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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/10/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 1031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1031 del Ruolo degli affari non contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 17.10.2025, promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ardore (RC), alla via Colarrò n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Mediati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, alla via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Lucio Andreozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 31.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03 settembre 2021, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con provvedimento del 17.10.2025, reso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e che intendono divorziare alle condizioni come previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda, proposta congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio sino al giorno
21.01.2025) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, nel procedimento R.G.
1599/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri n. 15/2025 del 22.01.2025, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
- 2 -
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno
(RC) il 03.09.2021, da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melicucco (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2021).
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1031 del Ruolo degli affari non contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 17.10.2025, promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ardore (RC), alla via Colarrò n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Mediati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, alla via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Lucio Andreozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 31.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03 settembre 2021, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con provvedimento del 17.10.2025, reso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e che intendono divorziare alle condizioni come previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda, proposta congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio sino al giorno
21.01.2025) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, nel procedimento R.G.
1599/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri n. 15/2025 del 22.01.2025, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
- 2 -
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno
(RC) il 03.09.2021, da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melicucco (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2021).
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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