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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3019/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14/04/2025 ad ore 9,08 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti appellanti l'avv. MANZONI MICHELE, oggi sostituito dall'avv. UMBERTO
DEPAOLI, per delega orale;
Per l'avv. DI CIOMMO LAURA, oggi sostituito dall'avv. ROBERTA CP_1
PLEMONE;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto da note scritte depositate in pct in data 10 marzo 2025;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3019/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
ATTORI
CONTRO
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14 novembre 2024 la Parte_2
e il proponevano appello avverso la sentenza n. 565/2024 (R.G.
[...] Parte_3
2973/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14 ottobre 2024 per i seguenti motivi:
1) Omessa analisi delle disposizioni di legge citate dall'allora convenuta in primo grado (Art. 68 L.
18/2020) relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'agente di riscossione;
pagina 2 di 8 2) Pronuncia della sentenza fondata su fonti normative (Artt. 103 e 37 del D.L. 18/2020) prive di alcun collegamento con l'oggetto della controversia e/o i soggetti di causa;
3) Erronea dichiarazione di prescrizione del credito;
Domandavano, quindi, l'integrale riforma della sentenza di prime cure con accertamento e dichiarazione della mancata prescrizione del credito vantato e, per l'effetto, la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, con conferma della validità dell'ingiunzione opposta e del diritto di credito vantato dall'attrice in nome e per conto del , nonché con Parte_1 rimborso della somma di €.1.044,00 versata da Parte_2
in esecuzione della condanna di primo grado.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il CP_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito in forza dell'art. 28 della legge
[...]
689/81, ribadendo la non correttezza di una eventuale applicazione dell'art. 68 della legge 18/2020, in quanto, l'ingiunzione fiscale, non essendo una cartella esattoriale, non rientrava tra i carichi citati nella norma, ed essendo in ogni caso, il credito essere già stato affidato all' in Controparte_2 periodo antecedente all'emergenza pandemica, il caso non rientrerebbe tra quelli soggetti alla sospensione dell'art. 68 del D.L. 18/2020. Concludeva, quindi, con il rigetto integrale dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
***
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
Tra le parti è pacifico come in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione fiscale di cui è causa l'ordinario termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/81, è controverso invece l'applicabilità o meno al caso di specie della sospensione speciale di cui agli artt. 68 comma 1 ultimo periodo del D.L. 18/2020 e 12 del D. Lgs. 159/2015.
L'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 (modificato dal D.L. 30/06/2021 n. 99 Articolo 2) – previsto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19– ha disposto: “che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
pagina 3 di 8 si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, quest'ultime sospendono e prorogano i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Per cui il primo motivo di appello relativo all' omessa analisi da parte del giudice di prime cure delle disposizioni di legge citate dall'allora parte convenuta in sede di costituzione ovvero l'art. 68
L.18/2020, riguardante la sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, va accolto in quanto nel caso di specie l'ingiunzione fiscale di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada rientra “nelle entrate non tributarie” citate dall'art. 68 L.18/2020, per cui la sospensione speciale dei termini è applicabile al caso di specie in combinato con l'art. 12 del D.
Lgs n. 159/2015.
In ordine al secondo motivo di appello, si deve rilevare come l'appellante eccepisce come il Giudice di prime cure abbia basato la pronuncia della sentenza su normative (Art. 103 e 37 L. 18/2020) non applicabili al caso di specie in quanto l'art. 103 D.L. 18/2020 riguarda la sospensione di “procedimenti amministrativi d'ufficio o su istanza di parte - “processi esecutivi e procedure concorsuali, notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento e ricorsi giurisdizionali e l'art 37 riguarda, invece, la “sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” mentre nel caso di specie trattasi di una ingiunzione per violazioni del
Codice della Strada, materia che risulta essere una sanzione amministrativa. In punto in diritto va evidenziato, infatti, che la normativa di riferimento applicabile in ordine alla sospensione nel caso analizzato è l'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 che ha disposto che: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Le citate disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 dispongono che: “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione… che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in
pagina 4 di 8 deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
Tale regime di sospensione è esteso in virtù del secondo comma dell'art. 68 anche agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Dunque, appare evidente, in virtù del citato secondo comma dell'art. 68, che la sospensione trovi applicazione anche per le entrate suscettibili di ingiunzione derivante da sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1 comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e più nello specifico applicabile alla fattispecie delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (art. 68, co. 2), comportando in capo all'ente impositore la sospensione del termine per le attività di recupero in senso lato, in particolare – come espressamente stabilito - la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione” (art. 12 D. Lgs.159/2015) (Tribunale di
Varese sentenza n. 36 del 15 gennaio 2024).
Deve affermarsi, inoltre, come l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez.
2 - Ordinanza
n. 27998 del 31/10/2018). Nel caso di specie, non vi sono impedimenti giuridici all'applicazione della sospensione della prescrizione al credito oggetto dell'ingiunzione, tenendo conto anche del fatto che costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, avallato anche dalle Sezioni Unite (cfr. Sez.
U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009) – prevede che seppur con riferimento al procedimento speciale di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, ma le cui caratteristiche tipologiche si riscontrano anche negli atti avvisi di cui all'art. 1 comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - tali procedimenti sono esperibili dalla pubblica amministrazione “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8162 del 15/06/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16855 del 25/08/2004). La sanzione amministrativa pecuniaria oggetto dell'ingiunzione di cui è causa certamente un credito certo, liquido ed esigibile pagina 5 di 8 essendo le sue condizioni di esigibilità derivanti da fonte predeterminata ovvero verbale n. V/5U/2019 dell'8 ottobre 2018, per cui il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Sul terzo motivo di appello, riguardante la dichiarazione di prescrizione del credito da parte del giudice di prime cure, parte appellante eccepisce che il Giudice di primo grado abbia dichiarato prescritto il credito in conformità all'art. 28 della L. 689/81, che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative, tenendo conto che il dies a quo decorreva dalla data di notificazione del verbale (16 febbraio 2019), e l'ingiunzione è stata notificata il 13 giugno 2024, oltre il termine di cinque anni. Sul punto è opportuno evidenziare che a tale conclusione si è pervenuti senza tenere conto della sospensione speciale che deve essere applicata al caso di specie. Più nello specifico, la violazione contestata al Sig. risale all'08 ottobre 2018, mentre il verbale n. V/5U/2019 è CP_1
stato notificato il 16 febbraio 2019. Da tale data, dunque, decorre il termine di prescrizione quinquennale, il quale è giunto a naturale scadenza in data 16 febbraio 2024.
Tuttavia, l'ingiunzione fiscale è stata notificata il 13 giugno 2024, apparentemente oltre C.F._1
il termine previsto dalla legge, ma applicando la sospensione della prescrizione prevista per l'emergenza epidemiologica, in realtà il credito non risulta affatto prescritto in quanto, dall' 8 marzo
2020 al 31 Agosto 2021 l'attività di riscossione coattiva degli agenti della riscossione è stata sospesa in forza dell'art 68 D.L. 18/2020 e dell'art 12 D. Lgs n. 159/2015, per cui vi è stata una proroga di 542 giorni da imputare all'originale termine quinquennale per il recupero della sanzione, che dunque scadrebbe il 21 agosto 2025, per cui l'ingiunzione ricevuta da parte appellata in data 26 giugno 2024 risulta essere regolarmente notificata e il credito non prescritto alla data della notifica stessa.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e pagina 6 di 8 riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale accoglimento dell'appello esperito.
Da ultimo va analizzata la domanda di rimborso della somma di €.1.044,00 avanzata dalle parti appellanti ed attinente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione alla condanna emessa nell'alveo della sentenza appellata. Tale domanda va accolta dovendosi rilevare che è indubbio che per effetto dell'integrale riforma della sentenza di prime di cure, le somme pagate in esecuzione della stessa vadano restituite a favore delle odierne parte appellanti, integrando esse un indebito ex art. 2033 c.c.. In ordine all'avvenuto pagamento della suddetta somma, deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di elemento fattuale su cui nulla è stato contestato da parte dell'appellato in sede di comparsa di costituzione, sì che non è elemento controverso in giudizio che le somme siano state oggetto di percezione da parte di . Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento CP_1
della domanda di restituzione di che trattasi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 in considerazione del valore della controversia (euro 1.394,00), determinato in base alla domanda accolta di parte appellante e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per tutte le fasi a fronte del non elevato numero di questioni poste con l'appello, da ritenersi congrui nella misura di €.400,00 per la fase di studio, di €.350,00 per la fase introduttiva di euro 790,00 per la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della controversia e di euro 800,00 per la fase decisionale per il presente grado di giudizio e nella misura di €.200,00 per la fase di studio, di €.200,00 per la fase introduttiva di euro 300,00 per la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della controversia e di euro 400,00 per la fase decisionale, del giudizio di primo grado. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per entrambi gradi di giudizio in euro 174,00 per spese ed in euro 3.440,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Ivrea n. 565/2024 (R.G. 2970/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 ottobre
2024
- Accoglie il ricorso in appello proposto da Parte_4
C.F. ( e dal C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_3
( ) e per l'effetto riforma la sentenza n. 565/2024 (R.G. 2970/2024) emessa in data C.F._2
14 ottobre 2024 del Giudice di Pace di Ivrea disponendo il rigetta dell'opposizione proposta da
( ) e confermando l'ingiunzione n. IF-2024- Parte_5 C.F._3
4324 del 26 giugno 2024;
- Condanna C.F. ( ) alla restituzione della somma di CP_1 C.F._3
€.1.044,00 a favore di Parte_4
C.F. ( e del C.F. ( ;
[...] P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
- Condanna l'appellato sig. C.F. ( ) al pagamento a CP_1 C.F._3
favore di C.F. Parte_4
( ) e del C.F. ( ), delle spese di lite di entrambi i P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_2
gradi di giudizio che si liquidano ed euro 174,00 per spese e in euro 3.440,00 per compensi oltre
IVA e CPA e spese generali come per legge.
Ivrea, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3019/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14/04/2025 ad ore 9,08 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti appellanti l'avv. MANZONI MICHELE, oggi sostituito dall'avv. UMBERTO
DEPAOLI, per delega orale;
Per l'avv. DI CIOMMO LAURA, oggi sostituito dall'avv. ROBERTA CP_1
PLEMONE;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto da note scritte depositate in pct in data 10 marzo 2025;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3019/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
ATTORI
CONTRO
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14 novembre 2024 la Parte_2
e il proponevano appello avverso la sentenza n. 565/2024 (R.G.
[...] Parte_3
2973/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14 ottobre 2024 per i seguenti motivi:
1) Omessa analisi delle disposizioni di legge citate dall'allora convenuta in primo grado (Art. 68 L.
18/2020) relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'agente di riscossione;
pagina 2 di 8 2) Pronuncia della sentenza fondata su fonti normative (Artt. 103 e 37 del D.L. 18/2020) prive di alcun collegamento con l'oggetto della controversia e/o i soggetti di causa;
3) Erronea dichiarazione di prescrizione del credito;
Domandavano, quindi, l'integrale riforma della sentenza di prime cure con accertamento e dichiarazione della mancata prescrizione del credito vantato e, per l'effetto, la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, con conferma della validità dell'ingiunzione opposta e del diritto di credito vantato dall'attrice in nome e per conto del , nonché con Parte_1 rimborso della somma di €.1.044,00 versata da Parte_2
in esecuzione della condanna di primo grado.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il CP_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito in forza dell'art. 28 della legge
[...]
689/81, ribadendo la non correttezza di una eventuale applicazione dell'art. 68 della legge 18/2020, in quanto, l'ingiunzione fiscale, non essendo una cartella esattoriale, non rientrava tra i carichi citati nella norma, ed essendo in ogni caso, il credito essere già stato affidato all' in Controparte_2 periodo antecedente all'emergenza pandemica, il caso non rientrerebbe tra quelli soggetti alla sospensione dell'art. 68 del D.L. 18/2020. Concludeva, quindi, con il rigetto integrale dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
***
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
Tra le parti è pacifico come in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione fiscale di cui è causa l'ordinario termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/81, è controverso invece l'applicabilità o meno al caso di specie della sospensione speciale di cui agli artt. 68 comma 1 ultimo periodo del D.L. 18/2020 e 12 del D. Lgs. 159/2015.
L'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 (modificato dal D.L. 30/06/2021 n. 99 Articolo 2) – previsto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19– ha disposto: “che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
pagina 3 di 8 si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, quest'ultime sospendono e prorogano i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Per cui il primo motivo di appello relativo all' omessa analisi da parte del giudice di prime cure delle disposizioni di legge citate dall'allora parte convenuta in sede di costituzione ovvero l'art. 68
L.18/2020, riguardante la sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, va accolto in quanto nel caso di specie l'ingiunzione fiscale di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada rientra “nelle entrate non tributarie” citate dall'art. 68 L.18/2020, per cui la sospensione speciale dei termini è applicabile al caso di specie in combinato con l'art. 12 del D.
Lgs n. 159/2015.
In ordine al secondo motivo di appello, si deve rilevare come l'appellante eccepisce come il Giudice di prime cure abbia basato la pronuncia della sentenza su normative (Art. 103 e 37 L. 18/2020) non applicabili al caso di specie in quanto l'art. 103 D.L. 18/2020 riguarda la sospensione di “procedimenti amministrativi d'ufficio o su istanza di parte - “processi esecutivi e procedure concorsuali, notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento e ricorsi giurisdizionali e l'art 37 riguarda, invece, la “sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” mentre nel caso di specie trattasi di una ingiunzione per violazioni del
Codice della Strada, materia che risulta essere una sanzione amministrativa. In punto in diritto va evidenziato, infatti, che la normativa di riferimento applicabile in ordine alla sospensione nel caso analizzato è l'art. 68, primo comma, del D.L. n. 18/2020 che ha disposto che: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Le citate disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 dispongono che: “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione… che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in
pagina 4 di 8 deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
Tale regime di sospensione è esteso in virtù del secondo comma dell'art. 68 anche agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Dunque, appare evidente, in virtù del citato secondo comma dell'art. 68, che la sospensione trovi applicazione anche per le entrate suscettibili di ingiunzione derivante da sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1 comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e più nello specifico applicabile alla fattispecie delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (art. 68, co. 2), comportando in capo all'ente impositore la sospensione del termine per le attività di recupero in senso lato, in particolare – come espressamente stabilito - la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione” (art. 12 D. Lgs.159/2015) (Tribunale di
Varese sentenza n. 36 del 15 gennaio 2024).
Deve affermarsi, inoltre, come l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez.
2 - Ordinanza
n. 27998 del 31/10/2018). Nel caso di specie, non vi sono impedimenti giuridici all'applicazione della sospensione della prescrizione al credito oggetto dell'ingiunzione, tenendo conto anche del fatto che costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, avallato anche dalle Sezioni Unite (cfr. Sez.
U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009) – prevede che seppur con riferimento al procedimento speciale di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, ma le cui caratteristiche tipologiche si riscontrano anche negli atti avvisi di cui all'art. 1 comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - tali procedimenti sono esperibili dalla pubblica amministrazione “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8162 del 15/06/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16855 del 25/08/2004). La sanzione amministrativa pecuniaria oggetto dell'ingiunzione di cui è causa certamente un credito certo, liquido ed esigibile pagina 5 di 8 essendo le sue condizioni di esigibilità derivanti da fonte predeterminata ovvero verbale n. V/5U/2019 dell'8 ottobre 2018, per cui il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Sul terzo motivo di appello, riguardante la dichiarazione di prescrizione del credito da parte del giudice di prime cure, parte appellante eccepisce che il Giudice di primo grado abbia dichiarato prescritto il credito in conformità all'art. 28 della L. 689/81, che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative, tenendo conto che il dies a quo decorreva dalla data di notificazione del verbale (16 febbraio 2019), e l'ingiunzione è stata notificata il 13 giugno 2024, oltre il termine di cinque anni. Sul punto è opportuno evidenziare che a tale conclusione si è pervenuti senza tenere conto della sospensione speciale che deve essere applicata al caso di specie. Più nello specifico, la violazione contestata al Sig. risale all'08 ottobre 2018, mentre il verbale n. V/5U/2019 è CP_1
stato notificato il 16 febbraio 2019. Da tale data, dunque, decorre il termine di prescrizione quinquennale, il quale è giunto a naturale scadenza in data 16 febbraio 2024.
Tuttavia, l'ingiunzione fiscale è stata notificata il 13 giugno 2024, apparentemente oltre C.F._1
il termine previsto dalla legge, ma applicando la sospensione della prescrizione prevista per l'emergenza epidemiologica, in realtà il credito non risulta affatto prescritto in quanto, dall' 8 marzo
2020 al 31 Agosto 2021 l'attività di riscossione coattiva degli agenti della riscossione è stata sospesa in forza dell'art 68 D.L. 18/2020 e dell'art 12 D. Lgs n. 159/2015, per cui vi è stata una proroga di 542 giorni da imputare all'originale termine quinquennale per il recupero della sanzione, che dunque scadrebbe il 21 agosto 2025, per cui l'ingiunzione ricevuta da parte appellata in data 26 giugno 2024 risulta essere regolarmente notificata e il credito non prescritto alla data della notifica stessa.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e pagina 6 di 8 riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale accoglimento dell'appello esperito.
Da ultimo va analizzata la domanda di rimborso della somma di €.1.044,00 avanzata dalle parti appellanti ed attinente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione alla condanna emessa nell'alveo della sentenza appellata. Tale domanda va accolta dovendosi rilevare che è indubbio che per effetto dell'integrale riforma della sentenza di prime di cure, le somme pagate in esecuzione della stessa vadano restituite a favore delle odierne parte appellanti, integrando esse un indebito ex art. 2033 c.c.. In ordine all'avvenuto pagamento della suddetta somma, deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di elemento fattuale su cui nulla è stato contestato da parte dell'appellato in sede di comparsa di costituzione, sì che non è elemento controverso in giudizio che le somme siano state oggetto di percezione da parte di . Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento CP_1
della domanda di restituzione di che trattasi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 in considerazione del valore della controversia (euro 1.394,00), determinato in base alla domanda accolta di parte appellante e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per tutte le fasi a fronte del non elevato numero di questioni poste con l'appello, da ritenersi congrui nella misura di €.400,00 per la fase di studio, di €.350,00 per la fase introduttiva di euro 790,00 per la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della controversia e di euro 800,00 per la fase decisionale per il presente grado di giudizio e nella misura di €.200,00 per la fase di studio, di €.200,00 per la fase introduttiva di euro 300,00 per la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della controversia e di euro 400,00 per la fase decisionale, del giudizio di primo grado. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per entrambi gradi di giudizio in euro 174,00 per spese ed in euro 3.440,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Ivrea n. 565/2024 (R.G. 2970/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 ottobre
2024
- Accoglie il ricorso in appello proposto da Parte_4
C.F. ( e dal C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_3
( ) e per l'effetto riforma la sentenza n. 565/2024 (R.G. 2970/2024) emessa in data C.F._2
14 ottobre 2024 del Giudice di Pace di Ivrea disponendo il rigetta dell'opposizione proposta da
( ) e confermando l'ingiunzione n. IF-2024- Parte_5 C.F._3
4324 del 26 giugno 2024;
- Condanna C.F. ( ) alla restituzione della somma di CP_1 C.F._3
€.1.044,00 a favore di Parte_4
C.F. ( e del C.F. ( ;
[...] P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
- Condanna l'appellato sig. C.F. ( ) al pagamento a CP_1 C.F._3
favore di C.F. Parte_4
( ) e del C.F. ( ), delle spese di lite di entrambi i P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_2
gradi di giudizio che si liquidano ed euro 174,00 per spese e in euro 3.440,00 per compensi oltre
IVA e CPA e spese generali come per legge.
Ivrea, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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