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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano, Il Tribunale, in persona del Giudice designato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 703/2019 del Ruolo
Generale, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Codice Fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Antonella Fogliani, con studio in Sinagra (ME), Via Luigi Pirandello n. 33, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, con sede Controparte_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Ruggero Caldarera;
E
, con sede in Palermo, Via Controparte_2
Imperatore Federico n. 70/B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTI
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Accertamento del diritto all'inclusione negli elenchi del collocamento mirato di cui alla Legge n. 68/1999 e contestuale dichiarazione di invalidità civile in misura pari o superiore al 46%.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
La controversia in esame origina dal ricorso proposto da , avente a Parte_1 oggetto l'accertamento del diritto alla inclusione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999. La ricorrente, sulla base di una documentazione sanitaria dettagliata e della consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del giudizio, ha contestato il diniego espresso dalla
Commissione Medica dell' . CP_1
L'attività istruttoria ha confermato la presenza di patologie significative, tra cui diabete mellito di tipo 2 in compenso glicemico insufficiente, cardiopatia ipertensiva, retinopatia ipertensiva, artrosi scapolo-omerale e sindrome disventilatoria mista. Tali condizioni, come accertato nella relazione del CTU dott. determinano una invalidità civile permanente nella misura Persona_1
del 46%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 05/07/2018.
In conformità a quanto disposto dall'art. 116 c.p.c., il Giudice ha valutato le prove acquisite nel giudizio secondo un prudente apprezzamento, attribuendo rilevanza sia ai dati oggettivi contenuti nella documentazione medica sia alle valutazioni del
CTU, che sono risultate coerenti e supportate da fondamenti scientifici.
Si rileva che l' , ritualmente evocato in giudizio, è Controparte_2
rimasto contumace. Pertanto, le pretese della ricorrente nei confronti di tale parte vengono decise sulla base delle sole risultanze istruttorie e documentali fornite dalla parte ricorrente, che risultano congrue e adeguatamente supportate.
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo il difetto di CP_1 legittimazione passiva e la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 42 della Legge
326/2003. Tuttavia, tali eccezioni non possono essere accolte. In relazione alla prima doglianza, la normativa di riferimento attribuisce chiaramente all' un CP_1
ruolo centrale nella verifica dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del collocamento mirato.
Quanto alla decadenza dell'azione giudiziaria, emerge dagli atti che il verbale amministrativo è stato regolarmente notificato e che la ricorrente ha tempestivamente intrapreso le vie legali.
Sulla base delle risultanze istruttorie e del quadro normativo di riferimento, si ritiene fondata la domanda della ricorrente. Il combinato disposto dell'art. 445-bis c.p.c. e della Legge n. 68/1999 supporta pienamente la pretesa avanzata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che è invalida nella misura del 46% ai fini del Parte_1
collocamento mirato;
2. Ordina l'iscrizione della ricorrente negli elenchi del collocamento obbligatorio, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
05/07/2018; 3. Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite, che liquida in € 1.900,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Avv.
Antonella Fogliani.
Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo