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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00223642 61 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00223642 61 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00242113 25 000 SPESE DI GIUDIZ 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00242114 26 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare le
AR NUMERO 04820250022364261000 - 04820250024211325000 E 04820250024211426000
EMESSE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE mandando assolta la ricorrente da ogni pretesa.
In ogni caso vinte le spese di giudizio
Con riserva di ulteriormente instare, eccepire, dedurre e produrre.
Con salvezza di ogni diritto.
Resistente/Appellato Agenzia Entrate Riscossione: (Preliminarmente: per tutte le doglianze che non attengono all'operato dell'Agente della Riscossione, ove ritenuto, che sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA –
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE DI GENOVA-UFF. CONTROLLI- CAMERA DI
COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
28
ANNUALE DI GENOVA, in un termine prefiggendo, rimettendosi a quanto quest'ultimi vorranno documentare e concludere.
Nel merito: che il ricorso sia respinto, con vittoria di spese.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n.
543/1992.
Resistente/Appellato CCIIAA Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectiis, rigettare il ricorso in quanto infondato.
Intervenuto Ministero economia Finanze: Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per quanto attiene le eccezioni riferite allo scrivente Ufficio, dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi sopra illustrati.
Nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità, si chiede che il ricorso di controparte venga rigettato, in quanto infondato nel merito.
Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1082/25 Società_1 S.R.L. con sede in Località_1 in Indirizzo_1, codice fiscale, partita i.v.a. e registro imprese: P.IVA_1 ha impugnato le seguenti cartelle:
04820250022364261000
04820250024211325000
04820250024211426000
Proponeva i seguenti motivi:
INESISTENZA DELLA NOTIFICA PER MITTENTE SCONOSCIUTO E PERCHÉ PROVENIENTE DA
INDIRIZZO NON IN ELENCHI UFFICIALI
INESISTENZA DELLE NOTIFICHE PER ASSENZA DELLA RELATA
MANCATA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DELLE COPIE DEGLI ATTI TRASMESSI
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (con riferimento al punto che precede).
SANATORIA DELLA NULLITÀ
Al riguardo precisava: “Comunque anche se il Giudice adito dovesse non condividere l'eccepita inesistenza della notifica e nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere raggiunto lo scopo della notifica che è quello di mettere il contribuente nella conoscenza legale dell'atto in modo da potersi validamente difendere (scopo peraltro non raggiunto nel caso in esame) la sanatoria non esplica comunque alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'atto opposto, non potendo, quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge per l'esercizio della potestà impositiva, maturato precedentemente al fatto sanante”.
Da ciò concludeva per l'intervenuta decadenza dal potere accertativo dell'amministrazione
MANCATA COMUNICAZIONE ESITO DEL CONTROLLO RELATIVAMENTE ALLE AR 048 2023
00051882 13 000 E 048 2023 00119152 44 000
NULLITÀ DELLE AR PER MANCATA REDAZIONE E/O NOTIFICA DI PROCESSO VERBALE
Le cartelle opposte sono altresì illegittime in quanto non è stato redatto e/o notificato il processo verbale con cui sarebbero state accertate le violazioni che avrebbero dato origine alla pretesa tributaria che ha poi determinato le cartelle opposte. L'obbligatorietà del processo verbale è prevista nell'articolo 24 37 della Legge 4/1929 che prescrive che “Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate tramite processo verbale”.
NULLITÀ X OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 12 DELL LEGGE 27
LUGLIO 2000 NUMERO 212
OMESSO INVITO DI CUI ALL'ART. 6 LEGGE 212/2000
ulteriore motivo di nullità degli atti impugnato é costituito dalla mancata attivazione del contraddittorio endo procedimentale dovuto al mancato invito al contribuente di fornire spiegazioni, motivazione e/o dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. NULLITÀ DELLE AR PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
ENDOPROCEDIMENTALE
MANCATA NOTIFICA ATTI PROPEDEUTICI
Le cartelle opposte devono essere annullate perché non precedute dalla notifica di atto di accertamento e/o di verbale e/o di liquidazione.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
PILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI (per mancata puntuale indicazione degli elementi di addebito)
ILLEGITTIMITÀ INTERESSI (per mancata indicazione dei parametri legali necessari per il controllo di quanto imputato)
Si costituivano:
Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale contesta tutti i motivi di ricorso. Affermava la piena regolarità delle notifiche via PEC, la non necessità della relata, l'irrilevanza della mancata firma digitale, la natura di atto nativo digitale della cartella;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva per tutti i vizi riferiti a fasi anteriori alla formazione del ruolo (accertamento, motivazione, sanzioni, interessi); chiedeva l'eventuale integrazione del contraddittorio verso gli enti impositori;
insisteva in ogni caso il rigetto del ricorso.
La Camera di Commercio di Genova la quale confermava che la cartella 04820250022364261000 riguardava il diritto annuale 2022; affermava di aver regolarmente iscritto a ruolo nei termini e trasmesso all'AER; contestava tutti i motivi di ricorso relativi all'atto impositivo di propria competenza sostenendo che: non sono necessari atti prodromici per le sanzioni del diritto annuale;
non sussiste l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale perché la CCIAA non è amministrazione finanziaria;
la cartella è adeguatamente motivata;
le sanzioni e interessi sono corretti e conformi a legge;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Interveniva volontariamente il MEF – Ufficio di Segreteria CGT: per difendere la legittimità degli inviti al pagamento del contributo unificato (CUT); affermava l'avvenuta regolare notifica via PEC di due inviti al pagamento (CUT ai sensi dell'art. 248 TUSG), poi non impugnati, con conseguente definitività della pretesa;
sosteneva che gli atti successivi (cartelle) sono impugnabili solo per vizi propri;
contestava: decadenza, mancata motivazione, mancanza di PVC, contraddittorio, mancata notifica degli atti prodromici;
chiedeva inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigetto.
All'udienza del 13.1.26 le parti discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, deve essere ribadito come sia principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c.1 dlgs 546/1992, di
60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32 c.1 dlgs cit di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c.1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. In questo senso CTR Liguria 1241/1/2019.
Quanto alla notifica a mezzo pec da indirizzo non contenuto nei pubblici registri basta richiamare il disposto. Cass. ordinanza del 14.10.2024 secondo cui “… è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente”.
Le notifiche sono tutte state correttamente effettuate via pec neppure è messa in dubbio la riconducibilità dell'atto alla riscossione, l'originalità della cartella notificata che non richiede alcuna altra attestazione di autenticità
Ci detto, prima di affrontare il caso concreto appare opportuno riprtare i principali arresti giurisprudenziali in materia.
Notifiche via PEC: mittente, pubblici elenchi, relata, sanatoria:
- Cass., Sez. VI, ord. 982/16.1.2023 – Notifica PEC da indirizzo istituzionale non iscritto in pubblici elenchi Principio: la notifica via PEC proveniente da un indirizzo istituzionale rinvenibile sul sito dell'ente, anche se non presente nei pubblici elenchi, non è nulla quando ha consentito al destinatario la piena difesa e non vi è incertezza su provenienza e oggetto. Maggiore rigidità formale riguarda l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente. Orientamento consolidato (in linea con Cass. 15979/2022);
- Cass., Sez. Unite, sent. 15979/18.5.2022 – Notifica PEC e raggiungimento dello scopo. Principio: è valida la notifica via PEC quando il destinatario ha piena conoscenza dell'atto; la sanatoria ex art. 156 c.
p.c. opera ove l'atto raggiunge lo scopo;
- Cass., ord. 28399/28.11.2017 – Raccomandata/PEC senza relata
Principio: nella notifica a mezzo posta (e, per analogia funzionale, a mezzo PEC), la relata d'ufficiale giudiziario non è necessaria;
il perfezionamento si attesta con RAC/RdAC (o avviso di ricevimento);
- Cass., ord. 12517/12.5.2021 e Cass. 30948/2019 – Cartella via PEC, firma digitale e originalità dell'atto Principio: la cartella può essere notificata via PEC come documento informatico (duplicato/copia per immagine); non è richiesta la firma digitale del funzionario né un'attestazione di conformità, ove non espressamente prevista;
l'integrità è garantita dal canale PEC e dal modello legale dell'atto.
Motivazione della cartella e atti presupposti:
- Cass., Sez. V, sent. 26671/18.12.2009; 25329/28.11.2014 – Cartella come primo atto: onere motivazionale Principio: se la cartella non segue un precedente atto impositivo, deve essere motivata come atto impositivo (presupposti di fatto e ragioni di diritto); se invece segue un atto già notificato, è sufficiente il riferimento all'atto presupposto;
- Cass., Sez. Unite, sent. 11722/14.5.2010 – Difetto di motivazione e pregiudizio difensivo/sanatoria.
Principio: la nullità per difetto di motivazione non è dichiarabile se il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti e ha potuto difendersi;
occorre allegare pregiudizio concreto;
- Cass., sent. 8403/31.3.2017; 11466/2011 – Contenuto minimo del ruolo/cartella Principio: per la validità del ruolo/cartella è sufficiente indicare circostanze univoche che consentano l'individuazione dell'atto presupposto o, in mancanza, una motivazione sintetica;
non è indispensabile la data/numero di notifica dell'atto precedente. Consolidato.
Contraddittorio endoprocedimentale e Statuto:
- Cass., Sez. Unite, sent. 24823/9.12.2015 – Contraddittorio generalizzato?
Principio: l'obbligo generalizzato di contraddittorio non sussiste per i tributi non armonizzati, salvo espressa previsione di legge;
per i tributi armonizzati (es. IVA) l'obbligo discende dal diritto UE.
Consolidato (con spazi applicativi in materia di controlli meramente documentali ridotti).
Contributo unificato tributario (CUT): invito al pagamento, impugnabilità e termini:
- Cass., ord. 23532/27.10.2020; 40233/15.12.2021; 2642/28.1.2022; 16288/2021; 11406/2024 –
Invito al pagamento come atto impugnabile
Principio: l'invito al pagamento del CUT è l'unico atto liquidatorio della pretesa;
va impugnato entro 60 giorni ex art. 19–21 d.lgs. 546/1992; la mancata impugnazione cristallizza l'obbligazione, precludendo di rimettere in discussione il merito con l'impugnazione della successiva cartella (che è mero atto esattivo);
- Cass., ord. 2999/1.2.2022 – Prescrizione CUT Principio: il contributo unificato è tributo erariale;
il relativo diritto di credito è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; sanzioni/interessi soggiacciono a regola quinquennale ex art. 2948 c.c. e art. 20 d.lgs. 472/1997.
Diritto annuale CCIAA: atti prodromici e iscrizione a ruolo:
- Cass., e giurisprudenza di merito richiamata – Iscrizione a ruolo senza previa contestazione
Principio: per omesso/tardivo pagamento del diritto annuale possono essere irrogate sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione ex art. 17 d.lgs. 472/1997 e DM 54/2005; non è dovuto PVC né contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 (accertamento documentale). Orientamento maggioritario;
resistenze minoritarie in giurisprudenza di merito.
Quanto al diritto annuale CCIAA: la pretesa per omesso versamento è tipicamente cartolare;
la sanzione può essere irrogata a ruolo senza previa contestazione (art. 17 d.lgs. 472/1997; DM 54/2005). Il contraddittorio ex art. 6–12 L. 212/2000 non è imposto per controlli meramente documentali/tributi non armonizzati (SU 24823/2015). La motivazione: è sufficiente causale, riferimento a norma/importi e identificazione del periodo/voce, secondo Cass. 26671/2009, 25329/2014, 8403/2017.
Quanto al contributo unificato tributario (CUT): l'invito al pagamento è l'unico atto liquidatorio e doveva essere impugnato entro 60 giorni (Cass. 23532/2020, 40233/2021, 11406/2024). La mancata impugnazione preclude di discutere il merito con la successiva cartella (che è mero atto esattivo).
Motivazione degli inviti/cartelle: standard sintetico sufficiente se consente di comprendere la pretesa
(Sez. Unite 11722/2010).
Non sussiste prescrizione/decadenza. La CCIAA ha ruolo esecutivo 25/04/2025 per diritto annuale 2022, quindi, nel perimetro dei termini. Quanto al CUT: prescrizione decennale per il tributo;
quinquennale per sanzioni/interessi; gli inviti sono del 06/12/2024 e 14/01/2025, cartelle notificate 12/06/2025 e 16/07/2025
e, quindi, i termini rispettati.
Quanto alle Sanzioni: CUT dopo d.lgs. 87/2024 prevede sanzione unica 70% (art. 71 DPR 131/1986 come modificato), con diretta iscrizione a ruolo dopo l'inutile decorso dell'invito. CCIAA: sanzioni ex d.lgs.
472/1997, iscrivibili a ruolo senza previa contestazione ex art. 17.
Infine sugli interessi è sufficiente il richiamo normativo e la decorrenza (SU 22281/2022 richiamata da
CCIAA in punto metodologia;
ed. AER richiama Cass. 4376/2017). Co Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ad gni parte convenuta nella misura di euro 200,00 ciascuna.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00223642 61 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00223642 61 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00242113 25 000 SPESE DI GIUDIZ 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00242114 26 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare le
AR NUMERO 04820250022364261000 - 04820250024211325000 E 04820250024211426000
EMESSE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE mandando assolta la ricorrente da ogni pretesa.
In ogni caso vinte le spese di giudizio
Con riserva di ulteriormente instare, eccepire, dedurre e produrre.
Con salvezza di ogni diritto.
Resistente/Appellato Agenzia Entrate Riscossione: (Preliminarmente: per tutte le doglianze che non attengono all'operato dell'Agente della Riscossione, ove ritenuto, che sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA –
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE DI GENOVA-UFF. CONTROLLI- CAMERA DI
COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
28
ANNUALE DI GENOVA, in un termine prefiggendo, rimettendosi a quanto quest'ultimi vorranno documentare e concludere.
Nel merito: che il ricorso sia respinto, con vittoria di spese.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n.
543/1992.
Resistente/Appellato CCIIAA Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectiis, rigettare il ricorso in quanto infondato.
Intervenuto Ministero economia Finanze: Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per quanto attiene le eccezioni riferite allo scrivente Ufficio, dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi sopra illustrati.
Nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità, si chiede che il ricorso di controparte venga rigettato, in quanto infondato nel merito.
Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1082/25 Società_1 S.R.L. con sede in Località_1 in Indirizzo_1, codice fiscale, partita i.v.a. e registro imprese: P.IVA_1 ha impugnato le seguenti cartelle:
04820250022364261000
04820250024211325000
04820250024211426000
Proponeva i seguenti motivi:
INESISTENZA DELLA NOTIFICA PER MITTENTE SCONOSCIUTO E PERCHÉ PROVENIENTE DA
INDIRIZZO NON IN ELENCHI UFFICIALI
INESISTENZA DELLE NOTIFICHE PER ASSENZA DELLA RELATA
MANCATA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DELLE COPIE DEGLI ATTI TRASMESSI
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (con riferimento al punto che precede).
SANATORIA DELLA NULLITÀ
Al riguardo precisava: “Comunque anche se il Giudice adito dovesse non condividere l'eccepita inesistenza della notifica e nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere raggiunto lo scopo della notifica che è quello di mettere il contribuente nella conoscenza legale dell'atto in modo da potersi validamente difendere (scopo peraltro non raggiunto nel caso in esame) la sanatoria non esplica comunque alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'atto opposto, non potendo, quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla Legge per l'esercizio della potestà impositiva, maturato precedentemente al fatto sanante”.
Da ciò concludeva per l'intervenuta decadenza dal potere accertativo dell'amministrazione
MANCATA COMUNICAZIONE ESITO DEL CONTROLLO RELATIVAMENTE ALLE AR 048 2023
00051882 13 000 E 048 2023 00119152 44 000
NULLITÀ DELLE AR PER MANCATA REDAZIONE E/O NOTIFICA DI PROCESSO VERBALE
Le cartelle opposte sono altresì illegittime in quanto non è stato redatto e/o notificato il processo verbale con cui sarebbero state accertate le violazioni che avrebbero dato origine alla pretesa tributaria che ha poi determinato le cartelle opposte. L'obbligatorietà del processo verbale è prevista nell'articolo 24 37 della Legge 4/1929 che prescrive che “Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate tramite processo verbale”.
NULLITÀ X OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 12 DELL LEGGE 27
LUGLIO 2000 NUMERO 212
OMESSO INVITO DI CUI ALL'ART. 6 LEGGE 212/2000
ulteriore motivo di nullità degli atti impugnato é costituito dalla mancata attivazione del contraddittorio endo procedimentale dovuto al mancato invito al contribuente di fornire spiegazioni, motivazione e/o dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. NULLITÀ DELLE AR PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
ENDOPROCEDIMENTALE
MANCATA NOTIFICA ATTI PROPEDEUTICI
Le cartelle opposte devono essere annullate perché non precedute dalla notifica di atto di accertamento e/o di verbale e/o di liquidazione.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
PILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI (per mancata puntuale indicazione degli elementi di addebito)
ILLEGITTIMITÀ INTERESSI (per mancata indicazione dei parametri legali necessari per il controllo di quanto imputato)
Si costituivano:
Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale contesta tutti i motivi di ricorso. Affermava la piena regolarità delle notifiche via PEC, la non necessità della relata, l'irrilevanza della mancata firma digitale, la natura di atto nativo digitale della cartella;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva per tutti i vizi riferiti a fasi anteriori alla formazione del ruolo (accertamento, motivazione, sanzioni, interessi); chiedeva l'eventuale integrazione del contraddittorio verso gli enti impositori;
insisteva in ogni caso il rigetto del ricorso.
La Camera di Commercio di Genova la quale confermava che la cartella 04820250022364261000 riguardava il diritto annuale 2022; affermava di aver regolarmente iscritto a ruolo nei termini e trasmesso all'AER; contestava tutti i motivi di ricorso relativi all'atto impositivo di propria competenza sostenendo che: non sono necessari atti prodromici per le sanzioni del diritto annuale;
non sussiste l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale perché la CCIAA non è amministrazione finanziaria;
la cartella è adeguatamente motivata;
le sanzioni e interessi sono corretti e conformi a legge;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Interveniva volontariamente il MEF – Ufficio di Segreteria CGT: per difendere la legittimità degli inviti al pagamento del contributo unificato (CUT); affermava l'avvenuta regolare notifica via PEC di due inviti al pagamento (CUT ai sensi dell'art. 248 TUSG), poi non impugnati, con conseguente definitività della pretesa;
sosteneva che gli atti successivi (cartelle) sono impugnabili solo per vizi propri;
contestava: decadenza, mancata motivazione, mancanza di PVC, contraddittorio, mancata notifica degli atti prodromici;
chiedeva inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigetto.
All'udienza del 13.1.26 le parti discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, deve essere ribadito come sia principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c.1 dlgs 546/1992, di
60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32 c.1 dlgs cit di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c.1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. In questo senso CTR Liguria 1241/1/2019.
Quanto alla notifica a mezzo pec da indirizzo non contenuto nei pubblici registri basta richiamare il disposto. Cass. ordinanza del 14.10.2024 secondo cui “… è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente”.
Le notifiche sono tutte state correttamente effettuate via pec neppure è messa in dubbio la riconducibilità dell'atto alla riscossione, l'originalità della cartella notificata che non richiede alcuna altra attestazione di autenticità
Ci detto, prima di affrontare il caso concreto appare opportuno riprtare i principali arresti giurisprudenziali in materia.
Notifiche via PEC: mittente, pubblici elenchi, relata, sanatoria:
- Cass., Sez. VI, ord. 982/16.1.2023 – Notifica PEC da indirizzo istituzionale non iscritto in pubblici elenchi Principio: la notifica via PEC proveniente da un indirizzo istituzionale rinvenibile sul sito dell'ente, anche se non presente nei pubblici elenchi, non è nulla quando ha consentito al destinatario la piena difesa e non vi è incertezza su provenienza e oggetto. Maggiore rigidità formale riguarda l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente. Orientamento consolidato (in linea con Cass. 15979/2022);
- Cass., Sez. Unite, sent. 15979/18.5.2022 – Notifica PEC e raggiungimento dello scopo. Principio: è valida la notifica via PEC quando il destinatario ha piena conoscenza dell'atto; la sanatoria ex art. 156 c.
p.c. opera ove l'atto raggiunge lo scopo;
- Cass., ord. 28399/28.11.2017 – Raccomandata/PEC senza relata
Principio: nella notifica a mezzo posta (e, per analogia funzionale, a mezzo PEC), la relata d'ufficiale giudiziario non è necessaria;
il perfezionamento si attesta con RAC/RdAC (o avviso di ricevimento);
- Cass., ord. 12517/12.5.2021 e Cass. 30948/2019 – Cartella via PEC, firma digitale e originalità dell'atto Principio: la cartella può essere notificata via PEC come documento informatico (duplicato/copia per immagine); non è richiesta la firma digitale del funzionario né un'attestazione di conformità, ove non espressamente prevista;
l'integrità è garantita dal canale PEC e dal modello legale dell'atto.
Motivazione della cartella e atti presupposti:
- Cass., Sez. V, sent. 26671/18.12.2009; 25329/28.11.2014 – Cartella come primo atto: onere motivazionale Principio: se la cartella non segue un precedente atto impositivo, deve essere motivata come atto impositivo (presupposti di fatto e ragioni di diritto); se invece segue un atto già notificato, è sufficiente il riferimento all'atto presupposto;
- Cass., Sez. Unite, sent. 11722/14.5.2010 – Difetto di motivazione e pregiudizio difensivo/sanatoria.
Principio: la nullità per difetto di motivazione non è dichiarabile se il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti e ha potuto difendersi;
occorre allegare pregiudizio concreto;
- Cass., sent. 8403/31.3.2017; 11466/2011 – Contenuto minimo del ruolo/cartella Principio: per la validità del ruolo/cartella è sufficiente indicare circostanze univoche che consentano l'individuazione dell'atto presupposto o, in mancanza, una motivazione sintetica;
non è indispensabile la data/numero di notifica dell'atto precedente. Consolidato.
Contraddittorio endoprocedimentale e Statuto:
- Cass., Sez. Unite, sent. 24823/9.12.2015 – Contraddittorio generalizzato?
Principio: l'obbligo generalizzato di contraddittorio non sussiste per i tributi non armonizzati, salvo espressa previsione di legge;
per i tributi armonizzati (es. IVA) l'obbligo discende dal diritto UE.
Consolidato (con spazi applicativi in materia di controlli meramente documentali ridotti).
Contributo unificato tributario (CUT): invito al pagamento, impugnabilità e termini:
- Cass., ord. 23532/27.10.2020; 40233/15.12.2021; 2642/28.1.2022; 16288/2021; 11406/2024 –
Invito al pagamento come atto impugnabile
Principio: l'invito al pagamento del CUT è l'unico atto liquidatorio della pretesa;
va impugnato entro 60 giorni ex art. 19–21 d.lgs. 546/1992; la mancata impugnazione cristallizza l'obbligazione, precludendo di rimettere in discussione il merito con l'impugnazione della successiva cartella (che è mero atto esattivo);
- Cass., ord. 2999/1.2.2022 – Prescrizione CUT Principio: il contributo unificato è tributo erariale;
il relativo diritto di credito è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; sanzioni/interessi soggiacciono a regola quinquennale ex art. 2948 c.c. e art. 20 d.lgs. 472/1997.
Diritto annuale CCIAA: atti prodromici e iscrizione a ruolo:
- Cass., e giurisprudenza di merito richiamata – Iscrizione a ruolo senza previa contestazione
Principio: per omesso/tardivo pagamento del diritto annuale possono essere irrogate sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione ex art. 17 d.lgs. 472/1997 e DM 54/2005; non è dovuto PVC né contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 (accertamento documentale). Orientamento maggioritario;
resistenze minoritarie in giurisprudenza di merito.
Quanto al diritto annuale CCIAA: la pretesa per omesso versamento è tipicamente cartolare;
la sanzione può essere irrogata a ruolo senza previa contestazione (art. 17 d.lgs. 472/1997; DM 54/2005). Il contraddittorio ex art. 6–12 L. 212/2000 non è imposto per controlli meramente documentali/tributi non armonizzati (SU 24823/2015). La motivazione: è sufficiente causale, riferimento a norma/importi e identificazione del periodo/voce, secondo Cass. 26671/2009, 25329/2014, 8403/2017.
Quanto al contributo unificato tributario (CUT): l'invito al pagamento è l'unico atto liquidatorio e doveva essere impugnato entro 60 giorni (Cass. 23532/2020, 40233/2021, 11406/2024). La mancata impugnazione preclude di discutere il merito con la successiva cartella (che è mero atto esattivo).
Motivazione degli inviti/cartelle: standard sintetico sufficiente se consente di comprendere la pretesa
(Sez. Unite 11722/2010).
Non sussiste prescrizione/decadenza. La CCIAA ha ruolo esecutivo 25/04/2025 per diritto annuale 2022, quindi, nel perimetro dei termini. Quanto al CUT: prescrizione decennale per il tributo;
quinquennale per sanzioni/interessi; gli inviti sono del 06/12/2024 e 14/01/2025, cartelle notificate 12/06/2025 e 16/07/2025
e, quindi, i termini rispettati.
Quanto alle Sanzioni: CUT dopo d.lgs. 87/2024 prevede sanzione unica 70% (art. 71 DPR 131/1986 come modificato), con diretta iscrizione a ruolo dopo l'inutile decorso dell'invito. CCIAA: sanzioni ex d.lgs.
472/1997, iscrivibili a ruolo senza previa contestazione ex art. 17.
Infine sugli interessi è sufficiente il richiamo normativo e la decorrenza (SU 22281/2022 richiamata da
CCIAA in punto metodologia;
ed. AER richiama Cass. 4376/2017). Co Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ad gni parte convenuta nella misura di euro 200,00 ciascuna.