CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione 27.9.2024 RG n. 1406/2024
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Foglia del Foro di Parma (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 medesimo appellante
CONTRO
in persona del Controparte_1
Curatore Fallimentare Dott. (c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 in persona del Curatore Fallimentare dott. Controparte_3
(c.f. CP_4 C.F._3 appellati-contumaci
Oggetto: impugnazione della sentenza Tribunale di Parma n. 1602/2024 del 19.7.2024
Conclusioni di parte appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, dato atto della sopravvenienza della condizione dell'azione, di cui in premessa, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di I grado, che si trascrivono come segue:
“Contrariis reiectis, premesso a ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, ritenuto il colpevole inadempimento contrattuale delle società convenute, in ordine alle obbligazioni tutte sulle stesse, rispettivamente incombenti, in forza del contratto di transazione, di cui in premessa, in via principale, pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso da parte di avente ad Controparte_1 oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile (garage), così come di seguito individuato, nonché coerenziato, (trattasi di un vano autorimessa di un vano cantina posti al seminterrato, adiacenti tra loro, denominato “Condominio Seneca” posta nel comune di Parma,
Strada Farnese n 8 (già, in seguito a variazione toponomastica del
06/03/2019, via dei Farnese n.20) Le suddette unità, adiacenti tra loro, nel complesso confinano, ad est con unità sub 13) a sud con area di manovra, ad ovest con terrapieno.
Quanto descritto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Parma alla sez. 4, foglio 41, mappale 752 -subalterno 24, Strada Farnese n 8, già in seguito a variazione toponomastica del 06/03/2019, via dei
Farnese n 20) p. s1 , zc 4, categoria c/6, classe 3, mq 16, superficie catastale totale mq 16, rendita catastale 53 euro e 50. Si precisa che il sub 24 nasce dalla soppressione dell'originario sub 7) del medesimo mappale 752) a favore di (P.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Parma (PR)-Via Casa Bianca n 3, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
, nata a [...] il [...] , nell'attuale stato di Parte_2 fatto e di diritto e con ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e pag. 2/5 passiva ad esso inerente, nonché soggetto a regime condominiale art 117
c.c. (e soggetto alle conseguenti obbligazioni contributive ai sensi degli art. 113 e ss. cc.) ordinando per l'effetto la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio di
Parma, con esonero del Sig. Conservatore da qualsivoglia responsabilità
a suo carico e a riguardo, dando altresì ogni altra più utile disposizione comunque ritenuta nel caso e di legge”
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre maggiorazione forfettaria 15%, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado d'Appello, in caso di costituzione ed opposizione avversaria all'accoglimento del presente appello.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza n.1602/2024 del 19.7.2024 il Tribunale di Parma premesso che “ ha evocato in giudizio TR P_
. a socio unico e assumendo che
[...] Controparte_1 con atto di transazione del 21 luglio 2015 Controparte_1
(debitrice, a propria volta di Immobiliare S. Michele, in forza di titoli anteriori) si obbligò a trasferire ad a titolo di Parte_1 datio in solutum del debito residuo, facente carico ad Immobiliare S.
Michele nei confronti dell'attrice, una autorimessa posta nel Comune di
Parma, Strada Farnese n.
8. Le convenute si sarebbero rese inadempimenti alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice, che pertanto chiedeva in via principale, ex art. 2932 c.c., che fosse disposto il trasferimento coattivo, a proprio favore, della piena proprietà dell'immobile, ovvero in subordine, la risoluzione in parte qua del contratto di transazione con della società a socio Controparte_3 unico al pagamento della somma di € 30.000,00, dovuta a saldo della somma complessiva di € 59.665,00 e di in Controparte_1 solido con a socio unico, di € 20.000,00 Controparte_7 prevista come penale”, che, nel caso in esame, “non risulta prodotta in atti la documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'immobile pag. 3/5 di cui è stato domandato il trasferimento coattivo ex art. 2932 cc e tale circostanza osta all'accoglimento della domanda principale”, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione 20.9.2024 impugnava la Parte_1 decisione, chiedendone le riforma in esito alla produzione in grado d'appello del certificato di conformità urbanistica.
Ritualmente citati il e CP_1 Controparte_1 CP_3 rimanevano contumaci.
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'appellante all'udienza del 8.7.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
E'pacifico che il certificato di conformità urbanistica, premessa la pacifica fondatezza della pretesa, può essere depositato anche in grado d'appello e, pertanto, la sua regolare presenza consente l'accoglimento della domanda
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello ed in riforma della sentenza 19.7.2024 Tribunale di
Parma, ritenuto l'inadempimento contrattuale delle società convenute in ordine alle obbligazioni tutte sulle stesse rispettivamente incombenti in forza del contratto di transazione 18.12.2015 concluso c on
[...]
, dispone, ex art. 2932 cc., il trasferimento immobiliare Controparte_1 dell'immobile (garage) censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Parma alla sez. 4, foglio 41, mappale 752 -subalterno 24, Strada Farnese
n 8, già in seguito a variazione toponomastica del 06/03/2019, via dei
Farnese n 20) p. s1 , zc 4, categoria c/6, classe 3, mq 16, superficie catastale totale mq 16, rendita catastale 53 euro e 50., ordinando per l'effetto la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio di Parma;
pag. 4/5 -nulla per le spese
Bologna, lì 25 luglio 2025
pag. 5/5
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione 27.9.2024 RG n. 1406/2024
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Foglia del Foro di Parma (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 medesimo appellante
CONTRO
in persona del Controparte_1
Curatore Fallimentare Dott. (c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 in persona del Curatore Fallimentare dott. Controparte_3
(c.f. CP_4 C.F._3 appellati-contumaci
Oggetto: impugnazione della sentenza Tribunale di Parma n. 1602/2024 del 19.7.2024
Conclusioni di parte appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, dato atto della sopravvenienza della condizione dell'azione, di cui in premessa, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di I grado, che si trascrivono come segue:
“Contrariis reiectis, premesso a ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, ritenuto il colpevole inadempimento contrattuale delle società convenute, in ordine alle obbligazioni tutte sulle stesse, rispettivamente incombenti, in forza del contratto di transazione, di cui in premessa, in via principale, pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso da parte di avente ad Controparte_1 oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile (garage), così come di seguito individuato, nonché coerenziato, (trattasi di un vano autorimessa di un vano cantina posti al seminterrato, adiacenti tra loro, denominato “Condominio Seneca” posta nel comune di Parma,
Strada Farnese n 8 (già, in seguito a variazione toponomastica del
06/03/2019, via dei Farnese n.20) Le suddette unità, adiacenti tra loro, nel complesso confinano, ad est con unità sub 13) a sud con area di manovra, ad ovest con terrapieno.
Quanto descritto è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Parma alla sez. 4, foglio 41, mappale 752 -subalterno 24, Strada Farnese n 8, già in seguito a variazione toponomastica del 06/03/2019, via dei
Farnese n 20) p. s1 , zc 4, categoria c/6, classe 3, mq 16, superficie catastale totale mq 16, rendita catastale 53 euro e 50. Si precisa che il sub 24 nasce dalla soppressione dell'originario sub 7) del medesimo mappale 752) a favore di (P.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Parma (PR)-Via Casa Bianca n 3, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
, nata a [...] il [...] , nell'attuale stato di Parte_2 fatto e di diritto e con ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e pag. 2/5 passiva ad esso inerente, nonché soggetto a regime condominiale art 117
c.c. (e soggetto alle conseguenti obbligazioni contributive ai sensi degli art. 113 e ss. cc.) ordinando per l'effetto la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio di
Parma, con esonero del Sig. Conservatore da qualsivoglia responsabilità
a suo carico e a riguardo, dando altresì ogni altra più utile disposizione comunque ritenuta nel caso e di legge”
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre maggiorazione forfettaria 15%, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado d'Appello, in caso di costituzione ed opposizione avversaria all'accoglimento del presente appello.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza n.1602/2024 del 19.7.2024 il Tribunale di Parma premesso che “ ha evocato in giudizio TR P_
. a socio unico e assumendo che
[...] Controparte_1 con atto di transazione del 21 luglio 2015 Controparte_1
(debitrice, a propria volta di Immobiliare S. Michele, in forza di titoli anteriori) si obbligò a trasferire ad a titolo di Parte_1 datio in solutum del debito residuo, facente carico ad Immobiliare S.
Michele nei confronti dell'attrice, una autorimessa posta nel Comune di
Parma, Strada Farnese n.
8. Le convenute si sarebbero rese inadempimenti alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice, che pertanto chiedeva in via principale, ex art. 2932 c.c., che fosse disposto il trasferimento coattivo, a proprio favore, della piena proprietà dell'immobile, ovvero in subordine, la risoluzione in parte qua del contratto di transazione con della società a socio Controparte_3 unico al pagamento della somma di € 30.000,00, dovuta a saldo della somma complessiva di € 59.665,00 e di in Controparte_1 solido con a socio unico, di € 20.000,00 Controparte_7 prevista come penale”, che, nel caso in esame, “non risulta prodotta in atti la documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'immobile pag. 3/5 di cui è stato domandato il trasferimento coattivo ex art. 2932 cc e tale circostanza osta all'accoglimento della domanda principale”, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione 20.9.2024 impugnava la Parte_1 decisione, chiedendone le riforma in esito alla produzione in grado d'appello del certificato di conformità urbanistica.
Ritualmente citati il e CP_1 Controparte_1 CP_3 rimanevano contumaci.
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'appellante all'udienza del 8.7.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
E'pacifico che il certificato di conformità urbanistica, premessa la pacifica fondatezza della pretesa, può essere depositato anche in grado d'appello e, pertanto, la sua regolare presenza consente l'accoglimento della domanda
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello ed in riforma della sentenza 19.7.2024 Tribunale di
Parma, ritenuto l'inadempimento contrattuale delle società convenute in ordine alle obbligazioni tutte sulle stesse rispettivamente incombenti in forza del contratto di transazione 18.12.2015 concluso c on
[...]
, dispone, ex art. 2932 cc., il trasferimento immobiliare Controparte_1 dell'immobile (garage) censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Parma alla sez. 4, foglio 41, mappale 752 -subalterno 24, Strada Farnese
n 8, già in seguito a variazione toponomastica del 06/03/2019, via dei
Farnese n 20) p. s1 , zc 4, categoria c/6, classe 3, mq 16, superficie catastale totale mq 16, rendita catastale 53 euro e 50., ordinando per l'effetto la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio di Parma;
pag. 4/5 -nulla per le spese
Bologna, lì 25 luglio 2025
pag. 5/5
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa