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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 448/2022 R.G., promosso da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Marzà;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello – spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1883/2022 del 18.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti dell' volto ad ottenere la liquidazione delle somme dovute a titolo di CP_1
1 indennità di accompagnamento per il periodo decorrente dall'accertamento sanitario effettuato in sede di ATP, dichiarava cessata la materia del contendere, avendo l' provato nel corso del giudizio di avere definito la pratica con Controparte_2
emissione del modello TE08 in data 21 aprile 2022.
Compensava le spese di lite per metà, osservando che, sebbene tardivamente, la liquidazione della prestazione era avvenuta antecedentemente alla prima udienza di discussione. In applicazione del principio di soccombenza, condannava l'
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della rimanente metà delle spese CP_2
di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 20.5.2022. Resisteva al gravame l' . Controparte_2
La causa era posta in decisione il 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con l'unico motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato parzialmente le spese processuali, nonostante il totale accoglimento, secondo il principio della soccombenza virtuale, della domanda proposta.
Rileva che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio può avvenire esclusivamente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e precisa che nel caso di specie non sussisteva nessuna delle suddette circostanze, né si configuravano altre gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018.
2. L'appello è fondato.
2 2.1. Ove la controversia sia definita con sentenza di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolamentare le spese secondo il principio della
“soccombenza virtuale”, esaminando la fondatezza o meno dell'originaria domanda.
Lo stesso deve fare il giudice d'appello qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendere sia impugnata ancorché soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali (Cass. 2332/1998 e Sez. Lav.
12655/1999).
Nel caso di specie, Il Tribunale, in applicazione dei principi di soccombenza virtuale e di causalità, avrebbe dovuto condannare l'ente previdenziale al pagamento per intero delle spese di lite, giacché l'ingiustificato ritardo con cui ha provveduto a liquidare la prestazione spettante all'appellante ha determinato l'insorgere della lite.
Le spese processuali, infatti, devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c., a mente del quale il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite solo quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni (Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2022, n. 7992; Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20001).
La circostanza per cui l' avrebbe provveduto alla liquidazione “ben prima” CP_2
dell'udienza di trattazione non rientra tra le ipotesi che, a norma dell'art. 92 c.p.c., consentono la compensazione delle spese processuali.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione (ord. n. 14036/2024) ha ribadito, in un caso analogo di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione …non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”.
3 Le stesse ragioni appaiono ostative alla compensazione anche parziale delle spese, in contrasto con i principi di soccombenza e causalità.
3. In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, l' deve essere CP_1
condannato a pagare per intero le spese processuali del primo grado.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (limitato al valore delle spese processuali), seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l' a pagare integralmente le spese processuali del primo CP_1
grado, che liquida in € 1776,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore;
condanna l' a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in € CP_1
337,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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