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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1707/2023 promossa da:
Controparte_1
C.F.: , nato il [...] a [...], residente in [...]del Bosco C.F._1
(CN), titolare di omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio
Cristofori, Claudia Cristofori e Dario Cristofori con studio in Sommariva del Bosco, via Piave
n. 28, ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in data 14.04.2023 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 12.06.2023; parte attrice contro
Controparte_2
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, c.so P.IVA_1
Inghilterra n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Curti con studio in Torino – via
Cardinal Maurizio 8f – ed ivi elettivamente domiciliata per procura speciale in data 22.07.2023 allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione datata 04.09.2023; parte convenuta
Avente ad oggetto: indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO: Accertare e dichiarare che l'attore, a seguito dell'infortunio per cui è causa, ha subìto una malattia con invalidità permanente e inabilità temporanea come risultante dalla espletata c.t.u. Per_ medico-legale del Dott. che ha riconosciuto all'attore un'invalidità pari all'11% e quantificato la durata di inabilità pari a 60 giorni al 100% e 60 giorni al 50%.
Per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di tutti i danni risarcibili come da polizza, ovverosia l'invalidità permanente superiore al 4% di franchigia e l'invalidità temporanea, pari a € 50,00 al giorno a partire dal quinto giorno incluso (doc. n. 8) e quantificabili, ad oggi, in € 20.675,45 o in quell'altra diversa somma quantificata dal Giudice, oltre rivalutazione e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Condannare inoltre la convenuta, ex art. 12 bis comma 3 del D. Lgs. 28/2010, al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, per non aver partecipato senza giustificato motivo alla mediazione (doc. n. 14).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, liquidare le pretese attrici - in caso di loro accoglimento - sulla scorta delle previsioni negoziali contemplate dalla polizza ex adverso prodotta quale documento n° 8 laddove, in particolare, al capo
Prestazioni nella sesta pagina Caratteristiche principali del contratto di assicurazione contro i danni
“Polizza Infortuni” recita:
“Invalidità Permanente superiore al 4%: prevede il riconoscimento di un indennizzo determinato applicando la percentuale di invalidità totale accertata diminuita di 4 punti se l'invalidità è compresa tra il 5% e il 59%; qualora l'invalidità sia pari o maggiore del 60% verrà liquidata l'intera somma assicurata.
Inabilità Temporanea conseguente a infortunio: prevede il riconoscimento di una diaria giornaliera indicata nell'opzione prescelta2, a partire dal quinto giorno”. Compensando, adeguatamente, le spese di lite tutte.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Osservato che: con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1 società per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo Controparte_2
previsto dalla polizza infortuni, allegando: a) in data 27.09.2021 esso , Controparte_1
mentre stava lavorando presso il cantiere edile in Carmagnola, scendendo dal suo furgone cassonato Fiat con gru, scivolò procurandosi le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti;
b) esso attore si sottopose a visita medico-legale di proprio medico di fiducia il quale stimò un'invalidità permanente pari al 10% a tabelle ANIA e del 12% a tabelle;
c) di aver stipulato in data 01.04.2016 un contratto di assicurazione CP_3
“Polizza Infortuni” n. 51650005359 con avente durata annuale e Controparte_2 con tacito rinnovo, alle condizioni convenute nel contratto stesso (doc. n. 8 - 9); d)
l'infortunio venne denunciato all'assicurazione che, pertanto, aprì il sinistro n.
2021010407827800 e in data 01.07.2022 a mezzo lettera raccomandata rifiutò di procedere al pagamento del sinistro, ritenendo che non fosse emerso un evento traumatico, bensì un quadro di gonartrosi cronica;
soltanto dopo l'avvio della mediazione l'assicurazione in data 03.03.2023 formulò un'offerta di euro 1.300,00 per la sola invalidità temporanea, al netto della franchigia, non accettata da esso attore.
Si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree, deducendo, in particolare, che le lesioni ex adverso rivendicate risultano, alla stregua degli elementi clinico/documentali e della specialistica radiologica della RMN, concausalmente riconducibili a preesistenti alterazioni di natura degenerativa, mentre per le sole conseguenze dirette ed esclusive del trauma, risulta al più prospettabile una quantificazione di invalidità temporanea, al contrario, dovendosi ritenere l'invalidità permanente inferiore alla quota di franchigia pattuita nel contratto.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'assunzione di prove testimoniali e di CTU medico-legale, sono stati assegnati i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025.
Rilevato che: il contratto prevede, per il caso di infortunio verificatosi nello svolgimento dell'attività professionale o nella vita di relazione e nel tempo libero, nella “Versione Speciale
Lavoratori Autonomi” la garanzia di indennità giornaliera da inabilità temporanea di durata superiore a 4 giorni (euro 50,00 al giorno) per tutto il tempo durante il quale l'assicurato non ha potuto svolgere la sua attività professionale fino ad un massimo di 180 giorni nonché la garanzia di indennità da invalidità permanente superiore al 4%
(franchigia), se accertata entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, per un capitale assicurato fino ad euro 100.000,00 con “riconoscimento di un indennizzo determinato applicando la percentuale di invalidità totale accertata diminuita di 4 punti se l'invalidità è compresa tra il 5 e il 59%; qualora l'invalidità sia pari o maggiore del 60% verrà liquidata l'intera somma assicurata” (cfr. doc. 8 - 9 attorei). Quanto ai criteri di valutazione del danno da invalidità permanente si rileva che essi sono quelli di cui “alle percentuali stabilite nell'Allegato n. 1 al D.P.R. del 3/06/1965 n. 1124
(cosiddetta Tabella )” come previsto dall'art. 4 rubricato “Prestazioni e indennizzi” CP_3
delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. n. 9 attoreo).
Stante le condizioni contrattuali previste dalla polizza prodotta in atti che espressamente prevedono l'utilizzo delle tabelle come parametro di moltiplicazione del punto CP_3
indennizzo, risulterebbe del tutto improprio e contrario alle clausole di contratto in esame l'utilizzo di tabelle alternative o di criteri differenti.
In virtù del contratto sono, dunque, dovuti l'indennizzo in relazione all'invalidità permanente secondo tabelle (al netto della franchigia), nonché per l'invalidità CP_3
temporanea a decorrere dal 5° giorno incluso, sempre al netto della franchigia di giorni quattro.
L'attore ha poi dimostrato che l'infortunio avvenne mentre si trovava al lavoro presso il cantiere edile in Carmagnola, via Silvio Pellico (cfr. i testi e Testimone_1 Tes_2
, sentiti all'udienza del 01.03.2024, quest'ultimo ha riferito di essere stato
[...]
presente alla caduta di , specificando di averlo sostenuto proprio mentre Controparte_1
stava cadendo e confermando altresì la dichiarazione resa il 27.09.2022 al perito dell'assicurazione prodotta sub doc. n. 18 da parte attrice).
Le modalità dell'infortunio come allegate dall'attore e risultanti all'esito dell'istruttoria, risultano rientranti nell'ambito della polizza assicurativa per cui è causa, sicchè dovrà ritenersi fondata sotto il profilo dell'an debeatur la pretesa dell'attore che ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente, vale a dire, dimostrando che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che da esso è derivato il danno di cui chiede il ristoro.
Difatti lo stesso ctu, alla stregua delle evidenze degli atti di causa, dei dati anamnestici, della rivalutazione della RMN effettuata il 16 novembre 2021 dall'ausiliario d.ssa e Per_2
della visita medica dell'attore, ha riscontrato la presenza di plurime lesioni osteoarticolari al ginocchio destro ed al ginocchio sinistro, ritenute compatibili con l'evento traumatico patito circa 50 giorni prima e, dunque, conseguenti dell'infortunio verificatosi il 27 settembre 2021, con la sola esclusione delle lesioni degenerative cartilaginee femoro-tibiali e femoro-rotulee in ragione della loro preesistenza al trauma e senza nessun rapporto causale o concausale con le lesioni dei legamenti e del menisco mediale.
Accertato che nell'infortunio de quo riportò “un trauma distorsivo ad Controparte_1
entrambe le ginocchia con lesione menisco mediale, lesione parziale legamenti collaterale mediale e laterale e lesione subtotale legamento crociato anteriore ginocchio destro e sofferenza dei legamenti collaterale mediale e laterale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, l'esperto, considerato che la polizza stipulata con Controparte_2
prevede la valutazione dell'invalidità permanente secondo le tabelle ,
[...] CP_3 ha ritenuto che la IP residuata all'evento del 27.09.2021, “valutata al netto delle preesistenze non attribuibili all'evento per cui è causa (condropatia femoro tibiale e femoro-rotulea) sia valutabile nella misura dell'11%”, mentre il periodo di inabilità temporanea è stato determinato in 60 giorni a totale ed in altrettanti 60 giorni a parziale al
50% (cfr. ctu in data 06.08.2024 depositata in pari data).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle emergenze peritali, anche alla luce delle tempestive osservazioni dei ct di parte convenuta, cui il ctu ha puntualmente replicato,
Parte_ confermando come le lesioni evidenziate dalla siano compatibili e correlabili con ragionevole certezza all'evento del 27.09.2021.
Alla stregua di quanto sopra, l'indennizzo per l'invalidità permanente, tenuto conto della franchigia del 4% di cui all'art. 3 delle condizioni di polizza, è pari ad euro 10.045,20
(euro 1.771,64 x 7 punti, già rivalutato), mentre l'indennizzo per l'invalidità temporanea di durata superiore a 4 giorni è pari ad euro 2.800,00 (56 gg. al 100% x 50 euro) e ad euro
1.500,00 (60 gg. al 50% x 50 euro), così per un importo complessivo di euro 4.300,00 che, previa devalutazione alla data dell'evento, dà un importo rivalutato secondo gli indici Istat pari ad euro 4.372,96.
In definitiva, l'indennizzo, già rivalutato, complessivamente dovuto è pari ad euro
14.418,16, oltre agli interessi al tasso legale.
Ritenuto che: le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 e succ. mod. del D.M. 13.08.2022 n. 147 assumendo come parametro di riferimento il liquidatum e secondo i corrispondenti valori medi ridotti del 30% per la non complessità dell'istruttoria e delle questioni trattate e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, vanno poste a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
Parimenti le spese di ctu, già provvisoriamente liquidate con separato decreto del
14.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiara tenuta e condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma in favore di di euro Controparte_1
14.418,16 oltre gli interessi secondo legge, per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara altresì tenuta e condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite di parte attrice liquidate in euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed anticipazioni non imponibili documentate di euro 284,40, oltre Iva e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU Controparte_2
liquidate con decreto in data 14.10.2024.
Così deciso in Asti, in data 03.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1707/2023 promossa da:
Controparte_1
C.F.: , nato il [...] a [...], residente in [...]del Bosco C.F._1
(CN), titolare di omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio
Cristofori, Claudia Cristofori e Dario Cristofori con studio in Sommariva del Bosco, via Piave
n. 28, ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in data 14.04.2023 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 12.06.2023; parte attrice contro
Controparte_2
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, c.so P.IVA_1
Inghilterra n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Curti con studio in Torino – via
Cardinal Maurizio 8f – ed ivi elettivamente domiciliata per procura speciale in data 22.07.2023 allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione datata 04.09.2023; parte convenuta
Avente ad oggetto: indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO: Accertare e dichiarare che l'attore, a seguito dell'infortunio per cui è causa, ha subìto una malattia con invalidità permanente e inabilità temporanea come risultante dalla espletata c.t.u. Per_ medico-legale del Dott. che ha riconosciuto all'attore un'invalidità pari all'11% e quantificato la durata di inabilità pari a 60 giorni al 100% e 60 giorni al 50%.
Per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di tutti i danni risarcibili come da polizza, ovverosia l'invalidità permanente superiore al 4% di franchigia e l'invalidità temporanea, pari a € 50,00 al giorno a partire dal quinto giorno incluso (doc. n. 8) e quantificabili, ad oggi, in € 20.675,45 o in quell'altra diversa somma quantificata dal Giudice, oltre rivalutazione e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Condannare inoltre la convenuta, ex art. 12 bis comma 3 del D. Lgs. 28/2010, al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, per non aver partecipato senza giustificato motivo alla mediazione (doc. n. 14).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, liquidare le pretese attrici - in caso di loro accoglimento - sulla scorta delle previsioni negoziali contemplate dalla polizza ex adverso prodotta quale documento n° 8 laddove, in particolare, al capo
Prestazioni nella sesta pagina Caratteristiche principali del contratto di assicurazione contro i danni
“Polizza Infortuni” recita:
“Invalidità Permanente superiore al 4%: prevede il riconoscimento di un indennizzo determinato applicando la percentuale di invalidità totale accertata diminuita di 4 punti se l'invalidità è compresa tra il 5% e il 59%; qualora l'invalidità sia pari o maggiore del 60% verrà liquidata l'intera somma assicurata.
Inabilità Temporanea conseguente a infortunio: prevede il riconoscimento di una diaria giornaliera indicata nell'opzione prescelta2, a partire dal quinto giorno”. Compensando, adeguatamente, le spese di lite tutte.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Osservato che: con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1 società per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo Controparte_2
previsto dalla polizza infortuni, allegando: a) in data 27.09.2021 esso , Controparte_1
mentre stava lavorando presso il cantiere edile in Carmagnola, scendendo dal suo furgone cassonato Fiat con gru, scivolò procurandosi le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti;
b) esso attore si sottopose a visita medico-legale di proprio medico di fiducia il quale stimò un'invalidità permanente pari al 10% a tabelle ANIA e del 12% a tabelle;
c) di aver stipulato in data 01.04.2016 un contratto di assicurazione CP_3
“Polizza Infortuni” n. 51650005359 con avente durata annuale e Controparte_2 con tacito rinnovo, alle condizioni convenute nel contratto stesso (doc. n. 8 - 9); d)
l'infortunio venne denunciato all'assicurazione che, pertanto, aprì il sinistro n.
2021010407827800 e in data 01.07.2022 a mezzo lettera raccomandata rifiutò di procedere al pagamento del sinistro, ritenendo che non fosse emerso un evento traumatico, bensì un quadro di gonartrosi cronica;
soltanto dopo l'avvio della mediazione l'assicurazione in data 03.03.2023 formulò un'offerta di euro 1.300,00 per la sola invalidità temporanea, al netto della franchigia, non accettata da esso attore.
Si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree, deducendo, in particolare, che le lesioni ex adverso rivendicate risultano, alla stregua degli elementi clinico/documentali e della specialistica radiologica della RMN, concausalmente riconducibili a preesistenti alterazioni di natura degenerativa, mentre per le sole conseguenze dirette ed esclusive del trauma, risulta al più prospettabile una quantificazione di invalidità temporanea, al contrario, dovendosi ritenere l'invalidità permanente inferiore alla quota di franchigia pattuita nel contratto.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'assunzione di prove testimoniali e di CTU medico-legale, sono stati assegnati i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025.
Rilevato che: il contratto prevede, per il caso di infortunio verificatosi nello svolgimento dell'attività professionale o nella vita di relazione e nel tempo libero, nella “Versione Speciale
Lavoratori Autonomi” la garanzia di indennità giornaliera da inabilità temporanea di durata superiore a 4 giorni (euro 50,00 al giorno) per tutto il tempo durante il quale l'assicurato non ha potuto svolgere la sua attività professionale fino ad un massimo di 180 giorni nonché la garanzia di indennità da invalidità permanente superiore al 4%
(franchigia), se accertata entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, per un capitale assicurato fino ad euro 100.000,00 con “riconoscimento di un indennizzo determinato applicando la percentuale di invalidità totale accertata diminuita di 4 punti se l'invalidità è compresa tra il 5 e il 59%; qualora l'invalidità sia pari o maggiore del 60% verrà liquidata l'intera somma assicurata” (cfr. doc. 8 - 9 attorei). Quanto ai criteri di valutazione del danno da invalidità permanente si rileva che essi sono quelli di cui “alle percentuali stabilite nell'Allegato n. 1 al D.P.R. del 3/06/1965 n. 1124
(cosiddetta Tabella )” come previsto dall'art. 4 rubricato “Prestazioni e indennizzi” CP_3
delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. n. 9 attoreo).
Stante le condizioni contrattuali previste dalla polizza prodotta in atti che espressamente prevedono l'utilizzo delle tabelle come parametro di moltiplicazione del punto CP_3
indennizzo, risulterebbe del tutto improprio e contrario alle clausole di contratto in esame l'utilizzo di tabelle alternative o di criteri differenti.
In virtù del contratto sono, dunque, dovuti l'indennizzo in relazione all'invalidità permanente secondo tabelle (al netto della franchigia), nonché per l'invalidità CP_3
temporanea a decorrere dal 5° giorno incluso, sempre al netto della franchigia di giorni quattro.
L'attore ha poi dimostrato che l'infortunio avvenne mentre si trovava al lavoro presso il cantiere edile in Carmagnola, via Silvio Pellico (cfr. i testi e Testimone_1 Tes_2
, sentiti all'udienza del 01.03.2024, quest'ultimo ha riferito di essere stato
[...]
presente alla caduta di , specificando di averlo sostenuto proprio mentre Controparte_1
stava cadendo e confermando altresì la dichiarazione resa il 27.09.2022 al perito dell'assicurazione prodotta sub doc. n. 18 da parte attrice).
Le modalità dell'infortunio come allegate dall'attore e risultanti all'esito dell'istruttoria, risultano rientranti nell'ambito della polizza assicurativa per cui è causa, sicchè dovrà ritenersi fondata sotto il profilo dell'an debeatur la pretesa dell'attore che ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente, vale a dire, dimostrando che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che da esso è derivato il danno di cui chiede il ristoro.
Difatti lo stesso ctu, alla stregua delle evidenze degli atti di causa, dei dati anamnestici, della rivalutazione della RMN effettuata il 16 novembre 2021 dall'ausiliario d.ssa e Per_2
della visita medica dell'attore, ha riscontrato la presenza di plurime lesioni osteoarticolari al ginocchio destro ed al ginocchio sinistro, ritenute compatibili con l'evento traumatico patito circa 50 giorni prima e, dunque, conseguenti dell'infortunio verificatosi il 27 settembre 2021, con la sola esclusione delle lesioni degenerative cartilaginee femoro-tibiali e femoro-rotulee in ragione della loro preesistenza al trauma e senza nessun rapporto causale o concausale con le lesioni dei legamenti e del menisco mediale.
Accertato che nell'infortunio de quo riportò “un trauma distorsivo ad Controparte_1
entrambe le ginocchia con lesione menisco mediale, lesione parziale legamenti collaterale mediale e laterale e lesione subtotale legamento crociato anteriore ginocchio destro e sofferenza dei legamenti collaterale mediale e laterale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, l'esperto, considerato che la polizza stipulata con Controparte_2
prevede la valutazione dell'invalidità permanente secondo le tabelle ,
[...] CP_3 ha ritenuto che la IP residuata all'evento del 27.09.2021, “valutata al netto delle preesistenze non attribuibili all'evento per cui è causa (condropatia femoro tibiale e femoro-rotulea) sia valutabile nella misura dell'11%”, mentre il periodo di inabilità temporanea è stato determinato in 60 giorni a totale ed in altrettanti 60 giorni a parziale al
50% (cfr. ctu in data 06.08.2024 depositata in pari data).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle emergenze peritali, anche alla luce delle tempestive osservazioni dei ct di parte convenuta, cui il ctu ha puntualmente replicato,
Parte_ confermando come le lesioni evidenziate dalla siano compatibili e correlabili con ragionevole certezza all'evento del 27.09.2021.
Alla stregua di quanto sopra, l'indennizzo per l'invalidità permanente, tenuto conto della franchigia del 4% di cui all'art. 3 delle condizioni di polizza, è pari ad euro 10.045,20
(euro 1.771,64 x 7 punti, già rivalutato), mentre l'indennizzo per l'invalidità temporanea di durata superiore a 4 giorni è pari ad euro 2.800,00 (56 gg. al 100% x 50 euro) e ad euro
1.500,00 (60 gg. al 50% x 50 euro), così per un importo complessivo di euro 4.300,00 che, previa devalutazione alla data dell'evento, dà un importo rivalutato secondo gli indici Istat pari ad euro 4.372,96.
In definitiva, l'indennizzo, già rivalutato, complessivamente dovuto è pari ad euro
14.418,16, oltre agli interessi al tasso legale.
Ritenuto che: le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 e succ. mod. del D.M. 13.08.2022 n. 147 assumendo come parametro di riferimento il liquidatum e secondo i corrispondenti valori medi ridotti del 30% per la non complessità dell'istruttoria e delle questioni trattate e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, vanno poste a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
Parimenti le spese di ctu, già provvisoriamente liquidate con separato decreto del
14.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiara tenuta e condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma in favore di di euro Controparte_1
14.418,16 oltre gli interessi secondo legge, per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara altresì tenuta e condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite di parte attrice liquidate in euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed anticipazioni non imponibili documentate di euro 284,40, oltre Iva e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU Controparte_2
liquidate con decreto in data 14.10.2024.
Così deciso in Asti, in data 03.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri