Articolo 57 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 maggio 1981
Art. 57.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1981, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 maggio 1981