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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1697 dell'anno 2015
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Antonio Milite, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Angelo Arciello, in Salerno, alla Via F. Conforti n.11, come da procura in atti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Miano, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roccadaspide, alla Via Fonte n.13, come da procura in atti,
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale, pagamento somme.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 03/9/2014, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.480/2014 reso Parte_1
dal Giudice di Pace di Eboli, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
3.251,37 in favore del sig. , quale provvigione per l'affare concluso. Controparte_1
1 Eccepiva: l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
contestava nel merito la pretesa dell'opposto; spiegava domanda riconvenzionale per euro 5.416,80, ed eccepiva l'incompetenza per valore dell'adito Giudice, per tale domanda. Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza per valore stante la domanda riconvenzionale espletata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rimessione al Tribunale competente.
Con comparsa del 26/11/2014 si costituiva il che impugnava e contestava Controparte_1
l'avverso atto di opposizione, chiedendone il rigetto. Chiedeva disporsi la separazione delle due cause;
il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con ordinanza resa all'udienza del 03/12/2014, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Salerno competente per valore, con giudizio da riassumere nei termini di legge.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25/3/2015, la società Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi codesto Tribunale, chiedendo l'accoglimento
[...] delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata l'11/6/2015 si costituiva il , che Controparte_1
impugnava e contestava l'avverso atto di riassunzione, e insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace, con vittoria di spese di lite.
Denegata, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., con ordinanza del 27/6/2016, venivano ammesse le prove orali richieste, e la causa assegnata a questo giudicante. Espletata la prova orale, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice in riassunzione è parzialmente fondata.
1. Preliminarmente, va evidenziato come il Giudice di Pace previamente adito abbia errato laddove cumulando le domande (creditoria e riconvenzionale) ha rimesso tutto al Tribunale. Ed infatti, contravvenendo alla competenza inderogabile, per la quale è il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo che deve giudicare sullo stesso decreto ingiuntivo, ha apparentemente rimesso a questo Tribunale anche la decisione sul decreto. La soluzione adottata dal Giudice di Pace non è chiara, in quanto nulla dice sulla sorte del decreto ingiuntivo impugnato. Tuttavia, questo giudice aderisce alla costante giurisprudenza che ritiene che allorquando il Giudice di Pace declina la propria competenza, dispone, implicitamente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass.
2 Civ. sez. VI del 17.10.2016 nn. 20952 e 20935; Cass. Civ sez. II del 22.6.2005 n. 13353; Cass. Civ. sez. II del 9.11.04 n. 21297).
Per cui, – ed ai fini della delimitazione del thema decidendum- avendo la società opponente riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, precedentemente instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Eboli ove essa opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale eccedente il limite di valore del giudice adito, consegue che, nella presente sede, sarà necessario esaminare sia la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio, sia quella della domanda riconvenzionale proposta con l'originario atto di citazione in opposizione.
2. Passando al merito, va ricordato come il giudizio di riassunzione prosegue tra le parti originarie del processo, nella specie quello instaurato avanti il Giudice di Pace di Eboli dalla società
[...]
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Occorre infatti evidenziare che l'atto di riassunzione non dà vita ad un nuovo procedimento, come confermato dalla Suprema Corte che ha statuito che “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente…” (Cass. 27.10.2011 n. 22436). La riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto.
Si procede, quindi, alla ricostruzione del fatto così come emerge dagli atti di causa, e dalla prova orale assunta.
Il ha dichiarato di essere un procacciatore di affari per conto della Controparte_1 [...]
come da contratto dell'11/10/2012; di aver segnalato alla detta Parte_1 Parte_1
società una trattativa per la compravendita di un appartamento in Battipaglia, affare conclusosi positivamente, e di aver agito per ottenere il pagamento della provvigione concordata in ordine all'affare così concluso, chiedendo la somma di Euro 3.251,37 pari al 50% delle provvigioni già riscosse dall' Parte_2
La società nel costituirsi in giudizio, eccepiva che nulla era Parte_1 Parte_1
dovuto ad esso in quanto lo stesso era inadempiente al citato contratto Controparte_1
dell'11/10/2012. Deduceva che in virtù dell'art. 1 del citato contratto dell'11/10/2012 il era tenuto al versamento di una quota annua d'iscrizione RE/MAX pari ad Controparte_1
3 Euro 120,00 oltre iva;
nonché a corrispondere la royality fissa di euro 100,00 al mese, oltre iva, all'Agenzia. Che lo stesso non aveva versato alcune delle dette somme. Che in base all'art. 2 del citato contratto, la corresponsione della provvigione era subordinata “al pagamento da parte del procacciatore all' del riaddebito della quota parte della royality”. Non avendo il Pt_2
, versato la somma d'iscrizione, e le royality da ottobre 2012 ad agosto 2014, Controparte_1
nulla gli era dovuto. Per tale ragione, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per l'importo di
Euro 5.416,80 pari alle somme non versate.
Il , costituendosi, impugnava tutto l'avverso dedotto. Assumeva di aver Controparte_1
versato, all'atto della sottoscrizione del contratto, ed in data 16/10/2012, due assegni, di cui uno per l'importo di euro 142,50 per l'iscrizione; l'altro di euro 363,00 a copertura delle royality di ottobre, novembre e dicembre 2012. Assegni versati, per volontà del Costabile, nelle Pt_1
mani del sig. , socio della Controparte_2 Parte_1
Che, relativamente alle altre quote mensili, aveva emesso 5 assegni per l'importo totale di Euro
1.957,50 a copertura dei mesi da Gennaio 2013 ad agosto 2013. Per cui nessun inadempimento gli poteva essere attribuito. Che al più, la domanda riconvenzionale poteva esser riconosciuta per il minore importo di Euro 3.459,30 (5.416,80-1.957,50).
Che per le altre royality mensili nulla poteva pretendere la in quanto anch'essa Parte_1
inadempiente all'obbligo assunto di procedere all'iscrizione di esso , nel Controparte_1
Registro dei procacciatori di affari della REMAX, e di non avergli consegnato tutto il materiale pubblicitario e promozionale.
3. Orbene, le parti concordano sulla qualificazione di tale rapporto come procacciamento di affari,
E del pari non è disconosciuto il rapporto contrattuale invocato dal a Controparte_1
fondamento della pretesa creditoria.
In virtù del principio della non contestazione deve, pertanto, ritenersi pacifico che, quantomeno in relazione all'affare indicato in ricorso, il abbia svolto attività di segnalazione Controparte_1
ed abbia diritto alla provvigione pattuita.
E' noto che con il procacciamento d'affari una parte, di regola una persona fisica o giuridica che svolge attività imprenditoriale, conferisce al procacciatore l'incarico di segnalarle nuove possibilità di affari. L'attività che il procacciatore è chiamato a svolgere, quindi, consiste nel procurare, in
4 piena autonomia, potenziali clienti al preponente, che resterà libero di decidere successivamente se concludere o meno degli affari. Si tratta di un rapporto occasionale e discontinuo, che non prevede una predeterminazione della sfera territoriale di competenza.
Una prima figura contrattuale tipizzata dal legislatore a cui può essere assimilato il procacciamento d'affari è il contratto di agenzia. In entrambe le fattispecie, infatti, viene in rilievo un incarico da parte di un imprenditore di ricercare per suo conto nuovi possibili affari. Tuttavia, la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli un obbligo specifico nei confronti del preponente di svolgere l'attività di promozione dei contratti di regola in una specifica zona e secondo le istruzioni ricevute, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale in quanto dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ed è rimessa alla sua autonomia.
Tale carattere occasionale accomuna il procacciamento d'affari ad altra figura contrattuale tipica, la mediazione. Come il mediatore, infatti, anche il procacciatore è chiamato a svolgere una attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare. A differenza del mediatore, però, il procacciatore agisce per conto di una delle future parti contrattuali e non è, pertanto, soggetto imparziale.
Per quanto concerne il diritto alla provvigione del procacciatore di affari, tale diritto, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1748 c.c., sorge già al momento della conclusione dell'affare a prescindere dalla corretta esecuzione dello stesso.
Alla luce di quanto sin qui esposto spetta al la provvigione per l'affare Controparte_1
proposto e concluso, come pacificamente emerso e non contestato.
4. In relazione al quantum, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in riassunzione (già opponente), l'art. 2 del citato contratto dell'11/10/2012 non subordina affatto la corresponsione della provvigione al pagamento della quota annua di iscrizione ed al versamento della royality. In vero, in detto articolo si conviene solo che, qualora il procacciatore intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività dei marchi, emblemi e loghi Remax (v. art.5), dovrà versare la quota annua e le royality mensili come determinate. Ma in nessun articolo del citato contratto viene subordinata la corresponsione della provvigione al pagamento della quota annua e delle royality. L'unica condizione sospensiva apposta e rilevante, è che entro due anni dalla sottoscrizione del contratto il doveva provvedere ad iscriversi presso la Controparte_1
CC.II.AA di Salerno, nella sezione agenti immobiliari. Iscrizione che in questo giudizio non è stata
5 provata, ma neppure è stata contestata e, quindi, deve ritenersi- per il principio di non contestazione- condizione avveratasi.
Viceversa, sempre all'art. 2) lett. a) è stabilito che” un corrispettivo determinato liberamente dalle parti ma che non potrà corrispondere ad una somma superiore al 50% più Iva delle provvigioni incassate dall'Agenzia. E' inteso che tale corrispettivo è calcolato sulle entrate nette realizzate dall' sulle operazioni segnalate dal procacciatore, detratte del 9% lordo dovuto Pt_2
dall' stessa a ”. Pt_2 CP_3
Ebbene, agli atti di causa parte convenuta in riassunzione ha esibito una “scheda di segnalazione” nella quale viene riportato “compenso di segnalazione 50% della provvigione cliente venditore, provvigione cliente acquirente”. In sostanza, secondo detta scheda, al Controparte_1
spetterebbe il 50% della provvigione versata all'Agenzia sia dall'acquirente che dal venditore.
Tale scheda è stata contestata ed impugnata dalla in Parte_1 Parte_1
quanto, è stato detto, priva di sottoscrizione di accettazione da parte di essa Agenzia.
Tale eccezione non è fondata.
In vero, premesso che timbro e firma sono apposti in alto sul margine destro della scheda, a riprova che, comunque, trattasi di documento reso dalla stessa Agenzia, vi è a conforto la deposizione dell'unica teste escussa sul punto, la sig.ra , già dipendente Testimone_1
dell' , che ha riferito che il trasmetteva la scheda di segnalazione Pt_2 Controparte_1
all' . E l' non ha mai previamente contestato tale scheda, solo con l'atto di Pt_2 Pt_2
opposizione a decreto ingiuntivo ne eccepisce la mancanza di sottoscrizione.
La stessa teste ha confermato come il abbia svolto la propria attività di Controparte_1
segnalazione per conto dell' , ed in particolare per l'affare per cui è causa. Pt_2
Per cui, appare non contestato e, comunque, provato, l'attività di segnalazione espletata dal
, attività di cui ne ha beneficiato l , portando a conclusione l'affare. Controparte_1 Pt_2
La provvigione incassata dall'Agenzia, da parte sia dell'acquirente, che del venditore, è di Euro
8.742,48, come provato con il bonifico e l'assegno in atti, che detratto il dovuto alla REMAX, e operata la detrazione per ritenuta fiscale di acconto porta alla somma di Euro 3.251,37 spettante e come richiesta dal . Controparte_1
6 5. Parte attrice in riassunzione ha spiegato domanda riconvenzionale per le somme dovute dal
, in virtù del più volte richiamato contratto dell'11/10/2012. Controparte_1
Ebbene, emerge, in effetti, che il avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia, Controparte_1
ed in virtù del contratto dell'11/10/2012- avendo inteso avvalersi per la sua attività dei marchi, emblemi e loghi Remax-, l'importo di Euro 5.416,80 iva compresa, sia per le quote annuali 2012 e
2013 che per le royality non versate da novembre 2012 a agosto 2014 (data di notifica del decreto ingiuntivo). Orbene, parte convenuta in riassunzione (già opposto) ha eccepito il parziale versamento con assegni della somma di Euro 1.957,50, a titolo di quote annuali e royality. Detti assegni risultano incassati da parte dell' , come dalla stessa pacificamente ammesso (v. pag. Pt_2
5 della memoria del 26/11/2015).
Ne consegue che operando la dovuta detrazione, spetta all'attrice in riassunzione, ed a titolo di riconvenzionale spiegata, la somma di Euro 3.459,30 (5.416,80-1.957,50).
6. Sulla compensazione.
La Suprema Corte, dirimendo ogni dubbio, ha decretato che “La compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione;
con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. 25.9.2000 n. 12664) .
Orbene, nel caso di specie non risulta sollevata alcuna contestazione in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito posto in compensazione, atteso che proprio parte convenuta in riassunzione, a pag. 4 della propria comparsa di costituzione, dichiara che “l'eventuale credito della società opponente ammonterebbe non ai rivendicati Euro 5.416,80, ma bensì ad Euro
3.459,30 in virtù dell'incasso delle somme sopra richiamate”, per cui non pare esservi alcun ostacolo alla compensazione legale.
Consegue che può effettuarsi la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in forza della quale risulta creditrice di € 207,93 (3.459,30 – 3.251,37). Parte_1 Parte_1
7 7. Ricorrono giusti motivi, valutata la soccombenza reciproca, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1
attrice in riassunzione, nei confronti di , convenuto in riassunzione, ogni Controparte_1
altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore della i della somma di Euro 207,93; Parte_1 Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Salerno, lì 07/4/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1697 dell'anno 2015
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Antonio Milite, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Angelo Arciello, in Salerno, alla Via F. Conforti n.11, come da procura in atti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Miano, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roccadaspide, alla Via Fonte n.13, come da procura in atti,
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale, pagamento somme.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 03/9/2014, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.480/2014 reso Parte_1
dal Giudice di Pace di Eboli, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
3.251,37 in favore del sig. , quale provvigione per l'affare concluso. Controparte_1
1 Eccepiva: l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
contestava nel merito la pretesa dell'opposto; spiegava domanda riconvenzionale per euro 5.416,80, ed eccepiva l'incompetenza per valore dell'adito Giudice, per tale domanda. Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza per valore stante la domanda riconvenzionale espletata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rimessione al Tribunale competente.
Con comparsa del 26/11/2014 si costituiva il che impugnava e contestava Controparte_1
l'avverso atto di opposizione, chiedendone il rigetto. Chiedeva disporsi la separazione delle due cause;
il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con ordinanza resa all'udienza del 03/12/2014, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Salerno competente per valore, con giudizio da riassumere nei termini di legge.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25/3/2015, la società Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi codesto Tribunale, chiedendo l'accoglimento
[...] delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata l'11/6/2015 si costituiva il , che Controparte_1
impugnava e contestava l'avverso atto di riassunzione, e insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace, con vittoria di spese di lite.
Denegata, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., con ordinanza del 27/6/2016, venivano ammesse le prove orali richieste, e la causa assegnata a questo giudicante. Espletata la prova orale, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice in riassunzione è parzialmente fondata.
1. Preliminarmente, va evidenziato come il Giudice di Pace previamente adito abbia errato laddove cumulando le domande (creditoria e riconvenzionale) ha rimesso tutto al Tribunale. Ed infatti, contravvenendo alla competenza inderogabile, per la quale è il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo che deve giudicare sullo stesso decreto ingiuntivo, ha apparentemente rimesso a questo Tribunale anche la decisione sul decreto. La soluzione adottata dal Giudice di Pace non è chiara, in quanto nulla dice sulla sorte del decreto ingiuntivo impugnato. Tuttavia, questo giudice aderisce alla costante giurisprudenza che ritiene che allorquando il Giudice di Pace declina la propria competenza, dispone, implicitamente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass.
2 Civ. sez. VI del 17.10.2016 nn. 20952 e 20935; Cass. Civ sez. II del 22.6.2005 n. 13353; Cass. Civ. sez. II del 9.11.04 n. 21297).
Per cui, – ed ai fini della delimitazione del thema decidendum- avendo la società opponente riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, precedentemente instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Eboli ove essa opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale eccedente il limite di valore del giudice adito, consegue che, nella presente sede, sarà necessario esaminare sia la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio, sia quella della domanda riconvenzionale proposta con l'originario atto di citazione in opposizione.
2. Passando al merito, va ricordato come il giudizio di riassunzione prosegue tra le parti originarie del processo, nella specie quello instaurato avanti il Giudice di Pace di Eboli dalla società
[...]
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Occorre infatti evidenziare che l'atto di riassunzione non dà vita ad un nuovo procedimento, come confermato dalla Suprema Corte che ha statuito che “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente…” (Cass. 27.10.2011 n. 22436). La riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto.
Si procede, quindi, alla ricostruzione del fatto così come emerge dagli atti di causa, e dalla prova orale assunta.
Il ha dichiarato di essere un procacciatore di affari per conto della Controparte_1 [...]
come da contratto dell'11/10/2012; di aver segnalato alla detta Parte_1 Parte_1
società una trattativa per la compravendita di un appartamento in Battipaglia, affare conclusosi positivamente, e di aver agito per ottenere il pagamento della provvigione concordata in ordine all'affare così concluso, chiedendo la somma di Euro 3.251,37 pari al 50% delle provvigioni già riscosse dall' Parte_2
La società nel costituirsi in giudizio, eccepiva che nulla era Parte_1 Parte_1
dovuto ad esso in quanto lo stesso era inadempiente al citato contratto Controparte_1
dell'11/10/2012. Deduceva che in virtù dell'art. 1 del citato contratto dell'11/10/2012 il era tenuto al versamento di una quota annua d'iscrizione RE/MAX pari ad Controparte_1
3 Euro 120,00 oltre iva;
nonché a corrispondere la royality fissa di euro 100,00 al mese, oltre iva, all'Agenzia. Che lo stesso non aveva versato alcune delle dette somme. Che in base all'art. 2 del citato contratto, la corresponsione della provvigione era subordinata “al pagamento da parte del procacciatore all' del riaddebito della quota parte della royality”. Non avendo il Pt_2
, versato la somma d'iscrizione, e le royality da ottobre 2012 ad agosto 2014, Controparte_1
nulla gli era dovuto. Per tale ragione, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per l'importo di
Euro 5.416,80 pari alle somme non versate.
Il , costituendosi, impugnava tutto l'avverso dedotto. Assumeva di aver Controparte_1
versato, all'atto della sottoscrizione del contratto, ed in data 16/10/2012, due assegni, di cui uno per l'importo di euro 142,50 per l'iscrizione; l'altro di euro 363,00 a copertura delle royality di ottobre, novembre e dicembre 2012. Assegni versati, per volontà del Costabile, nelle Pt_1
mani del sig. , socio della Controparte_2 Parte_1
Che, relativamente alle altre quote mensili, aveva emesso 5 assegni per l'importo totale di Euro
1.957,50 a copertura dei mesi da Gennaio 2013 ad agosto 2013. Per cui nessun inadempimento gli poteva essere attribuito. Che al più, la domanda riconvenzionale poteva esser riconosciuta per il minore importo di Euro 3.459,30 (5.416,80-1.957,50).
Che per le altre royality mensili nulla poteva pretendere la in quanto anch'essa Parte_1
inadempiente all'obbligo assunto di procedere all'iscrizione di esso , nel Controparte_1
Registro dei procacciatori di affari della REMAX, e di non avergli consegnato tutto il materiale pubblicitario e promozionale.
3. Orbene, le parti concordano sulla qualificazione di tale rapporto come procacciamento di affari,
E del pari non è disconosciuto il rapporto contrattuale invocato dal a Controparte_1
fondamento della pretesa creditoria.
In virtù del principio della non contestazione deve, pertanto, ritenersi pacifico che, quantomeno in relazione all'affare indicato in ricorso, il abbia svolto attività di segnalazione Controparte_1
ed abbia diritto alla provvigione pattuita.
E' noto che con il procacciamento d'affari una parte, di regola una persona fisica o giuridica che svolge attività imprenditoriale, conferisce al procacciatore l'incarico di segnalarle nuove possibilità di affari. L'attività che il procacciatore è chiamato a svolgere, quindi, consiste nel procurare, in
4 piena autonomia, potenziali clienti al preponente, che resterà libero di decidere successivamente se concludere o meno degli affari. Si tratta di un rapporto occasionale e discontinuo, che non prevede una predeterminazione della sfera territoriale di competenza.
Una prima figura contrattuale tipizzata dal legislatore a cui può essere assimilato il procacciamento d'affari è il contratto di agenzia. In entrambe le fattispecie, infatti, viene in rilievo un incarico da parte di un imprenditore di ricercare per suo conto nuovi possibili affari. Tuttavia, la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli un obbligo specifico nei confronti del preponente di svolgere l'attività di promozione dei contratti di regola in una specifica zona e secondo le istruzioni ricevute, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale in quanto dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ed è rimessa alla sua autonomia.
Tale carattere occasionale accomuna il procacciamento d'affari ad altra figura contrattuale tipica, la mediazione. Come il mediatore, infatti, anche il procacciatore è chiamato a svolgere una attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare. A differenza del mediatore, però, il procacciatore agisce per conto di una delle future parti contrattuali e non è, pertanto, soggetto imparziale.
Per quanto concerne il diritto alla provvigione del procacciatore di affari, tale diritto, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1748 c.c., sorge già al momento della conclusione dell'affare a prescindere dalla corretta esecuzione dello stesso.
Alla luce di quanto sin qui esposto spetta al la provvigione per l'affare Controparte_1
proposto e concluso, come pacificamente emerso e non contestato.
4. In relazione al quantum, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in riassunzione (già opponente), l'art. 2 del citato contratto dell'11/10/2012 non subordina affatto la corresponsione della provvigione al pagamento della quota annua di iscrizione ed al versamento della royality. In vero, in detto articolo si conviene solo che, qualora il procacciatore intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività dei marchi, emblemi e loghi Remax (v. art.5), dovrà versare la quota annua e le royality mensili come determinate. Ma in nessun articolo del citato contratto viene subordinata la corresponsione della provvigione al pagamento della quota annua e delle royality. L'unica condizione sospensiva apposta e rilevante, è che entro due anni dalla sottoscrizione del contratto il doveva provvedere ad iscriversi presso la Controparte_1
CC.II.AA di Salerno, nella sezione agenti immobiliari. Iscrizione che in questo giudizio non è stata
5 provata, ma neppure è stata contestata e, quindi, deve ritenersi- per il principio di non contestazione- condizione avveratasi.
Viceversa, sempre all'art. 2) lett. a) è stabilito che” un corrispettivo determinato liberamente dalle parti ma che non potrà corrispondere ad una somma superiore al 50% più Iva delle provvigioni incassate dall'Agenzia. E' inteso che tale corrispettivo è calcolato sulle entrate nette realizzate dall' sulle operazioni segnalate dal procacciatore, detratte del 9% lordo dovuto Pt_2
dall' stessa a ”. Pt_2 CP_3
Ebbene, agli atti di causa parte convenuta in riassunzione ha esibito una “scheda di segnalazione” nella quale viene riportato “compenso di segnalazione 50% della provvigione cliente venditore, provvigione cliente acquirente”. In sostanza, secondo detta scheda, al Controparte_1
spetterebbe il 50% della provvigione versata all'Agenzia sia dall'acquirente che dal venditore.
Tale scheda è stata contestata ed impugnata dalla in Parte_1 Parte_1
quanto, è stato detto, priva di sottoscrizione di accettazione da parte di essa Agenzia.
Tale eccezione non è fondata.
In vero, premesso che timbro e firma sono apposti in alto sul margine destro della scheda, a riprova che, comunque, trattasi di documento reso dalla stessa Agenzia, vi è a conforto la deposizione dell'unica teste escussa sul punto, la sig.ra , già dipendente Testimone_1
dell' , che ha riferito che il trasmetteva la scheda di segnalazione Pt_2 Controparte_1
all' . E l' non ha mai previamente contestato tale scheda, solo con l'atto di Pt_2 Pt_2
opposizione a decreto ingiuntivo ne eccepisce la mancanza di sottoscrizione.
La stessa teste ha confermato come il abbia svolto la propria attività di Controparte_1
segnalazione per conto dell' , ed in particolare per l'affare per cui è causa. Pt_2
Per cui, appare non contestato e, comunque, provato, l'attività di segnalazione espletata dal
, attività di cui ne ha beneficiato l , portando a conclusione l'affare. Controparte_1 Pt_2
La provvigione incassata dall'Agenzia, da parte sia dell'acquirente, che del venditore, è di Euro
8.742,48, come provato con il bonifico e l'assegno in atti, che detratto il dovuto alla REMAX, e operata la detrazione per ritenuta fiscale di acconto porta alla somma di Euro 3.251,37 spettante e come richiesta dal . Controparte_1
6 5. Parte attrice in riassunzione ha spiegato domanda riconvenzionale per le somme dovute dal
, in virtù del più volte richiamato contratto dell'11/10/2012. Controparte_1
Ebbene, emerge, in effetti, che il avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia, Controparte_1
ed in virtù del contratto dell'11/10/2012- avendo inteso avvalersi per la sua attività dei marchi, emblemi e loghi Remax-, l'importo di Euro 5.416,80 iva compresa, sia per le quote annuali 2012 e
2013 che per le royality non versate da novembre 2012 a agosto 2014 (data di notifica del decreto ingiuntivo). Orbene, parte convenuta in riassunzione (già opposto) ha eccepito il parziale versamento con assegni della somma di Euro 1.957,50, a titolo di quote annuali e royality. Detti assegni risultano incassati da parte dell' , come dalla stessa pacificamente ammesso (v. pag. Pt_2
5 della memoria del 26/11/2015).
Ne consegue che operando la dovuta detrazione, spetta all'attrice in riassunzione, ed a titolo di riconvenzionale spiegata, la somma di Euro 3.459,30 (5.416,80-1.957,50).
6. Sulla compensazione.
La Suprema Corte, dirimendo ogni dubbio, ha decretato che “La compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione;
con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. 25.9.2000 n. 12664) .
Orbene, nel caso di specie non risulta sollevata alcuna contestazione in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito posto in compensazione, atteso che proprio parte convenuta in riassunzione, a pag. 4 della propria comparsa di costituzione, dichiara che “l'eventuale credito della società opponente ammonterebbe non ai rivendicati Euro 5.416,80, ma bensì ad Euro
3.459,30 in virtù dell'incasso delle somme sopra richiamate”, per cui non pare esservi alcun ostacolo alla compensazione legale.
Consegue che può effettuarsi la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in forza della quale risulta creditrice di € 207,93 (3.459,30 – 3.251,37). Parte_1 Parte_1
7 7. Ricorrono giusti motivi, valutata la soccombenza reciproca, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1
attrice in riassunzione, nei confronti di , convenuto in riassunzione, ogni Controparte_1
altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore della i della somma di Euro 207,93; Parte_1 Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Salerno, lì 07/4/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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