Sentenza 8 maggio 2006
Massime • 1
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2006, n. 10498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10498 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A.S. SRL - SOC. ATTIVITÀ SANITARIA, in persona dell'Amministratore unico sig.a LI LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell'avvocato CALCIOLI FILIPPO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE GE DE NO, DE GE VA, DE GE LE, DE GE NC, DE GE SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio degli avvocati DEL BUFALO ALBERTO e LAURA DEL BUFALO, che li difendono, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2865/02 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza, emessa l'11/07/02, depositata il 18/07/02, R.G. 3917/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito l'Avvocato Filippo CALCIOLI;
udito l'Avvocato Alberto DEL BUFALO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC NO, SA, AN, LE e De IS ES hanno adito il Tribunale di Roma per la condanna in solido della s.r.l. G.E.A.S., conduttrice di due appartamenti di loro proprietà, nonché della s.r.l. S.A.S., detentrice senza titolo degli immobili, al risarcimento dei danni per le notevoli trasformazioni e modifiche apportate e per ritardata restituzione.
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato le convenute al pagamento della somma di L. 57.000.000 per spese di ripristino degli immobili e di L. 225.000.000 per differenze tra il canone versato e quello di mercato accertato per il periodo di mancato rilascio. La S.A.S. ha appellato la decisione e la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione.
Avverso quest'ultima decisione la S.A.S. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria. I De IS hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 276 del 1997, art. 13, istitutiva dei G.O.A.) la ricorrente ha dedotto che la
Corte d'appello ha errato nel ritenere che il primo giudice (un g.o.a., appunto) non avesse proceduto al prescritto tentativo di conciliazione per concorde contraria volontà delle parti e che, d'altra parte, il mancato esperimento di tale tentativo desse luogo a mera irregolarità e non a nullità della sentenza.
La censura è infondata.
Per l'art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo se la nullità non è espressamente comminata dalla legge, e il legislatore non ha previsto alcuna sanzione, tanto meno di nullità, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dalla L. n. 276 del 1997, art. 13. Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 551 del 1988, art. 7, convertito nella L. n. 61 del 1989, e della L. n. 392 del 1978, art. 42) la ricorrente ha dedotto che la Corte
d'appello ha errato nel liquidare il maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile applicando all'ultimo canone corrisposto l'aumento del 100% previsto dall'art. 7 del D.L. citato. Anche questa censura è infondata e inammissibile, essendo stato il danno liquidato con riferimento al valore locativo dell'immobile, e non applicando l'aumento previsto dalla dispoosizione indicata, e non risultando ne' dal ricorso, ne' dalla sentenza impugnata che la questione abbia formato oggetto d'esame nei precedenti gradi di giudizio, sicché è da ritenere nuova e come tale improponibile in questa sede.
Col terzo motivo, articolato in due censure (violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello ha errato sia nel riconoscere il maggior danno da ritardata restituzione, avendo essa legittimamente detenuto l'immobile locato fino alla corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale ed esigendo la condanna del conduttore in mora nella restituzione dell'immobile locato la prova specifica dell'esistenza del danno e del suo ammontare, nella specie non fornita dai locatori, sia nel ritenere da essa apportate le trasformazioni e modificazioni all'immobile.
La prima censura è infondata e la seconda è inammissibile. Come accertato da precedente sentenza tra le stesse parti passata in giudicato, e come evidenziato dalla decisione impugnata, alla ricorrente non è mai stata riconosciuta la qualità di conduttrice dell'immobile, ma unicamente quella di occupante abusiva, sicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, conformandosi a giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio (Cass. n. 7692 e n. 13630 del 2001; Cass. n. 1294 del 2003), che il danno fosse "in re ipsa", ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, e che la sua determinazione ben potesse essere operata sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
La ricorrente è stata ritenuta autrice delle trasformazioni illegittime apportate all'immobile con giudizio di mero fatto congruamente motivato, con riferimento alla durata dell'occupazione abusiva per dieci anni ed ai documenti contabili in atti, e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va dunque respinto, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6100,00, di cui Euro 6000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006