Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 334/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. PEREZ DE VERA MARIA CRISTINA, presso la quale elettivamente domicilia, e , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. ORLANDO MARIA, presso la quale elettivamente domicilia e avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 07/04/1991;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza, depositata in data 12/07/2017. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno tre figli (AN, nato il [...]; e nati il 01/03/2000) Per_1 Per_2
– hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti sicchè rinunciano a qualsivoglia pretesa alimentare e di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
2. I figli AN, e , sebbene conviventi ancora con il padre presso la ex Per_1 Per_2 casa coniugale in VI SO (sulla quale la ha diritto di usufrutto), sono CP_1 economicamente indipendenti, godendo ciascuno di autonomi mezzi di sussistenza;
3. Poiché l'intento primario delle parti è quello di regolare in via definitiva ogni questione patrimoniale scaturente da obbligazioni sorte e costituite a causa del matrimonio, ex art 19 della legge 74/1987, la Sig. , dando atto che il Sig. ha CP_1 Parte_1 adempiuto agli obblighi di cui alla transazione del 18.2.2010 e del 7.12.2020, rinuncia all'usufrutto costituito con atto per Notar in S. Maria CV rep 2141 racc. 1724 del Per_3 20.4.2012, sull'immobile in VI SO alla Via Bizzarri, 7 di proprietà dell'ex marito e, segnatamente, sulla porzione di fabbricato, costituita da un appartamento al primo piano con posto auto con annessa scala di collegamento in catasto al foglio 12 rispettivamente p.lla
5109 sub 5 e p.lla 5109 sub 7, e sui proporzionali diritti di comproprietà sulle parti condominiali;
4. Ogni spesa, anche notarile, conseguente la detta rinuncia è a carico esclusivo del Pt_1 che, a tal proposito, si impegna a comparire, se necessario, innanzi al Notaio scelto dallo stesso entro trenta giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per i
5. Tutte tasse, tributi ed oneri relativi alla succitata proprietà, nessuno escluso, sono a carico esclusivo del Sig. detentore unico ed esclusivo del suddetto bene Parte_1 immobile;
6. Le spese legali sono compensate con rinuncia per gli Avvocati costituiti al vincolo di solidarietà professionale.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/04/1991 in VI SO
(CE) da , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a VI SO (CE) il 18/12/1969, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 4, Parte II, serie A, Anno 1991).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso