Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01198/2025REG.PROV.COLL.
N. 02163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Greco, Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Greco in Genova, via Roma 11/1;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 677/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- è stato attinto da provvedimento prefettizio emesso con decreto in data 17 dicembre 2020, con il quale il Prefetto di Imperia gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; successivamente, con nota in data 15 marzo 2021, il Prefetto ha opposto motivato diniego all’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’interessato.
Con successivo decreto in data 19 marzo 2021, il Questore di Imperia gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui era titolare.
1.1. – I due provvedimenti traggono origine dalle medesime vicende fattuali consistenti nell’esistenza di un procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Imperia, nell’ambito del quale è stata acquisita una immagine fotografica che mostra l’odierno appellante, unitamente ad altre due persone, con tre caprioli che sarebbero stati abbattuti illecitamente e una seconda fotografia, scattata sempre il 28 febbraio 2016, che mostra i tre sodali nello stesso luogo con alle loro spalle, su un tavolo, un fucile “billing” con il fusto posato affianco. I provvedimenti danno conto altresì dell’esistenza di una ulteriore immagine che mostra l’odierno appellante insieme al signor -OMISSIS- all’interno di un’armeria, immagine pubblicata dal signor OT sul proprio profilo personale attivo su un noto social network con il commento “ -OMISSIS- -OMISSIS- modifiche in corso ”; inoltre, il Comando Carabinieri Forestale di -OMISSIS-avrebbe emesso un’informativa con l’indicazione che l’odierno appellante è stato segnalato al loro ufficio per atti di bracconaggio.
1.2. – Le due Autorità hanno concluso per l’adozione dei rispettivi provvedimenti inibitori opinando che “ dai fatti sopra esposti… emerge una condotta antigiuridica (…) da cui possono dedursi indici significativi della incapacità da parte del predetto di offrire sufficienti garanzie di non abusare delle stesse (armi) ”.
2. – L’odierno appellante ha impugnato i due provvedimenti con separati ricorsi innanzi al TAR per la Liguria deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 39 e 43 t.u.l.p.s., l’eccesso di potere per difetto di presupposti e il difetto di istruttoria e di motivazione. Segnatamente, il ricorrente ha denunciato che l’Amministrazione avrebbe condotto un’istruttoria superficiale e travisato i fatti, non avendo egli abbattuto i caprioli raffigurati nella fotografia del 28 febbraio 2016, che gli sarebbero stati, invece, donati dal gestore di un’azienda faunistico-venatoria in Francia, come risulterebbe dai braccialetti metallici degli animali e da una dichiarazione dello stesso allevatore; inoltre, nell’immagine fotografica in questione non sarebbe visibile alcun fucile, sì che le bestie morte non potrebbero costituire un trofeo di caccia.
2.1. – Il Tar adito, previa loro riunione, ha respinto entrambi i ricorsi sulla scorta di plurimi indici: la spiccata sintomaticità delle immagini versate in atti, l’inattendibilità delle dichiarazioni del signor -OMISSIS- - che sostiene di aver personalmente ucciso i caprioli nella tenuta “ Domaine du Cuyros ” di Comps-Sur-Artuby, costituente sia azienda di allevamento sia riserva di caccia, per poi farne dono ai tre amici onde sdebitarsi del loro aiuto, il mancato assolvimento della prova contraria da parte dell’odierno appellante, le incongruenze nelle deduzioni inerenti ai braccialetti identificativi e, infine, l’esito del giudizio penale di primo grado (definito con sentenza penale di condanna).
3. – L’originario ricorrente ha proposto il presente appello deducendo cinque vizi della sentenza gravata che si risolvono, in sintesi, in una contestazione a tutto campo dei presupposti di fatto su cui si fondano i gravati provvedimenti.
Col primo motivo, l’appellante nega, infatti, di aver preso ad una battuta di caccia di frodo e, nella specie, di aver ucciso e prelevato i tre caprioli, ritratti nella foto, negando che essi fossero effigiati come trofeo di caccia, mentre ribadisce che si sarebbe trattato di un dono del gestore della tenuta di caccia di Domaine du Cuyros.
Con il secondo motivo, si lamenta che il primo giudice avrebbe fatto malgoverno della disciplina sull’onere della prova addossando all’appellante la probatio diabolica di non aver preso parte alla battuta di caccia di frodo, mentre avrebbe dovuto farsene carico l’Amministrazione.
La terza doglianza si appunta sul fatto che la decisione di prime cure non avrebbe valutato la contestazione in ordine all’irrilevanza della foto in cui è ritratto l’appellante in compagnia di altri individui, uno dei quali intento alla riparazione del calcio di una carabina.
Dipoi, l’appellante stigmatizza con la quarta censura la carenza di riscontri documentali con riguardo alle segnalazioni di polizia per fatti di bracconaggio e deduce, da ultimo, l’omessa ponderazione di un giudizio complessivo sulla personalità dell’appellante.
4. – Il Ministero dell’interno si è costituito formalmente in giudizio e ha depositato la documentazione versata agli atti del fascicolo di primo grado.
5. – In vista dell’udienza pubblica di discussione, l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive con apposita memoria ove ha anche chiesto il rinvio della udienza pubblica di discussione, calendarizzata per il 9 gennaio 2025, in ragione della imminente udienza penale fissata dalla Corte di appello di Genova il successivo 15 gennaio 2025 per la discussione dell’appello avverso la sentenza penale di condanna pronunciata in primo grado.
6. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 all’esito della quale è stata spedita in decisione.
7. – Il Collegio ritiene preliminarmente di respingere l’istanza di rinvio: non si ravvisa, difatti, la sussistenza delle eccezionali ragioni espressamente richieste dall’art. 73, co. 1- bis c.p.a. per il rinvio della trattazione della causa a mente della pacifica autonomia dell’apprezzamento dell’Autorità amministrativa, nonché del giudice amministrativo in sede di scrutinio di legittimità, rispetto a quella dell’Autorità giudiziaria penale.
8. – L’appello è infondato nel merito.
9. – Si richiamano, per l’inquadramento normativo della fattispecie, gli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui, rispettivamente, con riguardo alle autorizzazioni di polizia in generale si prevede che possano “ essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ” e, con specifico riguardo alla licenza di porto di armi, si specifica che “ la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”. Analogamente, l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 stabilisce che “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
9.1. – Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.
A fortiori , l’Autorità può ritrarre tali indici sintomatici da fatti o condotte suscettibili di assumere rilevanza penale come quelle addebitate all’odierno appellante per la fattispecie di concorso nel reato di cui all’art. 544- bis c.p. (“ uccisione di animali ”), condotte che si rivelano di peculiare pregnanza in special modo in quanto riconducibili nella cornice di un’attività di sospetto bracconaggio, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2015, n. 1571; Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2008, n. 3700).
10. – Così tracciate le coordinate ermeneutiche della materia, esse vanno calate nella fattispecie concreta in esame. Il Collegio osserva che l’intera narrazione difensiva svolta dall’appellante nel primo motivo si risolve in uno strenuo tentativo di scomporre e confutare la tesi accusatoria - l’attività di bracconaggio - da cui le due Autorità hanno desunto l’inaffidabilità nell’uso delle armi (qualificandola come “ condotta antigiuridica da cui possono dedursi indici significativi della incapacità di offrire sufficienti garanzie di non abusare delle armi ”).
10.1. – Invero, le risultanze documentali rappresentate dalle tre foto versate in atti, in particolare la prima, sono pregnanti e fortemente sintomatiche: come opinato dallo stesso giudice penale, nel primo scatto fotografico figura l’appellante in compagnia di due sodali in tenuta da caccia che “ mostra con orgoglio i propri trofei cioè le carcasse degli animali, atteggiamento incongruo laddove queste fossero state donate in compenso per un (non meglio specificato) aiuto fornito ad -OMISSIS-. È inoltre presente una vasta chiazza di sangue vermiglio, segno che l’uccisione è avvenuta poco tempo prima, incompatibile con un trasporto dell’animale per un tempo considerevole dalle alture della Provenza, dove si trova la tenuta gestita da -OMISSIS- fino a -OMISSIS-. Infine sui corpi non è possibile osservare i braccialetti raffigurati nelle immagini allegate alla memoria ”.
10.2. – Le controdeduzioni addotte dall’appellante non giungono a confutare la ricostruzione prospettata dall’amministrazione, in adesione alle risultanze penali vuoi per il tasso di inverosimiglianza dell’iniziativa assunta dal signor -OMISSIS-(recare in dono, come non precisato gesto di gratitudine, tre caprioli adulti già abbattuti – e grondanti sangue – dalla riserva di caccia francese oltre confine lungo un tragitto di circa due ore; la posa dei tre nella prima foto in tenuta da caccia), vuoi per le numerose incongruenze concernenti i braccialetti identificativi (non corrispondenti a quelli in uso nella stagione venatoria 2015/2016 unitamente all’assenza degli estratti dei registri della riserva, da cui poter constatare l’uscita dei tre capi).
Inoltre, la dichiarazione confessoria del signor -OMISSIS-è stata ritenuta expressis verbis mendace dal giudice penale il quale ha anche ravvisato nella pervicace negazione del fatto da parte degli imputati l’indice “ di una completa assenza di consapevolezza del disvalore della condotta ” (v. sentenza Tribunale di Imperia, n. 150/2022, pag. 43).
Gli ulteriori elementi indiziari ritratti dallo scatto fotografico reperito su un social network e dalle segnalazioni di polizia per atti di bracconaggio, il cui apprezzamento sfavorevole è stato avversato con autonomi motivi di censura (il terzo e il quarto), non appaiono decisivi nell’economia dello schema inferenziale dei provvedimenti impugnati, limitandosi a rinsaldare e avvalorare il giudizio prognostico di inaffidabilità dell’appellante.
10.3. – Non è condivisibile neanche la seconda doglianza tesa a censurare l’asserito malgoverno delle regole di riparto dell’onere probatorio. Invero, l’Amministrazione pone a base del proprio giudizio prognostico di inaffidabilità proprio le immagini fotografiche, valorizzate nel giudizio penale, il cui contenuto è innegabilmente sintomatico. Lo schema argomentativo di indole presuntiva svolto dalle Autorità intimate è sufficientemente corroborato a fini probatori, anche alla stregua del più rigoroso standard richiesto dal giudizio penalistico, mentre l’appellante non giunge ad assolvere l’onere di prova contraria cui è soggetto chi eccepisce l’inefficacia, l’irrilevanza o l’infondatezza dei fatti addotti da controparte ex art. 2697 cod. civ.. L’unica prova realmente addotta a proprio discarico consiste nella dichiarazione testimoniale, rectius : confessoria, del signor -OMISSIS-la cui natura mendace è stata però affermata a chiare lettere dal giudice penale.
10.4. – Non coglie, infine, nel segno neanche l’ultima censura tesa a stigmatizzare la carenza di motivazione della sentenza gravata in relazione al giudizio complessivo della personalità dell’appellante.
Tale prospettazione censoria sottace la pregnanza sintomatica della condotta penalmente rilevante posta in essere dall’appellante, poi specificamente accertata con sentenza di primo grado del giudice penale. Il bracconaggio e la caccia di frodo, risolvendosi nel deliberato uso delle armi per attività venatorie proibite, sono contegni di per sé sufficienti a denotare una personalità incline all’abuso delle armi sui quali può validamente fondarsi il giudizio prognostico sfavorevole dell’Amministrazione circa l’inaffidabilità dell’interessato senza necessità di ulteriori indagini.
11. – Conclusivamente, il complesso delle censure svolte dall’appellante non intacca la tenuta del giudizio inferenziale svolto nei provvedimenti impugnati, come confermato dalla pronuncia gravata.
Tutto quanto considerato, l’appello va respinto.
12. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.