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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4844 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Lanzilao e Roberto Maiorana in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione con nuovi difensori depositata telematicamente in data 19 giugno 2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma viale
Angelico n. 38;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonsi Giuseppe in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina via Carlo Armellini n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1625/2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 4536/2021 pubblicata in data
12.07.2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Latina pronunciando sull'opposizione ex art. 615 co. 1
c.p.c proposta da avverso il precetto Controparte_1
intimatole da in forza del D.I. 453/2021 provvisoriamente Parte_1
esecutivo così statuiva: < dichiara l'illegittimità del precetto quanto all'addebito della somma di € 59.086,18; condanna alle spese Parte_1
del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € 8.000,00 Parte_2
per compensi ed in € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1
risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello a cui ha resistito Parte_1
Controparte_1
La Corte all'udienza di prima comparizione del 19 gennaio 2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2025
2 successivamente differita al 27 marzo 2026.
In data 23 giugno 2025 il difensore di parte appellante depositava nel fascicolo telematico dichiarazione di rinuncia all'impugnazione avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il Presidente del Collegio con decreto del 25 giugno 2025 anticipava l'udienza del 27 marzo 2026 al 4 luglio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n. 1625/2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 4536/2021 pubblicata in data 12.07.2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
3 Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4844 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Lanzilao e Roberto Maiorana in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione con nuovi difensori depositata telematicamente in data 19 giugno 2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma viale
Angelico n. 38;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonsi Giuseppe in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina via Carlo Armellini n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1625/2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 4536/2021 pubblicata in data
12.07.2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Latina pronunciando sull'opposizione ex art. 615 co. 1
c.p.c proposta da avverso il precetto Controparte_1
intimatole da in forza del D.I. 453/2021 provvisoriamente Parte_1
esecutivo così statuiva: < dichiara l'illegittimità del precetto quanto all'addebito della somma di € 59.086,18; condanna alle spese Parte_1
del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € 8.000,00 Parte_2
per compensi ed in € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1
risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello a cui ha resistito Parte_1
Controparte_1
La Corte all'udienza di prima comparizione del 19 gennaio 2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2025
2 successivamente differita al 27 marzo 2026.
In data 23 giugno 2025 il difensore di parte appellante depositava nel fascicolo telematico dichiarazione di rinuncia all'impugnazione avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il Presidente del Collegio con decreto del 25 giugno 2025 anticipava l'udienza del 27 marzo 2026 al 4 luglio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n. 1625/2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 4536/2021 pubblicata in data 12.07.2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
3 Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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