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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 2001/2018 ed avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: , (C.F.: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ciro C.F._4
Mezzolla, presso il cui studio, sito in Sava (TA) alla via Ischia n. 23, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._5 procura in atti, dall'Avv. Antonio Dell'Elmo, presso il cui studio, sito in Taranto al Corso
Umberto I n. 15, è elettivamente domiciliata;
- convenuta-
NONCHE'
, , Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ;
[...] Controparte_8
-convenuti contumaci-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'01.02.2024; la causa veniva riservata al
1 Collegio per la decisione, con ordinanza del 04.06.2024, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.03.2018, i sig.ri , Parte_1 [...]
, e convenivano Parte_4 Controparte_9 Parte_3 in giudizio i sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
chiedendo dichiararsi la nullità, ai sensi dell'art. 606 c.c., del testamento CP_8 olografo pubblicato il 25.09.2008 dal Notaio di Taranto, con il Persona_1 quale (nato il [...] e deceduto il 21.12.2007) aveva nominato Parte_1 suo unico erede il fratello (nato a [...] l'[...] e Persona_2 deceduto in Torricella (TA) il 31.01.2011) e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima dello stesso ed, in particolare, dei fratelli: Parte_1 Persona_3
(e per rappresentazione, poiché deceduto, gli odierni attori e l'altra figlia
[...]
; (e per rappresentazione, essendo Controparte_2 Persona_4 deceduta, i figli , e ), CP_3 Controparte_6 CP_7 CP_10
(e per rappresentazione, essendo deceduta, i figli e
[...] Controparte_5 CP_4
, (nato il [...] e deceduto il 05.08.2009) e per
[...] Persona_2 testamento, il sig. , (nato il [...] e deceduto il CP_3 Persona_2
31.01.2011).
Esponevano, in particolare, che: tale “documento” non poteva in alcun modo valere come testamento olografo in quanto scritto interamente a macchina e poi recante la firma
”; tuttavia, con tale atto, il sig. aveva nominato Parte_1 Parte_1 unico erede il fratello, , trasferendogli, quindi, il fondo rustico sito in Persona_2 agro di Taranto, nel N.C.T. del Comune di Taranto sezione di Morroni- codice L049c – al foglio 11, particella 192, vigneto di 2^ classe, esteso Ha 1.29.77, R.D. € 130,69 e R.A. €
93,83; a sua volta, con testamento olografo pubblicato in data 11.05.2011 dal notaio
[...] di Taranto, (n. il 08.01.1935) aveva istituito quale propria e Per_5 Persona_2 unica erede la nipote, tra i beni facenti parte dell'asse ereditario del Controparte_1 predetto , vi era, dunque, anche il fondo rustico ereditato dal fratello Persona_2 premorto, . Parte_1
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 18.02.2020, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi Controparte_1 dell'art. 164 c.p.c., per omesso avviso ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.; nonché, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità al rapporto negoziale
2 contestato dagli attori, essendo stata istituita erede con testamento olografo, pubblicato in data 11.05.2011, del de cuius . Nel merito, contestava la nullità del Persona_2 testamento di evidenziando che la scheda testamentaria recava la Parte_1 sottoscrizione autografa dello stesso;
inoltre, la volontà Parte_1 testamentaria, univoca nel senso di istituire il fratello , unico erede, Persona_2 era coerente con i rapporti intercorsi tra i due, i quali entrambi scapoli avevano vissuto per tutta la vita insieme, fino alla morte di , e insieme si erano occupati della Pt_1 gestione delle proprie terre.
Aggiungeva che, in ogni caso, gli attori avevano convalidato, ai sensi dell'art. 590 c.p.c., la disposizione testamentaria asseritamente nulla, in quanto, pur essendo stata la stessa pubblicata in data 26.09.2008, gli stessi non avevano proposto alcuna azione nei confronti di , istituito erede in virtù del testamento asseritamente nullo. Persona_2
Evidenziava, inoltre, che la propria posizione (sostanziale) è assimilabile a quella del terzo acquirente in buona fede ex art. 534, terzo comma c.p.c., dovendosi, quindi, riconoscere efficacia sanante alla trascrizione dell'acquisto mortis causa dall'erede apparente.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, con conseguente apertura della successione legittima, chiedeva la rideterminazione del quantum debeatur, in quanto il bene caduto in successione dovrebbe ripartirsi in proporzione di 1/6 per ciascun erede, in considerazione del fatto che eredi di risultano Parte_1 essere i suoi germani, tutti deceduti e per loro gli eredi.
Alla prima udienza tenutasi in data 18.07.2018, il precedente Giudice istruttore, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo non si era perfezionata nei confronti del sig.
[...]
, concedeva termine per la rinnovazione della notifica. CP_8
Disposta la rinnovazione della notifica (all'udienza del 18.07.2018) nei confronti del convenuto, e già dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (all'udienza Controparte_8 del 13.03.2019), all'udienza del 19.02.2020, riesaminati gli atti, il Giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica ai convenuti, atteso il mancato avviso ex art. 163
n.7 c.p.c., nell'atto di citazione.
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 07.10.2020 per acquisire documentazione a riscontro della rinnovazione della notifica;
subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, con ordinanza del 23.06.2021 (sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.06.2021), ritenuta l'inidoneità della stampa estratta dal sito web di Poste Italiane a provare il perfezionamento della notifica nei confronti di CP_5
la scrivente assegnava termine per la rinnovazione della notifica.
[...]
3 Verificata la regolarità della notifica nei confronti della parte convenuta Controparte_5
e (all'udienza del 24.10.2022) e rigettata la richiesta di prova testimoniale, articolata dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma Controparte_1
c.p.c. (con ordinanza del 24.04.2023), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, a trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., del 01.02.2024; all'esito, con ordinanza del 04.06.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per lo scambio degli atti conclusivi.
Sulle eccezioni preliminari.
Lamenta la convenuta che il giudizio sia stato compromesso in modo definitivo poiché la concessione di un doppio termine per rinnovare la citazione, sarebbe del tutto erronea e illegittima, trattandosi di un termine perentorio, non prorogabile, né tantomeno reiterabile.
L'eccezione non è condivisibile.
Ordinata la rinnovazione entro un termine perentorio e con l'assegnazione del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., gli attori provvedevano correttamente e tempestivamente, alla rinotifica. In occasione della nuova udienza, veniva rilevata per la prima volta la nullità dell'atto di citazione per un diverso vizio (la carenza dell'avvertimento circa la decadenza di cui all'art. 38 c.p.c.), così che solo allora il Giudice disponeva la rinnovazione per sanare tale ulteriore vizio.
Com'è noto, l'art. 164 c.p.c., comma 1, commina la sanzione della nullità all'atto di citazione in cui sia omesso o risulti assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nell'art. 163, nn. 1 e 2, ovvero nei casi in cui manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ovvero manchi l'avvertimento previsto dall'art. 163 c.p.c., n.
7. Ai sensi del comma 2, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il Giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307 c.p.c., comma 3. Pertanto, i casi ai quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio, nonché, secondo parte della dottrina, dell'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal Giudice (cfr. Cass. n.4710/2020).
4 Nel caso di specie, tuttavia, la vicenda non è sussumibile all'interno di nessuna di queste ipotesi, posto che, il rilievo in tempi diversi della nullità della citazione è riconducibile a diverse tipologie di vizi. In particolare, nessun comportamento inerte può essere addebitato agli odierni attori, i quali al contrario, in sede di prima rinnovazione, eseguivano correttamente e tempestivamente l'ordine impartito dal Giudice.
Del resto, all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione, purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal Giudice o dalla legge. Va peraltro puntualizzato che, diversamente dai vizi relativi ai nn. 1-2, i vizi relativi al n. 7 e al 163 bis comunque non impediscono al convenuto la conoscenza del processo e quindi la possibilità di costituirsi entro la prima udienza per eccepirne la nullità per mancanza o altro vizio, e chiedere il differimento dell'udienza. La norma ricollega l'estinzione alla mancata rinnovazione entro un termine perentorio in conformità del provvedimento del giudice, sicché la fattispecie estintiva non è tanto legata alla circostanza che l'atto di citazione sia viziato, ma piuttosto al fatto che non si sia data corretta esecuzione al dictum del giudice
Poiché nella fattispecie la parte attrice era stata invitata a sanare solo uno dei vizi della notificazione e tale invito è stato recepito nel termine all'uopo fissato, non si può invocare l'estinzione per non avere emendato anche un vizio che il Giudice non aveva rilevato e che fu oggetto di riscontro solo al momento della seconda udienza;
inoltre, i rinvii di udienza al giorno 07.10.2020 e al giorno 05.05.2022 sono stati disposti al solo fine di acquisire documentazione a riscontro della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione.
Del pari da rigettare è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
In particolare, la nullità del testamento impugnato, ove accertata, impedisce il realizzarsi di una vicenda successoria ex testamento, tra e la convenuta Persona_2 CP_1
con riferimento ai beni facenti parte dell'asse ereditario di;
[...] Parte_1 ne consegue, dunque, la legittimazione a contraddire in capo alla convenuta, in quanto titolare di un interesse contrapposto a quello fatto valere con l'odierna domanda giudiziale.
Sulla validità del testamento.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
5 Gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo di
(nato il [...] e deceduto il 21.12.2007) a favore del fratello Parte_1
, pubblicato il 25.09.2008 dal notaio di Taranto, perché Per_2 Persona_1 non olografo in quanto scritto a macchina.
Si deve premettere che il testamento è, ai sensi dell'art. 587 c.c., l'atto con il quale taluno provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla morte. In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa, l'art. 601 c.c. distingue, poi, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. L'art. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Di conseguenza, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l'apposizione della data e l'autografia. Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell'indicazione della data è, invece, di accertare se l'erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
Il testamento olografo è, dunque, la forma più semplice di testamento e presenta il grande vantaggio della semplicità, della segretezza e della redazione (in linea di massima) fuori della presenza di terze persone. Pur trattandosi di una vera propria scrittura privata, i prescritti requisiti formali hanno la funzione di garantire il più possibile la libertà della volontà testamentaria e la sua immunità da elementi esterni perturbatori, nonché la possibilità di stabilire a posteriori non solo l'autenticità dello scritto ma, per quanto possibile, la sua redazione in condizioni di normalità.
In particolare, il carattere olografo (la parola dal greco significa 'interamente scritto') permette di trarre dal documento quante più indicazioni possibile riguardo alla concreta condizione psico-fisica del testatore al momento della redazione ed alla perfetta aderenza tra quanto scritto e quanto inteso dall'autore (data la totale assenza di soggetti interposti), aderenza che non sarebbe ugualmente garantita se solo il documento fosse scritto al computer o da altri e solo firmato dall'interessato. In difetto di un ufficiale rogante sono ridotte al minimo le possibilità di stabilire, magari a distanza di tanti anni, in quale concreta condizione fisica, di volontà e coscienza versasse il de cuius al momento della disposizione cosicché il requisito dell'autografia e della sottoscrizione diventano l'unico formalismo richiesto al fine di assicurare ex post la personalità dell'atto. Stabile, a pena
6 di annullabilità (quanto alla data), nullità (quanto alla autografia), inesistenza (quanto alla sottoscrizione) la redazione di mano del testatore di tutte le parti componenti lo scritto è scelta legislativa la cui ratio è quella di controbilanciare con particolare rigore formale la libertà di contesto in cui il testamento si forma con una modalità di redazione che richiede il massimo coinvolgimento fisico e psichico dell'autore.
In quest'ottica, il requisito dell'autografia oltre a comprendere la 'personalità' della grafia
(nel senso della sicura provenienza del testatore), deve altresì includere la sua 'abitualità'
(v. Cass. n. 13487/2006: 'l'autografia prevista per la validità del testamento olografo deve avere i caratteri della normalità, della abitualità e della individualità'); requisito ulteriore, non previsto espressamente dalla legge, che risponde all'esigenza di stabilire in termini assoluti l'autenticità dello scritto, in quanto solo la grafia abituale reca l'impronta della personalità del de cuius ed una concreta possibilità di raffronto critico con altri suoi scritti.
Alla luce di queste premesse va valutato il caso in esame. Il testamento di cui si discute è un breve scritto redatto a macchina, recante la firma di . L'uso di una Parte_1 modalità così impersonale (e non abituale) pone un concreto problema di forma, non consentendo un accertamento di sicura attribuibilità dello scritto 'nella sua interezza' al de cuius, secondo i dettami dell'art. 602 c.c.
Il testamento impugnato deve pertanto essere dichiarato nullo ex art. 606 comma 1 c.c. e privo di qualsiasi efficacia, non ravvisandosi in esso i caratteri dell'olografia, con l'effetto che rispetto al patrimonio ereditario relitto da deve dichiararsi aperta Parte_1 la successione legittima in favore degli aventi diritto.
Deve inoltre disattendersi la prospettazione della convenuta secondo cui, comunque, la nullità della disposizione testamentaria non potrebbe essere fatta valere in quanto gli attori avrebbe confermato (tacitamente) disposizione invalida.
Sul punto deve osservarsi che la conferma tacita, o per volontaria esecuzione, del testamento nullo, presuppone la conoscenza del vizio che ha causato l'invalidità (Cass. n.,
1236/1966), con la volontà di rinunciare all'impugnativa (Cass., n. 807/1965; Cass., n.
2363/1958), ponendo in essere un comportamento incompatibile con l'intenzione di agire in giudizio per l'accertamento della causa di nullità (Cass., n. 1403/1970). La conferma
'deve consistere in un'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria e tale da determinare, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento fosse stato valido, per cui deve escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente,
7 l'intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, ne equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius' (v. Trib. di Lucca, 08.10.2016 n.2011, che richiama sul punto Cass. n. 535/1968; Cass., n. 1794/1965; Cass., n. 1269/1958).
Nella specie, non risulta che parte attrice abbia posto in essere né una conferma espressa del testamento (dichiarazione che contenga l'indicazione del vizio di invalidità che inficia la clausola testamentaria e dichiarazione espressa di volerla confermare), né alcun comportamento positivo che possa qualificarsi quale conferma tacita.
In particolare, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve escludersi che la pubblicazione del testamento (né la dichiarazione di successione, il pagamento della relativa imposta) o quei comportamenti meramente passivi, o acquiescenti a condotte altrui, implicano conferma della disposizione nulla.
La relativa eccezione deve pertanto essere rigettata.
Inconferente è anche il richiamo all'art. 534, comma III, c.c., sulla tutela del terzo in buona fede avente causa a titolo oneroso dall'erede apparente, atteso il trasferimento mortis causa, realizzatosi nella specie, e la conoscibilità erga omnes, per effetto della pubblicazione del testamento, della causa di nullità della disposizione testamentaria in favore di . Persona_2
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra parte attrice e la convenuta costituita, sig.ra e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto e dell'assenza di attività istruttoria;
sono integralmente compensate le spese di lite nei confronti delle ulteriori parti.
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla controversia, così provvede:
1. dichiara nullo, per mancanza di olografia, il testamento del defunto Parte_1
, recante la data del 10.04.1995 e pubblicato con verbale del dott.
[...] [...]
Notaio in Taranto del 26.09.2008 repertorio n.37327 e raccolta Persona_1
n.16381;
2. per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima di , nato Parte_1
a ZA (Ta) il 13.05.1925 ed ivi deceduto in data 21.12.2007, in favore degli aventi diritto;
3. condanna la convenuta, , al pagamento in favore di parte attrice, Controparte_1
8 delle spese del giudizio, liquidate in € 2.550,00 per compensi oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ciro Mezzolla dichiaratosi antistatario;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le ulteriori parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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