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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3587/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 29 aprile 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3587 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Marino, presso il cui Parte_1
studio, sito in Partinico alla via Cav. di Vittorio Veneto n. 36, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Zummo, presso il cui studio, sito Controparte_1
in Palermo alla via G. Marconi n. 7, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
convenuta
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile di sua esclusiva proprietà,
[...]
sito in Palermo, Via Erice n. 43 (identificato in catasto al foglio MU 38, p.lla 5513, sub. 22), nonché al pagamento della somma di € 437,10 a titolo di indennità di occupazione mensile con decorrenza dal 22.9.2022 fino all'effettivo rilascio.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto:
- di essere proprietario esclusivo dell'immobile situato in Palermo alla Via Erice n. 43
(identificato in catasto al foglio MU 38, p.lla 5513, sub. 22), una volta adibito a casa coniugale in costanza del matrimonio con la convenuta;
Controparte_1 - che con sentenza n. 4646/2021 del 3 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, senza provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
- che neppure con provvedimenti successivi l'appartamento adibito a casa familiare risulta essere mai stato assegnato alla convenuta;
- che quest'ultima ha nondimeno continuato ad abitare nell'immobile insieme alla figlia ormai maggiorenne;
Persona_1
- che con lettera del 22.9.2022 l'odierno ricorrente aveva chiesto alla convenuta il pagamento dell'indennità di occupazione e non ricevendo riscontro, in data 14.11.2023, lo stesso aveva instaurato la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione della CP_1
- che quest'ultima dunque continua ad occupare l'immobile in questione in assenza di alcun titolo legittimante, spettando conseguentemente al ricorrente un'indennità risarcitoria per il danno arrecato dal mancato godimento del bene di sua proprietà, da commisurarsi al danno figurativo rappresentato dal valore locativo dell'immobile medesimo;
- che alla stregua dei valori OMI con riferimento alla zona di ubicazione, alla dimensione ed alle altre caratteristiche dell'immobile, il valore locativo dello stesso sia attesterebbe intorno ad € 437,00.
Pertanto, ritenendo ingiustificato ed illegittimo il perdurare dell'occupazione dell'immobile di Erice
n. 43 da parte della convenuta, l'attore ne ha chiesto giudizialmente il rilascio unitamente al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione maturata a decorrere dal 22.9.2022.
Costituitasi in giudizio con memoria del 14.6.2024, la ha dedotto: CP_1
- che con la sentenza di separazione n. 4646/2021 (R.G.n. 10192/2019), il Tribunale, pur omettendo di pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla odierna convenuta, aveva tuttavia stabilito l'affidamento congiunto della figlia allora minorenne con dimora prevalente presso la madre;
- che pertanto quest'ultima ha diritto all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
- che, considerata la recente revoca dell'assegno divorzile in suo favore, la condanna al rilascio dell'appartamento aggraverebbe notevolmente le sue condizioni economiche e quelle della figlia , che sebbene maggiorenne non è ancora economicamente Per_1
indipendente;
- che l'odierno ricorrente non avrebbe ottemperato al proprio onere di allegazione relativamente all'uso che avrebbe fatto dell'immobile se ne avesse avuto la possibilità. Senza alcuna attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di termini per note conclusive.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È pacifico tra le parti che l'immobile situato in Palermo alla via Erice n. 43 è di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, il quale, come risulta dalla documentazione prodotta, lo ha acquistato con atto di compravendita del 14.3.2007 in costanza di matrimonio con la ma in regime CP_1
patrimoniale di separazione dei beni con la stessa.
Costituisce altresì circostanza pacificamente ed esplicitamente riconosciuta dalla convenuta che l'immobile in questione, dopo la separazione dei coniugi non sia mai stato giudizialmente assegnato a quest'ultima, ed è totalmente irrilevante sia che la stessa abbia formulato in seno ai relativi giudizi la relativa domanda che a suo dire sarebbe rimasta inevasa, sia che sussistano (come lei sostiene) i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c.: fino a quando la non otterrà nella sede CP_1
appropriata (è sempre possibile la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio) un provvedimento giudiziale di assegnazione dell'immobile, essa non potrà vantare alcun titolo di detenzione del bene.
È rimasto infine incontestato che l'odierna convenuta ha nondimeno continuato (e continua tuttora) ad abitare in via esclusiva l'immobile, con ciò negando al legittimo proprietario la concreta possibilità di farne uso o, comunque, di trarne una qualche utilità o possibilità di godimento.
Non potendo vantare alcun diritto sull'immobile, l'odierna convenuta deve essere condannata a rilasciare immediatamente l'appartamento nella disponibilità di legittimo Parte_1
proprietario dello stesso.
Quanto alla domanda risarcitoria, gioverà premettere che in caso di occupazione senza titolo di un immobile, la domanda volta ad ottenere il risarcimento per il mancato godimento discendente dalla perdurante indisponibilità del bene necessita, come tutte le istanze risarcitorie, della prova del relativo danno.
A tale riguardo è intervenuta di recente una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. n. 33645/2022) che, ponendo fine al contrasto tra i due opposti orientamenti giurisprudenziali maturati sul tema – uno dei quali configurava l'occupazione senza titolo di un immobile altrui quale ipotesi di danno in re ipsa (così, tra le altre, Cass. n. 14222/2012; Cass. n.
10498/2006) e l'altro, muovendo dalla nota distinzione tra “danno evento” (inteso quale lesione di un diritto o di un interesse meritevole di tutela) e “danno conseguenza” (da intendersi quali conseguenze pregiudizievoli che la lesione del diritto o dell'interesse meritevole di tutela ha arrecato nella sfera giuridica di un soggetto), escludeva la tutela risarcitoria tutte le volte in cui dalla lesione di un diritto o di un interesse non fosse derivato un concreto pregiudizio (così, Cass. n.
11203/2019; conf. Cass. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013) – ha definitivamente privilegiato una soluzione intermedia tra i due orientamenti in contrasto: suggerendo, infatti, di sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno normale” o “danno presunto” le Sezioni Unite manifestano di privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Se, pertanto, l'evento di danno riguarda il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo del bene, il danno risarcibile è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione di tale diritto, cagionata dall'occupazione abusiva. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa (integrante l'evento di danno ingiusto) e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo (quale danno conseguenza da risarcire).
Secondo i dettami della Suprema Corte quindi, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno emergente patito dal proprietario è oggetto di una presunzione basata sull'id quod plerumque accidit e relativa alla normale fruttuosità del bene;
chiaramente, trattandosi di una presunzione iuris tantum, fondata sulla circostanza comune del pregiudizio economico nascente dall'indisponibilità del bene fruttifero, è suscettibile di prova contraria che l'occupante è chiamato a fornire nel caso lamenti l'anomala infruttuosità dell'immobile occupato.
Orbene, l'alleggerimento dell'onere probatorio in capo all'attore, che può dimostrare il danno emergente dell'abusiva occupazione sulla base di presunzioni semplici, non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di metter l'immobile a frutto.
Di fronte a tale allegazione il convenuto costituito ha l'onere di contestare negando che il proprietario avrebbe effettivamente esercitato il diritto di godimento, con la precisazione che “La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”.
Chiarite le condizioni ed i margini di risarcibilità della perdita subita da occupazione abusiva, con riferimento alla fase di liquidazione le Sezioni Unite hanno confermato che la valutazione del danno possa avvenire, “sia nel caso di godimento diretto che in quello di godimento indiretto, equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Invero, la mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio: “il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. proprio perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto (vd. memoria conclusionale) di essere stato privato della possibilità di fare uso diretto dell'immobile e di essere stato dunque costretto a reperire un altro appartamento in cui abitare, con ciò dunque adeguatamente allegando che del proprio bene avrebbe fatto un uso diretto qualora ne avesse avuto la possibilità.
Per converso la convenuta non ha validamente contestato le allegazioni avversarie, limitandosi ad eccepire in modo estremamente generico che il ricorrente non avrebbe ottemperato al suo onere di provare il danno da mancato godimento del bene.
Quanto all'importo dovuto a titolo indennitario, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, può agevolmente farsi riferimento al valore locativo del bene, per il quale appare congruo l'importo di € 437,00 indicato dal ricorrente - e non contestato dalla convenuta - che risulta dai valori OMI per immobili della stessa tipologia e situati nella medesima zona.
La convenuta deve in conclusione essere condannata al pagamento dell'indennità Controparte_1
risarcitoria maturata in favore di con decorrenza dal 22.9.2022, Parte_1 complessivamente ascendente ad oggi ad € 13.984,00 (€ 437,00 x 32 mensilità), oltre alle mensilità che matureranno fino al rilascio effettivo.
Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M.
147/2022 (minimi tariffari applicati a causa vertente oltre che su domanda risarcitoria altresì su rilascio di immobile e, dunque, di valore indeterminabile) e, tenuto conto del principio di soccombenza, devono porsi a carico della convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: - condanna la convenuta al rilascio immediato in favore del ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, dell'immobile sito in Palermo, Via Erice n. 43 (identificato in catasto al foglio MU 38,
[...]
p.lla 5513, sub. 22);
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 13.984,00, oltre interessi al saggio legale da ciascuna scadenza sino
[...] all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA sul compenso se per legge dovuti.
Così deciso in Palermo, 29 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 29 aprile 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3587 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Marino, presso il cui Parte_1
studio, sito in Partinico alla via Cav. di Vittorio Veneto n. 36, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Zummo, presso il cui studio, sito Controparte_1
in Palermo alla via G. Marconi n. 7, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
convenuta
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile di sua esclusiva proprietà,
[...]
sito in Palermo, Via Erice n. 43 (identificato in catasto al foglio MU 38, p.lla 5513, sub. 22), nonché al pagamento della somma di € 437,10 a titolo di indennità di occupazione mensile con decorrenza dal 22.9.2022 fino all'effettivo rilascio.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto:
- di essere proprietario esclusivo dell'immobile situato in Palermo alla Via Erice n. 43
(identificato in catasto al foglio MU 38, p.lla 5513, sub. 22), una volta adibito a casa coniugale in costanza del matrimonio con la convenuta;
Controparte_1 - che con sentenza n. 4646/2021 del 3 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, senza provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
- che neppure con provvedimenti successivi l'appartamento adibito a casa familiare risulta essere mai stato assegnato alla convenuta;
- che quest'ultima ha nondimeno continuato ad abitare nell'immobile insieme alla figlia ormai maggiorenne;
Persona_1
- che con lettera del 22.9.2022 l'odierno ricorrente aveva chiesto alla convenuta il pagamento dell'indennità di occupazione e non ricevendo riscontro, in data 14.11.2023, lo stesso aveva instaurato la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione della CP_1
- che quest'ultima dunque continua ad occupare l'immobile in questione in assenza di alcun titolo legittimante, spettando conseguentemente al ricorrente un'indennità risarcitoria per il danno arrecato dal mancato godimento del bene di sua proprietà, da commisurarsi al danno figurativo rappresentato dal valore locativo dell'immobile medesimo;
- che alla stregua dei valori OMI con riferimento alla zona di ubicazione, alla dimensione ed alle altre caratteristiche dell'immobile, il valore locativo dello stesso sia attesterebbe intorno ad € 437,00.
Pertanto, ritenendo ingiustificato ed illegittimo il perdurare dell'occupazione dell'immobile di Erice
n. 43 da parte della convenuta, l'attore ne ha chiesto giudizialmente il rilascio unitamente al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione maturata a decorrere dal 22.9.2022.
Costituitasi in giudizio con memoria del 14.6.2024, la ha dedotto: CP_1
- che con la sentenza di separazione n. 4646/2021 (R.G.n. 10192/2019), il Tribunale, pur omettendo di pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla odierna convenuta, aveva tuttavia stabilito l'affidamento congiunto della figlia allora minorenne con dimora prevalente presso la madre;
- che pertanto quest'ultima ha diritto all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
- che, considerata la recente revoca dell'assegno divorzile in suo favore, la condanna al rilascio dell'appartamento aggraverebbe notevolmente le sue condizioni economiche e quelle della figlia , che sebbene maggiorenne non è ancora economicamente Per_1
indipendente;
- che l'odierno ricorrente non avrebbe ottemperato al proprio onere di allegazione relativamente all'uso che avrebbe fatto dell'immobile se ne avesse avuto la possibilità. Senza alcuna attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di termini per note conclusive.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È pacifico tra le parti che l'immobile situato in Palermo alla via Erice n. 43 è di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, il quale, come risulta dalla documentazione prodotta, lo ha acquistato con atto di compravendita del 14.3.2007 in costanza di matrimonio con la ma in regime CP_1
patrimoniale di separazione dei beni con la stessa.
Costituisce altresì circostanza pacificamente ed esplicitamente riconosciuta dalla convenuta che l'immobile in questione, dopo la separazione dei coniugi non sia mai stato giudizialmente assegnato a quest'ultima, ed è totalmente irrilevante sia che la stessa abbia formulato in seno ai relativi giudizi la relativa domanda che a suo dire sarebbe rimasta inevasa, sia che sussistano (come lei sostiene) i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c.: fino a quando la non otterrà nella sede CP_1
appropriata (è sempre possibile la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio) un provvedimento giudiziale di assegnazione dell'immobile, essa non potrà vantare alcun titolo di detenzione del bene.
È rimasto infine incontestato che l'odierna convenuta ha nondimeno continuato (e continua tuttora) ad abitare in via esclusiva l'immobile, con ciò negando al legittimo proprietario la concreta possibilità di farne uso o, comunque, di trarne una qualche utilità o possibilità di godimento.
Non potendo vantare alcun diritto sull'immobile, l'odierna convenuta deve essere condannata a rilasciare immediatamente l'appartamento nella disponibilità di legittimo Parte_1
proprietario dello stesso.
Quanto alla domanda risarcitoria, gioverà premettere che in caso di occupazione senza titolo di un immobile, la domanda volta ad ottenere il risarcimento per il mancato godimento discendente dalla perdurante indisponibilità del bene necessita, come tutte le istanze risarcitorie, della prova del relativo danno.
A tale riguardo è intervenuta di recente una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. n. 33645/2022) che, ponendo fine al contrasto tra i due opposti orientamenti giurisprudenziali maturati sul tema – uno dei quali configurava l'occupazione senza titolo di un immobile altrui quale ipotesi di danno in re ipsa (così, tra le altre, Cass. n. 14222/2012; Cass. n.
10498/2006) e l'altro, muovendo dalla nota distinzione tra “danno evento” (inteso quale lesione di un diritto o di un interesse meritevole di tutela) e “danno conseguenza” (da intendersi quali conseguenze pregiudizievoli che la lesione del diritto o dell'interesse meritevole di tutela ha arrecato nella sfera giuridica di un soggetto), escludeva la tutela risarcitoria tutte le volte in cui dalla lesione di un diritto o di un interesse non fosse derivato un concreto pregiudizio (così, Cass. n.
11203/2019; conf. Cass. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013) – ha definitivamente privilegiato una soluzione intermedia tra i due orientamenti in contrasto: suggerendo, infatti, di sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno normale” o “danno presunto” le Sezioni Unite manifestano di privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Se, pertanto, l'evento di danno riguarda il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo del bene, il danno risarcibile è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione di tale diritto, cagionata dall'occupazione abusiva. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa (integrante l'evento di danno ingiusto) e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo (quale danno conseguenza da risarcire).
Secondo i dettami della Suprema Corte quindi, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno emergente patito dal proprietario è oggetto di una presunzione basata sull'id quod plerumque accidit e relativa alla normale fruttuosità del bene;
chiaramente, trattandosi di una presunzione iuris tantum, fondata sulla circostanza comune del pregiudizio economico nascente dall'indisponibilità del bene fruttifero, è suscettibile di prova contraria che l'occupante è chiamato a fornire nel caso lamenti l'anomala infruttuosità dell'immobile occupato.
Orbene, l'alleggerimento dell'onere probatorio in capo all'attore, che può dimostrare il danno emergente dell'abusiva occupazione sulla base di presunzioni semplici, non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di metter l'immobile a frutto.
Di fronte a tale allegazione il convenuto costituito ha l'onere di contestare negando che il proprietario avrebbe effettivamente esercitato il diritto di godimento, con la precisazione che “La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”.
Chiarite le condizioni ed i margini di risarcibilità della perdita subita da occupazione abusiva, con riferimento alla fase di liquidazione le Sezioni Unite hanno confermato che la valutazione del danno possa avvenire, “sia nel caso di godimento diretto che in quello di godimento indiretto, equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Invero, la mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio: “il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. proprio perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto (vd. memoria conclusionale) di essere stato privato della possibilità di fare uso diretto dell'immobile e di essere stato dunque costretto a reperire un altro appartamento in cui abitare, con ciò dunque adeguatamente allegando che del proprio bene avrebbe fatto un uso diretto qualora ne avesse avuto la possibilità.
Per converso la convenuta non ha validamente contestato le allegazioni avversarie, limitandosi ad eccepire in modo estremamente generico che il ricorrente non avrebbe ottemperato al suo onere di provare il danno da mancato godimento del bene.
Quanto all'importo dovuto a titolo indennitario, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, può agevolmente farsi riferimento al valore locativo del bene, per il quale appare congruo l'importo di € 437,00 indicato dal ricorrente - e non contestato dalla convenuta - che risulta dai valori OMI per immobili della stessa tipologia e situati nella medesima zona.
La convenuta deve in conclusione essere condannata al pagamento dell'indennità Controparte_1
risarcitoria maturata in favore di con decorrenza dal 22.9.2022, Parte_1 complessivamente ascendente ad oggi ad € 13.984,00 (€ 437,00 x 32 mensilità), oltre alle mensilità che matureranno fino al rilascio effettivo.
Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M.
147/2022 (minimi tariffari applicati a causa vertente oltre che su domanda risarcitoria altresì su rilascio di immobile e, dunque, di valore indeterminabile) e, tenuto conto del principio di soccombenza, devono porsi a carico della convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: - condanna la convenuta al rilascio immediato in favore del ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, dell'immobile sito in Palermo, Via Erice n. 43 (identificato in catasto al foglio MU 38,
[...]
p.lla 5513, sub. 22);
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 13.984,00, oltre interessi al saggio legale da ciascuna scadenza sino
[...] all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA sul compenso se per legge dovuti.
Così deciso in Palermo, 29 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone