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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 21 marzo 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. R. Cataldi come da Parte_1
mandato in atti contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Fitto come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con il ricorso, regolarmente notificato, il sig. ha promosso Parte_1
opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 21.09.2023 emessa da Fascicolo Controparte_2
n.2023/47410 per un importo complessivo di € 30.501,65.
Con comparsa di riposta del 22.11.2023 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_2
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Il sig. ha proposto opposizione avverso comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria , notificata in data 21.09.2023 emessa da
[...]
Fascicolo n.2023/47410 ed in sede di precisazione delle Controparte_2
conclusioni ha eccepito: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all'emissione della stessa;
nullità assoluta delle notifiche delle cartelle sottese all'atto gravato in quanto effettuate a mezzo pec;
nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale;
Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Con il primo motivo di impugnazione, il sig. eccepisce la nullità della Pt_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti.
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione in atti si evince che le cartelle sottese e prodromiche sono state regolarmente notificate al ricorrente a mezzo pec- vedi allegati-.
In ordine alla eccepita non conformità del file inviato in formato pdf, va rilevato che, in conformità all'orientamento della Suprema Corte “…si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m>
2 e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R.
16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell'UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES (Cons. Stato,
n. 5504/2017, cit.). Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 cod. proc. civ., l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».”. (Cfr. Cass. Sez. Unite n.
10266/2018).
A cio si aggiunga che la nullità non può mai essere pronunciata, se (la notifica) ha raggiunto lo scopo, ovvero l'atto è stato impugnato dal contribuente ai sensi dell'art. 156 c.p.c.l'impugnazione dell'atto sana il vizio di nullità della notifica.
L'opponente ha eccepito, inoltre, la nullità della avversa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In particolare, assume che i beni immobili di proprietà del ricorrente sono costituiti in un fondo patrimoniale con atto del 10/02/2012 e che, pertanto, possono essere pignorati solo ed esclusivamente se i debiti per cui si procede sono solo ed esclusivamente dei debiti contratti per ragioni di lavoro.
Ai sensi dell'art. 170 c.c. “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
L'iscrizione ipotecaria, pertanto, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
Ciò posto, la giurisprudenziale di legittimità sul punto ha piu volte chiarito che il
3 criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo “va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia” ( Cass. 05.06.2003 n. 8991; Cass. 07.07.2009 n. 15862).
Pertanto, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, “fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (cfr Cassazione n. 3738/2015).
In ogni caso, grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, “ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza”. ( Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 3565 del 20 settembre 2022).
Tornando al caso in esame, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità della richiamata norma del codice civile, ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, né cio è evincibile dalla natura delle cartelle di pagamento sottese.
Pertanto, è corretta l'iscrizione ipotecaria sul fondo, posta in essere dall'
[...]
. Controparte_2
Parimenti infondata risulta la eccezione di intervenuta prescrizione della pretes creditoria – vedi allegati.
La particolarità della questione trattata, induce il Giudicante a disporre la
4 compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
conferma la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria notificata in data notificata in data 21.09.2023 emessa da Controparte_3
n.2023/47410;
[...]
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa;
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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