Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 29 aprile 2021
Sentenza 22 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 29/04/2021, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 00181/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, proposto da
Marr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boldrini, Marco Boldrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipab Vicenza non costituito in giudizio;
nei confronti
Rossi NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Turini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina n. 10 del 14 gennaio 2021 del responsabile del servizio centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese - comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 Codice Appalti in data 14 gennaio 2021 - che aggiudica in favore di Rossi NT S.r.l. la procedura di fornitura di derrate alimentari per l'IPAB di Vicenza CIG 8482135F38 per un biennio, e assunto il relativo impegno di spesa;
- del verbale di gara n. 1 del 27 novembre 2020 prot. 17326, del verbale di gara n. 2 prot. 17326 e del verbale di gara n. 3 del 13 gennaio 2021 prot. 17326;
- della Determina n. 208 del 11 dicembre 2020 con la quale il responsabile del servizio della centrale unica di committenza nomina la commissione giudicatrice;
- della comunicazione datata 29 gennaio 2021 con la quale il responsabile della centrale di committenza conferma quanto disposto con determina n. 10/2021 disattendendo la richiesta di MARR di annullamento dell'aggiudicazione;
- del disciplinare di gara, sezione 5 modalità di attribuzione dei punteggi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonchè per l'accertamento e la declaratoria di annullamento dell'intera procedura di gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto per l'ipotesi che venga sottoscritto nelle more del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione dei Comuni del Camposampierese e di Rossi NT S.r.l.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che parte ricorrente, nell’ambito del ricorso per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, ha chiesto, in via preliminare e istruttoria, di accogliere la propria domanda ex art. 116 CPA e, per l’effetto, di ordinare alla parte resistente l’ostensione o il deposito in giudizio della documentazione di gara;
considerato che, con memoria depositata in data 8.4.2021, la ricorrente ha precisato che, medio tempore , la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, evidenziando la propria sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare la domanda ex art. 116 CPA e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del segmento processuale relativo alla suddetta domanda a spese compensate;
rilevato che, con atto depositato in data 9.4.2021, la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in relazione al segmento processuale concernente la domanda ex art. 116 CPA, a spese compensate, non opponendosi alla medesima;
rilevato, altresì, che anche la controinteressata Rossi NT srl –pur formulando precisazioni in merito - ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente con riguardo alla richiesta di accesso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso ex art. 116 CPA.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO