CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4522/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Modena 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015306485000 TASSA AUT. 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7042/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e NE AL depositato in data 3.7.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240015306485000 notificatagli in data 2.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 2021, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 685,06.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure NE AL e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
NE AL ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani del ricorrente) in data 9.3.2022, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (9.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2021, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno potrebbe dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4522/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Modena 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015306485000 TASSA AUT. 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7042/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e NE AL depositato in data 3.7.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240015306485000 notificatagli in data 2.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 2021, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 685,06.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure NE AL e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
NE AL ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani del ricorrente) in data 9.3.2022, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (9.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2021, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno potrebbe dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)