Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 5163/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. Fabrizia Speranza (C.F. ), domiciliata come C.F._1
in atti;
- APPELLANTE– E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto il 20.6.2024 ha impugnato la sentenza n. 1272/2024, Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord il 20.6.2021 e pubblicata 15.5.2024 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato l'odierna appellante al CP_1 pagamento di € 2.232,45, oltre interessi come da domanda. 1
avvenuta il 26.5.2009, ivi inclusi relativi alle spese di istruttoria e di intermediazione. Si era costituita invocando il proprio difetto di legittimazione, per aver stipulato il contratto Parte_1
quale mera mandataria di e chiedendo nel merito il rigetto della Controparte_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto. Il giudice di prime cure, riconoscendo la legittimazione in capo a , accoglieva la domanda di condannando Parte_1 CP_1
alla restituzione di € 2.232,45. Parte_1
Con il primo motivo di appello ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in Parte_1 cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione in ordine alle domande di restituzione dei premi assicurativi non goduti e delle commissioni finanziarie riconosciute alla mandante in assenza di adeguata motivazione, per aver agito quale mera mandataria di , da Controparte_2 considerarsi quest'ultima quale unica controparte contrattuale del mutuatario ai sensi dell'art. 1388
c.c.
Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125 sexies TUB, essendo il contratto stipulato in data antecedente alla sua introduzione, e nella misura in cui ha qualificato come costi recurring quelli relative alle commissioni incassate da , che invece, riguardando attività rese una tantum, non possono Parte_1
essere restituite in sede di estinzione anticipata.
Infine, invia gradata, ha contestato la quantificazione dell'importo riconosciuto dal giudice di prime cure, nella parte in cui è stato utilizzato il cirterio di calcolo pro rata temporis.
Nonostante sia stato destinatario di rituale notificazione a mezzo pec, non si è CP_1
costituito nel giudizio di appello.
All'udienza dell'8.8.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale con deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'appellato il quale, nonostante CP_1
sia stato destinatario di rituale notificazione a mezzo pec, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
L'appello è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
La questione sottoposta al tribunale involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente
2 pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125sexies TUB. In particolare ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La previsione richiamata, d'altronde, non si discosta dal previgente art. 125 co. 2 TUB, applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, secondo cui “le facoltà di adempiere in via anticipata
o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Atteso che il CICR non è mai intervenuto sul punto, trova applicazione il decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992, che all'art. 3 co.1 prevedeva come “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”. Sul punto poi la
Corte di cassazione ha precisato che “l'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass 25977/2023).
La richiamata previsione è stata poi specificamente confermata dal d.lgs. 141/2010, che ha riformato l'art.125 sexies TUB prevedendo che, in caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Può quindi affermarsi che costituisce principio consolidato nel tempo, e quindi anche in relazione alla disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 125 sexies TUB, quello che riconosce il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di rimborso anticipato dello stesso, ben potendosi intendere il richiamo all'equità come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della durata del finanziamento (Tribunale di Nocera Inferiore
25.1.2017).
3 E' stato in passato affermato, da diverse pronunce del Arbitro bancario finanziario (cfr. ex multis decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca
d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up-front).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”). Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.
4 La decisione della Corte di giustizia determina inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della Corte, infatti, vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
IT italiana srl;
causa 43/1975, Defrenne contro
. Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le CP_3
pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti” (ex multis Cass. 583/2017, Corte Giust. causa C-347/2000, ). La pronuncia Persona_1
quindi spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina pertanto che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. 22577/2014).
Per tali motivi, i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE)
e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile (in tal senso Tribunale di Napoli 9.2.2021, Tribunale di
Savona 14.11.2020, Tribunale di Torino 21.3.2020).
Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della direttiva, sia all'art.125 TUB nella formulazione
5 applicabile ratione temporis che, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa direttiva.
Nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro bancario finanziario, il cui Collegio di coordinamento ha di recente precisato che “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” (Collegio di coordinamento decisione n. 26525/2019).
A conferma di tale impostazione la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 263 del
22/12/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 1, lett. c) d.l.. 73 del 25/5/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, sicché “l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Né d'altronde le conclusioni raggiunte in relazione all'applicabilità e alla cogenza della sentenza della Corte di giustizia europea appaiono scalfite dalla sentenza della medesima corte del 9 febbraio
2023 n. 555 in tema di credito immobiliare che, secondo l'appellante avrebbe in qualche modo smentito le affermazioni contenute nella sentenza Lexitor. Tale ultima sentenza infatti non solo si è pronunciata sulla questione interpretativa di un'altra disposizione, l'art. 25 della direttiva 2014/17, ma anzi ha precisato che la disposizione in questione “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. La summenzionata pronuncia dunque, lungi dal travolgere i principi in passato affermati con la sentenza Lexitor in materia di credito ai consumatori, ne ribadisce e richiama gli assunti prendendo atto, nondimeno, della specifica dei contratti di credito immobiliare, caratterizzati da spese iniziali che sfuggono al controllo dell'istituto di credito (si pensi alle spese di valutazione dell'immobile e a quelle connesse all'iscrizione dell'ipoteca); ciò giustifica un approccio differenziato, legittimando normative nazionali che, con dovuti accorgimenti, prevedano il rimborso dei soli costi connessi alla durata del contratto in caso di estinzione anticipata”
(Tribunale di Napoli Nord, 23.12.2023).
Sulla base dei principi sopra affermati, pertanto, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la finanziaria avrebbe dovuto corrispondere al tutti i costi totali da egli CP_1
6 sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring senza distinzioni, e per tali ragioni il secondo motivo di appello deve essere respinto.
L'assunto espresso determina il superamento e l'irrilevanza della questione della vessatorietà o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni, posto che è lo stesso art. 125 sexies (così come il previgente 125 TUB, il cui testo è perfettamente compatibile con tale disposizione) ad imporre la restituzione di tutti i costi gravanti sul consumatore. Così come è da ritenere nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione), posta l'indicazione della Corte di giustizia, la clausola contrattuale predisposta in autonomia del predisponente che differenzia tra costi detti upfront e costi detti invece recurring, senza eccezione alcuna, o che comunque limiti il diritto al rimborso del cliente. Sul punto di recente la Corte di cassazione ha ribadito che “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del
d.lgs. n. 206 del 2005” (Cass. 25977/2023, nonché più di recente Cass. 14836/2024).
E' invece in parte fondato il motivo d'appello con cui eccepisce la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva.
La domanda proposta in primo grado da va pacificamente qualificata come azione di indebito CP_1
oggettivo, soggetta alla disciplina dell'art. 2033 c.c. Come tale, essa ha natura restitutoria circoscritta tra il solvens e l'accipiens, sia che questi abbia incassato la somma personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di un rappresentante. (Cass. 7871/2011). È pertanto alla luce di tali caratteri che deve essere individuato l'accipiens e dunque il legittimato passivo della richiesta di ripetizione.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato con , che ha espressamente Parte_1
agito quale mandataria di , sicché deve ritenersi che accipiens sia quest'ultima, Controparte_2
in quanto istituto di credito mutuante e destinatario del pagamento. Conseguentemente, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva di . Parte_1
Tuttavia deve riconoscersi la legittimazione passiva di limitatamente ai costi di Parte_1
intermediazione che sono stati da essa definitivamente incamerati e rispetto ai quali assume la veste di accipiens.
Infatti nel contratto di finanziamento si legge alla pag.2: “A) il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: […] a2) 17,910 % del capitale lordo mutuato per altrettante dovute a alla Parte_1
cui organizzazione – nell'intermediazione del prestito – il Mutuante ha discrezionalmente ritenuto
7 rivolgersi” (all. 7 del fascicolo di primo grado di . Tale precisazione fa sì che parte CP_1 dell'importo complessivo, incamerato dalla mandataria, debba essere da questa restituito.
Quanto al criterio di quantificazione degli importi, se è vero che sia la direttiva 2008/48 che la sentenza della Corte di giustizia non prendono esplicita posizione in ordine all'individuazione di un possibile criterio di calcolo per la riduzione, è anche vero che la sentenza della Corte (par. 24) ha individuato due possibili interpretazioni della locuzione “per la restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. La Corte infatti ha affermato che tale espressione potrebbe significare “che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto”, o in alternativa indicare “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”. Ad avviso del Tribunale, però, non potendosi applicare al caso di specie la nuova formulazione dell'art. 125 sexies co.2 TUB per ragioni temporali, tra le due interpretazioni deve senz'altro preferirsi la seconda, escludendo che la riduzione possa riguardare i soli costi che dipendono dalla durata del contratto.
Infatti la sentenza della Corte di Giustizia ha chiaramente inteso superare la distinzione tra costi up- front e recurring, con un'operazione che pare operare non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo. La previsione di criteri di calcolo differenziati infatti si scontrerebbe apertamente con le finalità della direttiva di consentire un'elevata protezione del consumatore ponendolo al riparto dalle decisioni arbitrarie ed unilaterali dell'intermediario di etichettare alcuni costi in modo da poter limitare la riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata.
Dal riferimento alla “restante durata del contratto” deve quindi ricavarsi, quale metodo di calcolo per la riduzione di tutti i costi, quello strettamente proporzionale.
Per i motivi sopra profusi in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto quale unica legittimata passiva della pretesa restitutoria Parte_1
di ad eccezione dei costi di intermediazione per i quali è tenuta alla restituzione di € 290,16, CP_1 come correttamente calcolati dall'attore nel giudizio di prime cure.
8 L'accoglimento parziale dell'appello e l'esistenza di incertezze interpretative sulla disciplina applicabile consentono di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di € 290,16, oltre interessi come da domanda;
CP_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 13/05/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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