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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3079 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vanessa Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25 giugno 2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è inammissibile.
I coniugi, infatti, dopo aver premesso che aveva da tempo lasciato Parte_1 definitivamente la casa familiare, dando così inizio a una separazione di fatto, hanno domandato che il Tribunale volesse “pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al sig. per Controparte_1 Parte_1 Pt_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio”.
Le parti, nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, hanno dichiarato
“di confermare integralmente tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare e insistendo per l'integrale accoglimento delle condizioni di cui all'allegato ricorso”.
La domanda è manifestamente incompatibile con il rito, anche prescindendo dal considerare che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono in ogni caso assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 c.c.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza,
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3079 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vanessa Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25 giugno 2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è inammissibile.
I coniugi, infatti, dopo aver premesso che aveva da tempo lasciato Parte_1 definitivamente la casa familiare, dando così inizio a una separazione di fatto, hanno domandato che il Tribunale volesse “pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al sig. per Controparte_1 Parte_1 Pt_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio”.
Le parti, nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, hanno dichiarato
“di confermare integralmente tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare e insistendo per l'integrale accoglimento delle condizioni di cui all'allegato ricorso”.
La domanda è manifestamente incompatibile con il rito, anche prescindendo dal considerare che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono in ogni caso assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 c.c.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza,
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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