Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 15 gennaio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24323 R.G. 2023
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) presso lo studio legale dell'avv. Ernesto Maria Cirillo, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di quantificazione
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza del tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 7894\2019, è stato riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello 4 del CCNL Telecomunicazioni, con condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, da determinarsi in un separato giudizio. Deduce che la società datrice di lavoro non ha provveduto a pagare l'importo di cui in sentenza né ad adeguare il trattamento retributivo per il periodo successivo.
Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi analitici allegati, con la condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto.
LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA, LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA
DECISIONE
Rimasta contumace la convenuta società non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio, all'udienza del 3 luglio 2024, sentita la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito di tale udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di un credito del lavoratore istante, riconosciuto nell'an dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7894\2019, versata in atti dalla difesa del ricorrente. Orbene, dall'esame della sentenza sopra richiamata emerge in maniera chiara che il diritto del ricorrente ivi riconosciuto è quello alle differenze tra quanto percepito per il livello di
disposizioni retributive del CCNL-, nonché in ordine al computo della differenza tra dovuto e percepito.
La pretesa attorea va accolta anche per il periodo del rapporto di lavoro (e sino alla data della cessazione dello stesso) successivo alla pronuncia citata, che spiega i suoi effetti tra le parti anche per detto periodo, in mancanza di ogni allegazione in ordine alla sussistenza di sopravvenienze in fatto e in diritto rispetto a quanto dalla stessa accertato.
Ne consegue che spetta al ricorrente l'importo complessivo di euro 8.846,86, al cui pagamento va condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 8.846,86, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.108,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 15.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo