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Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 23/06/2022, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 01521/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Caracas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Unione dei Comuni "Terra di Leuca", non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del parere ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004, reso con nota prot. n. 0007720 del 3.08.2021 nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativo al progetto “ Realizzazione di una struttura precaria destinata a chiosco-bar, servizi, accessori e annessa area a parcheggio ” presentato dalla società ricorrente, nonché del provvedimento del RUP Paesaggio dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, che ha trasmesso via pec detto parere al tecnico incaricato dalla società con nota prot. n. 1592 del 9.8.2021, sospendendo il procedimento in attesa del recepimento delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza e quindi di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/6/2022:
nei limiti di interesse, dell'autorizzazione paesaggistica n. 76 del 28.2.2022 a firma del Responsabile del Procedimento dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” nonché del permesso di costruire n. 61/2022 datato 29.3.2022 rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo, la società Caracas s.r.l. ha impugnato il parere ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004, reso con nota prot. n. 0007720 del 3.08.2021 nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto di “ Realizzazione di una struttura precaria destinata a chiosco-bar, servizi, accessori e annessa area a parcheggio ”, nonché il provvedimento del RUP Paesaggio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, che ha trasmesso via pec detto parere alla società (nota prot. n. 1592 del 9.8.2021), sospendendo il procedimento in attesa del recepimento delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza;
- con motivi aggiunti presentati in data 6.6.2022 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione all'autorizzazione paesaggistica n. 76 del 28.2.2022 a firma del Responsabile del Procedimento dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e al permesso di costruire n. 61/2022 del 29.3.2022, rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve;
Rilevato che con i motivi aggiunti parte ricorrente ha riferito che:
- “non avendo la società la possibilità di riavviare l’attività per la prossima stagione estiva … con nota dell’11.2.2022 ha trasmesso al Comune la documentazione … richiesta per il rilascio del titolo “ in adempimento alla comunicazione dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, prot. n. 1592 del 9.8.2021, in relazione alle prescrizioni del MiBac-Soprintendenza, prt. 0007720-P/2021, senza rinuncia alcuna al ricorso giurisdizionale opposto al relativo parere e quindi senza che tale adempimento possa costituire acquiescenza allo stesso ” e quindi solo al fine di ottenere il p.d.c. per il progetto di riqualificazione della struttura balneare, indispensabile per l’apertura della struttura per la prossima stagione estiva”;
- “l’Unione dei Comuni, preso atto dell’adempimento, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 76 del 28.2.2022 “alle condizioni espresse dalla Soprintendenza” ed il Responsabile dell’UTC di Salve, preso atto della predetta autorizzazione, ha rilasciato il p.d.c. n. 61/2022, riportando le condizioni della Soprintendenza e apponendovi l’ulteriore limitazione “ tutte le strutture in oggetto vengano smontate entro il 31.10.2022 e venga trasmessa una relazione tecnica che attesti l’avvenuto smontaggio” ”;
Rilevato che parte ricorrente, con la domanda cautelare articolata con i motivi aggiunti, ha appuntato il proprio interesse sulla “clausola di stagionalità, che impone alla società di smontare tutte le strutture appena installate per l’esercizio dell’attività commerciale entro il 31 ottobre 2022”;
Considerato che:
- all’esito della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, non si rinvengono in atti assunti motivazionali idonei a supportare la clausola di stagionalità e a giustificare il relativo onere a carico della ricorrente;
- lo smontaggio delle strutture comporta evidentemente un grave danno economico per l’esercizio dell’attività di impresa;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare nei limiti della clausola di stagionalità, con conseguente sospensione della relativa efficacia;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia della autorizzazione paesaggistica n. 76/2022 e del p.d.c. n. 61/2022 nei limiti delle prescrizioni che impongono lo smontaggio stagionale delle strutture.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10.05.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO