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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1016/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 previa concessione dei termini, ex art. 352, comma
1, c.p.c., vertente tra:
e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Francesco Achilli e Massimiliano Sbernini ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Roma, via Anastasio II n. 79, giusta procura al- le liti allegata all'atto di citazione in appello appellanti e
- GIÀ Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Viale Liegi
n. 28, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appel- lo
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 562/2023 emessa dal Tribunale civile di L'Aquila, notificata ai fini del decorso del termine breve in data
17.9.2023.
CONCLUSIONI: per parte appellante: accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sen- tenza n. 562/2023 del Tribunale de L'Aquila condannare la
[...]
- già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
dei danni richiesti in favore degli attori da liquidarsi nella complessiva somma di € 1.228.107,39 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda del primo grado al saldo dalla sentenza al saldo. Condannare altresì i convenuti sempre con il vincolo di solidarietà alle spese e competenze legali del doppio grado di giu- dizio da liquidarsi sulla base del D.M. 37/18 e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
per parte appellata: rigettare le domande proposte con l'appello interposto nei confronti di avverso la sentenza n. 562/2023, resa dal Tribunale Civi- CP_3 le di L'Aquila, Giudice Dott. Baldovino de Sensi, pubblicata in data
23.08.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e perché non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la pre- detta sentenza di primo grado. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 562/2023 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato in- fondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale azionata dall'odierna appellante, per lei e per il figlio, a seguito della morte del marito
, che si era infortunato sciando, deceduto il 24 gennaio 2017 in Persona_1
2 un incidente aereo, mentre era a bordo di un elicottero di elisoccorso gestito dalla società appellata.
1.1. Nello specifico, l'elicottero Augusta Westland AW139, impegnato in un'operazione di elisoccorso, è precipitato in condizioni meteorologiche avverse, causando la morte di sette persone, tra cui . Persona_1
1.2. Gli eredi del – e (figlio Per_1 Parte_1 Parte_2 all'epoca minore della vittima) - hanno ricevuto un indennizzo assicurativo di
2.505.372,00 euro da , a seguito della sottoscrizione di un atto Controparte_4
di transazione e quietanza del 26 luglio 2017.
1.3. Successivamente, nel 2021, ha promosso una causa Parte_1 contro la , la società responsabile dell'elisoccorso, chiedendo un ulte- CP_1
riore risarcimento per danno da perdita parentale (336.500,00 euro per ciascu- no) e per perdita di guadagno futuro (555.107,39 euro).
1.4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto la richiesta ri- sarcitoria proposta sul presupposto che avessero ricevuto un Parte_1
indennizzo assicurativo di euro 1.250.000,00 per sé e di euro 1.250.000,00 per il figlio , all'epoca minorenne ritenendo che la transazione sot- Parte_2
toscritta nel 2017 fosse onnicomprensiva e comportasse una rinuncia a qual- siasi ulteriore pretesa risarcitoria, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese legali a favore della . CP_1
1.5. Sulla distinzione tra indennizzo e risarcimento sostenuta dall'attrice, il Tribunale ha ritenuto la censura irrilevante poiché la quietanza firmata doveva ritenersi onnicomprensiva.
1.6. Hanno proposto appello gli eredi del articolando due mo- Per_1
tivi di censura che verranno partitamente esaminati.
1.7. Si è costituita anche nel presente giudizio la chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
1.8. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, dando atto che le parti, nei ter-
3 mini assegnati ex art. 352, comma 1, c.p.c., hanno precisato le conclusioni e depositato le comparse conclusionali e le note di replica
Il documento sottoscritto dagli appellanti a seguito della ricezione dell'importo di Euro 2.505.372,00 è all'evidenza tanto un atto di transazione, quanto un atto di quietanza. Lo stesso, infatti, contiene sia la dichiarazione di ricevere in pagamento una somma determinata, sia la rinuncia, a seguito del pagamento ricevuto, proporre nei confronti dell'assicurato e dell'assicuratore ogni azione in qualsivoglia sede, ritenendo pienamente soddisfatta la propria pretesa creditoria e dichiarando di non aver più nulla a pretendere per tutti i titoli di danno. L' atto è, quindi, connotato da una inequivocabile volontà di addivenire ad una transazione sul danno occorso all'appellante. In particolare, in esso atto è contenuta, già nel titolo, la locuzione “transazione”. Inoltre, è presente la espressa dichiarazione di “ricevere dall' in re- Controparte_4
lazione al sinistro avvenuto il 24.01.2017, la somma di Eu- ro……(omissis)……..pagata a tacitazione totale anche in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile all'effetto dannoso. Rilascia- no pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall' dall' Assicurato e da eventuali Controparte_4
coobbligati per tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa rinuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede.” Ed ancora, le somme liquidate dall'assicuratore, sono state incassate dagli attori “quale indennizzo concordato per l'ammontare del dan- no e delle spese conseguenti al sinistro in oggetto. Con tale pagamento dichia- ra di non avere più nulla da pretendere da dall'Assicurato Controparte_4
e da ogni eventuale obbligato”. Tra l'altro, appare di inequivocabile evidenza che il termine “concordato” esprime chiaramente la trattativa che, in effetti, è intercorsa tra le parti.
Non vi è chi non veda, dal tenore letterale di quanto dichiarato, accet- tato e sottoscritto dall' appellante, la espressa volontà di non solo rinunciare
4 ad ogni voce di danno ma, anche e soprattutto, di rinunciare a proporre azioni giudiziarie nei confronti di tutti i coobbligati.
Del resto, la medesima pronuncia della Suprema Corte che oggi l'appellante propone a sostegno della propria tesi, specifica chiaramente che la quietanza liberatoria integra un negozio di rinuncia o transazione quando dal contenuto o “per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti”. Ed è proprio questo il caso, attesa la volontà degli appellanti di rinunciare “a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede” avendo ottenuto la liquidazione di un importo to- tale di oltre 2,5 milioni di euro, superiore in modo abnorme al parametro mas- simo indennizzabile, secondo le Tabelle di Milano, in caso di perdita di con- giunto, ovvero Euro 336.500,00. È evidente, dunque, che l'indennizzo perce- pito ha assorbito ed esaurito qualsivoglia eventuale voce di danno causalmen- te collegata con il sinistro verificatosi il 24 gennaio 2017 (eventualmente ri- comprendendo anche quanto chiesto dagli attori nel presente giudizio). Altri- menti, a voler diversamente argomentare, si finirebbe inevitabilmente per ille- gittimamente duplicare medesime voci di danno, in patente violazione della riconosciuta natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U.,
11/11/2008, n. 26972).
2.1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 1362 c.c. e il difetto di motivazione sulla natura della quietanza di pagamento.
2.2. Più in particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato la quietanza rilasciata come un atto di transazione, anziché considerarla come liquidazione dell'indennizzo assicura- tivo.
5 2.3. Secondo gli appellanti, quindi, non vi sarebbe stata una vera tratta- tiva con reciproche concessioni tra le parti e la quietanza non avrebbe natura negoziale ma solo dichiarativa.
2.4. Il primo motivo per come proposto non merita accoglimento.
2.5. L'interpretazione del documento oggetto di causa deve essere condotta secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e s.s., tenendo conto sia del tenore letterale dello stesso come sottoscritto dagli appellanti a seguito della ricezione dell'importo di € 2.505.372, sia della comune intenzione delle parti, potendosi pertanto ritenere che esso si configuri sia come atto di transazione, che come atto di quietanza, visto che contiene sia la dichiarazione di ricevere in pagamento una somma determinata, sia la rinuncia, a seguito del pagamen- to ricevuto, a proporre nei confronti dell'assicurato, dell'assicuratore e di ogni eventuale coobbligato ogni azione in qualsivoglia sede, ritenendo pienamente soddisfatta la propria pretesa creditoria e dichiarando di non aver più nulla a pretendere per tutti i titoli di danno. Del resto, il termine “transazione” è con- tenuto già nel titolo: e segue la dichiarazione di “ricevere dall' CP_4
in relazione al sinistro avvenuto il 24.01.2017, la somma di Eu-
[...] ro……(omissis)……..pagata a tacitazione totale anche in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile all'effetto dannoso. Rilascia- no pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall' dall' Assicurato e da eventuali Controparte_4
coobbligati per tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa rinuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede.”
2.6. Dall'analisi del contenuto testuale emerge chiaramente che l'accordo in questione: 1) è stato denominato “atto di transazione e quietan- za”, 2) contiene una dichiarazione esplicita di rinuncia a proporre proseguire ogni ulteriore azione risarcitoria, avendo dichiarato “di non aver più nulla da pretendere da dall'assicurato e da eventuali coobligati per Controparte_4
6 tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa ri- nuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede”; 3) è stato sottoscritto dalle parti con la consapevolezza di definire in via transattiva le reciproche pretese, visto anche che hanno incassato le som- me in questione “quale indennizzo concordato per l'ammontare del danno e delle spese conseguenti al sinistro in oggetto”, esprimendo il termine “con- cordato” la trattativa intercorsa tra le parti.
2.7. Il fatto, poi, che il modulo di accordo sia un prestampato e che l'assicurazione abbia richiesto tale sottoscrizione prima del pagamento raffor- za l'interpretazione secondo cui la quietanza assuma natura transattiva finaliz- zata a liberare definitivamente le parti da ogni ulteriore azione.
2.8. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha stabilito che, affinché un atto possa considerarsi transattivo è sufficiente che esso contenga elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di porre fine a una controversia at- tuale o potenziale (Cass. Sez. Un. 22 maggio 2018, n. 12565,)
2.9. Nel caso di specie la volontà transattiva è infatti confermata:
- dalla denominazione dell'atto che richiama espressamente la transa- zione;
- dall'importo percepito dagli appellanti, di gran lunga superiore ai pa- rametri delle tabelle di Milano per il danno parentale, il che indica una com- pensazione globale volta a evitare future pretese e, del resto, il notevole im- porto percepito è superiore a quello massimo oggi richiesto anche a titolo di danno patrimoniale;
- dalla chiara clausola di rinuncia, che preclude ogni ulteriore richiesta risarcitoria, peraltro formulata non solo nei confronti dell'assicurato, ma an- che di altri eventuali coobbligati;
2.10. Pertanto, trova applicazione il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “l'accettazione di una somma a titolo transattivo
7 comporta la preclusione di ogni ulteriore azione se dal contesto dell'atto emerge in modo chiaro e unico la volontà di transigere”.
2.11. Accogliere il motivo di appello significherebbe infatti eludere il carattere definitivo della transazione e consentire una duplicazione del risar- cimento, in contrasto con il principio del giusto equilibrio tra le parti nel rego- lamento delle obbligazioni risarcitorie, ciò in quanto, secondo il principio di unicità del risarcimento del danno non patrimoniale, non è possibile ottenere due volte il risarcimento per il medesimo evento dannoso (Cass. Sez. Unite,
11 novembre 2008, n. 26972).
3. Con il secondo motivo l'appellante sostiene, poi, la cumulabilità tra indennizzo e risarcimento ritenendo che la richiesta di risarcimento azionata si fondi su danni biologici e sulla perdita di guadagno futuro, che deve essere di- stinta dal mero adempimento contrattuale (cioè, l'indennizzo assicurativo) e, pertanto, tale richiesta non dovrebbe essere preclusa dalla quietanza sottoscrit- ta.
3.1. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe infatti definito la que- stione in maniera sbrigativa, senza considerare che il diritto al risarcimento non si esaurisce semplicemente con il pagamento dell'indennizzo, in partico- lare in presenza di una diversa pretesa per il danno in iure proprio.
3.2. Il motivo non merita accoglimento.
3.3. Il Tribunale ha correttamente stabilito che la quietanza, intesa co- me atto transattivo, ha assorbito ogni ulteriore pretesa di risarcimento del danno.
3.4. Di conseguenza, il secondo motivo di appello – basato sull'omessa motivazione ed esame degli aspetti rilevanti della domanda – è infondato, in quanto la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto irrilevan- te la distinzione tra indennizzo e risarcimento, è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
8 3.5. Ed infatti la pronuncia delle Sezioni Unite in merito alla cumula- bilità di indennizzo (polizza infortuni) e risarcimento (r.c.) con sentenza del
22 maggio 2018 n. 12.565, ha affermato il seguente principio di diritto: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicura- zione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conse- guenza di quel fatto”. Già la giurisprudenza in precedenza aveva affermato il principio per cui “la somma delle prestazioni non può superare, per il princi- pio indennitario, l'entità del valore del danno” (così Cass. Civ. 13 aprile 2015
n. 7349). Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma even- tualmente già versata alla vittima dall'assicuratore deve essere detratta dall'ammontare complessivo del danno in quanto, se fosse consentito al dan- neggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un in- giusto arricchimento, né può ipotizzarsi l'ammissibilità del cumulo di inden- nizzo e risarcimento nell'ipotesi in cui l'assicuratore del danneggiato non ab- bia manifestato la volontà di surrogarsi a quest'ultimo nei confronti del re- sponsabile, ex art. 1916 c.c.: e ciò sul rilievo che la surrogazione dell'assicura- tore non interferisce in alcun modo con il problema dell'esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giac- ché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all'ammontare dell'indennizzo assicurativo.
3.6. Consentire tale cumulo comporterebbe un arricchimento ingiusti- ficato del danneggiato, in contrasto con il principio fondamentale della com- pensatio, secondo il quale il ristoro del danno deve essere eseguito in misura unitaria e non eccedente il danno effettivamente subito.
3.7. Deve quindi concludersi nel senso che le somme corrisposte in adempimento della polizza infortuni debbano essere computate ai fini della quantificazione totale del danno derivante dal medesimo fatto illecito, non po-
9 tendosi duplicare in capo al danneggiato il ristoro patrimoniale ottenuto in vir- tù del medesimo sinistro.
3.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore parametri minimi in ragione della non complessità della vi- cenda, con esclusione della fase istruttoria.
3.9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 12.033,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1016/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 previa concessione dei termini, ex art. 352, comma
1, c.p.c., vertente tra:
e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Francesco Achilli e Massimiliano Sbernini ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Roma, via Anastasio II n. 79, giusta procura al- le liti allegata all'atto di citazione in appello appellanti e
- GIÀ Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Viale Liegi
n. 28, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appel- lo
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 562/2023 emessa dal Tribunale civile di L'Aquila, notificata ai fini del decorso del termine breve in data
17.9.2023.
CONCLUSIONI: per parte appellante: accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sen- tenza n. 562/2023 del Tribunale de L'Aquila condannare la
[...]
- già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
dei danni richiesti in favore degli attori da liquidarsi nella complessiva somma di € 1.228.107,39 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda del primo grado al saldo dalla sentenza al saldo. Condannare altresì i convenuti sempre con il vincolo di solidarietà alle spese e competenze legali del doppio grado di giu- dizio da liquidarsi sulla base del D.M. 37/18 e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
per parte appellata: rigettare le domande proposte con l'appello interposto nei confronti di avverso la sentenza n. 562/2023, resa dal Tribunale Civi- CP_3 le di L'Aquila, Giudice Dott. Baldovino de Sensi, pubblicata in data
23.08.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e perché non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la pre- detta sentenza di primo grado. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 562/2023 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato in- fondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale azionata dall'odierna appellante, per lei e per il figlio, a seguito della morte del marito
, che si era infortunato sciando, deceduto il 24 gennaio 2017 in Persona_1
2 un incidente aereo, mentre era a bordo di un elicottero di elisoccorso gestito dalla società appellata.
1.1. Nello specifico, l'elicottero Augusta Westland AW139, impegnato in un'operazione di elisoccorso, è precipitato in condizioni meteorologiche avverse, causando la morte di sette persone, tra cui . Persona_1
1.2. Gli eredi del – e (figlio Per_1 Parte_1 Parte_2 all'epoca minore della vittima) - hanno ricevuto un indennizzo assicurativo di
2.505.372,00 euro da , a seguito della sottoscrizione di un atto Controparte_4
di transazione e quietanza del 26 luglio 2017.
1.3. Successivamente, nel 2021, ha promosso una causa Parte_1 contro la , la società responsabile dell'elisoccorso, chiedendo un ulte- CP_1
riore risarcimento per danno da perdita parentale (336.500,00 euro per ciascu- no) e per perdita di guadagno futuro (555.107,39 euro).
1.4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto la richiesta ri- sarcitoria proposta sul presupposto che avessero ricevuto un Parte_1
indennizzo assicurativo di euro 1.250.000,00 per sé e di euro 1.250.000,00 per il figlio , all'epoca minorenne ritenendo che la transazione sot- Parte_2
toscritta nel 2017 fosse onnicomprensiva e comportasse una rinuncia a qual- siasi ulteriore pretesa risarcitoria, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese legali a favore della . CP_1
1.5. Sulla distinzione tra indennizzo e risarcimento sostenuta dall'attrice, il Tribunale ha ritenuto la censura irrilevante poiché la quietanza firmata doveva ritenersi onnicomprensiva.
1.6. Hanno proposto appello gli eredi del articolando due mo- Per_1
tivi di censura che verranno partitamente esaminati.
1.7. Si è costituita anche nel presente giudizio la chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
1.8. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, dando atto che le parti, nei ter-
3 mini assegnati ex art. 352, comma 1, c.p.c., hanno precisato le conclusioni e depositato le comparse conclusionali e le note di replica
Il documento sottoscritto dagli appellanti a seguito della ricezione dell'importo di Euro 2.505.372,00 è all'evidenza tanto un atto di transazione, quanto un atto di quietanza. Lo stesso, infatti, contiene sia la dichiarazione di ricevere in pagamento una somma determinata, sia la rinuncia, a seguito del pagamento ricevuto, proporre nei confronti dell'assicurato e dell'assicuratore ogni azione in qualsivoglia sede, ritenendo pienamente soddisfatta la propria pretesa creditoria e dichiarando di non aver più nulla a pretendere per tutti i titoli di danno. L' atto è, quindi, connotato da una inequivocabile volontà di addivenire ad una transazione sul danno occorso all'appellante. In particolare, in esso atto è contenuta, già nel titolo, la locuzione “transazione”. Inoltre, è presente la espressa dichiarazione di “ricevere dall' in re- Controparte_4
lazione al sinistro avvenuto il 24.01.2017, la somma di Eu- ro……(omissis)……..pagata a tacitazione totale anche in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile all'effetto dannoso. Rilascia- no pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall' dall' Assicurato e da eventuali Controparte_4
coobbligati per tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa rinuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede.” Ed ancora, le somme liquidate dall'assicuratore, sono state incassate dagli attori “quale indennizzo concordato per l'ammontare del dan- no e delle spese conseguenti al sinistro in oggetto. Con tale pagamento dichia- ra di non avere più nulla da pretendere da dall'Assicurato Controparte_4
e da ogni eventuale obbligato”. Tra l'altro, appare di inequivocabile evidenza che il termine “concordato” esprime chiaramente la trattativa che, in effetti, è intercorsa tra le parti.
Non vi è chi non veda, dal tenore letterale di quanto dichiarato, accet- tato e sottoscritto dall' appellante, la espressa volontà di non solo rinunciare
4 ad ogni voce di danno ma, anche e soprattutto, di rinunciare a proporre azioni giudiziarie nei confronti di tutti i coobbligati.
Del resto, la medesima pronuncia della Suprema Corte che oggi l'appellante propone a sostegno della propria tesi, specifica chiaramente che la quietanza liberatoria integra un negozio di rinuncia o transazione quando dal contenuto o “per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti”. Ed è proprio questo il caso, attesa la volontà degli appellanti di rinunciare “a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede” avendo ottenuto la liquidazione di un importo to- tale di oltre 2,5 milioni di euro, superiore in modo abnorme al parametro mas- simo indennizzabile, secondo le Tabelle di Milano, in caso di perdita di con- giunto, ovvero Euro 336.500,00. È evidente, dunque, che l'indennizzo perce- pito ha assorbito ed esaurito qualsivoglia eventuale voce di danno causalmen- te collegata con il sinistro verificatosi il 24 gennaio 2017 (eventualmente ri- comprendendo anche quanto chiesto dagli attori nel presente giudizio). Altri- menti, a voler diversamente argomentare, si finirebbe inevitabilmente per ille- gittimamente duplicare medesime voci di danno, in patente violazione della riconosciuta natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U.,
11/11/2008, n. 26972).
2.1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 1362 c.c. e il difetto di motivazione sulla natura della quietanza di pagamento.
2.2. Più in particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato la quietanza rilasciata come un atto di transazione, anziché considerarla come liquidazione dell'indennizzo assicura- tivo.
5 2.3. Secondo gli appellanti, quindi, non vi sarebbe stata una vera tratta- tiva con reciproche concessioni tra le parti e la quietanza non avrebbe natura negoziale ma solo dichiarativa.
2.4. Il primo motivo per come proposto non merita accoglimento.
2.5. L'interpretazione del documento oggetto di causa deve essere condotta secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e s.s., tenendo conto sia del tenore letterale dello stesso come sottoscritto dagli appellanti a seguito della ricezione dell'importo di € 2.505.372, sia della comune intenzione delle parti, potendosi pertanto ritenere che esso si configuri sia come atto di transazione, che come atto di quietanza, visto che contiene sia la dichiarazione di ricevere in pagamento una somma determinata, sia la rinuncia, a seguito del pagamen- to ricevuto, a proporre nei confronti dell'assicurato, dell'assicuratore e di ogni eventuale coobbligato ogni azione in qualsivoglia sede, ritenendo pienamente soddisfatta la propria pretesa creditoria e dichiarando di non aver più nulla a pretendere per tutti i titoli di danno. Del resto, il termine “transazione” è con- tenuto già nel titolo: e segue la dichiarazione di “ricevere dall' CP_4
in relazione al sinistro avvenuto il 24.01.2017, la somma di Eu-
[...] ro……(omissis)……..pagata a tacitazione totale anche in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile all'effetto dannoso. Rilascia- no pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall' dall' Assicurato e da eventuali Controparte_4
coobbligati per tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa rinuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede.”
2.6. Dall'analisi del contenuto testuale emerge chiaramente che l'accordo in questione: 1) è stato denominato “atto di transazione e quietan- za”, 2) contiene una dichiarazione esplicita di rinuncia a proporre proseguire ogni ulteriore azione risarcitoria, avendo dichiarato “di non aver più nulla da pretendere da dall'assicurato e da eventuali coobligati per Controparte_4
6 tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa ri- nuncia a proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede”; 3) è stato sottoscritto dalle parti con la consapevolezza di definire in via transattiva le reciproche pretese, visto anche che hanno incassato le som- me in questione “quale indennizzo concordato per l'ammontare del danno e delle spese conseguenti al sinistro in oggetto”, esprimendo il termine “con- cordato” la trattativa intercorsa tra le parti.
2.7. Il fatto, poi, che il modulo di accordo sia un prestampato e che l'assicurazione abbia richiesto tale sottoscrizione prima del pagamento raffor- za l'interpretazione secondo cui la quietanza assuma natura transattiva finaliz- zata a liberare definitivamente le parti da ogni ulteriore azione.
2.8. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha stabilito che, affinché un atto possa considerarsi transattivo è sufficiente che esso contenga elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di porre fine a una controversia at- tuale o potenziale (Cass. Sez. Un. 22 maggio 2018, n. 12565,)
2.9. Nel caso di specie la volontà transattiva è infatti confermata:
- dalla denominazione dell'atto che richiama espressamente la transa- zione;
- dall'importo percepito dagli appellanti, di gran lunga superiore ai pa- rametri delle tabelle di Milano per il danno parentale, il che indica una com- pensazione globale volta a evitare future pretese e, del resto, il notevole im- porto percepito è superiore a quello massimo oggi richiesto anche a titolo di danno patrimoniale;
- dalla chiara clausola di rinuncia, che preclude ogni ulteriore richiesta risarcitoria, peraltro formulata non solo nei confronti dell'assicurato, ma an- che di altri eventuali coobbligati;
2.10. Pertanto, trova applicazione il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “l'accettazione di una somma a titolo transattivo
7 comporta la preclusione di ogni ulteriore azione se dal contesto dell'atto emerge in modo chiaro e unico la volontà di transigere”.
2.11. Accogliere il motivo di appello significherebbe infatti eludere il carattere definitivo della transazione e consentire una duplicazione del risar- cimento, in contrasto con il principio del giusto equilibrio tra le parti nel rego- lamento delle obbligazioni risarcitorie, ciò in quanto, secondo il principio di unicità del risarcimento del danno non patrimoniale, non è possibile ottenere due volte il risarcimento per il medesimo evento dannoso (Cass. Sez. Unite,
11 novembre 2008, n. 26972).
3. Con il secondo motivo l'appellante sostiene, poi, la cumulabilità tra indennizzo e risarcimento ritenendo che la richiesta di risarcimento azionata si fondi su danni biologici e sulla perdita di guadagno futuro, che deve essere di- stinta dal mero adempimento contrattuale (cioè, l'indennizzo assicurativo) e, pertanto, tale richiesta non dovrebbe essere preclusa dalla quietanza sottoscrit- ta.
3.1. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe infatti definito la que- stione in maniera sbrigativa, senza considerare che il diritto al risarcimento non si esaurisce semplicemente con il pagamento dell'indennizzo, in partico- lare in presenza di una diversa pretesa per il danno in iure proprio.
3.2. Il motivo non merita accoglimento.
3.3. Il Tribunale ha correttamente stabilito che la quietanza, intesa co- me atto transattivo, ha assorbito ogni ulteriore pretesa di risarcimento del danno.
3.4. Di conseguenza, il secondo motivo di appello – basato sull'omessa motivazione ed esame degli aspetti rilevanti della domanda – è infondato, in quanto la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto irrilevan- te la distinzione tra indennizzo e risarcimento, è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
8 3.5. Ed infatti la pronuncia delle Sezioni Unite in merito alla cumula- bilità di indennizzo (polizza infortuni) e risarcimento (r.c.) con sentenza del
22 maggio 2018 n. 12.565, ha affermato il seguente principio di diritto: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicura- zione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conse- guenza di quel fatto”. Già la giurisprudenza in precedenza aveva affermato il principio per cui “la somma delle prestazioni non può superare, per il princi- pio indennitario, l'entità del valore del danno” (così Cass. Civ. 13 aprile 2015
n. 7349). Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma even- tualmente già versata alla vittima dall'assicuratore deve essere detratta dall'ammontare complessivo del danno in quanto, se fosse consentito al dan- neggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un in- giusto arricchimento, né può ipotizzarsi l'ammissibilità del cumulo di inden- nizzo e risarcimento nell'ipotesi in cui l'assicuratore del danneggiato non ab- bia manifestato la volontà di surrogarsi a quest'ultimo nei confronti del re- sponsabile, ex art. 1916 c.c.: e ciò sul rilievo che la surrogazione dell'assicura- tore non interferisce in alcun modo con il problema dell'esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giac- ché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all'ammontare dell'indennizzo assicurativo.
3.6. Consentire tale cumulo comporterebbe un arricchimento ingiusti- ficato del danneggiato, in contrasto con il principio fondamentale della com- pensatio, secondo il quale il ristoro del danno deve essere eseguito in misura unitaria e non eccedente il danno effettivamente subito.
3.7. Deve quindi concludersi nel senso che le somme corrisposte in adempimento della polizza infortuni debbano essere computate ai fini della quantificazione totale del danno derivante dal medesimo fatto illecito, non po-
9 tendosi duplicare in capo al danneggiato il ristoro patrimoniale ottenuto in vir- tù del medesimo sinistro.
3.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore parametri minimi in ragione della non complessità della vi- cenda, con esclusione della fase istruttoria.
3.9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 12.033,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
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