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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 965/2016 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente sentenza
R.G. n. 965/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica –
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 965/2016 avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Clementino Pallante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Isernia al C.so Risorgimento n. 64;
- attore
E (P. IVA n. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Gonnella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 86;
- convenuto
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla Via Pascoli n.2;
- terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 10.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto, comunque, è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato notificato, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'immobile e le aree adiacenti di proprietà site in al Vico CP_1
Paradiso di proprietà dell'arch. hanno subito gravi danni a seguito dei Parte_1 comportamenti, negligenti ed omissivi, relativi alla costruzione del parcheggio pubblico e dell'immobile destinato ad edilizia popolare, meglio descritti in premessa, prudenzialmente quantificato in € 49.828,29; 2) accertare e dichiarare che i suddetti danni sono stati cagionati a seguito ed in conseguenza della mancata ultimazione dei lavori inerenti il parcheggio pubblico e dell'omesso assolvimento agli obblighi derivanti dall'accordo transattivo ripassato in data
01.12.2006 nonché dal mancato completamento dell'immobile destinato ad edilizia popolare, sempre descritto in premessa, e per l'effetto ritenerlo unico responsabile degli eventi;
3) accertata l'entità dei danni, condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore i danni cagionati all'immobile per cui è causa, prudenzialmente quantificati in € 49.828,29, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta ed accertata in corso di causa, oltre spese peritali, interessi, rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito fino al soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
4) condannare il ad eseguire gli interventi Controparte_1 concordati nell'atto transattivo ripassato tra l'arch. ed il in data Pt_1 Controparte_1
01.12.2006; 5) condannare il ad eseguire i lavori utili e necessari ad Controparte_1 impedire ulteriori infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà dell'attore, per effetto delle acque provenienti dal cantiere comunale del costruendo immobile destinato alla realizzazione di appartamenti destinati ad edilizia popolare”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle proprie pretese, il rappresentava, da un lato, che il Comune di Pt_1
nell'anno 2006, dopo aver acquistato un terreno e dei ruderi (censiti in catasto al f.lio CP_1
60, p.lle 202, 207 e 208 a confine con la proprietà del , iniziava la costruzione di un Pt_1 parcheggio, modificando significativamente lo stato dei luoghi, tanto da indurre le parti, al fine di evitare una lite giudiziaria, alla stipula di un atto transattivo, i cui impegni, tuttavia, non venivano onorati dal dall'altro lato, che il Comune di dopo aver demolito CP_1 CP_1 alcuni vecchi fabbricati (censiti in catasto al f.lio 60, p.lle 142 e 143, confinanti con la proprietà dell'attore sul versante opposto a quello interessato dalla costruzione del parcheggio), procedeva alla ricostruzione di un immobile da destinare all'edilizia economica e popolare, effettuando profondi scavi senza le dovute precauzioni e cagionando così ripetuti allagamenti del vano cantina del Pt_1
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della in quanto ditta appaltatrice dei lavori, al fine di Controparte_2 essere tenuto indenne da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'esito del giudizio e, nel merito, l'integrale rigetto dell'atto introduttivo, poiché infondato in fatto ed in diritto.
Nello specifico, il assumeva essere del tutto generiche, nonché prive di qualsiasi CP_1 supporto probatorio, sia la richiesta di pagamento della somma di € 16.608,00 per i danni asseritamente scaturenti dalla mancata esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto l'1.12.2006, sia la domanda di risarcimento della somma di € 32.220,29 per le presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle denunciate infiltrazioni d'acqua; concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare essere autorizzato, previa fissazione, di nuova udienza a mente dell'art. 269 e 163 bis cpc a chiamare in giudizio la ditta
in persona del legale rappresentante pro tempore, sede in Controparte_2
LA ER (CB) Via Cupo snc con contestuale differimento della prima udienza e la concessione di un congruo termine per consentire la chiamata in causa in garanzia della stessa al fine di tenere indenne il da tutti gli eventuali effetti pregiudizievoli Controparte_3 che dovessero derivare dalla emananda sentenza;
- Dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso rigettare il proposto atto di citazione e conseguentemente ogni domanda principale
o subordinata formulata nei confronti della parte convenuta in quanto infondate tanto in punto di fatto che di diritto per le causali meglio specificate nelle premesse del presente atto;
- In via estremamente subordinata, in ogni caso, ritenuto eccessivo e non provato il richiesto risarcimento, accertare l'effettiva esistenza e determinare l'esatta entità del danno lamentato da parte attrice tenendo conto, al fine di addivenire ad una riduzione del quantum richiesto, anche delle caratteristiche e della natura dei beni immobili interessa interessati dall'evento di danno per cui è giudizio e degli eventuali comportamenti negligenti imputabili a parte attrice che abbiano in qualche modo contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli”.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda ex adverso proposta, per violazione dell'obbligo di negoziazione assistita;
eccepiva, inoltre, la decadenza del dal CP_1 diritto alla chiamata del terzo, per violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, nel merito, riteneva infondata la pretesa risarcitoria, stante la genericità delle allegazioni e l'insussistenza del nesso di causalità tra gli asseriti danni da infiltrazioni e i lavori appaltati all'impresa. La rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “In Controparte_2 via preliminare: in accoglimento delle preliminari eccezioni formulate per le violazioni di cui al
D.L. n. 132/2014, convertito nella 1. n. 162/2014, obbligo della negoziazione assistita e del disposto di cui all'art 269 cpc, - decadenza della chiamata del terzo -, adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile per assoluta genericità la domanda proposta dall'Arch. e nel merito, in ogni caso, rigettare Parte_1 ogni domanda principale o subordinata formulata anche a garanzia, dal e Controparte_1 dall'Arch. nei confronti dell in quanto Parte_1 Parte_2 infondate in punto di fatto e di diritto, accertando e dichiarando che alcuna responsabilità può essere imputata, a nessun titolo, all per le infiltrazioni Parte_2 patite dall'immobile di proprietà dell'Arch. sempre ed in ogni caso, Parte_1 condannare in via solidale, esclusiva o concorrente il e/o l'Arch. Controparte_1 Parte_1 all'integrale rifusione in favore dell delle spese,
[...] Parte_2 competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta”.
Il giudizio veniva istruito tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo numerosi rinvii, in data 19.3.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co. 3 c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda attorea (di seguito analizzata sotto i due diversi profili che la compongono) è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Sui danni da infiltrazioni asseritamente derivanti dai lavori di costruzione di un adiacente immobile di edilizia popolare.
In ordine alla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni asseritamente derivanti dal cantiere adiacente l'abitazione del si osserva quanto segue. Pt_1
La responsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni d'acqua rientra nella categoria dei danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
D'altronde, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore” (cfr. Cass. civ., sez. III,
17.3.2021 n. 7553).
Ebbene, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, essendo sufficiente, per il configurarsi in concreto della stessa, che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che assuma rilevanza alcuna la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito.
L'atteggiarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. nei suddetti termini oggettivi non consente comunque all'attore di sottrarsi all'onere di provare il danno, la sua provenienza e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e ciò prima ancora che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione del caso fortuito (cfr. Cass. Civ. Sez. Terza, 21/6/2016, n. 12744: “in tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”).
In virtù dell'art. 2697 c.c., infatti, l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che vuole far valere in giudizio. Pertanto, a fondamento della richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione tra la parte convenuta e la res, il danno subito e il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante nei termini appena descritti, può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. a carico del custode della cosa.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha in alcun modo fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, non assolvendo al proprio onere probatorio.
Infatti, la cd. “teoria dei vasi comunicanti” richiamata da parte attrice e in base alla quale le acque accumulatesi nel cantiere comunale si sarebbero propagate nell'immobile del non Pt_1 ha valenza alcuna ai fini della prova della pretesa attorea, non potendo in alcun modo essere presa in considerazione, atteso che, come chiarito dal CTU incaricato, le cui risultanze questo
Giudice ritiene di condividere e fare proprie, in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico: “..il più volte richiamato “fenomeno” dei vasi comunicanti nulla ha a che vedere col caso di specie in quanto si è in presenza di un moto di filtrazione di acqua all'interno di un mezzo poroso, la cui risoluzione richiede l'individuazione di diverse variabili fisiche necessarie alla determinazione della portata di filtrazione, tra le quali: - il carico idraulico totale, per la cui definizione è indispensabile conoscere la quota del pelo libero dell'acqua nel momento in cui si sarebbero verificati i fenomeni lamentati;
- il coefficiente di permeabilità del mezzo filtrante: anch'esso valutato con le condizioni al contorno presenti all'epoca dell'accadimento dei fatti e quindi, allo stato attuale, non più determinabile, in quanto la presenza del fabbricato in cemento armato ne ha sicuramente mutato il valore” (cfr. pag. n. 16 dell'elaborato peritale).
Pertanto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che la stessa CTU ha chiarito l'impossibilità di accertare le cause dei lamentati allagamenti nonché dei danni dagli stessi prodotti, stante il notevole tempo trascorso e il totale mutamento dello stato dei luoghi (cfr. pagine nn. 11 – 13 della CTU: “Le situazioni descritte ed i danni lamentati […] risalgono ad oltre dieci anni orsono, mentre la situazione attuale, così come documentata nelle foto che seguono, è profondamente mutata”, ed ancora “La tipologia di accadimento ipotizzato avrebbe richiesto, invece, un accertamento immediato della situazione che ad oggi […] è assolutamente non più eseguibile”), non risulta in alcun modo provato il nesso di causalità tra gli asseriti danni e il cantiere adiacente l'abitazione, ragion per cui la domanda attorea, sotto tale profilo, non può essere accolta.
Sui danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di un'area di parcheggio.
In ordine, invece, alla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori inerenti il parcheggio pubblico e dall'omesso assolvimento degli obblighi scaturenti dall'accordo transattivo dell'1.12.2006, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va chiarito come non vi sia sostanzialmente contestazione sul titolo fondante la domanda di adempimento, essendo la sussistenza e la legittimità dell'atto transattivo circostanza pacifica oltre che documentalmente provata.
Quanto all'inadempimento da parte della convenuta, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, nonché dell'elaborato peritale all'uopo redatto dal CTU, emerge chiaramente che, rispetto all'accordo transattivo regolarmente sottoscritto da entrambe le parti in data 1.12.2006, il nonostante i numerosi solleciti, non ha mai provveduto all'esecuzione di Controparte_1 due degli interventi concordati e, precisamente, quelli di cui al punto n. 1 (“Il CP_1
che realizzerà il parcheggio sulle particelle n. 207 e 208, o parti di esse, si impegna a
[...] ricostruire il muro divisorio sulla parte dell'edificio diruto per un'altezza di metri due, onde evitare qualunque forma di veduta sulla corte e sulle proprietà private..”) e al punto n. 5 (“La risistemazione del muretto a secco sarà realizzata a cura e spese del con Controparte_1 maestranze capaci di effettuare opere di restauro usando le stesse pietre esistenti numerate, scomposte e ricomposte”).
Ebbene, posto il carattere vincolante ed obbligatorio dell'accordo transattivo, nel caso in cui una delle parti, che lo abbia regolarmente sottoscritto, non adempia ad uno o più obblighi nello stesso previsti - così come nel caso di specie - l'altra parte ha diritto a chiedere, ai sensi dell'art.1218
c.c., il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento ovvero l'adempimento degli obblighi specifici previsti nell'accordo, laddove ancora possibile (cfr. Cass. n. 9278/1999; Cass.
n. 4197/1984).
Per l'effetto, nel caso de quo, ritenuto che sia ancora possibile l'adempimento degli obblighi pattuiti, attentamente esaminata tutta la documentazione in atti, da cui emerge l'inadempimento dell'odierna parte convenuta, il va condannato ad eseguire gli interventi Controparte_1
(meglio sopra descritti) concordati nell'atto transattivo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ulteriori, pienamente condividendo l'analisi del
CTU, secondo cui la costruzione del muro de quo avrebbe impedito la vista sulla proprietà del
(f.lio 60, p.lle 200, 201, 203 e 204) solo relativamente alla corte comune in catasto al Pt_1 foglio 60 particella 203, va limitato il riconoscimento del danno lamentato (ossia il libero affaccio sulla proprietà dell'attore) solo a quest'ultima particella, di consistenza di circa 35 m₂, per un importo complessivo, anche equitativamente determinato, di € 1.197,00 (cfr. calcolo effettuato dal CTU - pag. n. 7 della relazione peritale), oltre interessi legali dovuti dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Non si ritiene necessaria la rinnovazione e/o integrazione della consulenza, così come richiesto dalla difesa di parte attrice da ultimo nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
10.6.2025, essendosi già provveduto alla riconvocazione del CTU all'udienza del 14.7.2022, ove il consulente confermava in toto il proprio elaborato peritale.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite (ivi compresa la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo, in ragione del rigetto della domanda relativa ai danni da infiltrazioni), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, in ragione della tipologia di questioni affrontate, dell'esito complessivo della lite, del quantum risarcitorio riconosciuto rispetto all'originaria domanda, devono compensarsi (previa applicazione dei minimi) nella misura di 2/3 tra parte attrice e parte convenuta, ponendo il residuo terzo a carico di parte convenuta.
Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa, invece, devono, altresì, porsi a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'accoglimento, sia pur parziale, della domanda formulata da parte attrice e della sostanziale estraneità della terza chiamata rispetto alle questioni relative all'inadempimento dell'accordo transattivo. Ed infatti, secondo Cass. civ., Sez. 3, n. 6144/2024,
“in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del
01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)”. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, tenuto conto dell'esito della lite, sono definitivamente poste a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
• per l'effetto, condanna il all'esecuzione degli interventi concordati Controparte_1 nell'atto transattivo dell'1.12.2006 nonché al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.197,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali a decorrere dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
• compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura di 2/3;
• condanna il in persona del legale rapp.te p.t.: a) alla refusione del Controparte_1
residuo terzo delle spese legali in favore di parte attrice, liquidando tale ultima frazione in
€ 426,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) alla refusione delle spese legali in favore della terza chiamata in causa, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido tra loro
. Controparte_4
Il Giudice dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 965/2016 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente sentenza
R.G. n. 965/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica –
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 965/2016 avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Clementino Pallante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Isernia al C.so Risorgimento n. 64;
- attore
E (P. IVA n. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Gonnella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 86;
- convenuto
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla Via Pascoli n.2;
- terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 10.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto, comunque, è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato notificato, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'immobile e le aree adiacenti di proprietà site in al Vico CP_1
Paradiso di proprietà dell'arch. hanno subito gravi danni a seguito dei Parte_1 comportamenti, negligenti ed omissivi, relativi alla costruzione del parcheggio pubblico e dell'immobile destinato ad edilizia popolare, meglio descritti in premessa, prudenzialmente quantificato in € 49.828,29; 2) accertare e dichiarare che i suddetti danni sono stati cagionati a seguito ed in conseguenza della mancata ultimazione dei lavori inerenti il parcheggio pubblico e dell'omesso assolvimento agli obblighi derivanti dall'accordo transattivo ripassato in data
01.12.2006 nonché dal mancato completamento dell'immobile destinato ad edilizia popolare, sempre descritto in premessa, e per l'effetto ritenerlo unico responsabile degli eventi;
3) accertata l'entità dei danni, condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore i danni cagionati all'immobile per cui è causa, prudenzialmente quantificati in € 49.828,29, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta ed accertata in corso di causa, oltre spese peritali, interessi, rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito fino al soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
4) condannare il ad eseguire gli interventi Controparte_1 concordati nell'atto transattivo ripassato tra l'arch. ed il in data Pt_1 Controparte_1
01.12.2006; 5) condannare il ad eseguire i lavori utili e necessari ad Controparte_1 impedire ulteriori infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà dell'attore, per effetto delle acque provenienti dal cantiere comunale del costruendo immobile destinato alla realizzazione di appartamenti destinati ad edilizia popolare”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle proprie pretese, il rappresentava, da un lato, che il Comune di Pt_1
nell'anno 2006, dopo aver acquistato un terreno e dei ruderi (censiti in catasto al f.lio CP_1
60, p.lle 202, 207 e 208 a confine con la proprietà del , iniziava la costruzione di un Pt_1 parcheggio, modificando significativamente lo stato dei luoghi, tanto da indurre le parti, al fine di evitare una lite giudiziaria, alla stipula di un atto transattivo, i cui impegni, tuttavia, non venivano onorati dal dall'altro lato, che il Comune di dopo aver demolito CP_1 CP_1 alcuni vecchi fabbricati (censiti in catasto al f.lio 60, p.lle 142 e 143, confinanti con la proprietà dell'attore sul versante opposto a quello interessato dalla costruzione del parcheggio), procedeva alla ricostruzione di un immobile da destinare all'edilizia economica e popolare, effettuando profondi scavi senza le dovute precauzioni e cagionando così ripetuti allagamenti del vano cantina del Pt_1
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della in quanto ditta appaltatrice dei lavori, al fine di Controparte_2 essere tenuto indenne da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'esito del giudizio e, nel merito, l'integrale rigetto dell'atto introduttivo, poiché infondato in fatto ed in diritto.
Nello specifico, il assumeva essere del tutto generiche, nonché prive di qualsiasi CP_1 supporto probatorio, sia la richiesta di pagamento della somma di € 16.608,00 per i danni asseritamente scaturenti dalla mancata esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto l'1.12.2006, sia la domanda di risarcimento della somma di € 32.220,29 per le presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle denunciate infiltrazioni d'acqua; concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare essere autorizzato, previa fissazione, di nuova udienza a mente dell'art. 269 e 163 bis cpc a chiamare in giudizio la ditta
in persona del legale rappresentante pro tempore, sede in Controparte_2
LA ER (CB) Via Cupo snc con contestuale differimento della prima udienza e la concessione di un congruo termine per consentire la chiamata in causa in garanzia della stessa al fine di tenere indenne il da tutti gli eventuali effetti pregiudizievoli Controparte_3 che dovessero derivare dalla emananda sentenza;
- Dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso rigettare il proposto atto di citazione e conseguentemente ogni domanda principale
o subordinata formulata nei confronti della parte convenuta in quanto infondate tanto in punto di fatto che di diritto per le causali meglio specificate nelle premesse del presente atto;
- In via estremamente subordinata, in ogni caso, ritenuto eccessivo e non provato il richiesto risarcimento, accertare l'effettiva esistenza e determinare l'esatta entità del danno lamentato da parte attrice tenendo conto, al fine di addivenire ad una riduzione del quantum richiesto, anche delle caratteristiche e della natura dei beni immobili interessa interessati dall'evento di danno per cui è giudizio e degli eventuali comportamenti negligenti imputabili a parte attrice che abbiano in qualche modo contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli”.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda ex adverso proposta, per violazione dell'obbligo di negoziazione assistita;
eccepiva, inoltre, la decadenza del dal CP_1 diritto alla chiamata del terzo, per violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, nel merito, riteneva infondata la pretesa risarcitoria, stante la genericità delle allegazioni e l'insussistenza del nesso di causalità tra gli asseriti danni da infiltrazioni e i lavori appaltati all'impresa. La rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “In Controparte_2 via preliminare: in accoglimento delle preliminari eccezioni formulate per le violazioni di cui al
D.L. n. 132/2014, convertito nella 1. n. 162/2014, obbligo della negoziazione assistita e del disposto di cui all'art 269 cpc, - decadenza della chiamata del terzo -, adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile per assoluta genericità la domanda proposta dall'Arch. e nel merito, in ogni caso, rigettare Parte_1 ogni domanda principale o subordinata formulata anche a garanzia, dal e Controparte_1 dall'Arch. nei confronti dell in quanto Parte_1 Parte_2 infondate in punto di fatto e di diritto, accertando e dichiarando che alcuna responsabilità può essere imputata, a nessun titolo, all per le infiltrazioni Parte_2 patite dall'immobile di proprietà dell'Arch. sempre ed in ogni caso, Parte_1 condannare in via solidale, esclusiva o concorrente il e/o l'Arch. Controparte_1 Parte_1 all'integrale rifusione in favore dell delle spese,
[...] Parte_2 competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta”.
Il giudizio veniva istruito tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo numerosi rinvii, in data 19.3.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co. 3 c.p.c.
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Tanto premesso, la domanda attorea (di seguito analizzata sotto i due diversi profili che la compongono) è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Sui danni da infiltrazioni asseritamente derivanti dai lavori di costruzione di un adiacente immobile di edilizia popolare.
In ordine alla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni asseritamente derivanti dal cantiere adiacente l'abitazione del si osserva quanto segue. Pt_1
La responsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni d'acqua rientra nella categoria dei danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
D'altronde, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore” (cfr. Cass. civ., sez. III,
17.3.2021 n. 7553).
Ebbene, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, essendo sufficiente, per il configurarsi in concreto della stessa, che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che assuma rilevanza alcuna la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito.
L'atteggiarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. nei suddetti termini oggettivi non consente comunque all'attore di sottrarsi all'onere di provare il danno, la sua provenienza e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e ciò prima ancora che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione del caso fortuito (cfr. Cass. Civ. Sez. Terza, 21/6/2016, n. 12744: “in tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”).
In virtù dell'art. 2697 c.c., infatti, l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che vuole far valere in giudizio. Pertanto, a fondamento della richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione tra la parte convenuta e la res, il danno subito e il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante nei termini appena descritti, può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. a carico del custode della cosa.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha in alcun modo fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, non assolvendo al proprio onere probatorio.
Infatti, la cd. “teoria dei vasi comunicanti” richiamata da parte attrice e in base alla quale le acque accumulatesi nel cantiere comunale si sarebbero propagate nell'immobile del non Pt_1 ha valenza alcuna ai fini della prova della pretesa attorea, non potendo in alcun modo essere presa in considerazione, atteso che, come chiarito dal CTU incaricato, le cui risultanze questo
Giudice ritiene di condividere e fare proprie, in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico: “..il più volte richiamato “fenomeno” dei vasi comunicanti nulla ha a che vedere col caso di specie in quanto si è in presenza di un moto di filtrazione di acqua all'interno di un mezzo poroso, la cui risoluzione richiede l'individuazione di diverse variabili fisiche necessarie alla determinazione della portata di filtrazione, tra le quali: - il carico idraulico totale, per la cui definizione è indispensabile conoscere la quota del pelo libero dell'acqua nel momento in cui si sarebbero verificati i fenomeni lamentati;
- il coefficiente di permeabilità del mezzo filtrante: anch'esso valutato con le condizioni al contorno presenti all'epoca dell'accadimento dei fatti e quindi, allo stato attuale, non più determinabile, in quanto la presenza del fabbricato in cemento armato ne ha sicuramente mutato il valore” (cfr. pag. n. 16 dell'elaborato peritale).
Pertanto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che la stessa CTU ha chiarito l'impossibilità di accertare le cause dei lamentati allagamenti nonché dei danni dagli stessi prodotti, stante il notevole tempo trascorso e il totale mutamento dello stato dei luoghi (cfr. pagine nn. 11 – 13 della CTU: “Le situazioni descritte ed i danni lamentati […] risalgono ad oltre dieci anni orsono, mentre la situazione attuale, così come documentata nelle foto che seguono, è profondamente mutata”, ed ancora “La tipologia di accadimento ipotizzato avrebbe richiesto, invece, un accertamento immediato della situazione che ad oggi […] è assolutamente non più eseguibile”), non risulta in alcun modo provato il nesso di causalità tra gli asseriti danni e il cantiere adiacente l'abitazione, ragion per cui la domanda attorea, sotto tale profilo, non può essere accolta.
Sui danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di un'area di parcheggio.
In ordine, invece, alla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori inerenti il parcheggio pubblico e dall'omesso assolvimento degli obblighi scaturenti dall'accordo transattivo dell'1.12.2006, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va chiarito come non vi sia sostanzialmente contestazione sul titolo fondante la domanda di adempimento, essendo la sussistenza e la legittimità dell'atto transattivo circostanza pacifica oltre che documentalmente provata.
Quanto all'inadempimento da parte della convenuta, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, nonché dell'elaborato peritale all'uopo redatto dal CTU, emerge chiaramente che, rispetto all'accordo transattivo regolarmente sottoscritto da entrambe le parti in data 1.12.2006, il nonostante i numerosi solleciti, non ha mai provveduto all'esecuzione di Controparte_1 due degli interventi concordati e, precisamente, quelli di cui al punto n. 1 (“Il CP_1
che realizzerà il parcheggio sulle particelle n. 207 e 208, o parti di esse, si impegna a
[...] ricostruire il muro divisorio sulla parte dell'edificio diruto per un'altezza di metri due, onde evitare qualunque forma di veduta sulla corte e sulle proprietà private..”) e al punto n. 5 (“La risistemazione del muretto a secco sarà realizzata a cura e spese del con Controparte_1 maestranze capaci di effettuare opere di restauro usando le stesse pietre esistenti numerate, scomposte e ricomposte”).
Ebbene, posto il carattere vincolante ed obbligatorio dell'accordo transattivo, nel caso in cui una delle parti, che lo abbia regolarmente sottoscritto, non adempia ad uno o più obblighi nello stesso previsti - così come nel caso di specie - l'altra parte ha diritto a chiedere, ai sensi dell'art.1218
c.c., il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento ovvero l'adempimento degli obblighi specifici previsti nell'accordo, laddove ancora possibile (cfr. Cass. n. 9278/1999; Cass.
n. 4197/1984).
Per l'effetto, nel caso de quo, ritenuto che sia ancora possibile l'adempimento degli obblighi pattuiti, attentamente esaminata tutta la documentazione in atti, da cui emerge l'inadempimento dell'odierna parte convenuta, il va condannato ad eseguire gli interventi Controparte_1
(meglio sopra descritti) concordati nell'atto transattivo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ulteriori, pienamente condividendo l'analisi del
CTU, secondo cui la costruzione del muro de quo avrebbe impedito la vista sulla proprietà del
(f.lio 60, p.lle 200, 201, 203 e 204) solo relativamente alla corte comune in catasto al Pt_1 foglio 60 particella 203, va limitato il riconoscimento del danno lamentato (ossia il libero affaccio sulla proprietà dell'attore) solo a quest'ultima particella, di consistenza di circa 35 m₂, per un importo complessivo, anche equitativamente determinato, di € 1.197,00 (cfr. calcolo effettuato dal CTU - pag. n. 7 della relazione peritale), oltre interessi legali dovuti dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Non si ritiene necessaria la rinnovazione e/o integrazione della consulenza, così come richiesto dalla difesa di parte attrice da ultimo nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
10.6.2025, essendosi già provveduto alla riconvocazione del CTU all'udienza del 14.7.2022, ove il consulente confermava in toto il proprio elaborato peritale.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite (ivi compresa la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo, in ragione del rigetto della domanda relativa ai danni da infiltrazioni), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, in ragione della tipologia di questioni affrontate, dell'esito complessivo della lite, del quantum risarcitorio riconosciuto rispetto all'originaria domanda, devono compensarsi (previa applicazione dei minimi) nella misura di 2/3 tra parte attrice e parte convenuta, ponendo il residuo terzo a carico di parte convenuta.
Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa, invece, devono, altresì, porsi a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'accoglimento, sia pur parziale, della domanda formulata da parte attrice e della sostanziale estraneità della terza chiamata rispetto alle questioni relative all'inadempimento dell'accordo transattivo. Ed infatti, secondo Cass. civ., Sez. 3, n. 6144/2024,
“in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del
01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)”. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, tenuto conto dell'esito della lite, sono definitivamente poste a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
• per l'effetto, condanna il all'esecuzione degli interventi concordati Controparte_1 nell'atto transattivo dell'1.12.2006 nonché al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.197,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali a decorrere dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
• compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura di 2/3;
• condanna il in persona del legale rapp.te p.t.: a) alla refusione del Controparte_1
residuo terzo delle spese legali in favore di parte attrice, liquidando tale ultima frazione in
€ 426,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) alla refusione delle spese legali in favore della terza chiamata in causa, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido tra loro
. Controparte_4
Il Giudice dott. Marco Ponsiglione