona_3
bianche piene della spesa dalla sua autovettura.
Lo stesso teste ha, inoltre, riferito di aver visto, sempre nel periodo temporale di riferimento, lavorare e prestare manutenzione sui terreni di pertinenza Persona_3
della casa di e , specificando, testualmente, che lo Persona_2 Controparte_3 stesso “provvedeva ad effettuare i seguenti lavori sui terreni destinati a coltivazione di uliveto e ad un piccolo appezzamento di carciofi e precisamente: 1) con l'accetta provvedeva a pulire gli alberi di ulivo prima i cespugli intorno agli alberi e poi provvedeva alla potatura;
2) puliva i terreni e bruciava i rami secchi. Mi incontravo raramente per il raccolto delle ulive ma al momento del raccolto vi provvedeva sempre ”. R_
Il teste ha riferito di aver accompagnato in due circostanze Testimone_2 R_
ad acquistare in farmacia le medicine in favore di e
[...] Persona_2 CP_3
[...]
Il teste compagno della convenuta , ma della cui Testimone_3 Parte_6
attendibilità non è dato dubitare, ha dichiarato espressamente di aver incontrato “dal
17.10.2012 e fino al 3.11.2017 più di una volta, a Pianella, il sig. Persona_3
insieme a e il primo stava facendo la spesa per che Persona_2 Persona_2 era rimasto all'interno dell'autovettura. Preciso che il stava facendo la Persona_3 spesa presso la macelleria Sapori D'Abruzzo presso cui stavo facendo la spesa anch'io”.
Il teste , in risposta alla domanda posta (sub 4 memoria n. 2 ex art. Testimone_4
183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta) tesa a sapere se, nel mese di ottobre 2015, si fosse recato nell'abitazione di e per eseguire lavori di Persona_2 Controparte_3
manutenzione relativi agli infissi e alle porte e avesse visto, all'occasione, Persona_3
accudirli (preparando per loro i pasti, rassettando la casa, prendendosi cura di loro), ha così testualmente dichiarato: “posso rispondere di essermi recato nel 2015 credo presso
l'abitazione dei coniugi e per riparare uno sportello di un Per_2 Parte_8
pagina 6 di 9 mobile e per riparare un infisso. Nel corso delle predette circostanze ho visto R_
accudire e Ricordo di essermi recato presso
[...] Per_2 Parte_8
l'abitazione per tre volte”.
Ora, è pur vero che nel corso del giudizio è risultato provato che Controparte_3
quando, nel febbraio 2015, ebbe necessità di sottoporsi all'intervento chirurgico al seno,
CP_ venne assistita dal fratello e dalla PO ma, pur tuttavia, non è ER altrettanto emersa la prova che l'assistenza in questione rivestisse una continuità ed un'intensità tale da escludere, di per sé, una qualsiasi forma di accudimento da parte dell'obbligato, . R_
Ed invero, innanzi tutto, la stessa teste ha espressamente dichiarato di non ER
aver mai prestato assistenza materiale agli zii, e , nel Persona_2 Controparte_3 periodo compreso tra il 2012 e l'inizio del 2015.
Inoltre, la teste in questione, in risposta alla domanda (sub 4 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), volta a sapere se avesse accudito gli zii presso la loro abitazione sita in Pianella sino alla loro morte (avvenuta, per quanto risulta per tabulas, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020 , ha precisato di Per_2 CP_3 essere andata a trovare la zia in data antecedente all'intervento chirurgico de CP_3
15.2.2015 e di aver poi iniziato volontariamente a prestare loro assistenza dal marzo 2015 fino al 2016.
La stessa ha poi, altresì, espressamente precisato che: “dopo l'operazione io ho iniziato a recarmi sporadicamente, due o tre volte alla settimana presso l'abitazione dei predetti zii”.
Quanto alle cure prestate da sempre ha riferito che CP_2 ER quest'ultimo si occupò della sorella malata nei soli mesi di febbraio e marzo 2015 e che lo stesso, subito dopo l'operazione, la ospitò a casa sua, a Penne, per una settimana.
Dunque, per quanto dichiarato dalla teste in questione, l'assistenza prestata agli zii è durata, per quel che concerne solo un paio di mesi e, per ciò che invece le CP_2
concerne direttamente, meno di un anno, essendo circoscritta al solo periodo “post- intervento chirurgico”, vale a dire dal marzo 2015 al 2016 e, in ogni caso, essendosi svolta sporadicamente, vale a dire con cadenza di due o tre volte alla settimana.
pagina 7 di 9 Il che, evidentemente, non esclude, che avesse, nel frattempo, Persona_3
continuato a prestare assistenza ai vitaliziati, risultando gli interventi degli altri familiari legati alla contingenza dell'operazione chirurgica cennata (al riguardo, infatti, si rileva che Per_ il teste , padre di e ha dichiarato che quest'ultima si Testimone_5 R_ occupava della zia “perché è una donna”).
Anche in relazione all'altra circostanza, vale a dire quella della coltivazione dei terreni dei beneficiari, sollevata dagli attori, secondo cui , padre dell'obbligato, Testimone_5 aveva lavorato i terreni dei coniugi e , v'è che, a Persona_2 Controparte_3
parte il fatto che lo stesso , sentito come teste, ha riferito sul punto del tutto Tes_5
genericamente di aver provveduto a lavorare e coltivare i terreni in questione “da prima della morte di ”, la teste ha dichiarato, in proposito, di aver visto Per_6 ER
effettuare i predetti lavori (ossia quelli di lavorazione e coltivazione dei Testimone_5 terreni), con l'espressa precisazione che “non vedevo lavorare tutti i Testimone_5 giorni ma soltanto occasionalmente nel periodo della potatura, dell'aratura e della raccolta delle ulive”.
Il che, appunto, conferma che provvedesse, di regola, ad occuparsi Persona_3
della coltivazione dei terreni de quibus, come, peraltro, riferito dallo stesso teste
[...]
sopra indicato. Tes_1
Dunque, dall'istruttoria espletata non è emerso alcun inadempimento in capo all'obbligato.
Né, in senso contrario, possono valere le dichiarazioni, rese dai testi Testimone_5
e in ordine al mancato pagamento di alcune spese, da parte di ER R_
.
[...]
Al riguardo, va, infatti, rilevato che questi ultimi, in risposta alle domande poste (sub 16
e sub 21 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), hanno dichiarato che l'obbligato, essendo privo di disponibilità finanziarie, non aveva provveduto al pagamento di alcune spese straordinarie (vale a dire acquisto cucina, acquisto loculi cimiteriali, trasformazione bagno -piatto doccia ed altri sanitari per adattarlo alle difficoltà motorie degli anziani, istallazione automazione cancello d'ingresso all'abitazione), oltre che di quelle mediche necessarie per la cura degli zii.
pagina 8 di 9 Ebbene, in proposito è appena il caso di rilevare che, nel contratto per cui è causa (in cui non figurano le spese de quibus, pur essendo le prestazioni di assistenza materiale indicate, all'art. 6, “a titolo esemplificativo”), non viene, in ogni caso, espressamente specificata la necessità che ogni esborso “per il trasferente e il di lui coniuge signora Controparte_3
dovesse avvenire esclusivamente con fondi propri del vitaliziante . R_
In conclusione, la domanda attorea risulta sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022 (scaglione da 26 mila a 260.0000, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale) in € 7.616,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta;
• condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• compensa le spese di giudizio tra le altre parti.
Pescara, 22.1.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2882/2021 R.A.C.C.
TRA
(cf ) assistita dall'ADS Bellucci AO (cf Parte_1 C.F._1
) da un lato, e (cf ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._4 Parte_4
) quali eredi di dall'altro, rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
(cf ), (cf Parte_5 C.F._6 Parte_6
) e (cf , rappresentati e C.F._7 Parte_7 C.F._8 difesi dall'Avv. Roberto Serino, come da mandato in atti;
-CONVENUTI-
E
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._9 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio, come C.F._10
da mandato in atti;
-
INTERVENTORI-
Oggetto: risoluzione contratto di mantenimento pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , assistiti dai Parte_1 Persona_1
rispettivi ads, hanno evocato in giudizio, quali eredi della sorella - Controparte_3
coniuge ed erede a sua volta di Persona_2 [...]
e , in qualità di eredi di , al fine di ottenere la Parte_6 Parte_7 Persona_3
risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 17.10.2012 tra i rispettivi danti causa, e , per inadempimento di quest'ultimo e la Persona_2 Persona_3
conseguente condanna degli stessi convenuti alla restituzione alla massa ereditaria della dei beni immobili che ne costituivano oggetto. Controparte_3
A fondamento della domanda proposta hanno dedotto:
1) che , con contratto del 17.10.2012 (atto di cui al rogito del Notaio Persona_2
rep. n. 19553, racc. n. 12.562), aveva trasferito, a titolo di Persona_4
mantenimento oneroso, al PO , la nuda proprietà di un Persona_3
fabbricato sito in Pianella, in c. da San Giuliano, (contraddistinto dai seguenti dati catasto fabbricati, foglio 33, particella 191, sub. 2 e 3 e catasto terreni foglio 33, particella 191 mq 2560) e del terreno agricolo, situato sul retro e costituente
“proseguimento” della corte annessa al fabbricato stesso (contraddistinto dai seguenti dati catasto terreni: foglio 33, particelle 192, 193, 194, 196 e 197);
2) che “quale corrispettivo della nuda proprietà trasferita”, all'art. 6 del contratto in oggetto, le parti avevano previsto che si obbligava “a fornire al Persona_3
trasferente e al di lui coniuge Sig.ra vita natural durante, nella Controparte_3
abitazione degli stessi o in altro luogo dove gli stessi intendessero abitare, quanto segue: A) assistenza materiale consistente, a titolo esemplificativo, in:- acquisto e preparazione di cibi, accompagnamenti per le visite mediche anche specialistiche e per quanto altro occorrente e (o richiesto), pulizia casa e manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;
- redazione e presentazione delle denunzie in materia fiscale e tributaria e pagamento di tutte le imposte, tasse e tributi gravanti sulla proprietà in oggetto;
B) assistenza infermieristica sia nella abitazione della
pagina 2 di 9 trasferente sia in eventuali luoghi di ricovero ospedaliero eccetera, nonché acquisto di eventuali medicinali non corrisposti dalla sanità pubblica”;
3) che si era reso totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza Persona_3
cennati.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali, preliminarmente, hanno eccepito il difetto di legittimazione degli attori, per non esservi stata, da parte degli stessi, alcun'accettazione dell'eredità della rilevando, inoltre, sempre Controparte_3
preliminarmente, che il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche nei confronti degli altri due eredi di quest'ultima, vale a dire i fratelli e;
CP_2 Controparte_1
nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda proposta, chiedendone il rigetto.
Sono intervenuti volontariamente in giudizio e , i quali CP_2 Controparte_1
hanno aderito alla domanda attorea, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di citazione.
Nel frattempo, in pendenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno espressamente accettato l'eredità in questione, avendo richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare competente (rispettivamente il Giudice
Tutelare di Milano e il Giudice Tutelare di Pescara ). Parte_1 Persona_1
La causa è stata, dunque, istruita documentalmente nonché oralmente a mezzo di espletamento della prova testimoniale.
Nel corso del giudizio, con comparsa del 2.11.2022 il difensore di parte attrice ha dato atto dell'intervenuto decesso di e si sono costituiti, quali eredi dello stesso, Persona_1
, e , i quali hanno fatto propria la Parte_2 Parte_3 Parte_4
posizione del loro dante causa, chiedendo l'accoglimento della domanda proposta.
In data 17.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
Merito
La domanda è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Prima di entrare nel merito della controversia, però, va preliminarmente evidenziato che e a dispetto della Parte_2 Parte_3 Parte_4
denominazione in comparsa, non hanno spiegato intervento volontario, bensì hanno pagina 3 di 9 provveduto alla loro costituzione volontaria, diretta ad evitare l'interruzione del processo, quali successori a titolo universale, in quanto figli e coniuge, di . Persona_1
Ciò posto, sempre preliminarmente, si osserva che il contratto per cui è causa, alla luce degli obblighi di assistenza previsti a carico di , quale corrispettivo della Persona_3
nuda proprietà trasferita, va qualificato quale vitalizio assistenziale.
Ed invero, come chiarito al riguardo dalla giurisprudenza, il contratto in questione, pur avendo al pari della rendita vitalizia, carattere aleatorio, se ne differenzia, tuttavia, per il fatto che la prestazione dell'obbligato non si risolve nella mera dazione periodica di denaro o cose fungibili, ma ha carattere infungibile, consistendo non solo in un “dare”, ma anche in un “facere” e, dunque, risolvendosi in una prestazione continuativa di carattere assistenziale, diretta a soddisfare in toto l'interesse del cedente, sia dal punto di vista materiale che spirituale (cfr. Trib. Piacenza 10.11.2022 n. 28329 e Cass.
9.10.1996 n.
8825).
Ne deriva che, con riferimento al contratto in parola, attesa la rilevanza delle prestazioni a carico del vitaliziante, è ammessa l'operatività del rimedio di risoluzione per inadempimento ex art.1453 c.c., che è, invece, espressamente esclusa per la rendita vitalizia dall'art. 1878 c.c. (secondo cui, testualmente, “in caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore, affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita”, sul punto ex multis, Cass. 8825/1996 cit., Cass.
5.5.2010 n.10859, Trib. Bari 9.10.2015 n. 4259 e Trib. Cassino 31.10.2017 n. 1265).
Ora, venendo al caso di specie, v'è da dire che, in effetti, all'art. 6 del contratto in atti, le parti hanno espressamente previsto che “sarà in facoltà della parte trasferente domandare la risoluzione del presente trasferimento nel caso di inadempimento degli obblighi di assistenza da parte dell'accipiente”.
Appurato, dunque, che il contratto per cui è causa è risolvibile, quanto all'onere probatorio, va qui richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
pagina 4 di 9 soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (ex multis cfr. SSUU 13533/2001).
Più precisamente, con specifico riferimento al contratto di vitalizio assistenziale, la
Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi in questione, chiarendo espressamente che: “il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 20.1.2020 n. 1080).
Ebbene, avendo riguardo alla vicenda in esame, deve ritenersi che parte convenuta abbia soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ed invero, rammentando che “Se il contratto di vitalizio improprio (v. sul punto Cass.
n°12650.1995) si distingue dal vitalizio oneroso tipico anche "per lo intuitus persona e che determina la scelta dell'obbligato", è di tutta evidenza che: a) lo stesso contratto non sopravvive alla morte del vitaliziato o del vitaliziante;
b) esso non entra in alcun modo
"nell'universum ius" devoluto agli eredi;
c) costoro non subentrano nella posizione contrattuale del proprio dante causa, e non hanno titolo né per esigere l'adempimento del vitalizio, né per chiederne la risoluzione per inadempimento.
L'assoluta incedibilità per causa di morte del vitalizio improprio (come di tutti i contratti qualificati dall'intuitus personae sia del creditore che del debitore) appare evidente corollario della particolare connotazione della causa di tale contratto atipico, e dell'oggetto delle prestazioni (morali e materiali, in ogni caso infungibili) poste a carico del vitaliziante” (Trib. Palermo 7.11.2018), risulta raggiunta la prova che , Persona_3
unicamente nei confronti del quale poteva essere eccepito l'inadempimento per i principi appena sopra evidenziati (condivisi dal giudicante), nel periodo temporale tra il 2012 e il
2017 (vale a dire dalla data della stipula del contratto per cui è causa alla sua morte), ha adempiuto alle obbligazioni di assistenza assunte.
pagina 5 di 9 Così, in particolare, il teste ha dichiarato di aver visto, nel periodo Testimone_1
temporale in questione, fare la spesa per e lavorare i Persona_3 Persona_2
terreni dello stesso.
Più precisamente, tale teste, in quanto proprietario confinante con ha Per_2 dichiarato di aver visto “a circa 5 o 6 metri di distanza” scaricare buste Persona_3
bianche piene della spesa dalla sua autovettura.
Lo stesso teste ha, inoltre, riferito di aver visto, sempre nel periodo temporale di riferimento, lavorare e prestare manutenzione sui terreni di pertinenza Persona_3
della casa di e , specificando, testualmente, che lo Persona_2 Controparte_3 stesso “provvedeva ad effettuare i seguenti lavori sui terreni destinati a coltivazione di uliveto e ad un piccolo appezzamento di carciofi e precisamente: 1) con l'accetta provvedeva a pulire gli alberi di ulivo prima i cespugli intorno agli alberi e poi provvedeva alla potatura;
2) puliva i terreni e bruciava i rami secchi. Mi incontravo raramente per il raccolto delle ulive ma al momento del raccolto vi provvedeva sempre ”. R_
Il teste ha riferito di aver accompagnato in due circostanze Testimone_2 R_
ad acquistare in farmacia le medicine in favore di e
[...] Persona_2 CP_3
[...]
Il teste compagno della convenuta , ma della cui Testimone_3 Parte_6
attendibilità non è dato dubitare, ha dichiarato espressamente di aver incontrato “dal
17.10.2012 e fino al 3.11.2017 più di una volta, a Pianella, il sig. Persona_3
insieme a e il primo stava facendo la spesa per che Persona_2 Persona_2 era rimasto all'interno dell'autovettura. Preciso che il stava facendo la Persona_3 spesa presso la macelleria Sapori D'Abruzzo presso cui stavo facendo la spesa anch'io”.
Il teste , in risposta alla domanda posta (sub 4 memoria n. 2 ex art. Testimone_4
183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta) tesa a sapere se, nel mese di ottobre 2015, si fosse recato nell'abitazione di e per eseguire lavori di Persona_2 Controparte_3
manutenzione relativi agli infissi e alle porte e avesse visto, all'occasione, Persona_3
accudirli (preparando per loro i pasti, rassettando la casa, prendendosi cura di loro), ha così testualmente dichiarato: “posso rispondere di essermi recato nel 2015 credo presso
l'abitazione dei coniugi e per riparare uno sportello di un Per_2 Parte_8
pagina 6 di 9 mobile e per riparare un infisso. Nel corso delle predette circostanze ho visto R_
accudire e Ricordo di essermi recato presso
[...] Per_2 Parte_8
l'abitazione per tre volte”.
Ora, è pur vero che nel corso del giudizio è risultato provato che Controparte_3
quando, nel febbraio 2015, ebbe necessità di sottoporsi all'intervento chirurgico al seno,
CP_ venne assistita dal fratello e dalla PO ma, pur tuttavia, non è ER altrettanto emersa la prova che l'assistenza in questione rivestisse una continuità ed un'intensità tale da escludere, di per sé, una qualsiasi forma di accudimento da parte dell'obbligato, . R_
Ed invero, innanzi tutto, la stessa teste ha espressamente dichiarato di non ER
aver mai prestato assistenza materiale agli zii, e , nel Persona_2 Controparte_3 periodo compreso tra il 2012 e l'inizio del 2015.
Inoltre, la teste in questione, in risposta alla domanda (sub 4 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), volta a sapere se avesse accudito gli zii presso la loro abitazione sita in Pianella sino alla loro morte (avvenuta, per quanto risulta per tabulas, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020 , ha precisato di Per_2 CP_3 essere andata a trovare la zia in data antecedente all'intervento chirurgico de CP_3
15.2.2015 e di aver poi iniziato volontariamente a prestare loro assistenza dal marzo 2015 fino al 2016.
La stessa ha poi, altresì, espressamente precisato che: “dopo l'operazione io ho iniziato a recarmi sporadicamente, due o tre volte alla settimana presso l'abitazione dei predetti zii”.
Quanto alle cure prestate da sempre ha riferito che CP_2 ER quest'ultimo si occupò della sorella malata nei soli mesi di febbraio e marzo 2015 e che lo stesso, subito dopo l'operazione, la ospitò a casa sua, a Penne, per una settimana.
Dunque, per quanto dichiarato dalla teste in questione, l'assistenza prestata agli zii è durata, per quel che concerne solo un paio di mesi e, per ciò che invece le CP_2
concerne direttamente, meno di un anno, essendo circoscritta al solo periodo “post- intervento chirurgico”, vale a dire dal marzo 2015 al 2016 e, in ogni caso, essendosi svolta sporadicamente, vale a dire con cadenza di due o tre volte alla settimana.
pagina 7 di 9 Il che, evidentemente, non esclude, che avesse, nel frattempo, Persona_3
continuato a prestare assistenza ai vitaliziati, risultando gli interventi degli altri familiari legati alla contingenza dell'operazione chirurgica cennata (al riguardo, infatti, si rileva che Per_ il teste , padre di e ha dichiarato che quest'ultima si Testimone_5 R_ occupava della zia “perché è una donna”).
Anche in relazione all'altra circostanza, vale a dire quella della coltivazione dei terreni dei beneficiari, sollevata dagli attori, secondo cui , padre dell'obbligato, Testimone_5 aveva lavorato i terreni dei coniugi e , v'è che, a Persona_2 Controparte_3
parte il fatto che lo stesso , sentito come teste, ha riferito sul punto del tutto Tes_5
genericamente di aver provveduto a lavorare e coltivare i terreni in questione “da prima della morte di ”, la teste ha dichiarato, in proposito, di aver visto Per_6 ER
effettuare i predetti lavori (ossia quelli di lavorazione e coltivazione dei Testimone_5 terreni), con l'espressa precisazione che “non vedevo lavorare tutti i Testimone_5 giorni ma soltanto occasionalmente nel periodo della potatura, dell'aratura e della raccolta delle ulive”.
Il che, appunto, conferma che provvedesse, di regola, ad occuparsi Persona_3
della coltivazione dei terreni de quibus, come, peraltro, riferito dallo stesso teste
[...]
sopra indicato. Tes_1
Dunque, dall'istruttoria espletata non è emerso alcun inadempimento in capo all'obbligato.
Né, in senso contrario, possono valere le dichiarazioni, rese dai testi Testimone_5
e in ordine al mancato pagamento di alcune spese, da parte di ER R_
.
[...]
Al riguardo, va, infatti, rilevato che questi ultimi, in risposta alle domande poste (sub 16
e sub 21 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), hanno dichiarato che l'obbligato, essendo privo di disponibilità finanziarie, non aveva provveduto al pagamento di alcune spese straordinarie (vale a dire acquisto cucina, acquisto loculi cimiteriali, trasformazione bagno -piatto doccia ed altri sanitari per adattarlo alle difficoltà motorie degli anziani, istallazione automazione cancello d'ingresso all'abitazione), oltre che di quelle mediche necessarie per la cura degli zii.
pagina 8 di 9 Ebbene, in proposito è appena il caso di rilevare che, nel contratto per cui è causa (in cui non figurano le spese de quibus, pur essendo le prestazioni di assistenza materiale indicate, all'art. 6, “a titolo esemplificativo”), non viene, in ogni caso, espressamente specificata la necessità che ogni esborso “per il trasferente e il di lui coniuge signora Controparte_3
dovesse avvenire esclusivamente con fondi propri del vitaliziante . R_
In conclusione, la domanda attorea risulta sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022 (scaglione da 26 mila a 260.0000, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale) in € 7.616,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta;
• condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• compensa le spese di giudizio tra le altre parti.
Pescara, 22.1.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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