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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 5931/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Gionata SCAGLIA, Parte_1 C.F._1
Via Besana, n. 3, Milano
- parte appellante - contro
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Francesca MARZULLO, Via dei Fontanili, n. 11/A, Milano
- parte appellata -
OGGETTO: appello;
violazione Codice della Strada.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello 17.9.2024 il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, , proponendo Controparte_1 CP_1 appello avverso la sentenza n. 668/2024 – emessa dal Giudice di Pace di Monza (dott.ssa Gabriella MALTEMPI) il 29.5.2024 all'esito del giudizio rubricato al n. 2947/2024 R.G. – con la quale è stata respinta l'opposizione avverso il verbale n.400273 di accertamento di infrazione dell'art. 214, c. 8, C.d.S., in riferimento all'art. 86 D.P.R. 602/1973, elevato dalla
Polizia Locale di , redatto in loco e consegnato a mani al sig. . Controparte_1 Pt_1
La difesa appellante – in sostanza e per quanto qui di rilievo – ha lamentato l'ingiustizia e la erroneità della sentenza impugnata, chiedendone la riforma con accoglimento delle conclusioni avanzate nel primo grado e condanna di controparte a rifondere le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Costituitosi nel giudizio di appello, il ha contestato nel merito la fondatezza della CP_1 impugnazione, con reiezione dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del doppio grado.
Assegnato il procedimento allo scrivente;
fissata la prima udienza al 28.11.2024; disposto rinvio per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 28.11.2024); acquisito il fascicolo di primo grado;
il 17.4.2025, il giudizio di appello – su conclusioni rassegnate come a PCT e previa fissazione di termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord. 28.11.2024 cit.) – è definito con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
*************
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché
Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di cui al presente gravame sono stati riproposti nella loro interezza mantenendo contenuto identico a quelli presentati nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, cosicché taluni di essi verranno analizzati congiuntamente, in quanto tra di loro connessi.
Il primo motivo articolato dalla difesa dell'appellante concerne l'inesistenza della violazione di cui agli artt. 214, comma 8, C.d.S. e 86 D.P.R. 602/1973 per mancanza di conoscenza dell'esistenza del fermo sul veicolo con il quale egli circolava. Al riguardo, il legale del sig. ha sostenuto che la sanzione di € 1.984,00, irrogata in Pt_1 forza del verbale n. 400273, sia stata adottata sul presupposto di un'erronea interpretazione delle due norme sopra richiamate.
Non è possibile aderire alla tesi della difesa appellante poiché, esaminate le disposizioni contestate, la condotta sanzionata rientra nel perimetro applicativo delle norme.
Invero, è dato obiettivo e non contestato (neppure in primo grado) che il 6.3.2024 il sig.
, circolando a bordo del veicolo Renault Clio targato EJ212YA, è stato fermato per un Pt_1 controllo di Polizia al cui esito, riscontrata l'esistenza di un fermo gravante sull'autovettura, si
è elevato a carico dello stesso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 400273.
Preliminarmente, in prospettiva generale e a fini chiarificatori, si premette che, per espressa previsione dell'art. 86, c 3, D.P.R. 602/1973, i corrispondenti contravventori soggiacciono alla sanzione disposta dall'art. 214, c. 8, C.d.S. così come modificato dal D.L. n. 133/2018, che ne ha circoscritto l'ambito soggettivo a chi assume la qualità di custode del mezzo gravato dal fermo.
Così, sulla scorta della Circolare Ministero dell'Interno Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 è stata inizialmente esclusa l'irrogazione della sanzione pecuniaria a soggetti diversi dal custode.
Tuttavia, sul punto specifico si è poi registrato un mutamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
16787/2022), in ragione del quale l'art. 86 D.P.R. 602/1973 estende la punibilità ex art. 214, c. 8, C.d.S. anche al conducente del veicolo sottoposto a fermo fiscale, comminandogli la sola sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.
Tale orientamento di legittimità è stato recepito ed esplicato tramite l'emanazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot. N. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22.11.2022
(cui si rimanda, cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Nel merito, in capo all'odierno appellante è stata accertata la contravvenzione di cui all'art. 214, c. 8, C.d.S. non in via autonoma, bensì proprio con stretto ed esplicito riferimento all'art. 86 D.P.R. 602/1973 (il cui comma 3, si ribadisce, rinvia testualmente al comma 8 della prima norma solo quanto alla sanzione pecuniaria), irrogandogli la relativa ammenda visto che, per l'appunto, egli stava conducendo un'autovettura sottoposta a fermo fiscale.
Occorre ribadire come gli agenti di Polizia abbiano interpretato correttamente a livello sistematico l'istituto in questione alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, contestando al sig. l'infrazione stradale da lui effettivamente integrata. Pt_1
Per estrema chiarezza, nel verbale il richiamo all'art 86 D.P.R. 602/1973 attiene al precetto normativo violato con la condotta (che può essere realizzata da chiunque), mentre il richiamo all'art. 214, c. 8 C.d.S. (il cui destinatario specifico è il solo custode) si riferisce alla sanzione conseguente all'inosservanza del precetto de quo.
Ancora, il profilo della non conoscenza in capo all'appellante della presenza del fermo sulla vettura deve considerarsi non debitamente provato e, in ogni caso, insuscettibile di esimere il sig. dalla responsabilità per l'infrazione contestatagli. Pt_1
Invero, non risulta dedotto o versato agli atti di causa (né del primo né del secondo grado) alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere che il sig. fosse incolpevolmente Pt_1 ignaro del fermo gravante sul veicolo.
La difesa di parte appellante si è limitata a invocare tale doglianza in modo generico senza allegare nessuna circostanza tangibile di valore probante.
A tal proposito, è superflua e comunque insufficiente la considerazione, sollevata dal legale del sig. , per la quale costui aveva ricevuto in prestito l'auto da alcuni conoscenti, amici Pt_1 del proprietario, solo pochi momenti prima del controllo a opera della Polizia;
d'altronde, come emerge dall'atto di appello (cfr. pagg. 11-12), è lo stesso sig. ad ammettere che in seguito Pt_1 all'infrazione stradale si è reso conto che il veicolo apparteneva in realtà ad altro soggetto, da lui neppure conosciuto.
In un tale quadro, l'odierno appellante, una volta deciso di utilizzare un bene appartenente a persona sconosciuta, aveva a fortiori l'obbligo di accertare non solo quale soggetto fosse titolare del diritto di proprietà sul veicolo e, soprattutto, l'assenza di qualsivoglia vincolo o peso ostativo su di esso proprio come, nel caso che ci occupa, l'iscrizione di due provvedimenti amministrativi di fermo.
Quindi, bene ha fatto il GdP a non ammettere i capitoli di prova orale articolati dal sig. in Pt_1 primo grado, emergendo da essi un contesto di promiscuità nell'uso del veicolo che è, di per sé, ragione di rimprovero in termini di colpa in capo all'appellante; inoltre, a ben vedere, la tesi in base alla quale il mezzo sarebbe stato “prestato” al sig. solo casualmente “pochi Pt_1 minuti prima” che quest'ultimo si ponesse alla guida di esso, è in contraddizione con il fatto (riferito sempre dall'odierno appellante) che il veicolo serviva per andare a prendere all'asilo il figlio della sorella: infatti, a ciò servendo l'auto, non è chiaro come si sarebbe potuto andar a prendere il minore senza aver, per tempo, consapevolezza della disponibilità di un automezzo a tal fine.
Dunque, fermo che le sanzioni di cui ai fermi amministrativi preesistenti gravano solo sul proprietario del mezzo, va ravvisato in capo all'appellante il coefficiente soggettivo della colpa per mancanza della prudenza e diligenza necessarie ad assicurarsi che la sua circolazione alla guida dell'autovettura (la cui regolarità tributario-amministrativa e tecnico- documentale è risultata a lui del tutto ignota) potesse avvenire nel rispetto dei parametri previsti dal Codice della strada, nonché dall'ulteriore disciplina generale e di settore. Proseguendo nella disamina dei motivi d'impugnazione, la successiva doglianza sollevata dalla difesa di parte appellante concerne la contraddittorietà scorgibile nel testo del verbale de quo per l'aggettivazione impiegata per specificare il tipo di fermo gravante sul veicolo.
Al riguardo, innanzitutto, bisogna attribuire preminente rilevanza giuridica al chiaro e diretto richiamo, nel corpo del verbale, all'art. 86 D.P.R. 602/1973, disposizione che menziona in maniera omnicomprensiva l'istituto del fermo, senza qualificarlo “amministrativo” o “fiscale”.
Di conseguenza, deve reputarsi che la mera accezione del fermo come fiscale, seguita dalla specificazione in chiave amministrativa dei due provvedimenti già gravanti sul veicolo, sia in sostanza del tutto ininfluente in relazione al thema decidendum;
Inoltre, l'espressione fermo amministrativo può essere intesa quale genus al cui interno si colloca la species del fermo di natura fiscale, anch'esso provvedimento di natura amministrativa con finalità coercitive sul piano economico: è così ragionevole ritenere che nella redazione del verbale di cui sopra è stata adottata tale terminologia attribuendo ai due “fermi” un significato generalizzato ed equivalente.
Le ulteriori e finali ragioni dell'odierno gravame investono la mancata prova circa l'esistenza di un fermo fiscale sul veicolo e l'assenza di prova della relativa notifica al suo proprietario.
Fermo restando quanto rilevato, specie in merito alla caratterizzazione terminologica del termine “fermo”, dall'esito della visura del P.R.A.(cfr.doc. allegato alla comparsa di costituzione in appello) si evince in modo ineccepibile come nella sezione destinata a riportare i vincoli gravanti sul veicolo siano stati iscritti, in data 3.2.2017, due distinti provvedimenti amministrativi di importo sanzionatorio differente, coincidenti con quelli richiamati nel verbale n. 400273.
Tale obiettivo dato induce ad avallare la corretta osservanza del secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, che individua nell'agente della riscossione il soggetto tenuto a intraprendere la procedura di iscrizione del fermo su beni mobili registrati mediante la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva in cui gli stessi vengono avvisati che, in mancanza del versamento delle somme dovute entro trenta giorni, verrà eseguito il fermo, senza necessità di comunicazioni aggiuntive, iscrivendo il provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
Appurata l'effettiva e regolare iscrizione nel P.R.A. dei fermi de quibus in conformità a quanto stabilito dall'art. 86, c. 2 D.P.R. 602/1973, si deve dunque evidenziare che la medesima norma individua nell'agente della riscossione il soggetto su cui confronti ricade l'onere di notificare al debitore o ai coobbligati la comunicazione preventiva su menzionata
(onere quindi non gravante, come sostenuto da parte appellante, sul e ciò senza CP_1 considerare che il sig. ha fatto riferimento al difetto di prova della notifica del fermo Pt_1 mentre, oggetto della notifica è la comunicazione contenente il sollecito di pagamento della sanzione.
Concludendo, alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, la decisione del Giudice di prime cure di reiezione del ricorso presentato dal sig. va condivisa, con Pt_1 conseguente integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata. Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
*************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite del grado di appello segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quella appellata, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisato che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto all'assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, c. 1, D.M.
n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante la obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sempre in punto di disciplina delle spese di lite, per completezza di motivazione, si fa presente che la richiesta del di ottenerne la refusione per “entrambi i gradi di CP_1 giudizio” (nella sentenza del GdP sono state compensate per il primo grado) è inammissibile, non avendo il proposto appello, neppure in forma incidentale. CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di parte appellata di ottenere la refusione delle spese di lite relativo al primo grado di giudizio;
- condanna la parte appellante a rifondere a quella appellata le spese di lite del grado di appello, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 1.275,50 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione
- proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 17 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 5931/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Gionata SCAGLIA, Parte_1 C.F._1
Via Besana, n. 3, Milano
- parte appellante - contro
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Francesca MARZULLO, Via dei Fontanili, n. 11/A, Milano
- parte appellata -
OGGETTO: appello;
violazione Codice della Strada.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello 17.9.2024 il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, , proponendo Controparte_1 CP_1 appello avverso la sentenza n. 668/2024 – emessa dal Giudice di Pace di Monza (dott.ssa Gabriella MALTEMPI) il 29.5.2024 all'esito del giudizio rubricato al n. 2947/2024 R.G. – con la quale è stata respinta l'opposizione avverso il verbale n.400273 di accertamento di infrazione dell'art. 214, c. 8, C.d.S., in riferimento all'art. 86 D.P.R. 602/1973, elevato dalla
Polizia Locale di , redatto in loco e consegnato a mani al sig. . Controparte_1 Pt_1
La difesa appellante – in sostanza e per quanto qui di rilievo – ha lamentato l'ingiustizia e la erroneità della sentenza impugnata, chiedendone la riforma con accoglimento delle conclusioni avanzate nel primo grado e condanna di controparte a rifondere le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Costituitosi nel giudizio di appello, il ha contestato nel merito la fondatezza della CP_1 impugnazione, con reiezione dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del doppio grado.
Assegnato il procedimento allo scrivente;
fissata la prima udienza al 28.11.2024; disposto rinvio per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 28.11.2024); acquisito il fascicolo di primo grado;
il 17.4.2025, il giudizio di appello – su conclusioni rassegnate come a PCT e previa fissazione di termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord. 28.11.2024 cit.) – è definito con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
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Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché
Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di cui al presente gravame sono stati riproposti nella loro interezza mantenendo contenuto identico a quelli presentati nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, cosicché taluni di essi verranno analizzati congiuntamente, in quanto tra di loro connessi.
Il primo motivo articolato dalla difesa dell'appellante concerne l'inesistenza della violazione di cui agli artt. 214, comma 8, C.d.S. e 86 D.P.R. 602/1973 per mancanza di conoscenza dell'esistenza del fermo sul veicolo con il quale egli circolava. Al riguardo, il legale del sig. ha sostenuto che la sanzione di € 1.984,00, irrogata in Pt_1 forza del verbale n. 400273, sia stata adottata sul presupposto di un'erronea interpretazione delle due norme sopra richiamate.
Non è possibile aderire alla tesi della difesa appellante poiché, esaminate le disposizioni contestate, la condotta sanzionata rientra nel perimetro applicativo delle norme.
Invero, è dato obiettivo e non contestato (neppure in primo grado) che il 6.3.2024 il sig.
, circolando a bordo del veicolo Renault Clio targato EJ212YA, è stato fermato per un Pt_1 controllo di Polizia al cui esito, riscontrata l'esistenza di un fermo gravante sull'autovettura, si
è elevato a carico dello stesso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 400273.
Preliminarmente, in prospettiva generale e a fini chiarificatori, si premette che, per espressa previsione dell'art. 86, c 3, D.P.R. 602/1973, i corrispondenti contravventori soggiacciono alla sanzione disposta dall'art. 214, c. 8, C.d.S. così come modificato dal D.L. n. 133/2018, che ne ha circoscritto l'ambito soggettivo a chi assume la qualità di custode del mezzo gravato dal fermo.
Così, sulla scorta della Circolare Ministero dell'Interno Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 è stata inizialmente esclusa l'irrogazione della sanzione pecuniaria a soggetti diversi dal custode.
Tuttavia, sul punto specifico si è poi registrato un mutamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
16787/2022), in ragione del quale l'art. 86 D.P.R. 602/1973 estende la punibilità ex art. 214, c. 8, C.d.S. anche al conducente del veicolo sottoposto a fermo fiscale, comminandogli la sola sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.
Tale orientamento di legittimità è stato recepito ed esplicato tramite l'emanazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot. N. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22.11.2022
(cui si rimanda, cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Nel merito, in capo all'odierno appellante è stata accertata la contravvenzione di cui all'art. 214, c. 8, C.d.S. non in via autonoma, bensì proprio con stretto ed esplicito riferimento all'art. 86 D.P.R. 602/1973 (il cui comma 3, si ribadisce, rinvia testualmente al comma 8 della prima norma solo quanto alla sanzione pecuniaria), irrogandogli la relativa ammenda visto che, per l'appunto, egli stava conducendo un'autovettura sottoposta a fermo fiscale.
Occorre ribadire come gli agenti di Polizia abbiano interpretato correttamente a livello sistematico l'istituto in questione alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, contestando al sig. l'infrazione stradale da lui effettivamente integrata. Pt_1
Per estrema chiarezza, nel verbale il richiamo all'art 86 D.P.R. 602/1973 attiene al precetto normativo violato con la condotta (che può essere realizzata da chiunque), mentre il richiamo all'art. 214, c. 8 C.d.S. (il cui destinatario specifico è il solo custode) si riferisce alla sanzione conseguente all'inosservanza del precetto de quo.
Ancora, il profilo della non conoscenza in capo all'appellante della presenza del fermo sulla vettura deve considerarsi non debitamente provato e, in ogni caso, insuscettibile di esimere il sig. dalla responsabilità per l'infrazione contestatagli. Pt_1
Invero, non risulta dedotto o versato agli atti di causa (né del primo né del secondo grado) alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere che il sig. fosse incolpevolmente Pt_1 ignaro del fermo gravante sul veicolo.
La difesa di parte appellante si è limitata a invocare tale doglianza in modo generico senza allegare nessuna circostanza tangibile di valore probante.
A tal proposito, è superflua e comunque insufficiente la considerazione, sollevata dal legale del sig. , per la quale costui aveva ricevuto in prestito l'auto da alcuni conoscenti, amici Pt_1 del proprietario, solo pochi momenti prima del controllo a opera della Polizia;
d'altronde, come emerge dall'atto di appello (cfr. pagg. 11-12), è lo stesso sig. ad ammettere che in seguito Pt_1 all'infrazione stradale si è reso conto che il veicolo apparteneva in realtà ad altro soggetto, da lui neppure conosciuto.
In un tale quadro, l'odierno appellante, una volta deciso di utilizzare un bene appartenente a persona sconosciuta, aveva a fortiori l'obbligo di accertare non solo quale soggetto fosse titolare del diritto di proprietà sul veicolo e, soprattutto, l'assenza di qualsivoglia vincolo o peso ostativo su di esso proprio come, nel caso che ci occupa, l'iscrizione di due provvedimenti amministrativi di fermo.
Quindi, bene ha fatto il GdP a non ammettere i capitoli di prova orale articolati dal sig. in Pt_1 primo grado, emergendo da essi un contesto di promiscuità nell'uso del veicolo che è, di per sé, ragione di rimprovero in termini di colpa in capo all'appellante; inoltre, a ben vedere, la tesi in base alla quale il mezzo sarebbe stato “prestato” al sig. solo casualmente “pochi Pt_1 minuti prima” che quest'ultimo si ponesse alla guida di esso, è in contraddizione con il fatto (riferito sempre dall'odierno appellante) che il veicolo serviva per andare a prendere all'asilo il figlio della sorella: infatti, a ciò servendo l'auto, non è chiaro come si sarebbe potuto andar a prendere il minore senza aver, per tempo, consapevolezza della disponibilità di un automezzo a tal fine.
Dunque, fermo che le sanzioni di cui ai fermi amministrativi preesistenti gravano solo sul proprietario del mezzo, va ravvisato in capo all'appellante il coefficiente soggettivo della colpa per mancanza della prudenza e diligenza necessarie ad assicurarsi che la sua circolazione alla guida dell'autovettura (la cui regolarità tributario-amministrativa e tecnico- documentale è risultata a lui del tutto ignota) potesse avvenire nel rispetto dei parametri previsti dal Codice della strada, nonché dall'ulteriore disciplina generale e di settore. Proseguendo nella disamina dei motivi d'impugnazione, la successiva doglianza sollevata dalla difesa di parte appellante concerne la contraddittorietà scorgibile nel testo del verbale de quo per l'aggettivazione impiegata per specificare il tipo di fermo gravante sul veicolo.
Al riguardo, innanzitutto, bisogna attribuire preminente rilevanza giuridica al chiaro e diretto richiamo, nel corpo del verbale, all'art. 86 D.P.R. 602/1973, disposizione che menziona in maniera omnicomprensiva l'istituto del fermo, senza qualificarlo “amministrativo” o “fiscale”.
Di conseguenza, deve reputarsi che la mera accezione del fermo come fiscale, seguita dalla specificazione in chiave amministrativa dei due provvedimenti già gravanti sul veicolo, sia in sostanza del tutto ininfluente in relazione al thema decidendum;
Inoltre, l'espressione fermo amministrativo può essere intesa quale genus al cui interno si colloca la species del fermo di natura fiscale, anch'esso provvedimento di natura amministrativa con finalità coercitive sul piano economico: è così ragionevole ritenere che nella redazione del verbale di cui sopra è stata adottata tale terminologia attribuendo ai due “fermi” un significato generalizzato ed equivalente.
Le ulteriori e finali ragioni dell'odierno gravame investono la mancata prova circa l'esistenza di un fermo fiscale sul veicolo e l'assenza di prova della relativa notifica al suo proprietario.
Fermo restando quanto rilevato, specie in merito alla caratterizzazione terminologica del termine “fermo”, dall'esito della visura del P.R.A.(cfr.doc. allegato alla comparsa di costituzione in appello) si evince in modo ineccepibile come nella sezione destinata a riportare i vincoli gravanti sul veicolo siano stati iscritti, in data 3.2.2017, due distinti provvedimenti amministrativi di importo sanzionatorio differente, coincidenti con quelli richiamati nel verbale n. 400273.
Tale obiettivo dato induce ad avallare la corretta osservanza del secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, che individua nell'agente della riscossione il soggetto tenuto a intraprendere la procedura di iscrizione del fermo su beni mobili registrati mediante la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva in cui gli stessi vengono avvisati che, in mancanza del versamento delle somme dovute entro trenta giorni, verrà eseguito il fermo, senza necessità di comunicazioni aggiuntive, iscrivendo il provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
Appurata l'effettiva e regolare iscrizione nel P.R.A. dei fermi de quibus in conformità a quanto stabilito dall'art. 86, c. 2 D.P.R. 602/1973, si deve dunque evidenziare che la medesima norma individua nell'agente della riscossione il soggetto su cui confronti ricade l'onere di notificare al debitore o ai coobbligati la comunicazione preventiva su menzionata
(onere quindi non gravante, come sostenuto da parte appellante, sul e ciò senza CP_1 considerare che il sig. ha fatto riferimento al difetto di prova della notifica del fermo Pt_1 mentre, oggetto della notifica è la comunicazione contenente il sollecito di pagamento della sanzione.
Concludendo, alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, la decisione del Giudice di prime cure di reiezione del ricorso presentato dal sig. va condivisa, con Pt_1 conseguente integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata. Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite del grado di appello segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quella appellata, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisato che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto all'assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, c. 1, D.M.
n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante la obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sempre in punto di disciplina delle spese di lite, per completezza di motivazione, si fa presente che la richiesta del di ottenerne la refusione per “entrambi i gradi di CP_1 giudizio” (nella sentenza del GdP sono state compensate per il primo grado) è inammissibile, non avendo il proposto appello, neppure in forma incidentale. CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di parte appellata di ottenere la refusione delle spese di lite relativo al primo grado di giudizio;
- condanna la parte appellante a rifondere a quella appellata le spese di lite del grado di appello, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 1.275,50 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione
- proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 17 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO