Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2008, n. 24774
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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La giurisdizione su di una controversia avente ad oggetto la ripetizione di somme provvisoriamente versate nel corso di un giudizio tributario, conclusosi con sentenza passata in giudicato di annullamento della cartella di pagamento sulla scorta della quale il versamento era avvenuto, spetta al giudice tributario, tutte le volte in cui le somme, ritenute come indebite, siano state versate per uno dei titoli indicati nell'art. 2 d.lgs n. 546 del 1992, e non al giudice ordinario, in mancanza del riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di rimborso e dell'entità dello stesso, non potendosi ritenere tale mancanza superata dalla suddetta sentenza di annullamento, che costituisce solo titolo per fondare la pretesa di restituzione e non già titolo giudiziario per ottenerla.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2008, n. 24774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24774
Data del deposito : 8 ottobre 2008

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