Articolo 1054 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1053Articolo 1038
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9 ottobre 2010
Art. 1054. Anzianita' minime di grado richieste per gli ufficiali 1. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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