Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
La giurisdizione su di una controversia avente ad oggetto la ripetizione di somme provvisoriamente versate nel corso di un giudizio tributario, conclusosi con sentenza passata in giudicato di annullamento della cartella di pagamento sulla scorta della quale il versamento era avvenuto, spetta al giudice tributario, tutte le volte in cui le somme, ritenute come indebite, siano state versate per uno dei titoli indicati nell'art. 2 d.lgs n. 546 del 1992, e non al giudice ordinario, in mancanza del riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di rimborso e dell'entità dello stesso, non potendosi ritenere tale mancanza superata dalla suddetta sentenza di annullamento, che costituisce solo titolo per fondare la pretesa di restituzione e non già titolo giudiziario per ottenerla.
Commentario • 1
- 1. Riforma del processo civile: riduzione dei riti e riforma del processo tributarioMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 21 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2008, n. 24774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24774 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
24774/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 15436/06 18088/06 SEZIONI UNITE CIVILI 24774 composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. Primo Presidente Rep. 6446 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Enrico PAPA Pros. di Sezione Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Michele D' ALONZO Cons. Relatoro Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 8 luglio 2008 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere Consigliere Dott. Francesco TIRELLI OGGETTO ha pronunciato la seguente GIURISDIZIONE Rimborso di somme versa (in corso di giudizio di im- SENTENZA. pugnazione di curtella esat- toriale) per "omesso ver- samento ritenute IRPEF 1. sul ricorso (iscritto al n. 15436/06 di RG) proposto alla fonte", annullato dal giudice tributario. DALLA s.r.
1. SALICE CALCESTRUZZI, con sede in Foggia, in per- sona del legale rappresentante pro tempore Di CC Vi- elettivamente domiciliata in Roma alla Via Siracusa to, 16 presso lo studio dell' avv. Massimo NARDI che la n. rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso RICORRENTE 7008 762 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 1/15 - CONTRO la s.p.a. G. E.M.A., con sede in Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore FR AV, e- lettivamente domiciliata in Roma alla Via San Tommaso d' Aquino n. 75 presso lo studio dell' avv. Mario Lacagnina insieme con l' avv. Giulio GENTILE (del Foro di Foggia) 5 che la rappresenta e difende in forza della procura spe- ciale rilasciata a margine del controricorso CONTRORICORRENTE NONCHÉ 2. sul ricorso incidentale (iscritto al n. 18088/06 di RG) proposto DALLA s.p.a. G. E.M.A., come innanzi rappresentata e difesa, RICORRENTE CONTRO la s.r.l. SALICE COSTRUZIONI, ut supra rappresentata e difesa, INTIMATA entrambi i ricorsi AVVERSO la sentenza n. 142/06 depositata il 23 febbraio 2006 dalla Corte di Appello di Bari. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 8 luglio 2008 dal Cons. dr. Michele D' ALON- ZO;
Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 2/15 - sentite le difese della s.r.l. SALICE CALCESTRUZZI, perorate dall' avv. Massimo NARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Domenico IANNELLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale (giurisdizione delle Commissioni Tributarie), con assorbimento di quello in- cidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso notificato alla s.p.a. G. E.M.A. (con - Con cessionaria riscossione tributi per la Provincia di Fog- gia) il 16 maggio 2006 (depositato il 26 maggio 2006), la s.r.l. SALICE CALCESTRUZZI, in forza di un solo (com- plesso) motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 142/06 depositata il 23 febbraio 2006 dalla Corte di Ap- in- pello di Bari la quale, in riforma di quella emessa ter partes dal Tribunale di Foggia in sede di opposizio- ne a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (affermando quella del giudice tributario) sulla domanda proposta da essa società con il ricorso per detto decreto, di "ripetizione" delle 'somme provvisoriamente versate, nel corso del giudizio tributario", conclusosi con "sentenza passata in giudicato" di definitivo an- nullamento della cartella di pagamento. Nel controricorso notificato il giorno 8 giugno 2006 (depositato il 21 giugno 2006) la spa GEMA, con re- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civil-R.G. n. 15436/06 - 3/15 - fusione delle spese, instava per il rigetto dell' impu- gnazione e spiegava, a sua volta, ricorso incidentale che affidava ad un solo motivo. Il 26 giugno 2008 la srl SALICE CALCESTRUZZI depo- sitava memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso della spa GEMA all' anteriore della srl SALICE COSTRUZIONI in quanto entrambe le impugnazioni hanno ad oggetto la stessa sentenza.
2. Con questa la Corte di Appello di Bari ricor- dato che nel caso la Commissione Tributaria Provinciale ha accertato l' “illegittimità della pretesa dell' AF" ha dichiarato "la nullità dell' impugnata decisione e degli atti giurisdizionali ad essa antecedenti per di Н fetto di giurisdizione dell' AGO" (con compensazione delle spese del "doppio grado del giudizio") osservando: - la domanda di rimborso non trasforma il "contri- buente" in "creditore di una prestazione pecuniaria" per cui lo stesso non può avvalersi dell' art. 2033 cod. civ. perché la pretesa di rimborso "investe un credito tributario" e gli artt. "2 e 19 del D. L.vo 31 dicembre 546 riservano alla giurisdizione tributaria, con1992 n. applicazione dei termini di decadenza previsti dalle singole leggi d' imposta, ogni questione relativa all' Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 4/15 - esistenza о al quantum dell' obbligazione tributaria 0 alle procedure di rimborso"; siffatta "riserva di giurisdizione" non opera soltanto quando "I' amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta" (Cass., un., 22 lu- glio 2002 n. 10725); - 1' affermazione della srl SALICE CALCESTRUZZI se- condo cui "il giudicato di annullamento della cartella esattoriale avrebbe generato l' obbligo dell' integrale rimborso" è "inesatta" perché (Cass., un., 8 luglio 1998 n. 6625) da tanto "non è in alcun modo deducibile la giurisdizione dell' AGO"; 31in presenza di una decisione definitiva del giu- dice tributario che abbia dichiarato, come nella specie, I' illegittimità della liquidazione operata dall' Uffi- cio, annullando integralmente la cartella esattoriale e la relativa iscrizione a ruolo, la parte che voglia ot- tenere il rimborso delle somme pagate sulla base della illegittima iscrizione deve rivolgersi prima all' Uffi- successivamente, in caso di rifiuto dello stesso,cio e, deve adire la commissione tributaria (Cass. un. 6625/- 1998 cit.)".
3. Nel proprio ricorso la srl SALICE COSTRUZIONI premesso che: (1) aveva impugnato la cartella esattoria- le solo contro la concessionaria della riscossione, Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili R.G. n. 15436/06 -5/15 - chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di an- nullare tale cartella (a) per "vizi propri" ("violazione art. 25, comma 1°, DPR 602 del 29 settembre 1973 in quanto la concessionaria aveva emesso il ruolo oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del qua- le lo stesso ruolo le era stato consegnato") e (b) per "doglianze anche contro il comportamento dell' Ammini- strazione Finanziaria (difetto di motivazione e quant' altro)"; (2) «nelle more» essa aveva versato alla GEMMA spa» la somma di f. 15.000.000; (3) aveva notificato in forma esecutiva la sentenza (n. 248/06/00) di annulla- denunzia «violazione e falsa ap-mento della cartella plicazione degli artt. 2, 19, 68, 70 D. Lgs. 546/1992», dell' Kart. 39 D. Lgs. 112/1999» nonché dell' «art. 9 c.p.c.» esponendo: essendo passata in cosa giudicata la sentenza di annullamento, per l' art. 70 detto essa aveva la possi- bilità o di ricorrere al giudizio di ottemperanza ovvero di "procedere all' esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo", essendo («Cassa- zione n. 358 del 14 gennaio 2004») tali due "mezzi di tutela concorrenti e cumulabili"; il "principio" affermato da questa Corte ([ord.], Sez. un., 22 luglio 2002 n. 10725) secondo cui "qualo- ra 1' Amministrazione finanziaria abbia formalmente ri- conosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle Corte Suprema di Cassazione -- sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 6/15 - imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l' esistenza dell' obbli- gazione tributaria, il quantum del rimborso o la proce- dura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all' art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell' ordinaria azione di ri- petizione d' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e de- voluzione della controversia alla giurisdizione del giu- dice ordinario" “a maggior ragione, deve essere appli- cato anche alle situazioni de quo" ("caso in cui il giu- dice tributario abbia definitivamente sancito la nullità dell' atto sulla base del quale il contribuente sia stato obbligato a versare, provvisoriamente, delle som- me, pena l' esecuzione forzata") perché (a) "in questa situazione è la sentenza stessa passata in giudicato a costituire il fondamento della pretesa di ripetizione ed a sostituirsi alla volontà dell' amministrazione" e (b) "non solo non residuano dubbi circa il diritto alla ri- ... le stesse sono state ri-petizione delle somme ma chieste al soggetto che le ha incamerate" il quale (ai F sensi dell' art. 39 del D. Lgs. 112 del 13 aprile 1999) "nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità ○ la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l' ente creditore in- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 7/15 - teressato" perché, "in mancanza", "risponde delle conse- guenze della lite". Secondo la stessa ricorrente, poi, la giurispruden- za fatta propria dalla Corte di Appello è inconferente "1- perché resa in "relazione a" (1) controversie regola te dal vecchio rito tributario", (2) "ipotesi di versa- menti diretti" e non di Somme versate nel COISO del contenzioso pena esecuzione forzata" e (3) conten- ziosi tra contribuente ed amministrazione finanziaria" e non tra una società contro un' altra società" il riconoscimento, da parte del Tribunale, della "natura tributaria del credito" è irrilevante perché "non è in contestazione la natura del credito" ma "il rifiuto di rifonderlo". La società osserva, ancora: - se la controversia nella quale si chiede la “re- stituzione di un credito che ha natura tributaria" fosse "obbligatoriamente e necessariamente devoluta al giudice tributario", "il contribuente non potrebbe mai porre in esecuzione alcun giudicato emesso dal giudice tributario in quanto la GEMA o l' Amministrazione Finanziaria anche in presenza di una sentenza definitiva, potranno evitarne l' esecuzione in quanto il giudice tributario non dispone di alcun potere coercitivo esercitatile per 57 tramite degli ufficiali giudiziari": "gli obblighi derivanti da una sentenza di annullamento", infatti, Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 8/15 - "discendono direttamente dalla legge e non necessitano di alcuna specifica pronuncia del giudice tributario"; poiché "l' effetto di consolidamento del credito di ripetizione consegue automaticamente nel momento in cui il giudice tributario ha annullato definitivamente 1' atto sulla base del quale il contribuente ha versato delle somme", "il proprio diritto alla reinte- grazione patrimoniale richiedeva 1' acquisizione di un titolo esecutivo in grado di legittimare l' esecuzio- ne forzata a carico della concessionaria della riscos - sione" per cui "in esito a tale azione, il giudice ordi- nario non si deve pronunciare sull' esistenza o meno di un indebito, ma deve assumere l' indebito già accer- al solo fine di dotare il privato di una pro-tato nuncia idonea a costituire titolo esecutivo A conclusione del suo ricorso la contribuente for- mula (ex art. 366 bis c.p.c) quesito di diritto con il quale chiede a questa Corte di stabilire "a quale giudice (ordinario o tributario) compete la giurisdizione sulla co- gnizione della causa di ripetizione di somme provvisoriamente versate, nel corso del giudizio tributario, che si sia concluso con sentenza passata in giudicato e che abbia definitivamente annullato (anche per vizi propri) la cartella di pagamento: allorquando nel contenzioso innanzi al giudice tributario le parti sono state esclu- sivamente la società contribuente e la concessionaria della riscossione". Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 9/15 - 4. La spa GEMA, dal suo canto, oppone che «la sen- tenza impugnata è giuridicamente corretta per i mo- tivi ampiamente esposti in motivazione>>.
5. Il ricorso deve essere respinto perché infonda- to. A. In primo luogo va ricordato che 1' impugnazione per cassazione di sentenze depositate, come quella qui gravata, prima del 2 marzo 2006 (entrata in vigore della legge n. 40 del 2 febbraio 2006, con il cui art. 6 è stato inserito l' art. 366 bis al c.p.c.), non richiede 1' osservanza delle disposizioni dettate da detta nuova norma: di conseguenza, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente va considerato quale sintesi della sua doglianza e non ottemperanza dell' obbligo previsto da detta norma, con conseguente totale irrilevanza dell' eventuale carente 0 difettosa formulazione del quesito stesso. B. Nel merito, la enunciazione del quesito porta in sé le ragioni della erroneità del motivo di ricorso: а prescindere, infatti, dalla circostanza che "nel contenzioso innanzi al giudice tributario le parti sono state esclusivamente la società contri- buente e la concessionaria della riscossione", è ovvio che "la giurisdizione sulla causa di ripetizione di somme provvisoriamente versate, nel corso del giu- dizio tributario, che si sia concluso con sentenza passata in giudicato e che abbia definitivamente annullato (anche per vizi propri) la cartella di pagamento" ap- partiene soltanto al giudice tributario quante volte Corte Suprema di Cassazione sezioni unite crvii - R.G. n. 15436/06 - 10/15 - — — (come nel caso) le somme ritenute indebite siano state versate per uno dei titoli indicati nell' art. 2 D. Lg.vo n. 546 del 1992. La stessa necessità insita inscindibilmente nella richiesta di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. (introdutti- va della fase monitoria di un ordinario processo di CO- gnizione), riconosciuta anche dalla ricorrente quando afferma che "il proprio diritto alla reintegrazione patrimoniale richiedeva l'acquisizione di un titolo esecutivo in grado di legittimare l'esecuzione forzata a carico della concessionaria della riscossione" di dover ricorrere ad un giudice per ottenere, in difetto di spontanea resti- tuzione da parte del percettore, un provvedimento giudi- ziario (quale, appunto, il decreto ingiuntivo) di con- danna alla restituzione delle "somme provvisoriamente versate" (divenute indebite per effetto del definitivo annulla- mento della cartella in forza della quale quelle somme sono state provvisoriamente versate "nel corso del giudizio tribu- tario"), infatti, dimostra la mancanza, in capo al prete- so creditore, di un titolo giuridico fornito di autonoma forza esecutiva e, quindi, l' inconferenza del richiamo, art. 70, operato dalla ricorrente, all' inciso dell' primo comma, D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 che fa "salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo" per insus- sistenza di uno ("sentenza di condanna costituente titolo esecutivo") dei mezzi di tutela considerato da questa Corte (senten- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 11/15 - za n. 358 del 2004, invocata dalla ricorrente) concor- rente e cumulabile con il "giudizio di ottemperanza" previsto dal medesimo art. 70. Il passaggio in cosa giudicata della sentenza di annullamento della cartella di pagamento, invero, mero non ha affatto attribuito alla ricorrente il diritto di "procedere all' esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo" ex art. 70 detto perché non risulta neppure о allegato che quella sentenza abbia accertato anche tale diritto ovvero portava condanna alla restituzione delle "somme provvisoriamente versate" e, quindi, era titolo esecutivo per tale restituzione: la ricorrente, peraltro, violando (per tale aspetto) 1' art. 366 c.p.c., nel Suo ricorso per cassazione, pur deducendo di aver impugnato la car- tella (a) per “vizi propri" ("violazione art. 25, comma 1°, DPR 602 del 29 settembre 1973 in quanto la conces - sionaria aveva emesso il ruolo oltre il giorno 5 del me- se successivo a quello nel corso del quale lo stesso ruolo le era stato consegnato") e (b) per "doglianze an- che contro il comportamento dell' Amministrazione Finan- ziaria (difetto di motivazione e quant' altro)", non specifica mai quale sia il motivo di annullamento accol- to dalla Commissione Tributaria Provinciale. C. Il principio affermato da queste sezioni unite (ord. 22 luglio 2002 n. 10725) per il quale "non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie" tutte le volte che Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 12/15 - amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quanti- ficazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell' obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato" - richiamato dalla ricorrente, di poi, si rivela inapplicabile alla specie per carenza dei nel caso, infatti, difetta delnecessari presupposti: tutto il formale riconoscimento, da parte dell' ammini- strazione debitrice, sia del suo obbligo di rimborso che dell' entità dello stesso. Tale mancanza non può essere superata da una sen- tenza di annullamento del titolo in base al quale si as- sume pagata la somma della quale si chiede la restitu- zione perché quella statuizione, di per sé sola, atteso il contenuto decisionale limitato all' esame dei vizi dell' atto (senza nessuna considerazione, quindi, delle sorti del pagamento intervenuto nelle more processuali), costituisce (come riconosce la stessa ricorrente) titolo per fondare la "pretesa di restituzione", quindi unicamente tale pretesa, e non già titolo giudiziario idoneo ad ottenere la restituzione. In difetto di espresso riconoscimento, da parte dell' amministrazione debitrice, come della manifesta- zione di una aderente volontà della stessa di voler sod- disfare il debito, l' obbligo di restituzione può essere affermato nel quantum, previo accertamento dell' an de- beatur, solo dal giudice, in separato giudizio. Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 15436/06 - 13/15 - D. L' attribuzione al giudice tributario delle con- troversie aventi ad oggetto la restituzione e/o il rim- borso di somme indebitamente corrisposte a titolo di tributo e/o di correlati accessori discende dal combina- to disposto degli artt. 2 e 19, lett. g), del D. Lg.vo n. 546 del 1992: tale lettera, infatti, include espres- impugnabili davanti al giudicesamente, tra gli atti tributario, anche il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti". E. Il diritto alla restituzione ( (come qualsiasi di- ritto), invero, non va confuso con l' azione giudiziaria che si renda necessario esperire sia per ottenere il suo riconoscimento nei confronti della controparte che per procedere alla sua eventuale realizzazione coattiva in ipotesi, rispettivamente, di disconoscimento da parte del debitore ovvero di mancato adempimento spontaneo ad opera dello stesso: la norma dettata dal secondo comma dell' art. 68 D. Lg.vo n. 546 del 1992 ("se il ricorso viene ac- colto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d' ufficio entro novanta giorni dalla notificazione del- la sentenza"), richiamata dalla ricorrente, attribuisce so- lo il diritto al rimborso ma non anche il titolo giuri- dico per ottenerlo.
6. Il rigetto del ricorso principale, con la con- fermata giurisdizione del giudice tributario, non ha Corte Suprema di Cassazione -- secioni unite civili - R.G. n. 15436/06- 14/15 - fatto sorgere la condizione ("ammessa ed in ipotesi riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario") alla quale la s.p.a. GEMA ha subordinato ("ipotesi gradata") la proposizione della sua impugnazione incidentale e, quindi, l' interesse giuri- dico (art. 100 c.p.c.) della stessa allo scrutinio del motivo ("omessa motivazione" sul "punto della controversia riguardante 4+4 la [sua] carenza di legittimazione passiva"; "erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell' art. 39 del D. Lgs. 112/199") di detta impugnazione: questa, di conseguenza, deve essere dichiarata assorbi- ta.
7. Le spese del giudizio di legittimità vanno inte- gralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell' art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso La principale e dichiara la giurisdizione del giudice tri- butario;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
com- spese processuali pensa integralmente tra le parti le del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2008. IL PRIMO PRESIDENTE IL CONSIGITERE OR (dr. Vincen ARBONE) (Dr. Michele D' ALONZO) CANCELLIERE OL MB Depositata in Cancelleria oggi, 8.OTT 2008 IL CANCELLIERE IO MB Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili R.G. n. 15436/06- 15/15 -