Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 251/2024 R.G, promossa
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Carmine Napoli, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Giacinto Carucci n.1/5
APPELLANTE
Contro
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2
persona dell'amministratore delegato e del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato, in virtù di procura in atti.
APPELLATA
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla Via Gae CP_3
Aulenti n. 3 tower A.
FALLIMENTO DELLA SDF TRA E Parte_2 [...]
, Parte_3 Controparte_4 [...]
E in persona del Curatore, Controparte_5 Controparte_6
dott.ssa . Controparte_7
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla Via Soperga CP_8
n. 8.
NONCHE'
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_9
(SA) alla Via Alessandro Voltan.8.
E
, (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
Rovella (SA) il 28/04/1967, residente in [...],
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.5130/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti e note di trattazione depositati telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione notificato il 29.07.2017 la creditrice della Controparte_3 [...]
per un'esposizione debitoria di € 485.000,00, garantita da fideiussioni Parte_4
omnibus rilasciate il 16.12.2011 dai coniugi e Parte_2 Parte_1
conveniva i predetti coniugi, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , unitamente alla trustee Persona_1 Controparte_5 del Trust "GEM", per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto istitutivo del Trust “GEM” e dei relativi atti di dotazione, stipulati il 12.09.2012, con atto per notaio rep. 118, racc. 96, notaio in particolare, Persona_2 Persona_2
nel trust “GEM” erano stati conferiti, a beneficio di , nominando Controparte_9
Trustee la i seguenti diritti: 1) aveva Controparte_5 Parte_1
vincolato il diritto di proprietà, gravato da usufrutto vitalizio, due unità immobiliari site in Bellizzi (SA), alla Via Alessandro Volta n.8 e un box auto e una quota del 10% della
2) aveva vincolato il diritto di piena ed Parte_3 Parte_2
esclusiva proprietà sulla partecipazione, pari al 90% della Parte_3
e al 100% della Controparte_6
Nel corso del processo era dichiarato il fallimento della società di fatto tra
[...]
e le società partecipate (Trib. Sulmona, Sent. 13/2017), con subentro della Parte_2
Curatela ai sensi dell'art. 43 L.F. e riassunzione del giudizio.
In seguito, cedeva il proprio credito ad la quale a sua volta CP_3 CP_8
lo trasferiva pro soluto alla VELA 2023 (art. 58 T.U.B. e Le4gge CP_1
n.130/1999)
Con sentenza n. 5130/2023, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia del trust nei confronti del fallimento e del creditore originario oggi . CP_3 CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1
con vittoria delle spese, e deducendo a motivi:
1) La nullità della fideiussione a garanzia del credito vantato da Controparte_3
per violazione della normativa antitrust e di tutela del consumatore. 2) L'erronea ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., eventus damni e scientia fraudis, avendo il Tribunale ritenuto che l'atto istitutivo del trust “GEM” del 12.09.2012, era idoneo a determinare un pregiudizio concreto ai creditori, non considerando la istituzione di altro trust in favore dei creditori con conferimento di numerosi crediti, dal tribunale ritenuti non idonei al soddisfacimento dei relativi crediti.
Si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante note depositate telematicamente, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado. Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Né, peraltro l'impugnazione risulta ancorata a motivi illogici o pretestuosi, tanto che la
Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato
L'appellante, con il primo motivo, censura la sentenza di primo grado per non aver esaminato la questione della nullità della fideiussione da lei rilasciata in favore di e successivamente ceduta ad eccepita per violazione tanto Controparte_3 CP_8
della normativa antitrust, in quanto conforme allo schema ABI sanzionato da Banca
d'Italia, quanto della disciplina consumeristica (Direttiva 93/13/CEE, art. 2, lett.b.) e art. 33. (D.LGS.206/2005)
La censura è infondata.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'azione revocatoria non richiede un credito certo ed esigibile, essendo sufficiente una “ragione di credito”, anche litigiosa o eventuale, purché non manifestatamente pretestuosa.
Difatti, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente una ragione di credito eventuale;
il credito va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, che non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non definitivamente accertata, con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale
(cfr. ex multis, Cass. n. 23666/2015; Cass. n. 22161/ 2019; Cass. n. 12678/2001).
Pertanto, anche laddove sia eccepita la nullità del titolo fondante il credito
(fideiussione), l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere proposta e decisa, salve le valutazioni nel separato giudizio sulla validità del titolo. La nullità della fideiussione è oggetto di separato giudizio, ma non incide sull'ammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., fondata su un titolo che, allo stato, è esecutivo.
In conseguenza, anche la pendenza di un contenzioso sulla nullità della fideiussione non elide la legittimazione attiva del creditore revocante, né impone al giudice dell'azione revocatoria un accertamento incidentale su quel diverso rapporto, pena lo snaturamento della funzione dell'art.2901 c.c..
Nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta dalla nel 2011 per Pt_1
garantire le obbligazioni della e il relativo credito è stato azionato Parte_4
con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Né è condivisibile l'assunto secondo cui il trust sarebbe atto valido di pianificazione familiare, non idoneo a pregiudicare i creditori.
È pacifico che il trust costituito dopo il sorgere del credito garantito sia revocabile se ne ricorono i presupposti costituiti dal pregiudizio arrecato alla garanzia dei creditori e dalla consapevolezza.
Invero, l'istituzione di Trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Il Trust oggetto della presente revocatoria è da ritenersi a titolo gratuito, avendo pattuito i coniugi disponenti di perseguire nelle proprie finalità “di soddisfare i bisogni e le necessità dei beneficiari (individuati nel figlio dei coniugi Persona_3
o di eventuali successivi beneficiari e/o discendenti degli indicati beneficiari,
[...]
assicurando ai medesimi il mantenimento di un adeguato tenore di vita, pari al tenore di vita attuale, nonché la cura e l'assistenza, personale e medica e di salute, professionale ed imprenditoriale. Il presente Trust ha per scopo la corresponsione al beneficiario iniziale di un reddito annuo, determinato in conformità alle previsioni del presente atto in modo da garantire allo stesso un adeguato mantenimento ed un tenore di vita in conformità alle condizioni sociali garantitegli sino ad oggi dai genitori disponenti ed in modo da soddisfare altre necessità, anche imprevedibili dello stesso e ciò con assistenza di chi ne esercita la patria potestà fino al compimento della maggiore età”.
Per tale motivo, essendo l'atto costitutivo del Trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dello stesso disponente e dei suoi familiari, non è necessaria, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza, oltre che del debitore anche del terzo beneficiario che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore (v.
Cass.2019/9320).
E', infatti, di tutta evidenza che il beneficiario, senza un corrispondente sacrificio, ha comunque acquisito un innegabile vantaggio.
La giurisprudenza ha chiarito che anche l'atto istitutivo di trust può essere oggetto di revocatoria qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2901 c.c., dovendosi, in tal caso, posporre l'interesse del beneficiario a quello del creditore e revocare l'atto dispositivo
(Cass. n.3842/2016; Cass. 16685/2021; Cass.2020/7740). Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art.2901 c.p.c., in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni.
Le censure sono infondate.
Sul punto, giova premettere che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. “eventus damni” in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, scientia o consilium fraudis.
Invero, l'azione revocatoria mira a rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto dispositivo compiuto del debitore in pregiudizio delle sue ragioni, purché ricorrono l'eventus damni, ovvero la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, e la scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio, che, in caso di atti a titolo gratuito, è richiesta solo in capo al debitore.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia fraudis in relazione all'atto istitutivo del trust “GEM” del 12.09.2012, sul presupposto che i beni conferiti nel trust fossero sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Il pregiudizio arrecato ai creditori sussiste, in quanto l'atto impugnato ha ridotto la garanzia generica ex art. 2740 c.c., mediante la segregazione di beni in un patrimonio separato.
Il requisito dell'eventus damni va, infatti, valutato in concreto, avuto riguardo all'effettiva diminuzione della possibilità di soddisfacimento del creditore (Cass.
2548/2016) Quanto alla scientia fraudis, essa richiede la prova della consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato ai creditori.
Nel caso di specie, l'atto istitutivo del trust “GEM ha segregato beni immobili e partecipazione societarie di valore, con effetto di sottrarli all'esecuzione forzata, a beneficio del figlio minore.
Quando l'atto dispositivo è compiuto a favore di un parente stretto, la giurisprudenza presume la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo: “In caso di atto dispositivo a favore di coniuge o figlio, la consapevolezza dell'eventus damni si presume ai sensi dell'art. 2727 c.c.” (Cass. civ. Sez. III, 26 01.2017 n.2046; Cass. Civ., Sez. I,
30.06.2020, n. 13165).
Pertanto, la decisione del Tribunale è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, nell'ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto dal debitore successivamente all'insorgenza del credito, unica condizione per il suo esercizio e, per considerare provato il requisito soggettivo della scientia damni, è la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Ciò posto, il rapporto di coniugio fra la e il esclude che quest'ultima Pt_1 Pt_2
non conoscesse la forte esposizione debitoria della società gestita dal marito, delle quale possedeva anche quote societarie, e, anzi, come rilevato dal Tribunale, la successiva istituzione di altro trust a garanzia della platea dei creditori, suffraga ulteriormente tale consapevolezza da parte dell'appellante.
Quindi, l'aver fatto confluire nel trust in esame gran parte del proprio patrimonio immobiliare ha integrato certamente una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, compromettendo fortemente il soddisfacimento dei loro crediti.
Né, peraltro, l'assenza dell'eventus damni, può evincersi dalla sola istituzione del
“DIEMME TRUST”, sottoscritto a garanzia di crediti vantati da quattro Istituti di
Credito, ammontanti all'epoca a €. 2.200.000,00, in cui sono stati fatti confluire beni di proprietà dei coniugi – , da loro indicati come satisfattivi in virtù di Pt_1 Pt_2
una perizia di stima di parte e, che, in ogni caso, non ricomprende ulteriori esposizioni debitorie.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la costituzione del Trust “GEM”,
intervenuta dopo la nascita del credito, integra atto potenzialmente pregiudizievole, a titolo gratuito, per il quale non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (Cass. Civ., Sez. III, n .28146/2023).
Il conferimento di beni immobili e partecipazioni societarie al trust, con effetto segregativo, ha comportato, dunque, una diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo, oggettivamente più oneroso il soddisfacimento dei loro crediti.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza
P.M.Q. La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5130/2023, cosi Parte_1
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della sola appellata costituita, liquidate in complessivi €. 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che pone a carico dell'Erario.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento,
da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano