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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17 luglio 2024, da
1) C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Guanzate (CO), via Carducci n.15, e
2) C.F. nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi con l'avv. Sara Miglioli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985; il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie
A, ufficio 1 dell'anno 1985; regime patrimoniale: separazione dei beni, senza figli, separati consensualmente con verbale in data 17 dicembre 2024, omologato in pari data,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 1985, dando atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza e sono autosufficienti dal punto di vista economico, e mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
1 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative;
la coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985, iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 1985;
2) DA' atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17 luglio 2024, da
1) C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Guanzate (CO), via Carducci n.15, e
2) C.F. nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi con l'avv. Sara Miglioli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985; il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie
A, ufficio 1 dell'anno 1985; regime patrimoniale: separazione dei beni, senza figli, separati consensualmente con verbale in data 17 dicembre 2024, omologato in pari data,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 1985, dando atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza e sono autosufficienti dal punto di vista economico, e mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
1 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative;
la coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile nel Comune di Como in data 25 settembre 1985, iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 311, Parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 1985;
2) DA' atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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