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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3949/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3949/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Virzì, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Angela Maieli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite e l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1126/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
21.07.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2300/2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'Ing. , la somma complessiva di € Controparte_1
57.273,18, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A supporto dell'opposizione ha dedotto ed eccepito: a) la nullità dell'incarico e/o del contratto d'opera professionale per omessa redazione in forma scritta richiesta ad substantiam in tutti i casi in cui sia parte una Pubblica Amministrazione;
b) la nullità della determina sindacale n. 17 del 16.02.2006, con la quale è stato conferito l'incarico,
e del successivo disciplinare, ove esistente, per mancanza dell'originario impegno di spesa;
c) il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per il pagamento dell'intero credito e, quindi, anche per l'ipotetica quota dell'Ing. ; d) l'erronea indicazione Parte_2
della decorrenza degli interessi moratori ex art. 1284 c.c.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Ing. , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte in quanto infondata in fatto è in diritto.
2.1. - Segnatamente, l'Ing. ha dedotto che il contratto sarebbe stato CP_1
validamente stipulato per iscritto sia in relazione all'incarico professionale relativo al
“Consolidamento costone di C.da coste Sant'Antonio in Melilli”, sia con riguardo ai lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”. Inoltre, il relativo disciplinare di incarico sarebbe stato sottoscritto a seguito della determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006, dietro regolare assunzione dell'impegno di spesa. La somma richiesta con il ricorso monitorio, inoltre, rappresenterebbe esclusivamente il residuo delle competenze ad esso spettanti. Ha, infine, dedotto la correttezza della decorrenza degli interessi moratori, giusta il disposto di cui al D.lgs. n. 231/2002.
3. - Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 13 4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
5. - In punto di diritto, va ricordato che i contratti con la pubblica amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, sono sottoposti al requisito di forma scritta ad substantiam.
L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista (Cass.
n. 24679/2013; cfr. anche Cass. n. 21477/2013).
Né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (Cass. n. 1167/2013).
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 22501 del 2006; nello stesso senso, Cass. n. 15488 del 2001).
Al riguardo, va osservato che il combinato disposto degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
è stato storicamente individuato quale fonte dell'obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti delle amministrazioni pubbliche, ancorché agiscano iure privatorum, la cui violazione integra un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 1350, n. 13),
c.c.
La ratio di tale obbligo può rinvenirsi nella concretizzazione dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità ex art. 97 Cost. (oltreché di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.), nella misura in cui esso assolve a una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il
Pag. 3 di 13 contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass., n.
20690/2016; Cass. n. 22537/2007: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria”), nonché al fine di garantire la trasparenza dell'operato dell'amministrazione (Cass. 17403/2014; Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013).
Tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione non solo ai fini dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (tra le altre, Cass. n. 5996/2022; Cons. stato, Sez. II, n. 4978/2021).
Da tale prospettiva, quindi, la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione dev'essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti (Cons. Stato, Sez. V, n. 3575/2019).
Si tratta di un principio immanente all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni che spiega efficacia anche nei riguardi degli enti territoriali (Cass. n. 1752/2007), pur dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 274, lett. a), D.lgs. n. 267/2000, degli artt. 87, comma
1, e 140, comma 1, R.D. n. 383/1934, che s'interpretavano nel senso di estendere l'obbligo di forma scritta ai Comuni e alle Province.
Pag. 4 di 13 Gli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440/1923, oltre ad imporre la redazione di un atto scritto, prescrivono la contestualità dello scambio documentale e la confluenza della proposta e dell'accettazione in un unico documento, fatto salvo il perfezionamento dell'accordo a distanza, mediante lo scambio di corrispondenza ma solo nei rapporti con imprese commerciali (art. 17, R.D. n. 2440/1923).
In mancanza del suddetto requisito formale, la conseguente nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio quando se ne chieda l'adempimento, ma non anche quando la domanda miri a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento.
6. - Va, poi, ricordato che, in tema di spese degli Enti locali, l'art. 23, D.L. n. 66/1989 prevedeva, al comma 3, che “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”. Il successivo comma 4, inoltre, stabiliva che “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura”.
La disposizione ha introdotto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli enti locali. La ratio della norma è da ricercare nella necessità di sanzionare le azioni anomale e le omissioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari con capacità di impegnare l'ente verso l'esterno, in violazione delle disposizioni in materia.
La suddetta norma è stata, poi, trasfusa nell'art. 191, co. 1 e 4, del T.U.E.L. (D.lgs. n.
267/2000), in base al quale: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. [..] Nel caso
Pag. 5 di 13 in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
La norma appena citata si ispira a una duplice ratio: da un lato, è finalizzata a responsabilizzare gli agenti della pubblica amministrazione in ordine alla rigorosa osservanza delle procedure contabili, preposte alla corretta gestione del denaro pubblico, e, dall'altro, è volta a tutelare la P.A. dalle pretese di terzi, derivanti da prestazioni o forniture irregolarmente disposte.
Con specifico riguardo al contratto d'opera professionale, è stato chiarito che la delibera di conferimento del relativo incarico e il negozio stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità ove manchi l'indicazione dell'ammontare della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 191 T.U.E.L.
Per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26202/2010; Cass. 21551/2018), infatti, gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell'incarico professionale contenga la determinazione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, sicché la sua mancanza determina la nullità della delibera e del successivo contratto d'opera, rilevabile anche d'ufficio.
In tale ultimo caso, il contratto è solo apparentemente riconducibile all'ente pubblico, mentre, in realtà, è imputabile al funzionario che ne ha autorizzato l'esecuzione.
In assenza dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico, del rapporto di immedesimazione organica tra i responsabili di servizio e l'amministrazione, e la conseguente responsabilità non può essere attribuita all'amministrazione.
Il mancato pagamento del dovuto non è in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, in quanto la violazione dei principi sopra richiamati determina l'inesistenza di un rapporto diretto tra terzo contraente e P.A.
Pag. 6 di 13 Il debitore nei confronti del fornitore diviene, dunque, l'amministratore o il funzionario che ha disposto o anche soltanto lasciato eseguire, in violazione di legge, la fornitura in questione (cfr. Sez. Un. n. 26657/2014; Cass. n. 21340/2014; Cass. n. 14785/2012).
Tale disciplina, alla luce della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.” (cfr. Sez. Un. n. 26657/2014, già cit.).
Nell'ipotesi in cui la spesa non sia stata prevista dalla P.A. (c.d. “debito fuori bilancio”), quest'ultima ha la possibilità di procedere al formale riconoscimento di legittimità di tale debito con apposita deliberazione, successivamente alla quale può provvedere al relativo pagamento.
Qualora il debito fuori bilancio non venga successivamente riconosciuto e approvato dall'Ente, diventa debitore il funzionario, l'amministratore o l'impiegato responsabile dello stesso, mentre all'Ente non può imputarsi alcuna responsabilità, con la conseguenza che i creditori potranno agire direttamente verso il soggetto la cui condotta ha dato luogo al debito.
La responsabilità del funzionario, in tali ipotesi, rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale e va equiparata a quella del rappresentante senza poteri, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Il creditore, tuttavia, può ugualmente esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso Ente, ma lo può fare solo utendo iuribus dell'amministratore o funzionario suo debitore, e, quindi, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., con gli oneri probatori a ciò correlati (cfr. Cass. n. 10432/2022; Cass. n. 5665/2021), e solo nell'eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o funzionario) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore stesso (cfr. Cass. n. 8630/2017).
Pag. 7 di 13 7. - Venendo al caso di specie, può osservarsi come l'Ing. abbia agito Controparte_1
in via monitoria chiedendo ingiungersi al il pagamento della somma Parte_1 di € 57.273,18, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, spese e compensi del monitorio, assumendo di essere stato regolarmente incaricato dal per Parte_1
l'esecuzione dell'incarico professionale per i lavori di “Consolidamento costone di
Contrada Coste di S. Antonio in Melilli” e per i lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”, sulla base della determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006.
Secondo il Comune di invece, la suddetta determinazione sindacale n. 17 del Pt_1
16.02.2006 non sarebbe idonea a sostenere la pretesa dell'Ing. per plurime CP_1
ragioni: a) anzitutto, l'incarico professionale sarebbe nullo perché il relativo contratto, anche laddove esistente, non sarebbe stato redatto in forma scritta;
b) in secondo luogo. la determina sindacale n. 17 del 16.02.2006 sarebbe nulla in quanto emessa in assenza dell'assunzione dell'impegno di spesa.
L'Ing. ha replicato alle difese dell'opponente sostenendo che la determina CP_1
sindacale più volte citata sarebbe stata regolarmente preceduta dall'assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dall'attestazione della copertura finanziaria e che il successivo contratto sarebbe stato regolarmente redatto in forma scritta.
7.1. - Tanto premesso, va ora osservato come l'Ing. abbia versato in atti la CP_1
determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio), la quale riguarda l'affidamento, all'Ing. e all'Ing. , dell'incarico CP_1 Parte_2
professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio in Melilli”.
Può sin d'ora rilevarsi come la suddetta determinazione sindacale non contempli in alcun modo i lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano
Piazza Fonte in Melilli”.
Pag. 8 di 13 Nella suddetta determinazione sindacale, inoltre, si fa riferimento all'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della L. n. 142/1990, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi del successivo art. 55 della stessa legge.
Tuttavia, al di là dell'erroneo richiamo alla L. n. 142/1990 (la quale, all'epoca della suddetta determina, era già stata abrogata e sostituita dal Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000), va osservato come i suddetti pareri, specie per quanto concerne l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, non risultino allegati alla determina in questione;
né, peraltro, nella suddetta determina sindacale risulta indicato il capitolo di bilancio sul quale la suddetta spesa avrebbe dovuto gravare.
Inoltre, la suddetta spesa è stata indicata in via del tutto implicita, attraverso un generico riferimento alla sussistenza delle condizioni per procedere all'affidamento diretto in favore di professionisti di fiducia ex art. 17, co. 12, L. n. 109/1994 (importo stimato inferiore a 100.000 Ecu, leggasi Euro a seguito della parificazione Ecu/Euro a partire dall'1.01.1999).
7.2. - Consta agli atti anche il disciplinare per il conferimento d'incarico agli ingegneri e , avente per oggetto il “Consolidamento costone di Contrada Coste CP_1 Parte_2
S. Antonio, Piazza San Sebastiano, zona nord del centro abitato e centro abitato di
, regolarmente sottoscritto dai professionisti incaricati e dal Direttore del V Pt_1
Settore del Arch. (cfr. doc. 1, fasc. opposto). Parte_1 Persona_1
Il suddetto disciplinare fa espresso riferimento alla determinazione sindacale n. 17 del
16.02.2006, la quale, tuttavia, come già in precedenza evidenziato, riguardava esclusivamente l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e l'esecuzione dell'opera di “Consolidamento costone Contrada coste di S. Antonio”, ma non anche alle ulteriori prestazioni indicate nel citato disciplinare d'incarico.
Ne consegue, anzitutto, che l'incarico di cui al suddetto disciplinare risulta conferito in assenza di una previa determinazione sindacale riguardante i lavori da eseguirsi - tra l'altro - nel centro abitato di Pt_1
7.3. - Per quanto specificamente concerne la copertura di spesa, l'Ing. ha CP_1
versato in atti il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria pubblicato
Pag. 9 di 13 all'albo dell'Ente il 26.02.2006, concernente l'assunzione dell'impegno e della liquidazione sull'intervento 2010606, Cap. 2942, Art. 3, bilancio anno 2006, impegno n.
1862/06 (cfr. doc. a, allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta).
L'Ing. ha poi depositato la proposta di determinazione sindacale avente per CP_1
oggetto l'affidamento dell'incarico professionale agli Ingegneri e CP_1 Parte_2
per la “Redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, consolidamento costone di C.da Coste Sant'Antonio”, e di approvazione dello schema di disciplinare (cfr. doc. b, allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta). La suddetta proposta di determinazione sindacale reca, tra l'altro, l'indicazione del parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, con imputazione della spesa all'intervento 2010606 ex CAP 2942/3 del bilancio 2006 in corso di formazione, reso in data 15.02.2006.
Tale impegno contabile, tuttavia, risulta assunto in palese violazione dell'art. 183, co. 1,
D.lgs. n. 267/2000, in base al quale, per aversi impegno giuridicamente vincolante, non basta la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, ma è altresì necessaria la determinazione della somma da pagare: somma che, nel caso in esame, stando al tenore della determina sindacale n. 17 del 16.02.2006, non poteva che essere quella di €
100.000,00.
7.4. - D'altra parte, anche laddove si consentisse con l'opposto che, nel caso a mani, vi sia stata la corretta assunzione della spesa (ma così non è, per le ragioni dianzi esplicitate), l'impegno di spesa dovrebbe ritenersi relativo esclusivamente all'affidamento dell'incarico professionale per i lavori di “Consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio”, ma non anche a quello relativo ai lavori di “Mitigazione rischio idrologico consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”.
7.5. - Tale affidamento d'incarico professionale risulta, dunque, invalido sotto tre concorrenti profili: a) il primo, concernente l'invalida assunzione dell'impegno contabile in violazione degli artt. 183, co. 1, e 191, co. 1, TUEL;
b) il secondo, concernente la mancanza di qualsiasi considerazione, nella determinazione sindacale n.
17 del 2006, dei lavori riguardanti il centro abitato di c) il terzo, concernente la Pt_1
Pag. 10 di 13 mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria in relazione ai lavori riguardanti il centro abitato di quand'anche si ritenesse Pt_1
esistente e valida l'assunzione dell'impegno di spesa per i lavori riguardanti il consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio.
7.6. - Per altro verso, va osservato che, nel corso del giudizio, è stata rigettata ogni richiesta istruttoria dell'Ing. , ivi inclusa quella formulata ex art. 210 c.p.c. CP_1
In particolare, l'Ing. aveva chiesto ordinarsi al comune di l'esibizione CP_1 Pt_1
in giudizio della seguente documentazione: - bilancio di previsione anno 2006; - attestazione della copertura finanziaria sulla determinazione sindacale n. 17 del
16.02.2006; - delibera di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. per CP_1
l'esecuzione dei lavori di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in Melilli”; - attestazione della copertura finanziaria sulla determinazione di conferimento incarico professionale per le opere di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in
Melilli”; - delibera della G.M. n. 71 del 19.06.2009;
Tali richieste non sono state accolte dal Tribunale in quanto palesemente esplorative, nella misura in cui non si riviene in atti alcuna prova o indizio dell'esistenza dei suddetti documenti, specie per quanto riguarda la delibera di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. per l'esecuzione dei lavori di “Consolidamento del CP_1
centro abitato Piazza Fonte in Melilli” e la relativa attestazione di copertura finanziaria.
Per altro verso, sulla scorta della documentazione in atti, non emerge l'esistenza di una ulteriore determinazione sindacale (oltre, cioè, alla n. 17 del 16.02.2006), appositamente riguardante i lavori di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in Melilli”, tenuto conto che, in seno alla D.D. n. 2139 (cfr. doc. 9, fascicolo monitorio), al fine di giustificare la liquidazione dei compensi professionali dell'opposto in relazione ai suddetti lavori, il Dirigente del V Settore ha fatto esclusivo riferimento alla determina n.
17 del 16.02.2006: tale determina, tuttavia, come si è visto in precedenza, concerne solo ed esclusivamente i lavori di “Consolidamento costone di Contrada Coste S. Antonio in
Melilli”, ma non anche quelli relativi al “centro abitato Piazza Fonte in Melilli”.
Pag. 11 di 13 7.7. - A ciò aggiungasi, infine, che all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02.10.2024, il procuratore di parte opposta non ha insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 13.08.2022, con la conseguenza che le stesse debbono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016; C. App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n.
499/2023).
8. - In conclusione, pur essendo emersa la sussistenza di un contratto scritto in relazione alle prestazioni professionali dedotte in lite, il relativo incarico è nullo per difetto del presupposto essenziale rappresentato dall'impegno contabile, con conseguente inesigibilità della pretesa azionata.
9. - Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato.
10. - Considerato che l'Ente ha proceduto alla liquidazione di ingenti compensi professionali in assenza di valida copertura di spesa e senza proporre alcuna domanda di ripetizione di indebito, si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, per le valutazioni di esclusiva competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di danno erariale.
11. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza.
Pertanto, esse devono essere poste a carico a carico dell'Ing. ed in Controparte_1
favore del per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le Parte_1
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi.
Pag. 12 di 13
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3949/2020 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1126/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 21.07.2020 nel procedimento iscritto al n. 2300/2020 r.g.
2) Condanna alla rifusione, in favore del in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
406,50 a titolo di spese vive, ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso la
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, per le valutazioni di esclusiva competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di danno erariale.
Così deciso a Siracusa, in data 14 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3949/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Virzì, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Angela Maieli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite e l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1126/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
21.07.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2300/2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'Ing. , la somma complessiva di € Controparte_1
57.273,18, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A supporto dell'opposizione ha dedotto ed eccepito: a) la nullità dell'incarico e/o del contratto d'opera professionale per omessa redazione in forma scritta richiesta ad substantiam in tutti i casi in cui sia parte una Pubblica Amministrazione;
b) la nullità della determina sindacale n. 17 del 16.02.2006, con la quale è stato conferito l'incarico,
e del successivo disciplinare, ove esistente, per mancanza dell'originario impegno di spesa;
c) il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per il pagamento dell'intero credito e, quindi, anche per l'ipotetica quota dell'Ing. ; d) l'erronea indicazione Parte_2
della decorrenza degli interessi moratori ex art. 1284 c.c.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Ing. , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte in quanto infondata in fatto è in diritto.
2.1. - Segnatamente, l'Ing. ha dedotto che il contratto sarebbe stato CP_1
validamente stipulato per iscritto sia in relazione all'incarico professionale relativo al
“Consolidamento costone di C.da coste Sant'Antonio in Melilli”, sia con riguardo ai lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”. Inoltre, il relativo disciplinare di incarico sarebbe stato sottoscritto a seguito della determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006, dietro regolare assunzione dell'impegno di spesa. La somma richiesta con il ricorso monitorio, inoltre, rappresenterebbe esclusivamente il residuo delle competenze ad esso spettanti. Ha, infine, dedotto la correttezza della decorrenza degli interessi moratori, giusta il disposto di cui al D.lgs. n. 231/2002.
3. - Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 13 4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
5. - In punto di diritto, va ricordato che i contratti con la pubblica amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, sono sottoposti al requisito di forma scritta ad substantiam.
L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista (Cass.
n. 24679/2013; cfr. anche Cass. n. 21477/2013).
Né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (Cass. n. 1167/2013).
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 22501 del 2006; nello stesso senso, Cass. n. 15488 del 2001).
Al riguardo, va osservato che il combinato disposto degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
è stato storicamente individuato quale fonte dell'obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti delle amministrazioni pubbliche, ancorché agiscano iure privatorum, la cui violazione integra un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 1350, n. 13),
c.c.
La ratio di tale obbligo può rinvenirsi nella concretizzazione dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità ex art. 97 Cost. (oltreché di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.), nella misura in cui esso assolve a una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il
Pag. 3 di 13 contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass., n.
20690/2016; Cass. n. 22537/2007: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria”), nonché al fine di garantire la trasparenza dell'operato dell'amministrazione (Cass. 17403/2014; Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013).
Tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione non solo ai fini dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (tra le altre, Cass. n. 5996/2022; Cons. stato, Sez. II, n. 4978/2021).
Da tale prospettiva, quindi, la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione dev'essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti (Cons. Stato, Sez. V, n. 3575/2019).
Si tratta di un principio immanente all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni che spiega efficacia anche nei riguardi degli enti territoriali (Cass. n. 1752/2007), pur dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 274, lett. a), D.lgs. n. 267/2000, degli artt. 87, comma
1, e 140, comma 1, R.D. n. 383/1934, che s'interpretavano nel senso di estendere l'obbligo di forma scritta ai Comuni e alle Province.
Pag. 4 di 13 Gli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440/1923, oltre ad imporre la redazione di un atto scritto, prescrivono la contestualità dello scambio documentale e la confluenza della proposta e dell'accettazione in un unico documento, fatto salvo il perfezionamento dell'accordo a distanza, mediante lo scambio di corrispondenza ma solo nei rapporti con imprese commerciali (art. 17, R.D. n. 2440/1923).
In mancanza del suddetto requisito formale, la conseguente nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio quando se ne chieda l'adempimento, ma non anche quando la domanda miri a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento.
6. - Va, poi, ricordato che, in tema di spese degli Enti locali, l'art. 23, D.L. n. 66/1989 prevedeva, al comma 3, che “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”. Il successivo comma 4, inoltre, stabiliva che “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura”.
La disposizione ha introdotto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli enti locali. La ratio della norma è da ricercare nella necessità di sanzionare le azioni anomale e le omissioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari con capacità di impegnare l'ente verso l'esterno, in violazione delle disposizioni in materia.
La suddetta norma è stata, poi, trasfusa nell'art. 191, co. 1 e 4, del T.U.E.L. (D.lgs. n.
267/2000), in base al quale: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. [..] Nel caso
Pag. 5 di 13 in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
La norma appena citata si ispira a una duplice ratio: da un lato, è finalizzata a responsabilizzare gli agenti della pubblica amministrazione in ordine alla rigorosa osservanza delle procedure contabili, preposte alla corretta gestione del denaro pubblico, e, dall'altro, è volta a tutelare la P.A. dalle pretese di terzi, derivanti da prestazioni o forniture irregolarmente disposte.
Con specifico riguardo al contratto d'opera professionale, è stato chiarito che la delibera di conferimento del relativo incarico e il negozio stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità ove manchi l'indicazione dell'ammontare della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 191 T.U.E.L.
Per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26202/2010; Cass. 21551/2018), infatti, gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell'incarico professionale contenga la determinazione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, sicché la sua mancanza determina la nullità della delibera e del successivo contratto d'opera, rilevabile anche d'ufficio.
In tale ultimo caso, il contratto è solo apparentemente riconducibile all'ente pubblico, mentre, in realtà, è imputabile al funzionario che ne ha autorizzato l'esecuzione.
In assenza dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico, del rapporto di immedesimazione organica tra i responsabili di servizio e l'amministrazione, e la conseguente responsabilità non può essere attribuita all'amministrazione.
Il mancato pagamento del dovuto non è in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, in quanto la violazione dei principi sopra richiamati determina l'inesistenza di un rapporto diretto tra terzo contraente e P.A.
Pag. 6 di 13 Il debitore nei confronti del fornitore diviene, dunque, l'amministratore o il funzionario che ha disposto o anche soltanto lasciato eseguire, in violazione di legge, la fornitura in questione (cfr. Sez. Un. n. 26657/2014; Cass. n. 21340/2014; Cass. n. 14785/2012).
Tale disciplina, alla luce della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.” (cfr. Sez. Un. n. 26657/2014, già cit.).
Nell'ipotesi in cui la spesa non sia stata prevista dalla P.A. (c.d. “debito fuori bilancio”), quest'ultima ha la possibilità di procedere al formale riconoscimento di legittimità di tale debito con apposita deliberazione, successivamente alla quale può provvedere al relativo pagamento.
Qualora il debito fuori bilancio non venga successivamente riconosciuto e approvato dall'Ente, diventa debitore il funzionario, l'amministratore o l'impiegato responsabile dello stesso, mentre all'Ente non può imputarsi alcuna responsabilità, con la conseguenza che i creditori potranno agire direttamente verso il soggetto la cui condotta ha dato luogo al debito.
La responsabilità del funzionario, in tali ipotesi, rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale e va equiparata a quella del rappresentante senza poteri, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Il creditore, tuttavia, può ugualmente esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso Ente, ma lo può fare solo utendo iuribus dell'amministratore o funzionario suo debitore, e, quindi, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., con gli oneri probatori a ciò correlati (cfr. Cass. n. 10432/2022; Cass. n. 5665/2021), e solo nell'eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o funzionario) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore stesso (cfr. Cass. n. 8630/2017).
Pag. 7 di 13 7. - Venendo al caso di specie, può osservarsi come l'Ing. abbia agito Controparte_1
in via monitoria chiedendo ingiungersi al il pagamento della somma Parte_1 di € 57.273,18, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, spese e compensi del monitorio, assumendo di essere stato regolarmente incaricato dal per Parte_1
l'esecuzione dell'incarico professionale per i lavori di “Consolidamento costone di
Contrada Coste di S. Antonio in Melilli” e per i lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”, sulla base della determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006.
Secondo il Comune di invece, la suddetta determinazione sindacale n. 17 del Pt_1
16.02.2006 non sarebbe idonea a sostenere la pretesa dell'Ing. per plurime CP_1
ragioni: a) anzitutto, l'incarico professionale sarebbe nullo perché il relativo contratto, anche laddove esistente, non sarebbe stato redatto in forma scritta;
b) in secondo luogo. la determina sindacale n. 17 del 16.02.2006 sarebbe nulla in quanto emessa in assenza dell'assunzione dell'impegno di spesa.
L'Ing. ha replicato alle difese dell'opponente sostenendo che la determina CP_1
sindacale più volte citata sarebbe stata regolarmente preceduta dall'assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dall'attestazione della copertura finanziaria e che il successivo contratto sarebbe stato regolarmente redatto in forma scritta.
7.1. - Tanto premesso, va ora osservato come l'Ing. abbia versato in atti la CP_1
determinazione sindacale n. 17 del 16.02.2006 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio), la quale riguarda l'affidamento, all'Ing. e all'Ing. , dell'incarico CP_1 Parte_2
professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio in Melilli”.
Può sin d'ora rilevarsi come la suddetta determinazione sindacale non contempli in alcun modo i lavori di “Mitigazione rischio idrologico - consolidamento centro urbano
Piazza Fonte in Melilli”.
Pag. 8 di 13 Nella suddetta determinazione sindacale, inoltre, si fa riferimento all'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della L. n. 142/1990, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi del successivo art. 55 della stessa legge.
Tuttavia, al di là dell'erroneo richiamo alla L. n. 142/1990 (la quale, all'epoca della suddetta determina, era già stata abrogata e sostituita dal Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000), va osservato come i suddetti pareri, specie per quanto concerne l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, non risultino allegati alla determina in questione;
né, peraltro, nella suddetta determina sindacale risulta indicato il capitolo di bilancio sul quale la suddetta spesa avrebbe dovuto gravare.
Inoltre, la suddetta spesa è stata indicata in via del tutto implicita, attraverso un generico riferimento alla sussistenza delle condizioni per procedere all'affidamento diretto in favore di professionisti di fiducia ex art. 17, co. 12, L. n. 109/1994 (importo stimato inferiore a 100.000 Ecu, leggasi Euro a seguito della parificazione Ecu/Euro a partire dall'1.01.1999).
7.2. - Consta agli atti anche il disciplinare per il conferimento d'incarico agli ingegneri e , avente per oggetto il “Consolidamento costone di Contrada Coste CP_1 Parte_2
S. Antonio, Piazza San Sebastiano, zona nord del centro abitato e centro abitato di
, regolarmente sottoscritto dai professionisti incaricati e dal Direttore del V Pt_1
Settore del Arch. (cfr. doc. 1, fasc. opposto). Parte_1 Persona_1
Il suddetto disciplinare fa espresso riferimento alla determinazione sindacale n. 17 del
16.02.2006, la quale, tuttavia, come già in precedenza evidenziato, riguardava esclusivamente l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e l'esecuzione dell'opera di “Consolidamento costone Contrada coste di S. Antonio”, ma non anche alle ulteriori prestazioni indicate nel citato disciplinare d'incarico.
Ne consegue, anzitutto, che l'incarico di cui al suddetto disciplinare risulta conferito in assenza di una previa determinazione sindacale riguardante i lavori da eseguirsi - tra l'altro - nel centro abitato di Pt_1
7.3. - Per quanto specificamente concerne la copertura di spesa, l'Ing. ha CP_1
versato in atti il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria pubblicato
Pag. 9 di 13 all'albo dell'Ente il 26.02.2006, concernente l'assunzione dell'impegno e della liquidazione sull'intervento 2010606, Cap. 2942, Art. 3, bilancio anno 2006, impegno n.
1862/06 (cfr. doc. a, allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta).
L'Ing. ha poi depositato la proposta di determinazione sindacale avente per CP_1
oggetto l'affidamento dell'incarico professionale agli Ingegneri e CP_1 Parte_2
per la “Redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, consolidamento costone di C.da Coste Sant'Antonio”, e di approvazione dello schema di disciplinare (cfr. doc. b, allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta). La suddetta proposta di determinazione sindacale reca, tra l'altro, l'indicazione del parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, con imputazione della spesa all'intervento 2010606 ex CAP 2942/3 del bilancio 2006 in corso di formazione, reso in data 15.02.2006.
Tale impegno contabile, tuttavia, risulta assunto in palese violazione dell'art. 183, co. 1,
D.lgs. n. 267/2000, in base al quale, per aversi impegno giuridicamente vincolante, non basta la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, ma è altresì necessaria la determinazione della somma da pagare: somma che, nel caso in esame, stando al tenore della determina sindacale n. 17 del 16.02.2006, non poteva che essere quella di €
100.000,00.
7.4. - D'altra parte, anche laddove si consentisse con l'opposto che, nel caso a mani, vi sia stata la corretta assunzione della spesa (ma così non è, per le ragioni dianzi esplicitate), l'impegno di spesa dovrebbe ritenersi relativo esclusivamente all'affidamento dell'incarico professionale per i lavori di “Consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio”, ma non anche a quello relativo ai lavori di “Mitigazione rischio idrologico consolidamento centro urbano Piazza Fonte in Melilli”.
7.5. - Tale affidamento d'incarico professionale risulta, dunque, invalido sotto tre concorrenti profili: a) il primo, concernente l'invalida assunzione dell'impegno contabile in violazione degli artt. 183, co. 1, e 191, co. 1, TUEL;
b) il secondo, concernente la mancanza di qualsiasi considerazione, nella determinazione sindacale n.
17 del 2006, dei lavori riguardanti il centro abitato di c) il terzo, concernente la Pt_1
Pag. 10 di 13 mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria in relazione ai lavori riguardanti il centro abitato di quand'anche si ritenesse Pt_1
esistente e valida l'assunzione dell'impegno di spesa per i lavori riguardanti il consolidamento del costone di Contrada Coste S. Antonio.
7.6. - Per altro verso, va osservato che, nel corso del giudizio, è stata rigettata ogni richiesta istruttoria dell'Ing. , ivi inclusa quella formulata ex art. 210 c.p.c. CP_1
In particolare, l'Ing. aveva chiesto ordinarsi al comune di l'esibizione CP_1 Pt_1
in giudizio della seguente documentazione: - bilancio di previsione anno 2006; - attestazione della copertura finanziaria sulla determinazione sindacale n. 17 del
16.02.2006; - delibera di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. per CP_1
l'esecuzione dei lavori di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in Melilli”; - attestazione della copertura finanziaria sulla determinazione di conferimento incarico professionale per le opere di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in
Melilli”; - delibera della G.M. n. 71 del 19.06.2009;
Tali richieste non sono state accolte dal Tribunale in quanto palesemente esplorative, nella misura in cui non si riviene in atti alcuna prova o indizio dell'esistenza dei suddetti documenti, specie per quanto riguarda la delibera di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. per l'esecuzione dei lavori di “Consolidamento del CP_1
centro abitato Piazza Fonte in Melilli” e la relativa attestazione di copertura finanziaria.
Per altro verso, sulla scorta della documentazione in atti, non emerge l'esistenza di una ulteriore determinazione sindacale (oltre, cioè, alla n. 17 del 16.02.2006), appositamente riguardante i lavori di “Consolidamento del centro abitato Piazza Fonte in Melilli”, tenuto conto che, in seno alla D.D. n. 2139 (cfr. doc. 9, fascicolo monitorio), al fine di giustificare la liquidazione dei compensi professionali dell'opposto in relazione ai suddetti lavori, il Dirigente del V Settore ha fatto esclusivo riferimento alla determina n.
17 del 16.02.2006: tale determina, tuttavia, come si è visto in precedenza, concerne solo ed esclusivamente i lavori di “Consolidamento costone di Contrada Coste S. Antonio in
Melilli”, ma non anche quelli relativi al “centro abitato Piazza Fonte in Melilli”.
Pag. 11 di 13 7.7. - A ciò aggiungasi, infine, che all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02.10.2024, il procuratore di parte opposta non ha insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 13.08.2022, con la conseguenza che le stesse debbono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016; C. App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n.
499/2023).
8. - In conclusione, pur essendo emersa la sussistenza di un contratto scritto in relazione alle prestazioni professionali dedotte in lite, il relativo incarico è nullo per difetto del presupposto essenziale rappresentato dall'impegno contabile, con conseguente inesigibilità della pretesa azionata.
9. - Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato.
10. - Considerato che l'Ente ha proceduto alla liquidazione di ingenti compensi professionali in assenza di valida copertura di spesa e senza proporre alcuna domanda di ripetizione di indebito, si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, per le valutazioni di esclusiva competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di danno erariale.
11. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza.
Pertanto, esse devono essere poste a carico a carico dell'Ing. ed in Controparte_1
favore del per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le Parte_1
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi.
Pag. 12 di 13
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3949/2020 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1126/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 21.07.2020 nel procedimento iscritto al n. 2300/2020 r.g.
2) Condanna alla rifusione, in favore del in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
406,50 a titolo di spese vive, ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso la
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, per le valutazioni di esclusiva competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di danno erariale.
Così deciso a Siracusa, in data 14 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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