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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 454/2024
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 9.4.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Di
Sandro, presso il cui studio, sito in Pisa, al Lungarno Mediceo n. 30, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Neri e Stefano Neri, presso il cui
[...]
studio sito in Livorno, al Corso Amedeo n. 61, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2024
Conclusioni: come discussione orale svolta nell'udienza del 9.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2024, la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2024, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 2.249,54 netti oltre accessori di legge e spese di lite, a titolo di indennità di mancato preavviso,
comprendente sia la quota relativa alla trattenuta indebita effettuata dal datore di lavoro che quella dovuta in ragione della sussistenza della giusta causa, avuto riguardo alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 12.12.2022. Ha chiesto, inoltre, la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 3.265,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, già corrisposta con riserva di ripetizione al solo fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di un'eventuale esecuzione
1.1. A sostegno dell'opposizione, dedusse, per quanto di interesse:
a) La resistente aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della in qualità di apprendista magazziniere dal 01.04.2021 al Parte_1
12.12.2022, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ancora ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative al mese di ottobre e novembre 2022;
b) in data 12.12.2022 la resistente aveva presentato, tramite la propria organizzazione sindacale le dimissioni dal rapporto di lavoro “qualificandole erroneamente come "giusta causa" (motivato dal "mancato pagamento delle
mensilità di ottobre e novembre 2022") e chiedendo inoltre il pagamento delle predette mensilità”;
c) aveva corrisposto le retribuzioni relative a tali mensilità in data 15.12.2022,
contestando sin da subito la giusta causa delle dimissioni e trattenendo pertanto l'importo di € 1.124,77 a titolo di indennità di mancato preavviso con la busta paga del mese di dicembre 2022;
d) il ritardo nella corresponsione dello stipendio, solitamente effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, era ascrivibile solamente alla mensilità di ottobre
2022 e non a quella di novembre 2022, essendo il pagamento di tali mensilità avvenuto in data 15.12.2022, pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, ai fini della sussistenza della giusta causa, il mancato pagamento dello stipendio avrebbe dovuto essere "reiterato" e quindi non coincidente con una sola mensilità;
Pag. 2 di 4 e) in sostanza, il mancato pagamento dello stipendio per un solo mese non poteva consistere in un grave inadempimento contrattuale tale da giustificare la giusta causa di dimissioni.
2. Con memoria depositata in data 13.3.2025 si è costituita la parte opposta la quale,
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato come “l'art. 20 del CCNL del settore chimico recita quanto segue: “1. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
2. Nel caso che l'azienda, per fatto da essa dipendente e al di fuori dei casi di contestazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale
di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente;
inoltre il
lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del T.F.R. e della indennità di mancato preavviso”.
3. L'opposizione è infondata.
In considerazione del pagamento della mensilità di ottobre 2022 in data 15 dicembre
2022 non può residuare dubbio sulla circostanza che si fosse verificata l'ipotesi prevista dall'art. 20 del CCNL del settore chimico cit., ovvero un ritardo di oltre 10 giorni per il suo pagamento.
3.1. In conclusione, la parte resistente aveva diritto alla corresponsione non solo del preavviso già trattenuto dal datore di lavoro, ma anche ad un ulteriore uguale somma per l'illecita condotta datoriale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a
5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. n. 63/2024 emesso da
Pag. 3 di 4 questo Tribunale;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi, oltre
[...]
al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 454/2024
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 9.4.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Di
Sandro, presso il cui studio, sito in Pisa, al Lungarno Mediceo n. 30, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Neri e Stefano Neri, presso il cui
[...]
studio sito in Livorno, al Corso Amedeo n. 61, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2024
Conclusioni: come discussione orale svolta nell'udienza del 9.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2024, la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2024, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 2.249,54 netti oltre accessori di legge e spese di lite, a titolo di indennità di mancato preavviso,
comprendente sia la quota relativa alla trattenuta indebita effettuata dal datore di lavoro che quella dovuta in ragione della sussistenza della giusta causa, avuto riguardo alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 12.12.2022. Ha chiesto, inoltre, la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 3.265,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, già corrisposta con riserva di ripetizione al solo fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di un'eventuale esecuzione
1.1. A sostegno dell'opposizione, dedusse, per quanto di interesse:
a) La resistente aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della in qualità di apprendista magazziniere dal 01.04.2021 al Parte_1
12.12.2022, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ancora ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative al mese di ottobre e novembre 2022;
b) in data 12.12.2022 la resistente aveva presentato, tramite la propria organizzazione sindacale le dimissioni dal rapporto di lavoro “qualificandole erroneamente come "giusta causa" (motivato dal "mancato pagamento delle
mensilità di ottobre e novembre 2022") e chiedendo inoltre il pagamento delle predette mensilità”;
c) aveva corrisposto le retribuzioni relative a tali mensilità in data 15.12.2022,
contestando sin da subito la giusta causa delle dimissioni e trattenendo pertanto l'importo di € 1.124,77 a titolo di indennità di mancato preavviso con la busta paga del mese di dicembre 2022;
d) il ritardo nella corresponsione dello stipendio, solitamente effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, era ascrivibile solamente alla mensilità di ottobre
2022 e non a quella di novembre 2022, essendo il pagamento di tali mensilità avvenuto in data 15.12.2022, pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, ai fini della sussistenza della giusta causa, il mancato pagamento dello stipendio avrebbe dovuto essere "reiterato" e quindi non coincidente con una sola mensilità;
Pag. 2 di 4 e) in sostanza, il mancato pagamento dello stipendio per un solo mese non poteva consistere in un grave inadempimento contrattuale tale da giustificare la giusta causa di dimissioni.
2. Con memoria depositata in data 13.3.2025 si è costituita la parte opposta la quale,
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato come “l'art. 20 del CCNL del settore chimico recita quanto segue: “1. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
2. Nel caso che l'azienda, per fatto da essa dipendente e al di fuori dei casi di contestazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale
di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente;
inoltre il
lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del T.F.R. e della indennità di mancato preavviso”.
3. L'opposizione è infondata.
In considerazione del pagamento della mensilità di ottobre 2022 in data 15 dicembre
2022 non può residuare dubbio sulla circostanza che si fosse verificata l'ipotesi prevista dall'art. 20 del CCNL del settore chimico cit., ovvero un ritardo di oltre 10 giorni per il suo pagamento.
3.1. In conclusione, la parte resistente aveva diritto alla corresponsione non solo del preavviso già trattenuto dal datore di lavoro, ma anche ad un ulteriore uguale somma per l'illecita condotta datoriale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a
5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. n. 63/2024 emesso da
Pag. 3 di 4 questo Tribunale;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi, oltre
[...]
al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4