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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 38467 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/11/2024 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI con studio in Via Houel n.4
Palermo presso il quale è ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON
AVV. CARLA MONICA VANIGLIA, Curatore Speciale di , nato a Persona_1
Palermo il 14.11.2018, con studio in Via del pettirosso n. 4 Milano, nominato con decreto del
Tribunale di Milano del 20/11/2024 ,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/11/2024
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ disporre comunque l'affidamento esclusivo del , in favore dell'odierna Per_2 Persona_1 ricorrente sig.ra ; Parte_1
-disporre, altresì, a carico del sig.La l'obbligo di versare mensilmente a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore , un' assegno mensile dell'importo di € 1. Per_1 300 al mese, da corrispondere alla sig. , mediante bonifico entro il giorno 5 Parte_2 (cinque) di ogni mese e da rivalutare automaticamente di anno in anno in base agli aggiornamenti ISTAT come per legge ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- disporre, altresì, a carico del l'obbligo di contribuire al pagamento delle Pt_3 Controparte_1 spese straordinarie in favore del minore nella misura pari al 70% per ciascuno;
Per_3
Per il CURATORE SPECIALE
“affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in Rozzano, Via Amendola 24, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a rinnovo/rilascio documenti validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Disporre che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio;
3. Porre, a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 versamento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di euro 450,00 omnicomprensiva, a decorre dalla data del deposito del ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima valutazione ottobre 2025”).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e dal 2017 al 2019 intrattenevano una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale il 18.11.2018 nasceva il figlio
, Per_1 con ricorso depositato il 30.10.2024 chiedeva, in via preliminare ed urgente, Parte_1 inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 cpc l'affidamento super esclusivo del figlio minore, successivamente e nel merito, la pronunzia di decadenza della responsabilità di , Controparte_1 in subordine l'affidamento super esclusivo a sé del minore, la previsione di un contributo paterno al mantenimento di in misura di € 1.300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, Per_1
a sostegno della domanda evidenziava che la relazione con il padre del bambino era già divenuta problematica dopo pochi mesi dalla nascita di , poiché il mostrava un Per_1 CP_1 totale disinteresse verso la famiglia , non provvedeva ai bisogni né morali né materiali del bimbo e palesava il suo carattere indolente e refrattario al lavoro, lasciando ogni incombenza sulle sue spalle e su quelle della propria madre, proseguiva narrando dell'abbandono della casa da parte del resistente, a seguito del quale e solo per un brevissimo periodo si preoccupava di contribuire ai bisogni di con un Per_1 versamento autodeterminato di € 250,00, cessato comunque dopo circa un anno nonostante fosse al corrente che nel frattempo al bambino era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, da quel momento i rapporti divenivano rari e poi quasi inesistenti per scelta del resistente che pur di sottrarsi ai suoi doveri, oltre a non comunicarle il suo domicilio, la bloccava tanto sul telefono quanto sui social rendendosi di fatto irrintracciabile;
la ricorrente pertanto, costretta ad occuparsi in maniera esclusiva del bambino si trasferiva da Palermo a Rozzano dove aveva ricevuto una proposta lavorativa ma l'assoluta latitanza dell'ex compagno la metteva in difficoltà serissime nella gestione anche pratica della malattia del bambino, divenendo impossibile completare gli iter burocratici a questa collegati in assenza delle autorizzazioni paterne, con decreto di fissazione udienza del 21.11.2024 il Giudice delegato respingeva l'istanza urgente in difetto dei presupposti;
stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nominava curatore speciale di l'Avv. Carla Monica Vaniglia, cui concedeva termine per la Per_1 costituzione;
disponeva che i servizi sociali del Comune di Rozzano prendessero in carico con urgenza il nucleo familiare delegando indagine psicofisica della madre e del minore ed anche al fine di acquisire informazioni sull'attuale domicilio del padre del minore, assegnava ai servizi un termine per il deposito di relazione e disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 29.4.2025, all'udienza indicata il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto, che non si era costituito né era comparso personalmente, quindi raccolte le dichiarazioni della parte ricorrente e del Curatore speciale, anche alla luce della relazione dei servizi depositata in atti, ed in particolare la rinunzia alla domanda di decadenza da parte della cui Pt_1 il Curatore aderiva, si riservava di provvedere, e con ordinanza del 29.4.2025, così disponeva:
“1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in Rozzano via Amendola n. 24, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2)Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio;
3)Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma mensile di euro 450 omnicomprensiva, a decorrer dalla data di deposito del ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione ottobre 2025; 5)Respinge le richieste istruttorie della ricorrente “
quindi rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la discussione e decisione, alla quale la parte ricorrente ed il curatore speciale precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva discussa oralmente con richiesta di accoglimento delle domande formulate, veniva rimessa al
Collegio e successivamente decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio, oltre al contegno tenuto dal resistente che non ha ritenuto di costituirsi, ha a disposizione la dettagliata relazione dei servizi sociali, esaustiva sul punto.
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base degli atti di causa.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delineata anche per la mancata costituzione del convenuto, che con il suo contegno processuale ha dimostrato di non aver interesse a fare sentire una differente voce.
La dettagliata relazione dei servizi sociali e specialistici di Rozzano restituisce, invero, un quadro di assoluta ed indiscussa idoneità genitoriale della madre, che con grande dedizione e seguendo le indicazioni dei sanitari e dei soggetti competenti si è da sempre occupata del figlio assicurandogli ogni supporto e garantendo il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni morali e materiali. I medesimi servizi evidenziano anche che la può contare sull'importantissima Pt_1 collaborazione e sostegno del nuovo marito, con il quale ha avuto da poco due gemelli, persona giudicata altamente in grado di prendersi cura anche di , che egli stesso ha dichiarato amare Per_1 come un figlio assolutamente al pari dei suoi biologici e che tale fondamentale aiuto si aggiunge quello dei nonni materni. Questi ultimi, pur vivendo a Palermo, si sono da sempre adoperati per il nipotino sostenendolo affettivamente ed anche economicamente nei momenti di necessità.
Diametralmente opposto è invece il resoconto sulla figura del padre, contattato solo grazie all'interessamento della di lui madre, descritto come soggetto assolutamente inaffidabile, contraddittorio e poco interessato alle sorti del minore. Sebbene infatti invitato dai servizi sociali a permanere in Italia, temporaneamente rientrato dalla Spagna dove sembra vivere a suo dire per qui cercare un lavoro, non ha dato seguito a tale suggerimento, tornando all'estero e facendo nuovamente perdere ogni possibilità di contatto.
La complessiva disamina del caso concreto determina il Collegio a confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con l'ordinanza del 29.4.2025.
È appena opportuno ricordare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,; la Corte di legittimità ha ritenuto rilevanti i casi in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli minori, quali comportamenti che appaiono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
La decisione circa l'affido esclusivo, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità è frutto della ponderazione di due fattori: da un lato, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, e dall'altro, l'idoneità educativa dell'altro genitore.
Ancor più tutelante per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità a fronte di un genitore del tutto non collaborante come il è il regime di affido c.d. super esclusivo che permette CP_1 al genitore affidatario di adottare in autonomia anche le decisioni relative al maggiore interesse dei figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, soprattutto in casi come quello di specie in cui la tempestività decisionale in ordine alle scelte di salute diventa fondamentale per una sana crescita del bambino.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, attualmente sospese per scelta unilaterale ed evidentemente consapevole del resistente, in accoglimento della domanda del Curatore speciale, coincidente con quanto già disposto dal G.D., verranno riprese secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
L'assegno di mantenimento per il minore
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza peraltro non reclamata dalla parte ricorrente che
è assolutamente cosciente per sua stessa affermazione nell'atto introduttivo del giudizio della scarsa propensione al lavoro e dell'indolenza del padre del bambino.
Non essendo comunque quello inerente al profilo mantenimento il vero aspetto problematico della controversia, ma dovendosi tuttavia il padre assumerne l' onere, ritiene il Collegio, anche alla luce dei redditi materni e della partecipazione alle spese anche del marito della ricorrente, visti i parametri di cui all'art. 337 ter c.c di confermare l'assegno disposto dal G.D, quantificandolo definitivamente nella somma onnicomprensiva di € 450,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza tuttavia dal deposito del ricorso introduttivo, (prima rivalutazione
Ottobre 2025) .
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla Pt_1
Le spese del giudizio
Considerata la soccombenza del resistente in ordine alle domande spiegate, le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo anche tenuto conto della sua contumacia, vengono integralmente poste a suo carico.
Anche le spese e compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto , vengono integralmente poste a carico del che con il suo comportamento ha determinato la necessità di nomina del CP_1 professionista, e saranno versate, a seguito di rivalsa, all'RI .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.AFFIDA il figlio minore , nato il [...] in [...] esclusiva alla madre Persona_1
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle Parte_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio,
2.DISPONE che le frequentazioni padre figlio, attualmente sospese, verranno riprese secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
3.PONE definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 onnicomprensiva, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Ottobre 2025;
4. DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
5. AN il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
6.AN il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione essendo il Curatore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/11/2024 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI con studio in Via Houel n.4
Palermo presso il quale è ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON
AVV. CARLA MONICA VANIGLIA, Curatore Speciale di , nato a Persona_1
Palermo il 14.11.2018, con studio in Via del pettirosso n. 4 Milano, nominato con decreto del
Tribunale di Milano del 20/11/2024 ,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/11/2024
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ disporre comunque l'affidamento esclusivo del , in favore dell'odierna Per_2 Persona_1 ricorrente sig.ra ; Parte_1
-disporre, altresì, a carico del sig.La l'obbligo di versare mensilmente a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore , un' assegno mensile dell'importo di € 1. Per_1 300 al mese, da corrispondere alla sig. , mediante bonifico entro il giorno 5 Parte_2 (cinque) di ogni mese e da rivalutare automaticamente di anno in anno in base agli aggiornamenti ISTAT come per legge ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- disporre, altresì, a carico del l'obbligo di contribuire al pagamento delle Pt_3 Controparte_1 spese straordinarie in favore del minore nella misura pari al 70% per ciascuno;
Per_3
Per il CURATORE SPECIALE
“affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in Rozzano, Via Amendola 24, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a rinnovo/rilascio documenti validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Disporre che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio;
3. Porre, a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 versamento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di euro 450,00 omnicomprensiva, a decorre dalla data del deposito del ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima valutazione ottobre 2025”).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e dal 2017 al 2019 intrattenevano una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale il 18.11.2018 nasceva il figlio
, Per_1 con ricorso depositato il 30.10.2024 chiedeva, in via preliminare ed urgente, Parte_1 inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 cpc l'affidamento super esclusivo del figlio minore, successivamente e nel merito, la pronunzia di decadenza della responsabilità di , Controparte_1 in subordine l'affidamento super esclusivo a sé del minore, la previsione di un contributo paterno al mantenimento di in misura di € 1.300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, Per_1
a sostegno della domanda evidenziava che la relazione con il padre del bambino era già divenuta problematica dopo pochi mesi dalla nascita di , poiché il mostrava un Per_1 CP_1 totale disinteresse verso la famiglia , non provvedeva ai bisogni né morali né materiali del bimbo e palesava il suo carattere indolente e refrattario al lavoro, lasciando ogni incombenza sulle sue spalle e su quelle della propria madre, proseguiva narrando dell'abbandono della casa da parte del resistente, a seguito del quale e solo per un brevissimo periodo si preoccupava di contribuire ai bisogni di con un Per_1 versamento autodeterminato di € 250,00, cessato comunque dopo circa un anno nonostante fosse al corrente che nel frattempo al bambino era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, da quel momento i rapporti divenivano rari e poi quasi inesistenti per scelta del resistente che pur di sottrarsi ai suoi doveri, oltre a non comunicarle il suo domicilio, la bloccava tanto sul telefono quanto sui social rendendosi di fatto irrintracciabile;
la ricorrente pertanto, costretta ad occuparsi in maniera esclusiva del bambino si trasferiva da Palermo a Rozzano dove aveva ricevuto una proposta lavorativa ma l'assoluta latitanza dell'ex compagno la metteva in difficoltà serissime nella gestione anche pratica della malattia del bambino, divenendo impossibile completare gli iter burocratici a questa collegati in assenza delle autorizzazioni paterne, con decreto di fissazione udienza del 21.11.2024 il Giudice delegato respingeva l'istanza urgente in difetto dei presupposti;
stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nominava curatore speciale di l'Avv. Carla Monica Vaniglia, cui concedeva termine per la Per_1 costituzione;
disponeva che i servizi sociali del Comune di Rozzano prendessero in carico con urgenza il nucleo familiare delegando indagine psicofisica della madre e del minore ed anche al fine di acquisire informazioni sull'attuale domicilio del padre del minore, assegnava ai servizi un termine per il deposito di relazione e disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 29.4.2025, all'udienza indicata il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto, che non si era costituito né era comparso personalmente, quindi raccolte le dichiarazioni della parte ricorrente e del Curatore speciale, anche alla luce della relazione dei servizi depositata in atti, ed in particolare la rinunzia alla domanda di decadenza da parte della cui Pt_1 il Curatore aderiva, si riservava di provvedere, e con ordinanza del 29.4.2025, così disponeva:
“1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in Rozzano via Amendola n. 24, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2)Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio;
3)Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma mensile di euro 450 omnicomprensiva, a decorrer dalla data di deposito del ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione ottobre 2025; 5)Respinge le richieste istruttorie della ricorrente “
quindi rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la discussione e decisione, alla quale la parte ricorrente ed il curatore speciale precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva discussa oralmente con richiesta di accoglimento delle domande formulate, veniva rimessa al
Collegio e successivamente decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio, oltre al contegno tenuto dal resistente che non ha ritenuto di costituirsi, ha a disposizione la dettagliata relazione dei servizi sociali, esaustiva sul punto.
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base degli atti di causa.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delineata anche per la mancata costituzione del convenuto, che con il suo contegno processuale ha dimostrato di non aver interesse a fare sentire una differente voce.
La dettagliata relazione dei servizi sociali e specialistici di Rozzano restituisce, invero, un quadro di assoluta ed indiscussa idoneità genitoriale della madre, che con grande dedizione e seguendo le indicazioni dei sanitari e dei soggetti competenti si è da sempre occupata del figlio assicurandogli ogni supporto e garantendo il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni morali e materiali. I medesimi servizi evidenziano anche che la può contare sull'importantissima Pt_1 collaborazione e sostegno del nuovo marito, con il quale ha avuto da poco due gemelli, persona giudicata altamente in grado di prendersi cura anche di , che egli stesso ha dichiarato amare Per_1 come un figlio assolutamente al pari dei suoi biologici e che tale fondamentale aiuto si aggiunge quello dei nonni materni. Questi ultimi, pur vivendo a Palermo, si sono da sempre adoperati per il nipotino sostenendolo affettivamente ed anche economicamente nei momenti di necessità.
Diametralmente opposto è invece il resoconto sulla figura del padre, contattato solo grazie all'interessamento della di lui madre, descritto come soggetto assolutamente inaffidabile, contraddittorio e poco interessato alle sorti del minore. Sebbene infatti invitato dai servizi sociali a permanere in Italia, temporaneamente rientrato dalla Spagna dove sembra vivere a suo dire per qui cercare un lavoro, non ha dato seguito a tale suggerimento, tornando all'estero e facendo nuovamente perdere ogni possibilità di contatto.
La complessiva disamina del caso concreto determina il Collegio a confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con l'ordinanza del 29.4.2025.
È appena opportuno ricordare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,; la Corte di legittimità ha ritenuto rilevanti i casi in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli minori, quali comportamenti che appaiono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
La decisione circa l'affido esclusivo, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità è frutto della ponderazione di due fattori: da un lato, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, e dall'altro, l'idoneità educativa dell'altro genitore.
Ancor più tutelante per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità a fronte di un genitore del tutto non collaborante come il è il regime di affido c.d. super esclusivo che permette CP_1 al genitore affidatario di adottare in autonomia anche le decisioni relative al maggiore interesse dei figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, soprattutto in casi come quello di specie in cui la tempestività decisionale in ordine alle scelte di salute diventa fondamentale per una sana crescita del bambino.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, attualmente sospese per scelta unilaterale ed evidentemente consapevole del resistente, in accoglimento della domanda del Curatore speciale, coincidente con quanto già disposto dal G.D., verranno riprese secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
L'assegno di mantenimento per il minore
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza peraltro non reclamata dalla parte ricorrente che
è assolutamente cosciente per sua stessa affermazione nell'atto introduttivo del giudizio della scarsa propensione al lavoro e dell'indolenza del padre del bambino.
Non essendo comunque quello inerente al profilo mantenimento il vero aspetto problematico della controversia, ma dovendosi tuttavia il padre assumerne l' onere, ritiene il Collegio, anche alla luce dei redditi materni e della partecipazione alle spese anche del marito della ricorrente, visti i parametri di cui all'art. 337 ter c.c di confermare l'assegno disposto dal G.D, quantificandolo definitivamente nella somma onnicomprensiva di € 450,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza tuttavia dal deposito del ricorso introduttivo, (prima rivalutazione
Ottobre 2025) .
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla Pt_1
Le spese del giudizio
Considerata la soccombenza del resistente in ordine alle domande spiegate, le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo anche tenuto conto della sua contumacia, vengono integralmente poste a suo carico.
Anche le spese e compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto , vengono integralmente poste a carico del che con il suo comportamento ha determinato la necessità di nomina del CP_1 professionista, e saranno versate, a seguito di rivalsa, all'RI .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.AFFIDA il figlio minore , nato il [...] in [...] esclusiva alla madre Persona_1
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle Parte_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio,
2.DISPONE che le frequentazioni padre figlio, attualmente sospese, verranno riprese secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
3.PONE definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 onnicomprensiva, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Ottobre 2025;
4. DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
5. AN il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
6.AN il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione essendo il Curatore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai