Sentenza 6 marzo 1986
Massime • 1
Il divieto posto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori per il datore di lavoro di far uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza della attività dei lavoratori non è escluso ne' dalla circostanza che tali apparecchiature siano state solo installate ma non siano ancora funzionanti, ne' dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, ne' infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (nella specie, il datore di lavoro aveva installato alcuni impianti audiovisivi destinati al controllo dell'uso e della conservazione dei cartellini segna-orario sistemati in apposite custodie all'ingresso dello stabilimento). ( V 1236/83, mass n 426020).*
Commentari • 8
- 1. H&M sanzionata dal Garante in merito all'uso di sistemi di videosorveglianzaAccesso limitatoLuca Iadecola · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2023
- 2. Condizioni e limiti del controllo datoriale nel rapporto di lavoroProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 aprile 2022
- 3. INL: video sorveglianza e altri strumenti di controllo a lavoroIrshad Francesca Shaukat Riccaboni · https://www.lavoroediritti.com/ · 22 febbraio 2018
L'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la circolare numero 5 del 19 febbraio 2018, contenente ulteriori indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti di video sorveglianza e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970. Dopo le modifiche attuate nel 2015 dall'Art. 23 del D. Lgs. 151 e nel 2016 dal D. Lgs. 185, l'INL, sulla spinta delle innovazioni tecnologiche, è tornato sul tema del controllo dei lavoratori. Lo ha fatto contemperando le esigenze organizzative dell'Azienda con la tutela della privacy del lavoratore, innovando l'ormai vetusto art. 4 della Legge 300/'70. Si ricorda che per …
Leggi di più… - 4. I limiti al potere di controllo a distanza dell’attività lavorativaMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2014
1. L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori La trattazione del tema implica – per necessaria comprensione – la riproduzione del testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) che ha disciplinato le modalità attuative alle quali è stato subordinato, in omaggio ad esigenze superiori di rispetto della dignità e privacy dei lavoratori, il potere di controllo datoriale. La norma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (rubricata Impianti audiovisivi) si articola essenzialmente in due tipi di disposizioni: quella del comma 1 e quella del comma 2 che, rispettivamente, dispongono: “È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di …
Leggi di più… - 5. Il controllo del lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 30 marzo 2012
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato al datore di lavoro è riconosciuto, ex lege, un potere di controllo nei confronti dei propri dipendenti, ciò al fine di verificare l'esatta esecuzione della prestazione dovuta con la prescritta diligenza e osservanza delle disposizioni impartite. Le principali disposizioni sul tema sono la legge n. 300 del 20 maggio 1970, ovvero il meglio noto statuto dei lavoratori (nello specifico l'articolo 4 che pone un divieto di controllo a distanza e l'articolo 8 che non consente indagini su opinioni e fatti privati del dipendente) e la normativa in tema di privacy, ossia il decreto legislativo n. 196 del 2003. La sopra menzionata norma, ossia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1986, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1986 |
Testo completo
Il divieto posto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori per il datore di lavoro di far uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza della attività dei lavoratori non è escluso ne' dalla circostanza che tali apparecchiature siano state solo installate ma non siano ancora funzionanti, ne' dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, ne' infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (nella specie, il datore di lavoro aveva installato alcuni impianti audiovisivi destinati al controllo dell'uso e della conservazione dei cartellini segna-orario sistemati in apposite custodie all'ingresso dello stabilimento). ( V 1236/83, mass n 426020).*